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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 16/06/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 62/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 62/2023 promossa da:
(C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. PACINI MICHELANGELO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
ATTORE contro
C.F. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La sola parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta ritualmente inserite in pct ex art. 127 ter c.p.c. con termine fino al 16.12.2024 riportandosi ai propri atti e la causa, visto il rito, era trattenuta in decisione con provvedimento riservato del 27.12.2024 e passava in decisione dopo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e il rituale deposito della memoria conclusionale della sola parte attrice con trasmissione del fascicolo al giudicante in data 18.03.2025; era quindi emessa la presente sentenza in data odierna sulle suindicate conclusioni. La parte attrice depositava altresì nota spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice chiamava in giudizio la convenuta per sentire dichiarare l'inadempimento della società convenuta al contratto di deposito stipulato tra le parti previo accertamento della responsabilità della parte convenuta per avere perso la custodia della merce depositata dalla parte attrice e quindi sentire condannare la parte convenuta al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, quantificato in e. 34.652,80 ovvero quella ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese.
La parte convenuta non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace e, quindi, la causa era istruita con la sola produzione documentale della parte attrice e con l'interpello del l.r.p.t. della parte convenuta richiesto dalla parte attrice;
la convenuta decideva di non comparire neppure per l'interpello e ex art. 232 c.p.c. si dava atto della mancata risposta.
pagina 1 di 3 A sostegno della propria domanda la parte attrice rappresentava come nel marzo 2022 fosse stato concluso un contratto di deposito fra le parti e che presso il magazzino della convenuta depositaria erano depositati una serie di bancali che contenevano tessuto di proprietà della società attrice depositante.
La parte attrice provvedeva a pagare il prezzo pattuito con la convenuta con riferimento al deposito ma nel settembre 2022 la convenuta denunciava il furto della merce presso il deposito e tra la merce rubata vi era anche quella di proprietà della parte attrice.
La merce depositata dalla parte attrice consisteva in 224 colli di tessuto di viscosa lottizzati in 4 pallet per 170 metri complessivi di tessuto per ogni collo.
Parte attrice rilevava che il prezzo di acquisto della viscosa era pari a €.
0.91 al metro e, quindi, il danno patito dall'attrice ammontava a €. 34.652,00 che era pari al valore della merce rubata.
Non vi sono dubbi che la parte convenuta deve essere ritenuta responsabile e deve rispondere della perdita della merce affidatagli in deposito dalla parte attrice.
La parte convenuta era infatti custode della merce depositata e il fatto che la merce fosse stata oggetto di furto non esime in alcun modo la parte convenuta dal rispondere dei danni subiti dalla parte attrice.
La stessa parte convenuta, infatti, ammetteva che il magazzino non fosse dotato di sistemi di allarme e sorveglianza idonei a integrare la cautele necessarie onde evitare episodi di furto.
Dagli atti inseriti in pct emerge senza alcun dubbio la fondatezza della domanda attorea dato che è stato comprovato per tabulas che vi è stata la conclusione del contratto di deposito tra le parti nonché la quantità di merce consegnata e che il danno subito dalla parte attrice ammonta alla cifra di €.
34.652,80.
La parte attrice, infatti, ha per giurisprudenza consolidata, l'onere di provare solo la sussistenza del contratto e allegare l'altrui inadempimento dato che grava sulla convenuta l'onere della prova liberatoria vertendosi in materia di responsabilità contrattuale.
La parte convenuta non ha in alcun modo fornito la prova liberatoria e dai documenti in atto emerge il contrario.
Dai documenti versati in atti emerge che vi è sato il furto denunciato dalla depositaria che quindi ha pienamente ammesso di non avere potuto riconsegnare la cosa alla depositante e ammettendo il proprio evidente inadempimento rispetto alla obbligazione principale che è quella della custodia della merce con la dovuto diligenza del buon padre di famiglia in particolare modo nel deposito oneroso.
