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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 16/06/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 50/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA
riunito in camera di consiglio e così composto: Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente Dott.ssa Elvira Puleio Giudice relatore Dott. Marco Ponsiglione Giudice Nel procedimento iscritto al ruolo n. 50/2024, a scioglimento della riserva in atti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 297 CCII, della Controparte_1
P.IVA: , con sede legale a Bagnoli del Trigno (IS),
[...] P.IVA_1 al Vicolo Municipio n. 16; Visto il ricorso con il quale i signori:
- , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente al Colle Isidoro, C.F.: ; C.F._1
- , nata ad [...] il [...] e residente a [...]del Parte_2
Trigno (IS) alla Via C. Battisti n. 75, C.F.: ; C.F._2
- , nata a [...] il [...] e residente a [...]del Trigno Parte_3
(IS) al Colle Isidoro n. 65, C.F.: ; C.F._3
- , nata a [...] il [...] e residente a [...]del Trigno Parte_4
(IS) alla C.da Soda s.n.c., C.F.: C.F._4
- , nata a [...] il [...] e residente a [...] Parte_5 alla C.da Campofreddo, 105/A, C.F.: ; C.F._5
- nato a [...] il [...] e residente a Bagnoli del Trigno (IS) Parte_6 alla Via Colle Isidoro n. 25, C.F.: C.F._6 hanno chiesto dichiararsi la liquidazione giudiziale della società in epigrafe;
Ritenuta la propria competenza territoriale, avendo la società cooperativa in questione sede nel circondario di questo Tribunale;
Rilevato che il contraddittorio rispetto a tale istanza è stato validamente instaurato;
Ritenuta la legittimazione dei creditori istanti, che risulta dai titoli in atti;
Rilevato che la cooperativa resistente deve ritenersi non assoggettabile a liquidazione giudiziale, non già in ragione dello scopo mutualistico (di per sé non decisivo: Cass. n. 6835/2014), bensì poiché non risulta provato che essa esercitasse concretamente attività commerciale, né il perseguimento del c.d. lucro oggettivo (Cass. n. 25478/2019), dovendosi rammentare che il relativo onere, trattandosi di fatto costitutivo, è a carico dei ricorrenti (ancora Cass. n. 6835/2014); Rilevato, peraltro, che la resistente risulta essere una cooperativa sociale, la quale acquista di diritto la qualifica di impresa sociale, tipologia di impresa che, a norma dell'art. 14 d. lgs. n. 112/2017, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa;
Considerato che
, all'udienza del 22.05.25, i ricorrenti Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 considerata la nota pervenuta dal circa l'attività svolta dalla società e la sua CP_2 natura di impresa sociale, hanno insistito per la dichiarazione dello stato di insolvenza della resistente;
Ritenuto che
debba dunque valutarsi lo stato di insolvenza, ai fini della dichiarazione ex art. 297 CCII;
Ritenuto che
lo stato di insolvenza risulti da una valutazione congiunta dei seguenti elementi: 1) il protratto inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei ricorrenti, quali ex dipendenti;
2) il mancato deposito dei bilanci successivi al 2017, indice, secondo l'id quod plurumque accidit, dello stato di risalente inattività dell'impresa;
3) la sottoposizione a liquidazione a far data dall'atto di iscrizione del 20.05.2019, come da flussi informativi acquisiti dalla cancelleria, in particolare dalle visure camerali in atti;
4) la certificazione da parte dell'ufficio INPS, in base alla richiesta del 06.12.2024, che per la sovraindebitata risultano esposizioni debitorie a titolo di contributi e sanzioni civili per un importo di euro 114.092,51 come crediti presso l'Agente della Riscossione;
5) la certificazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, in base alla richiesta informativa pervenuta in data 06.12.2024, che risultano per la sovraindebitata debiti tributari residui per euro 51.422,85; Osservato che è, in ogni caso, superfluo l'accertamento dell'effettivo superamento della soglia dei trentamila euro, in quanto: “la dichiarazione d'insolvenza della società cooperativa esclusivamente mutualistica, a norma della L. Fall., art. 195, non è impedita dalla circostanza che l'ammontare dei debiti della società, scaduti e non pagati, sia complessivamente inferiore a Euro 30.000,00, non applicandosi in questo caso l'art. 15, u.c., della medesima legge” (Cass. 9681/2013); Considerato che il d.lgs. del 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) disciplina all'art. 297 l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa, riprendendo quanto era disposto dall'art. 195 L. Fall.;
P.Q.M.
Letto l'art. 297 CCII;
DICHIARA lo stato di insolvenza della
[...]
