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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice, Federica Porcelli, a seguito del 13 gennaio 2025, all'esito dell'udienza di discussione, così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2839/2024 R.G, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Catania, via Vincenzo Giuffrida, n. Parte_1
108, presso lo studio dell'avv. Letterio Luca Buceti, che lo rappresenta e difende, giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e in persona del suo Controparte_1
presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale I.n.p.s. –, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri giusta procura rilasciata per atto del Notaio di Per_1
Roma del 22.03.2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313.
Resistente
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Conclusioni: come da ricorso e da memoria di costituzione, da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il giorno 15.3.2024, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari
[...] prescritti dall'art. 1 l. n. 222/1984, negati dal CTU all'esito del procedimento di ATPO ex art. 445 bis c.p.c., deducendo che il CTU aveva mal valutato la documentazione medica in atti, sottovalutando l'incidenza invalidante del complessivo quadro patologico.
1 Tanto premesso il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni «Nominare un consulente tecnico d'ufficio onde disporre l'accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto dell'istante a ottenere la corresponsione dei ratei relativi al riconoscimento dell'invalidità “con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale (L. 222/1984)”, a far data dal 1° gennaio 2023, primo giorno del mese successivo alla revisione, avvenuta il 29.12.2022, ovvero dalla data accertata nel corso di lite, oltre interessi legali come per legge sino al
soddisfo e rivalutazione monetaria;
- Per l'effetto delle superiori domande, condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente dei ratei relativi al riconoscimento dell'invalidità “con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo
a causa di infermità o difetto fisico o mentale (L. 222/1984)”, con la decorrenza richiesta
o da quella eventualmente riconosciuta in corso di causa, oltre ai ratei maturandi e maturati, unitamente a interessi legali e rivalutazione monetaria;
- Condannare a spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi integralmente a favore
del procuratore antistatario».
Si è costituito l' , eccependo l'inammissibilità della domanda, la carenza di motivi CP_1
specifici di opposizione e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso per mancanza dei requisiti sanitari.
Disposta la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, la causa è stata rinviata all'udienza del 13.1.2025. Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate nel termine assegnato dalla sola parte ricorrente, e la causa è stata decisa mediante la presente sentenza.
CP_ 2. Le eccezioni di rito proposte dall' sono infondate.
2.1. In primo luogo, il ricorso in oggetto è stato proposto tempestivamente ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., atteso che dalla documentazione in atti risulta sia la dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal 4° comma dell'art. cit., sia il rispetto del successivo termine perentorio di 30 giorni di cui al 6° comma, decorrente appunto dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
2.2. Ricorre, poi, il requisito della specificità dei motivi di contestazione, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 445 bis, comma 6, atteso che parte ricorrente non si è limitata alla mera riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o alla semplice
2 prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico ma ha formulato specifiche censure alla relazione di ctu espletata e dettagliate osservazioni mediche.
CP_ 3. Così respinte le eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dall' rileva il Tribunale che la presente controversia verte in materia di accertamento del requisito sanitario sotteso al
CP_ beneficio di cui all'art. 1 l. n. 222/84, ritenuto dall' insussistente.
3.1. Ora, la richiamata disposizione legislativa prevede che «
1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato la cui capacità di lavoro, in Controparte_1
occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
2. Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi
sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità».
In proposito, consolidato è il principio secondo cui «ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dalla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato
in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall'assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza
esporre ad ulteriore danno la propria salute;
sicché, pur essendo la invalidità ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni personali e soggettive dell'assicurato, cui rimane conferita una tutela rispettosa del precetti costituzionali di cui
agli artt. 38, 32, 2, 3 e 10» (Cass. n. 16141/2018, che ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva valutato l'incidenza della malattia sulla sola precedente attività di tornitore svolta dall'assicurato senza considerare altre possibili occupazioni a lui confacenti;
nonché cfr. Cass. n. 17159/2011; Cass. n. 5964/2011; Cass. n. 15265/2007).
3.2. Ciò posto sul piano generale, ritiene il Tribunale di aderire pienamente alle valutazioni e conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in questa fase di giudizio, dott.
, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, il quale ha Persona_2
accuratamente esaminato gli effetti della patologia riportata dal ricorrente, con particolare
3 riferimento all'attività lavorativa espletata dal ricorrente e alla situazione fisio-patologica del medesimo.
Le risultanze della consulenza tecnica sono, infatti, esaurienti e persuasive, in quanto coerenti con la documentazione medica acquisita e in quanto redatte secondo corrette e analitiche valutazioni tecniche.
