Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 15/12/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO Composta da OL MA Presidente ANGIONI Roberto Consigliere ALBERGHINI LA Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto, iscritto al n. 32448 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 65056, depositato in data 4 marzo 2020, reso da GN IE (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall’Avv. AE ZZ del Foro di Venezia, con studio in Santa Croce n.468/b, Venezia (pec: gaetano.guzzardi@venezia.pecavvocati.it) e domicilio eletto presso il difensore e SI LF (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Salbucci del Foro di Venezia (c.f. [...], pec marco.salbucci@venezia.pecavvocati.it) con domicilio eletto presso il domicilio digitale del difensore;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi, all’udienza pubblica del 9 luglio 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario dott. Marco Greggio, data per letta la relazione, il Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo e, per l’agente GN
IE l’Avv. AE ZZ, nonché l’Avv. Marco Salbucci per l’agente LF SI, come da verbale;
FATTO
Con la relazione di irregolarità n. 61 del 3 marzo 2025, il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 65056, depositato in data 4 marzo 2020, reso dagli agenti contabili IE GN e LF SI, economi della Regione Veneto, relativo alla gestione delle minute spese dell’dell’U.O. Supporto di Direzione Ufficiale Rogante per l’esercizio 2016, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n. 243 del 2019, resa nel giudizio iscritto al n. 30875 del registro di Segreteria.
Osservava, in primo luogo, il Magistrato delegato che l’Ente, nel provvedere al deposito presso la Sezione del conto giudiziale in esame, aveva adempiuto alle prescrizioni di cui all’art 139, comma 2, c.g.c. e che gli agenti avevano tempestivamente provveduto alla ricompilazione del conto utilizzando i prescritti modelli della Delibera della Giunta Regionale n. 2440 del 2002.
Sulla base dell’istruttoria svolta la gestione appariva regolare, pur non avendo il subagente compilato un autonomo conto giudiziale e ad eccezione della mancata restituzione dell’anticipazione ricevuta entro l’esercizio, con conseguente formazione di residui: tuttavia, essendo stata restituita l’anticipazione in data 13.3.2017, ciò aveva consentito la quadratura delle scritture del conto.
Tale profilo di irregolarità, in considerazione dell’assenza di ammanchi, non veniva, tuttavia ritenuto ostativo al discarico dell’agente e all’approvazione del conto.
In data 12 giugno 2025 l’avv. AE ZZ, per l’agente GN, depositava una memoria difensiva con la quale veniva rimarcato che nella predisposizione della rendicontazione erano stati utilizzati i modelli di rendicontazione predisposti dalla Regione Veneto di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 2440/02, i quali imponevano l’indicazione del soggetto che aveva effettivamente posto in essere ciascuna operazione, di talchè non era nemmeno necessaria, come rilevato anche dalla relazione di deferimento, la compilazione di subconti.
Evidenziava, inoltre che il riversamento della quota di fondo economale non utilizzata al termine della gestione era dipeso dalla circostanza, oggettiva, dei tempi di registrazione degli atti stipulati nel mese di dicembre.
Concludeva, pertanto, per la dichiarazione di regolarità del conto con conseguente discarico dell’agente.
Con memoria in data 17 giugno 2025, si costituiva in giudizio per l’agente SI l’avv. Marco Salbucci, richiamando le disposizioni regionali in materia di conti giudiziali ed evidenziando che il suo assistito svolgeva unicamente funzioni di sostituto delegato e, come tale, non tenuto alla resa del conto giudiziale. In via tuzioristica, sottolineava che tutte le operazioni poste in essere dal suo assistito erano conformi, per natura degli acquisti e per limite di spesa, alle norme regionali, ed anche il riversamento delle somme residue e non utilizzate era avvenuto nel corso dei primi mesi dell’esercizio successivo in ragione della peculiare natura delle spese, consistenti nel pagamento dell’imposta di registro sugli atti stipulati dall’ufficiale rogante, dr. GN. Chiedeva, quindi, che fosse pronunciato il discarico dell’agente.
All’udienza del 9 luglio 2025 il rappresentante del Pubblico Ministero, l’Avv.
AE ZZ per IE GN e l’Avv. Marco Salbucci per LF SI concludevano come da verbale.
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’esame del conto giudiziale n. 65056 reso da GN IE e SI LF, agenti contabili della Regione Veneto, relativo alla gestione delle minute spese dell’dell’U.O. Supporto di Direzione Ufficiale Rogante per l’esercizio 2016, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n. 243 del 2019, resa nel giudizio iscritto al n. 30875 del registro di Segreteria.
2.Il conto risulta composto da quattro prospetti, e cioè:
1. Il conto di sintesi della gestione che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti unitamente alla riconciliazione con il conto del Tesoriere;
2. Il conto analitico della gestione che riporta in ordine cronologico i singoli importi delle anticipazioni e delle spese e i totali per ciascuna mensilità;
3. Il conto di sintesi della gestione per tipologia di spesa che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti riferiti alla tipologia di spesa
(imposta di registro e marche da bollo);
4. Il conto analitico della gestione per tipologia di spesa che indica gli importi spesi raggruppandoli per operazioni di pagamento.