, P.IVA: con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale a Bagnoli del Trigno (IS), al Vicolo Municipio n. 16;
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Controparte_3
, a norma dell'art. 297 CCII e per le comunicazioni e la pubblicazione della
[...] stessa sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII. Così deciso in Isernia il 06.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente Dott.ssa Elvira Puleio Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA
riunito in camera di consiglio e così composto: Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente Dott.ssa Elvira Puleio Giudice relatore Dott. Marco Ponsiglione Giudice Nel procedimento iscritto al ruolo n. 50/2024, a scioglimento della riserva in atti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 297 CCII, della Controparte_1
P.IVA: , con sede legale a Bagnoli del Trigno (IS),
[...] P.IVA_1 al Vicolo Municipio n. 16; Visto il ricorso con il quale i signori:
- , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente al Colle Isidoro, C.F.: ; C.F._1
- , nata ad [...] il [...] e residente a [...]del Parte_2
Trigno (IS) alla Via C. Battisti n. 75, C.F.: ; C.F._2
- , nata a [...] il [...] e residente a [...]del Trigno Parte_3
(IS) al Colle Isidoro n. 65, C.F.: ; C.F._3
- , nata a [...] il [...] e residente a [...]del Trigno Parte_4
(IS) alla C.da Soda s.n.c., C.F.: C.F._4
- , nata a [...] il [...] e residente a [...] Parte_5 alla C.da Campofreddo, 105/A, C.F.: ; C.F._5
- nato a [...] il [...] e residente a Bagnoli del Trigno (IS) Parte_6 alla Via Colle Isidoro n. 25, C.F.: C.F._6 hanno chiesto dichiararsi la liquidazione giudiziale della società in epigrafe;
Ritenuta la propria competenza territoriale, avendo la società cooperativa in questione sede nel circondario di questo Tribunale;
Rilevato che il contraddittorio rispetto a tale istanza è stato validamente instaurato;
Ritenuta la legittimazione dei creditori istanti, che risulta dai titoli in atti;
Rilevato che la cooperativa resistente deve ritenersi non assoggettabile a liquidazione giudiziale, non già in ragione dello scopo mutualistico (di per sé non decisivo: Cass. n. 6835/2014), bensì poiché non risulta provato che essa esercitasse concretamente attività commerciale, né il perseguimento del c.d. lucro oggettivo (Cass. n. 25478/2019), dovendosi rammentare che il relativo onere, trattandosi di fatto costitutivo, è a carico dei ricorrenti (ancora Cass. n. 6835/2014); Rilevato, peraltro, che la resistente risulta essere una cooperativa sociale, la quale acquista di diritto la qualifica di impresa sociale, tipologia di impresa che, a norma dell'art. 14 d. lgs. n. 112/2017, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa;
Considerato che
, all'udienza del 22.05.25, i ricorrenti Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 considerata la nota pervenuta dal circa l'attività svolta dalla società e la sua CP_2 natura di impresa sociale, hanno insistito per la dichiarazione dello stato di insolvenza della resistente;
Ritenuto che
debba dunque valutarsi lo stato di insolvenza, ai fini della dichiarazione ex art. 297 CCII;
Ritenuto che
lo stato di insolvenza risulti da una valutazione congiunta dei seguenti elementi: 1) il protratto inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei ricorrenti, quali ex dipendenti;
2) il mancato deposito dei bilanci successivi al 2017, indice, secondo l'id quod plurumque accidit, dello stato di risalente inattività dell'impresa;
3) la sottoposizione a liquidazione a far data dall'atto di iscrizione del 20.05.2019, come da flussi informativi acquisiti dalla cancelleria, in particolare dalle visure camerali in atti;
4) la certificazione da parte dell'ufficio INPS, in base alla richiesta del 06.12.2024, che per la sovraindebitata risultano esposizioni debitorie a titolo di contributi e sanzioni civili per un importo di euro 114.092,51 come crediti presso l'Agente della Riscossione;
5) la certificazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, in base alla richiesta informativa pervenuta in data 06.12.2024, che risultano per la sovraindebitata debiti tributari residui per euro 51.422,85; Osservato che è, in ogni caso, superfluo l'accertamento dell'effettivo superamento della soglia dei trentamila euro, in quanto: “la dichiarazione d'insolvenza della società cooperativa esclusivamente mutualistica, a norma della L. Fall., art. 195, non è impedita dalla circostanza che l'ammontare dei debiti della società, scaduti e non pagati, sia complessivamente inferiore a Euro 30.000,00, non applicandosi in questo caso l'art. 15, u.c., della medesima legge” (Cass. 9681/2013); Considerato che il d.lgs. del 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) disciplina all'art. 297 l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa, riprendendo quanto era disposto dall'art. 195 L. Fall.;
P.Q.M.
Letto l'art. 297 CCII;
DICHIARA lo stato di insolvenza della
[...]
, P.IVA: con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale a Bagnoli del Trigno (IS), al Vicolo Municipio n. 16;
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Controparte_3
, a norma dell'art. 297 CCII e per le comunicazioni e la pubblicazione della
[...] stessa sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII. Così deciso in Isernia il 06.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente Dott.ssa Elvira Puleio Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari