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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 230/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
LAVORO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 230/2024 tra
Oggi 27 marzo 2025, innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per la società opponente l'avv. Orietta Colefella si riporta al ricorso e alle note conclusive e ne chiede l'accoglimento. CP_ Per l' in sostituzione dell'Avv. Del Sordo l'Avv. Roberto Monaco si riporta alla memoria. Le parti chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti. Chiuso alle h. 15,15
Il Giudice
dott.Teodora Ferrante
N. Sentenza Fasc. n. 230/2024
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 27.03.2025
PROMOSSO DA
n persona del legale rapp.te p.t. con domicilio eletto in Ancona, alla p.zza Parte_1
Roma n. 13 presso lo studio dell'Avv. Gabriele Galeazzi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso;
C O N T R O
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della CP_1
locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. R. Del Sordo, in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO
CONCLUSIONI: come da verbale del 27.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 383 2023
CP_ 0001790519 000 con cui l' le ha intimato il pagamento di euro 27.746,20 a titolo di contributi omessi alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti a seguito di accertamento ispettivo eseguito presso la sede legale ed operativa della ditta in Spoltore, conclusosi con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020008521/DDL del 8.06.2023 ed afferente alla verifica della osservanza delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale nel periodo 01.2019-
11.2022.
La società opponente ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di addebito e del presupposto verbale unico contestando il ricalcolo degli imponibili retributivi conteggiato dall'ente nel rielaborare i flussi uniemens (non trasmessi dal consulente del lavoro dell'opponente per riscontrati problemi tecnici nella trasmissione) in quanto riferito a contrattazione collettiva Confcommercio e non al
CCNL applicato ed indicato dal datore (Spettacolo FEDERCOLTURA) ed altresì ad un maggior numero di ore lavorative rispetto a quelle previste nei contratti e nelle buste paga dei tre dipendenti oggetto di accertamento ispettivo.
Ha altresì contestato l'eccessiva durata dell'accertamento e l'impossibilità per il tempo della verifica di trasmissione dei flussi ed infine il regime sanzionatorio applicato e la loro misura.
Ha resistito in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Va premesso che dalla documentazione allegata emerge che l'avviso di addebito oggetto di impugnativa si ricollega alle omissioni contributive accertate in occasione dell'accertamento ispettivo eseguito nei confronti della società opponente scaturito dalla segnalazione in ordine alle cosiddette “scoperture”, ovvero alla mancata trasmissione dei Flussi Uniemens con cui i datori di lavoro trasmettono, di norma attraverso il proprio Consulente Delegato, gli imponibili relativi al personale dipendente in forza e sulla base dei quali viene determinato l'importo dei contributi dovuti all'ente previdenziale.
Dall'accertamento eseguito in sede ispettiva è emerso che la in questione non ha mai CP_2
trasmesso, per asseriti problemi tecnici, alcun flusso uniemens sicchè alla data di novembre 2021 la ditta aveva accumulato già due anni di scoperture, né li ha inviati relativamente a periodi successivi alla definizione della verifica ispettiva (che ha interessato l'arco temporale dal 30/01/2019 al
30/11/2022).
Tale protratta inadempienza ha verosimilmente, come dedotto dall'ente, condizionato la durata dell'accertamento ispettivo, che ha comportato l'esame di un arco temporale esteso e che si è protratta nella prospettiva di tutela dei lavoratori dipendenti totalmente sprovvisti di poste contributive.
Dal verbale di accertamento emerge altresì che la contribuzione omessa e ricalcolata dall'ente fa riferimento al CCNL previsto dalle Comunicazioni Obbligatorie inviate dalla Ditta stessa Pt_2
e dai contratti individuali prodotti in sede di verifica ispettiva, ovvero "CCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi – CONFCOMMERCIO” (quale risulta dal contratto individuale di lavoro del dipendente ed di assunzione di Parte_3 Pt_2 [...]
del 29/01/2019 e di del 26/02/2019). Mentre è risultato Persona_1 Parte_3 inconferente rispetto all'attività di scommesse esercitata dalla ditta il riferimento al CCNL
Spettacolo Federculture indicato nel contratto individuale di lavoro del dipendente Parte_4
sicchè la contribuzione dovuta per tale posizione risulta ricalcolata in relazione al CCNL
[...]
del settore terziario (Confcommercio).
