Ordinanza presidenziale 12 maggio 2022
Ordinanza cautelare 26 maggio 2022
Decreto decisorio 28 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 26/05/2022, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2022
N. 00540/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 540 del 2022, proposto da
Bar Ristoro della Valle S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Vantaggiato e Luca Pedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mesagne, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza dirigenziale n. 86 del 7.04.2022, con la quale il Responsabile del Servizio Area V – Sviluppo Economico del Comune di Mesagne ha disposto la revoca della S.C.I.A. commerciale ed ha ordinato alla Società ricorrente di provvedere alla chiusura immediata dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, sito in Mesagne, all'interno dell'Area a verde pubblico di proprietà Comunale, Villetta Europa in Via De Amicis n. 80,
nonché, ove occorra e nei limiti dell'interesse,
della determinazione dirigenziale n. 743 del 5.4.2022 e della determinazione dirigenziale n. 1043 del 09.05.2022, con cui il Responsabile del Servizio Area X - Patrimonio - Agricoltura ha indetta la procedura per l'affidamento in locazione dell'immobile di cui sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mesagne;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 25 maggio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.to A. Vantaggiato, avv.to F. Meo e avv.to L. Pedone;
Considerato che, indipendentemente dalla eccepita acquiescenza in senso tecnico al rilascio dell’immobile indicato in epigrafe da parte ricorrente, il ricorso non appare assistito dal necessario presupposto del periculum in mora, atteso che: con p.e.c. del 3 maggio 2022 quest’ultima (che, peraltro, ha partecipato al bando indetto dall’A.C. per affidamento in locazione per ulteriori 6 anni del locale comunale di che trattasi con aggiudicazione in suo favore poi revocata per accertata irregolarità contributiva e fiscale) si è dichiarata “disponibile a riconsegnare” l’immobile de quo; l’attività dalla stessa esercitata è risultata chiusa, come attestato nel Verbale di sopralluogo dell’A.C. datato 16 maggio 2022, con conseguente assenza della effettiva disponibilità materiale (e indipendentemente dalla disponibilità giuridica che pure appare essere venuta meno) dell’immobile predetto adibito ad esercizio pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare formulata da parte ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO