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6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 68.
(Ripari degli scarichi esterni)
Le navi e i galleggianti all'ormeggio o in movimento nei porti devono munire di adatti ripari gli orifici esterni per lo scarico di acque e di altri liquidi, in modo da evitare che tali rifiuti vengano proiettati a terra o su altre navi o galleggianti.
(Ripari degli scarichi esterni)
Le navi e i galleggianti all'ormeggio o in movimento nei porti devono munire di adatti ripari gli orifici esterni per lo scarico di acque e di altri liquidi, in modo da evitare che tali rifiuti vengano proiettati a terra o su altre navi o galleggianti.
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- 1. Disposizioni speciali sui contratti di utilizzazione delle unita da diportoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 febbraio 2018 · 64.45505