A tal proposito l'opponente censura il calcolo degli imponibili sulla base del diverso CCNL applicato atteso che i dipendenti delle sale da gioco e scommesse devono essere iscritti alla gestione ex Enpals settore spettacolo e pertanto i requisiti contributivi sono ridotti tenuto conto delle specificità che connotano i rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo. Contesta altresì le maggiori ore di lavoro conteggiate tenuto conto delle dichiarazioni testimoniali del teste Tes_1
che ha confermato di aver lavorato dalle 4 alle 5 ore al giorno.
[...]
Sul punto va osservato che la S. C. con orientamento consolidato ha ritenuto che mentre ai fini del trattamento retributivo e normativo il datore è libero di scegliere un contratto collettivo diverso da quello afferente al settore produttivo dell'impresa, ai fini previdenziali, e in particolare nell'ambito della fiscalizzazione degli oneri sociali e delle agevolazioni contributive, occorre far riferimento al
CCNL applicabile in base al settore produttivo dell'impresa (Cass. sez. lav. n. 3976/2024).
Ai sensi dell'art.49 l. n.88/89, l' opera infatti la classificazione ai fini previdenziali e CP_1
assistenziali dei datori di lavoro, con distinzione tra il settore industria, artigianato, terziario agricolo e credito . Tale classificazione vincola poi all'applicazione del CCNL riferibile a quel determinato settore cui va iscritta l'impresa. Con circolare n. 66 del 2010 e messaggio n. 18526 del CP_ 2012 l' ha poi chiarito che per le case da gioco , sale di scommesse e sale giochi anche se i CP_ dipendenti sono soggetti al regime previdenziale Enpals (confluito in dal 1 gennaio 2012)
l'inquadramento ai fini del versamento delle contribuzioni per i dipendenti avviene nel settore del terziario.
Quanto all'orario di lavoro prestato e alla contestata violazione del minimo contributivo, va osservato che secondo la giurisprudenza della S. C. (da ultimo Cass. n. 22986 del 2020 e Cass. n.
15120 del 2019) che si è consolidata dopo l'arresto delle Sezioni Unite n. 11199 del 29/07/2002,
l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389)… La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro;
tale principio opera, sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore;
difatti, è evidente che se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini sopra rappresentati;
vale infatti anche con riferimento all'orario il principio stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 20 luglio 1992, n. 342, secondo il quale "una retribuzione (...) imponibile non inferiore a quella minima (è) necessaria per l'assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, (in quanto), se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze". In un recente arresto (Cass. sez. lav. 21 ottobre 2020 n. 22986) la S. C. ha peraltro ribadito che deve escludersi che una sospensione consensuale della prestazione che derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti possa determinare la sospensione dell'obbligazione contributiva (v. Cass. n. 21700 del 13/10/2009, Cass. n. 9805 del 04/05/2011 e successive conformi, che hanno superato la diversa soluzione adottata dal Cass. n. 1301 del
24/01/2006) precisando che la necessità di tipizzare ipotesi eccettive è sorta nel settore edile (art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. in I. n. 341 del 1995 che individua le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo) perché ivi la possibilità di rendere la prestazione lavorativa
è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al controllo delle parti;
il fatto che per gli altri settori merceologici non vi sia analoga previsione non significa che sussista una generale libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro così rimodulando anche l'obbligazione contributiva, considerato che questa seconda è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo;
anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dunque dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione); ove dunque gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.L. 09/10/1989, n. 338, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo, nel senso sopra individuato.
