Articolo 68 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 67Articolo 69
Versione
6 maggio 1952
Art. 68.
(Ripari degli scarichi esterni)


Le navi e i galleggianti all'ormeggio o in movimento nei porti devono munire di adatti ripari gli orifici esterni per lo scarico di acque e di altri liquidi, in modo da evitare che tali rifiuti vengano proiettati a terra o su altre navi o galleggianti.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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