Ciò posto, il Collegio rileva che la rendicontazione fa riferimento all’ ordine di accreditamento n. 16 del 6/04/2016 corrispondente ad una apertura di credito presso l’Istituto Tesoriere in favore dell’agente, per un importo di €
50.000,00.
Unitamente a tale rendicontazione risultano depositati, in conformità a quanto previsto dall’art. 139 c.g.c., il DDR n. 34 del 19/02/2020 del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG., Giulia Tambato, di approvazione e parifica del conto ricompilato dall’economo ZAGNONI per l’esercizio 2016; la Relazione dell’Organo di controllo interno del 21/02/2020 – U.O. Controlli e attività ispettive; il DDR n. 48 del 04/03/2020 del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. di approvazione definitiva con il quale è stato, inoltre, disposto il deposito del conto tramite l’applicativo SIRECO presso la segreteria della Sezione Giurisdizionale competente.
Sono, inoltre, stati depositati un prospetto relativo all’acquisto di marche da bollo e la quietanza n. 12790 del 13/03/2017 relativa alla “Restituzione di cassa fondo economale n.16 del 06/04/2016” non utilizzata.
Ebbene, l’esame del conto di cui è causa e delle tipologie di spese sostenute evidenzia che l’utilizzazione dell’anticipazione è avvenuta in relazione alle esigenze di funzionamento dell’ufficio (spese per marche da bollo, imposta di registro).
I documenti di rendicontazione depositati appaiono redatti in conformità alle disposizioni della Delibera della Giunta Regionale n. 2440/02 ed ai modelli ivi indicati.
Il “conto di sintesi” relativo all’ordine di accreditamento n. 16/2016 di euro 50.000,00 espone “anticipazioni” per complessivi euro 50.000.00, di cui euro 46.456,00 per buoni di prelevamento ed euro 3.544,00 per bonifici, a cui corrispondono pagamenti per euro 37.541,00 oltre al riversamento in Tesoreria del residuo di euro 12.459,00.
Il “conto analitico delle gestione” relativo al medesimo ordine di accreditamento espone, in ordine cronologico e numerazione progressiva, le 130 operazioni di pagamento effettuate, con l’indicazione “cassa” (129 operazioni) o “banca” (1 operazione) in relazione alla modalità di pagamento utilizzata.
Non risultano pagamenti in sospeso alla chiusura dell’esercizio.
Come confermato anche dagli agenti nelle proprie memorie, i fatti di gestione, ad eccezione di due (un prelevamento ed un bonifico, eseguiti dall’agente titolare del fondo, IE GN) sono stati posti in essere da LF SI che, quindi, contrariamente a quanto sostenuto nella propria memoria, non ha operato saltuariamente in sostituzione dell’agente contabile principale, bensì in via pressoché esclusiva rispetto a quest’ultimo in funzione di agente secondario, circostanza che avrebbe dovuto condurre alla compilazione di un autonomo documento di rendicontazione.
Il livello di specificità delle annotazioni contenute nel “conto analitico della gestione”, sostanzialmente equivalente ad un giornale di cassa, tuttavia, consente non solo l’imputazione dei singoli fatti di gestione all’agente che, in concreto, li ha posti in essere, ma anche la verifica dell’ammissibilità della tipologia delle spese sostenute, tutte afferenti al funzionamento dell’ufficio e nei limiti posti dalla Delibera della Giunta Regionale di autorizzazione (che richiama l’elencazione di cui all’art. 23 della L.R. n. 6/1980, successivamente specificata dalla D.G.R. n. 2440 del 13/09/2002 ricomprendendo specificamente l’ “acquisto di valori bollati e spese per la registrazione di contratto ed atti pubblici dovuti per legge nonché oneri diversi a carico della Regione”).
Ciò posto, il Collegio ritiene, pur con i rilievi esposti, che la gestione possa essere considerata sostanzialmente regolare, considerato il livello di analiticità dei documenti depositati (ed in particolare del “conto analitico della gestione”) il quale ha consentito di avere contezza della gestione anche in relazione all’imputabilità dei singoli fatti gestori a ciascuno degli agenti operanti; la gestione del fondo economale è avvenuta, inoltre, in conformità alle modalità stabilite dall’ordinamento regionale, non ostando all’approvazione del conto il mancato riversamento del fondo cassa residuo entro l’esercizio, stante la relativa esiguità degli importi.
3. Alla luce di quanto suesposto, in assenza di ammanchi, il conto può essere dichiarato regolare e gli agenti possono essere ammessi a discarico.
4. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
32448 del registro di segreteria promosso nei confronti degli agenti contabili GN IE e SI LF in relazione al conto giudiziale n. 65056, depositato in data 4 marzo 2020, lo dichiara regolare e, per l’effetto, discarica gli agenti.
In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
LA HI MA NO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il Il Funzionario Preposto
(firmato digitalmente)