Orbene nel caso di specie è incontestato che i dipendenti di cui al verbale impugnato hanno effettuato, come rilevato nel verbale impugnato, meno ore di lavoro di quelle previste dal normale orario di lavoro nel periodo oggetto di accertamento, (e segnatamente nei periodi risultanti dal LUL come interamente lavorati : primi 26 giorni del mese di ottobre 2020, ratei di 13ma maturati nel mese di dicembre 2020, periodo dal 25.03.2021 , aprile, maggio e giugno 2021) in carenza di legittime cause di esclusione dell'obbligo contributivo.
L'opponente ha dedotto, secondo quanto riportato nel verbale di accertamento, che la contrazione dell'orario di lavoro è stata conseguenza della generalizzata crisi economica.
A tal proposito va rilevato che le minore ore di lavoro così come l'assenza del lavoratore, affinché possa avere l'effetto di esonerare il datore di lavoro dall'obbligo del versamento della contribuzione virtuale, deve essere espressamente fruita dal lavoratore per uno dei titoli previsti previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione) e deve quindi essere espressamente imputata dal datore, già al momento dell'assenza, ad uno di tali titoli, perché tale imputazione è il presupposto o della generale sospensione di ogni obbligo retributivo e contributivo conseguente all'esercizio del diritto di sciopero o al godimento del permesso, ovvero della effettiva fruizione da parte del lavoratore, per il periodo di assenza, delle indennità o degli emolumenti sopra citati.
Pertanto non sarebbe neppure possibile l'imputazione a posteriori ad uno degli eventi protetti o indennizzati ovvero a permessi non retribuiti delle ore o delle giornate di assenza che non risultino dai libri aziendali ovvero vi risultino ma siano prive di espressa imputazione, perché permetterebbe l'esonero del datore di lavoro dalla contribuzione virtuale per assenze per le quali i lavoratori non hanno effettivamente fruito delle indennità o degli emolumenti medesimi ovvero per assenze fruite senza una specifica e precisa motivazione tale da comportare l'esonero dall'obbligo contributivo.
Il relativo motivo di opposizione va pertanto respinto.
Quanto, infine, all'importo delle sanzioni, va respinta la censura secondo cui le stesse si sarebbero dovute commisurare alla meno grave ipotesi di omissione contributiva, sanzionata ex art. 116 comma 8 lett. a) L. n. 388 del 2000, ricorrendo qui, al contrario, un'ipotesi di evasione, avendo di fatto il datore di lavoro provveduto ad effettuare registrazioni e denunce obbligatorie infedeli, in quanto riduttive dell'obbligazione contributiva: la fattispecie dell'omissione contributiva deve infatti ritenersi limitata all'ipotesi del (solo) mancato pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie e regolari, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti - in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti di istituto dell'Ente previdenziale, ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati - è sufficiente ad integrare gli estremi della evasione, tanto più che nel caso di specie le denunce e i relativi flussi non sono mai stati comunicati dalla ditta .
Infondata è anche la censura che attiene al calcolo delle sanzioni applicate, con la quale l'opponente ha dedotto l'avvenuto superamento del tetto del 60%, che sarebbe frutto di una errata applicazione dell'art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388 del 2000.
L'articolo 116, comma 8, lettera b), della L. n. 388 del 2000 prevede, per l'ipotesi dell'evasione contributiva, il "..pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge…". Il comma 9 del medesimo articolo prevede, poi, che
"Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.".
Deve, quindi, escludersi che sia integrata la violazione dedotta atteso che la somma eccedente il
60% dei contributi richiesta a titolo di interessi, può essere richiesta ai sensi del comma 9 dell'art. 116 L. n. 388 del 2000 e dell'art. 30 D.P.R. n. 602 del 1973, come successivamente modificato, in tale comma richiamato.
L'opposizione va pertanto respinta Con spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice così provvede: respinge il ricorso;
condanna l'opponente alla refusione delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro
2.900,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Pescara il 27.03.2025.