In particolare, emerge dagli atti che il CTU ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico del periziando e delle certificazioni acquisite, motivatamente discostandosi dalle conclusioni del CTU nominato nella fase di ATP e ritenendo che parte ricorrente risulta affetta da «grave ipoacusia neurosensoriale bilaterale profonda e da ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico» e che tale patologia comporta una riduzione di oltre i due terzi della sua capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sin dal mese di dicembre 2022.
L'ausiliare ha accuratamente esaminato l'evoluzione e gli effetti della patologia riportata dal ricorrente, con particolare riferimento alla relativa incidenza invalidante alla luce dell'attività lavorativa di impiegato di Istituto di credito svolta dal ricorrente sin dal 2001; data quest'ultima in cui il ricorrente è stato assunto quale invalido civile inserito tra le categorie protette.
In particolare, il CTU ha ritenuto che la specifica attività lavorativa impiegatizia che il ricorrente ha svolto è stata verosimilmente responsabile di un aggravamento delle sue stesse condizioni di salute, rilevando altresì che la modifica dei modelli operativi del sistema bancario che si è attuata nel corso degli ultimi tempi attraverso l'introduzione dello smart working e dell'Internet banking ha imposto agli operatori del settore di adeguarsi all'uso ormai diffuso del lavoro in rete, per un verso, utilizzando cuffie e computer e, per altro verso, riducendo le attività di cassa e l'uso del contante, con una soluzione tecnologica di cui il ricorrente ha in particolar modo risentito in ragione delle patologie da cui lo stesso risulta affetto.
L'ausiliare ha testualmente osservato che nel corso degli anni «il ricorrente ha mostrato una intolleranza alle protesi acustiche e lo stesso utilizzo delle cuffie, ormai pressoché obbligatorio per poter comunicare via rete, gli provoca acufeni ed intolleranza alle stesse, costringendolo a dover sospendere temporaneamente la propria attività oppure a ricorrere al sostegno collaborativo dei colleghi. Tale situazione, oltre a compromettere le già scarse
abilità uditive del soggetto è responsabile di uno stato di malessere generale che, per come accertato alle indagini psicologiche in atti, provoca allo stesso evidenti alterazioni del
4 tono dell'umore con tendenza alla depressione, alla chiusura relazionale, abbassa i livelli di autostima, inficia le capacità gestionali e di concentrazione nonché provoca una tendenza alla somatizzazione ipocondriaca dell'ansia».
Ha inoltre evidenziato il CTU che dalla documentazione in atti risulta che l'istante è stato in quale occasione ricoverato in pronto soccorso per crisi tachicardiche persistenti, cardiopalmo e sudorazione profusa.
L'ausiliare ha quindi accertato che «la severa limitazione uditiva accertata e le esigenze operative imposte dalla specifica attività lavorativa mal predispongono il ricorrente all'espletamento delle mansioni cui è preposto e, nella fattispecie, determinano una riduzione di oltre i due terzi della capacità lavorativa del soggetto ritenendo, altresì, che sussistano anche i requisiti per individuare gli estremi di un lavoro usurante».
Né, d'altro canto, le argomentazioni e le conclusioni dell'ausiliare sono state oggetto di contestazione alcuna delle parti, che hanno omesso di inviare proprie osservazioni ai sensi dell'art. 195, comma 3, c.p.c.
4. Pertanto, deve dichiararsi che a decorrere dal mese di dicembre 2022 Parte_1
è soggetto con riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni
[...]
confacenti alle sue attitudini, dovendo a tale declaratoria essere circoscritta la statuizione suscettibile di essere emessa in questa sede, giusta quanto affermato dalla Suprema Corte
secondo cui «nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie
costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici», riservati all' CP_1
(v. Cass., 8.4.2019, n. 9755 e Cass., 24.10.2018, n. 27010).
5. Le spese di lite di entrambe le fasi possono essere compensate per metà, in ragione della reciproca soccombenza. La restante metà deve essere posta a carico dell' secondo CP_1
soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi dei criteri di cui al D.M. n.
54/2014 aggiornato dal d.m. n. 147/2022, secondo il valore della causa individuato alla luce dei criteri indicati dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 33625/2021), al pari delle spese di
CTU, liquidate con separati decreti.
5 Le spese di lite devono essere distratte in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara che si trova nelle Parte_1 condizioni di cui all'art. 1 l. n. 222/1984 in quanto presenta una riduzione di oltre i due terzi della sua capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini a decorrere dal mese di dicembre 2022;
- condanna l' alla rifusione di metà delle spese di entrambe le fasi che, liquida CP_1
per compensi nell'intero in complessivi € 1528,00 per il procedimento di ATPO e in complessivi € 4.638,50 per il presente giudizio di opposizione, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, avv. Letterio Luca Buceti, dichiaratosi antistatario;
compensa la restante metà delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separati decreti.
Catania, il 14 gennaio 2025.
La Giudice
Federica Porcelli
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