Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2716 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Rosmunda D'Alessandro ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281/SEXIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 48819/2022 R.G. promossa da:
C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 P.IVA_1
Enrico A.M. Pennasilico e Nicolò Spizzico, con elezione di domicilio in via Fontana n.
25, Milano presso lo studio degli avv. Enrico A.M. Pennasilico e Nicolò Spizzico;
ATTRICE - OPPONENTE
contro
, (C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. Maurizio A. Innocenti, con elezione di domicilio Vittorio Emanuele II, n. 6 a
Lainate, presso lo studio dell'avv. Maurizio A. Innocenti;
CONVENUTO - OPPOSTO
pagina 1 di 7
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 14.1.2025, che qui si riportano.
Per parte opponente
CONCLUSIONI
Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni reiette:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti indicati in atto;
- in via riconvenzionale condannare il sig. a restituire l'importo di € 3.000,00 Controparte_1
ricevuto a titolo di acconto sul contratto di leasing non ottenuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in via istruttoria, senza inversione dell'onere probatorio, si chiede di essere ammessi a provare la seguente circostanza a mezzo testi:
1. vero che il contratto di consulenza proposto a € 1.500,00 al mese non venne accettato e venne sottoscritto il contratto con la cancellazione di tale importo;
2. vero che tale cancellazione del compenso sul foglio 3 si è verificata in presenza della sig.ra Testimone_1
residente in [...], nonché del geom. residente a [...], che vengono Controparte_2 indicati come testi chiamati a rispondere anche sul seguente capitolo di prova: “vero che in mia presenza cancellò l'importo di € 1.500,00 sul foglio che mi si rammostra e Testimone_2
sottoscrisse il foglio 5 della bozza di contratto che aveva ricevuto dal sig. dallo stesso richiesto e CP_1 proposto per potere trattare con le banche”.
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, sollecitato il potere ex officio ex art. 96 cpc.
Con ogni legittima sostanziale e processuale riserva.
Milano, 3 ottobre 2023 (avv. Enrico A.M. Pennasilico) (avv. Nicolò Spizzico)
Per parte opposta
CONCLUSIONI “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, previ i necessari incombenti di rito, IN VIA PRELIMINARE: • Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto considerato che l'opposizione non si fonda su prova scritta e certa;
NEL MERITO: • RIGETTARE la proposta opposizione e le eccezioni e domande tutte formulate in via pregiudiziale, preliminare e nel merito, nonché la domanda riconvenzionale, poiché infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo opposto.
IN VIA ISTRUTTORIA: senza inversione dell'onere probatorio, si chiede di essere ammessi a provare quanto affermato con l'assunzione dei seguenti testi chiamati a rispondere sul seguente capitolo di prova:
1. Vero che il dott. ha interagito e lavorato con la banca Bper per far Controparte_1
pagina 2 di 7 ottenere alla un contratto di leasing. Si indicano come testi i sig.ri Parte_1 Testimone_3
e della Bper Testimone_4 [...]
. Controparte_3
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. chiedeva l'ingiunzione nei Controparte_1 confronti di (di seguito: ) al pagamento della somma di € Parte_1 Pt_1
12.500,00. La pretesa creditoria azionata monitoriamente si fonda su due fatture, n. 15/a e n. 16/a, rispettivamente degli importi di € 8.000,00 ed € 4.500,00, emesse a seguito di 3 contratti di consulenza sottoscritti tra le parti i (doc. e, 3 e 4 fascicolo monitorio) e non saldati. Più in particolare i contratti concernevano una consulenza di leasing strumentale sottoscritto in data 9.2.2022 (doc. 2 monitorio), una consulenza di successione dei crediti sottoscritto in data 15.2.2022 (doc. 3 monitorio) ed una consulenza finanziaria continuativa sottoscritto in data 1.4.2022 (doc. 4 monitorio). Per la richiesta somma il Tribunale di Milano emetteva decreto ingiuntivo n. 17452/2022 del 29/10/2022.
All'ingiunzione si opponeva il legale rappresentante di Parte_1 eccependo che:
- per il contratto sottoscritto in data 9.2.2022 (consulenza di leasing strumentale) il mancato svolgimento di qualsiasi attività, contratto per il quale si richiedeva, la restituzione di € 3.000,00 pagati a titolo di anticipo;
- per il contratto sottoscritto in data 15.2.2022 (per il quale era stato versato un acconto di € 5.000,00, residuando la somma di € 8.000,00 da versare al momento del perfezionamento dell'attività richiesta) riferisce sul mancato perfezionamento dell'attività oggetto del contratto, e nel contempo rinuncia a svolgere domanda di restituzione della somma versata in acconto;
- per il contratto sottoscritto in data 1°.4.2022, la mancata pattuizione del compenso di € 1.500,00 mensili, per un totale di € 4.500,00.
Con comparsa di risposta si è costituita la ricorrente, che contesta la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e chiede altresì il rigetto della domanda riconvenzionale.
pagina 3 di 7 Previa concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., VI° comma, le parti depositavano le autorizzate memorie.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e prove testimoniali all'esito delle quali veniva rinviata all'udienza del 14.1.2025 per la precisazione delle conclusioni ex art. 281/sexies c.p.c., riservando il deposito della sentenza, così come previsto dal combinato disposto dell'art. 281/sexies ultimo comma, con l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 164/2024.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
L'oggetto della presente causa verte su 3 contratti sottoscritti, le cui sottoscrizioni non risultano contestate, tranne le successive precisazioni in merito al contratto di consulenza finanziaria continuativa sottoscritto in data 1.4.2022
Nel merito.