IL G.O.P.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
LAVORO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 230/2024 tra
Oggi 27 marzo 2025, innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per la società opponente l'avv. Orietta Colefella si riporta al ricorso e alle note conclusive e ne chiede l'accoglimento. CP_ Per l' in sostituzione dell'Avv. Del Sordo l'Avv. Roberto Monaco si riporta alla memoria. Le parti chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti. Chiuso alle h. 15,15
Il Giudice
dott.Teodora Ferrante
N. Sentenza Fasc. n. 230/2024
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 27.03.2025
PROMOSSO DA
n persona del legale rapp.te p.t. con domicilio eletto in Ancona, alla p.zza Parte_1
Roma n. 13 presso lo studio dell'Avv. Gabriele Galeazzi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso;
C O N T R O
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della CP_1
locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. R. Del Sordo, in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO
CONCLUSIONI: come da verbale del 27.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 383 2023
CP_ 0001790519 000 con cui l' le ha intimato il pagamento di euro 27.746,20 a titolo di contributi omessi alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti a seguito di accertamento ispettivo eseguito presso la sede legale ed operativa della ditta in Spoltore, conclusosi con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020008521/DDL del 8.06.2023 ed afferente alla verifica della osservanza delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale nel periodo 01.2019-
11.2022.
La società opponente ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di addebito e del presupposto verbale unico contestando il ricalcolo degli imponibili retributivi conteggiato dall'ente nel rielaborare i flussi uniemens (non trasmessi dal consulente del lavoro dell'opponente per riscontrati problemi tecnici nella trasmissione) in quanto riferito a contrattazione collettiva Confcommercio e non al
CCNL applicato ed indicato dal datore (Spettacolo FEDERCOLTURA) ed altresì ad un maggior numero di ore lavorative rispetto a quelle previste nei contratti e nelle buste paga dei tre dipendenti oggetto di accertamento ispettivo.
Ha altresì contestato l'eccessiva durata dell'accertamento e l'impossibilità per il tempo della verifica di trasmissione dei flussi ed infine il regime sanzionatorio applicato e la loro misura.
Ha resistito in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Va premesso che dalla documentazione allegata emerge che l'avviso di addebito oggetto di impugnativa si ricollega alle omissioni contributive accertate in occasione dell'accertamento ispettivo eseguito nei confronti della società opponente scaturito dalla segnalazione in ordine alle cosiddette “scoperture”, ovvero alla mancata trasmissione dei Flussi Uniemens con cui i datori di lavoro trasmettono, di norma attraverso il proprio Consulente Delegato, gli imponibili relativi al personale dipendente in forza e sulla base dei quali viene determinato l'importo dei contributi dovuti all'ente previdenziale.
Dall'accertamento eseguito in sede ispettiva è emerso che la in questione non ha mai CP_2
trasmesso, per asseriti problemi tecnici, alcun flusso uniemens sicchè alla data di novembre 2021 la ditta aveva accumulato già due anni di scoperture, né li ha inviati relativamente a periodi successivi alla definizione della verifica ispettiva (che ha interessato l'arco temporale dal 30/01/2019 al
30/11/2022).
Tale protratta inadempienza ha verosimilmente, come dedotto dall'ente, condizionato la durata dell'accertamento ispettivo, che ha comportato l'esame di un arco temporale esteso e che si è protratta nella prospettiva di tutela dei lavoratori dipendenti totalmente sprovvisti di poste contributive.
Dal verbale di accertamento emerge altresì che la contribuzione omessa e ricalcolata dall'ente fa riferimento al CCNL previsto dalle Comunicazioni Obbligatorie inviate dalla Ditta stessa Pt_2
e dai contratti individuali prodotti in sede di verifica ispettiva, ovvero "CCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi – CONFCOMMERCIO” (quale risulta dal contratto individuale di lavoro del dipendente ed di assunzione di Parte_3 Pt_2 [...]
del 29/01/2019 e di del 26/02/2019). Mentre è risultato Persona_1 Parte_3 inconferente rispetto all'attività di scommesse esercitata dalla ditta il riferimento al CCNL
Spettacolo Federculture indicato nel contratto individuale di lavoro del dipendente Parte_4
sicchè la contribuzione dovuta per tale posizione risulta ricalcolata in relazione al CCNL
[...]
del settore terziario (Confcommercio).