Questo Giudicante preliminarmente deve dar atto che i contratti prodotti in giudizio riportano per i primi due la generica descrizione del servizio con la limitata dicitura
“Service Amministrativo/Consulenza” e per il terzo quella di “Service Amministrativo/Consulenza continuativa all-in”. Null'altro. Risulta così impossibile per questo Giudicante verificare l'adempimento o meno delle obbligazioni contrattuali nel loro dettaglio. Ciò posto, atteso che gli oggetti delle prestazioni - come invocati in sede di ricorso monitorio - non risultano contestati devono esser ritenuti pacifici.
pagina 4 di 7 Ai sensi dell'art. 2697 c.c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” mentre, chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare che il diritto si è modificato o estinto.
Pertanto, su parte opposta - convenuta formale ma attrice sostanziale - grava l'onere probatorio dell'elemento costitutivo della propria pretesa creditoria, mentre sugli opponenti –attori formali ma convenuti sostanziali - grava il contrario onere di prova degli elementi estintivi e/o modificativi della pretesa avversaria.
Nel caso di specie ha allegato i contratti sottoscritti dalle Controparte_1 parti e dai quali emergono le prestazioni pecuniarie da Egli richieste. Allega in atti anche copiosa documentazione attestante lo svolgimento della propria attività. L'attività svolta da viene inoltre confermata dalle testimonianze di Controparte_1 Tes_3
e che in qualità di impiegati bancari, hanno riferito
[...] Testimone_5 sulle attività da Egli svolte a favore di . Pt_1
Parte opposta riferisce che la propria attività, per la quale aveva ricevuto i suindicati incarichi, si configura quale mediazione creditizia, sottoposta alla disciplina dell'art. 2229 c.c. (prestazione d'opera intellettuale). Riferisce a tal proposito che il proprio impegno non fosse sottoposto ad alcun vincolo di subordinazione e che la prestazione contemplata fosse di carattere prevalentemente intellettuale e personale nei confronti del committente, con poteri di discrezionalità ed autonomia nell'esecuzione dei suoi compiti.
Rappresenta inoltre che la fattispecie dedotta in giudizio costituisce una tipica obbligazione di mezzi e non di risultato, ragion per la quale il professionista è tenuto a svolgere la propria opera professionale con diligenza qualificata e perizia richieste nell'esercizio della relativa professione, in vista di un determinato risultato, ma il mancato conseguimento di questo non integrerebbe un inadempimento.
Parte opponente sostiene che il dott. non abbia svolto la propria attività e che la CP_1 prova della stessa debba essere fornita dallo stesso consulente;
inoltre, asserisce nel contratto sottoscritto il 1° aprile 2022 l'originaria previsione del canone mensile di € 1.500,00 fosse stata cancellata in comune accordo tra le parti.
In sede di prova testimoniale e riferiscono di aver Controparte_2 Testimone_1 visto un contratto con le invocate cancellazioni e afferma di aver Parte_2 direttamente cancellato l'importo. Nonostante ciò, in atti (doc. n. 5 da parte opposta) risulta depositato il contratto sottoscritto da entrambe le parti e privo di cancellazione;
tale documento è stato anche inviato in data 6.5.2022 via mail all'opponente. Nel corso pagina 5 di 7 del giudizio non ha disconosciuto la sottoscrizione ex art. 214 c.p.c., né risulta Pt_1 aver svolto alcuna contestazione in merito avverso parte avversaria dopo la ricezione del contratto.
In tale ambito questo Giudicante ritiene che i testimoni e abbiano CP_2 Tes_1 visto successivamente il contratto modificato, pertanto diverso da quello oggetto di contrattazione, mentre la testimone risulta inattendibile atteso che afferma di Parte_2 aver cancellato Ella stessa la cifra, mentre il capitolo n. 3 delle prove testimoniali arte opponente chiede di confermare la cancellazione dell'importo da parte del signor
[...]
Tes_2
Per quanto sopra l'opposizione deve esser respinta atteso che parte opposta ha provato il proprio esatto adempimento dell'attività svolta a favore dell'opponente, non ritenendo questo Giudicante ravvisare in sede contrattuale alcun elemento idoneo a qualificare “di risultato” le presunte obbligazioni, mentre parte opponente non ho assolto il proprio onere probatorio in ordine agli elementi estintivi e/ modificati sia con riferimento alla domanda avversaria sia con riferimento alla domanda riconvenzionale.
Per le suesposte motivazioni, può ritenersi infondata l'opposizione di
[...] avverso il decreto ingiuntivo n. 17452/2022 emesso dal Tribunale di Parte_1
Milano in data 29.10.2022, che per l'effetto viene confermato.
Si rigetta altresì la domanda svolta in via riconvenzionale da parte opponente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa e dell'attività in concreto svolta con riferimento al periodo di svolgimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 5^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta:
rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17452/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 29.10.2022, che per l'effetto viene confermato;
pagina 6 di 7 rigetta la domanda riconvenzionale svolta da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
condanna l'opponente, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposto per l'importo di € 3.400,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 1.550,00 per la fase trattazione ed € 950,00 per la fase decisoria), oltre Iva, CPA e spese generali.
Cosi' deciso in data 31 marzo 2025
il Giudice dott.ssa Rosmunda D'Alessandro
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