A tal proposito l'opponente censura il calcolo degli imponibili sulla base del diverso CCNL applicato atteso che i dipendenti delle sale da gioco e scommesse devono essere iscritti alla gestione ex Enpals settore spettacolo e pertanto i requisiti contributivi sono ridotti tenuto conto delle specificità che connotano i rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo. Contesta altresì le maggiori ore di lavoro conteggiate tenuto conto delle dichiarazioni testimoniali del teste Tes_1
che ha confermato di aver lavorato dalle 4 alle 5 ore al giorno.
[...]
Sul punto va osservato che la S. C. con orientamento consolidato ha ritenuto che mentre ai fini del trattamento retributivo e normativo il datore è libero di scegliere un contratto collettivo diverso da quello afferente al settore produttivo dell'impresa, ai fini previdenziali, e in particolare nell'ambito della fiscalizzazione degli oneri sociali e delle agevolazioni contributive, occorre far riferimento al
CCNL applicabile in base al settore produttivo dell'impresa (Cass. sez. lav. n. 3976/2024).
Ai sensi dell'art.49 l. n.88/89, l' opera infatti la classificazione ai fini previdenziali e CP_1
assistenziali dei datori di lavoro, con distinzione tra il settore industria, artigianato, terziario agricolo e credito . Tale classificazione vincola poi all'applicazione del CCNL riferibile a quel determinato settore cui va iscritta l'impresa. Con circolare n. 66 del 2010 e messaggio n. 18526 del CP_ 2012 l' ha poi chiarito che per le case da gioco , sale di scommesse e sale giochi anche se i CP_ dipendenti sono soggetti al regime previdenziale Enpals (confluito in dal 1 gennaio 2012)
l'inquadramento ai fini del versamento delle contribuzioni per i dipendenti avviene nel settore del terziario.
Quanto all'orario di lavoro prestato e alla contestata violazione del minimo contributivo, va osservato che secondo la giurisprudenza della S. C. (da ultimo Cass. n. 22986 del 2020 e Cass. n.
15120 del 2019) che si è consolidata dopo l'arresto delle Sezioni Unite n. 11199 del 29/07/2002,
l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389)… La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro;
tale principio opera, sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore;
difatti, è evidente che se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini sopra rappresentati;
vale infatti anche con riferimento all'orario il principio stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 20 luglio 1992, n. 342, secondo il quale "una retribuzione (...) imponibile non inferiore a quella minima (è) necessaria per l'assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, (in quanto), se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze". In un recente arresto (Cass. sez. lav. 21 ottobre 2020 n. 22986) la S. C. ha peraltro ribadito che deve escludersi che una sospensione consensuale della prestazione che derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti possa determinare la sospensione dell'obbligazione contributiva (v. Cass. n. 21700 del 13/10/2009, Cass. n. 9805 del 04/05/2011 e successive conformi, che hanno superato la diversa soluzione adottata dal Cass. n. 1301 del
24/01/2006) precisando che la necessità di tipizzare ipotesi eccettive è sorta nel settore edile (art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. in I. n. 341 del 1995 che individua le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo) perché ivi la possibilità di rendere la prestazione lavorativa
è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al controllo delle parti;
il fatto che per gli altri settori merceologici non vi sia analoga previsione non significa che sussista una generale libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro così rimodulando anche l'obbligazione contributiva, considerato che questa seconda è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo;
anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dunque dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione); ove dunque gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.L. 09/10/1989, n. 338, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo, nel senso sopra individuato.
Orbene nel caso di specie è incontestato che i dipendenti di cui al verbale impugnato hanno effettuato, come rilevato nel verbale impugnato, meno ore di lavoro di quelle previste dal normale orario di lavoro nel periodo oggetto di accertamento, (e segnatamente nei periodi risultanti dal LUL come interamente lavorati : primi 26 giorni del mese di ottobre 2020, ratei di 13ma maturati nel mese di dicembre 2020, periodo dal 25.03.2021 , aprile, maggio e giugno 2021) in carenza di legittime cause di esclusione dell'obbligo contributivo.
L'opponente ha dedotto, secondo quanto riportato nel verbale di accertamento, che la contrazione dell'orario di lavoro è stata conseguenza della generalizzata crisi economica.
A tal proposito va rilevato che le minore ore di lavoro così come l'assenza del lavoratore, affinché possa avere l'effetto di esonerare il datore di lavoro dall'obbligo del versamento della contribuzione virtuale, deve essere espressamente fruita dal lavoratore per uno dei titoli previsti previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione) e deve quindi essere espressamente imputata dal datore, già al momento dell'assenza, ad uno di tali titoli, perché tale imputazione è il presupposto o della generale sospensione di ogni obbligo retributivo e contributivo conseguente all'esercizio del diritto di sciopero o al godimento del permesso, ovvero della effettiva fruizione da parte del lavoratore, per il periodo di assenza, delle indennità o degli emolumenti sopra citati.
Pertanto non sarebbe neppure possibile l'imputazione a posteriori ad uno degli eventi protetti o indennizzati ovvero a permessi non retribuiti delle ore o delle giornate di assenza che non risultino dai libri aziendali ovvero vi risultino ma siano prive di espressa imputazione, perché permetterebbe l'esonero del datore di lavoro dalla contribuzione virtuale per assenze per le quali i lavoratori non hanno effettivamente fruito delle indennità o degli emolumenti medesimi ovvero per assenze fruite senza una specifica e precisa motivazione tale da comportare l'esonero dall'obbligo contributivo.
Il relativo motivo di opposizione va pertanto respinto.
Quanto, infine, all'importo delle sanzioni, va respinta la censura secondo cui le stesse si sarebbero dovute commisurare alla meno grave ipotesi di omissione contributiva, sanzionata ex art. 116 comma 8 lett. a) L. n. 388 del 2000, ricorrendo qui, al contrario, un'ipotesi di evasione, avendo di fatto il datore di lavoro provveduto ad effettuare registrazioni e denunce obbligatorie infedeli, in quanto riduttive dell'obbligazione contributiva: la fattispecie dell'omissione contributiva deve infatti ritenersi limitata all'ipotesi del (solo) mancato pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie e regolari, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti - in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti di istituto dell'Ente previdenziale, ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati - è sufficiente ad integrare gli estremi della evasione, tanto più che nel caso di specie le denunce e i relativi flussi non sono mai stati comunicati dalla ditta .
Infondata è anche la censura che attiene al calcolo delle sanzioni applicate, con la quale l'opponente ha dedotto l'avvenuto superamento del tetto del 60%, che sarebbe frutto di una errata applicazione dell'art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388 del 2000.
L'articolo 116, comma 8, lettera b), della L. n. 388 del 2000 prevede, per l'ipotesi dell'evasione contributiva, il "..pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge…". Il comma 9 del medesimo articolo prevede, poi, che
"Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.".
Deve, quindi, escludersi che sia integrata la violazione dedotta atteso che la somma eccedente il
60% dei contributi richiesta a titolo di interessi, può essere richiesta ai sensi del comma 9 dell'art. 116 L. n. 388 del 2000 e dell'art. 30 D.P.R. n. 602 del 1973, come successivamente modificato, in tale comma richiamato.
L'opposizione va pertanto respinta Con spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice così provvede: respinge il ricorso;
condanna l'opponente alla refusione delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro
2.900,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Pescara il 27.03.2025.
IL G.O.P.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)