Il furto on integra la sussistenza della prova liberatoria da parte della convenuta che quindi ha una responsabilità risarcitoria nei confronti della parte attrice in quanto soggetto depositario inadempiente non avendo dimostrato di avere installato un sistema di vigilanza o videosorveglianza come stabilito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
La stessa convenuta ammette nella propria denuncia di non avere nel magazzino un sistema di allarme o di vigilanza idoneo ( cfr. doc. in atti).
Lo stesso contegno processuale della convenuta, rimasta contumace nel presente giudizio e il cui l.r.p.t. non è neppure comparso per rendere l'interpello depone per un totale disinteresse da parte della convenuta per l'odierna vicenda con ciò non contestando le deduzioni della parte attrice.
Alla luce dei documenti versati in atti e del comportamento processuale non si può che accogliere la domanda attorea e condannare la parte convenuta, ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese di lite sostenute nel giudizio dalla parte attrice da liquidarsi secondo il d.m. 147722 e la nota spese in atti
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'inadempimento della società convenuta contumace al contratto di deposito stipulato tra le parti;
dichiara la responsabilità della società convenuta contumace per avere perso la custodia della merce depositata dalla parte attrice e, per gli effetti, condanna la parte convenuta contumace a corrispondere alla parte attrice, quale risarcimento del danno subito dalla parte attrice, la somma di €. 34.652,80 oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria;
condanna altresì, ex at. 91 c.p.c., la parte convenuta contumace a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €. 7.616,00 per compensi oltre a €. 556,60 per spese vive e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
Prato, 16 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Lunghi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 62/2023 promossa da:
(C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. PACINI MICHELANGELO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
ATTORE contro
C.F. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La sola parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta ritualmente inserite in pct ex art. 127 ter c.p.c. con termine fino al 16.12.2024 riportandosi ai propri atti e la causa, visto il rito, era trattenuta in decisione con provvedimento riservato del 27.12.2024 e passava in decisione dopo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e il rituale deposito della memoria conclusionale della sola parte attrice con trasmissione del fascicolo al giudicante in data 18.03.2025; era quindi emessa la presente sentenza in data odierna sulle suindicate conclusioni. La parte attrice depositava altresì nota spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice chiamava in giudizio la convenuta per sentire dichiarare l'inadempimento della società convenuta al contratto di deposito stipulato tra le parti previo accertamento della responsabilità della parte convenuta per avere perso la custodia della merce depositata dalla parte attrice e quindi sentire condannare la parte convenuta al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, quantificato in e. 34.652,80 ovvero quella ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese.
La parte convenuta non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace e, quindi, la causa era istruita con la sola produzione documentale della parte attrice e con l'interpello del l.r.p.t. della parte convenuta richiesto dalla parte attrice;
la convenuta decideva di non comparire neppure per l'interpello e ex art. 232 c.p.c. si dava atto della mancata risposta.
pagina 1 di 3 A sostegno della propria domanda la parte attrice rappresentava come nel marzo 2022 fosse stato concluso un contratto di deposito fra le parti e che presso il magazzino della convenuta depositaria erano depositati una serie di bancali che contenevano tessuto di proprietà della società attrice depositante.
La parte attrice provvedeva a pagare il prezzo pattuito con la convenuta con riferimento al deposito ma nel settembre 2022 la convenuta denunciava il furto della merce presso il deposito e tra la merce rubata vi era anche quella di proprietà della parte attrice.
La merce depositata dalla parte attrice consisteva in 224 colli di tessuto di viscosa lottizzati in 4 pallet per 170 metri complessivi di tessuto per ogni collo.
Parte attrice rilevava che il prezzo di acquisto della viscosa era pari a €.
0.91 al metro e, quindi, il danno patito dall'attrice ammontava a €. 34.652,00 che era pari al valore della merce rubata.
Non vi sono dubbi che la parte convenuta deve essere ritenuta responsabile e deve rispondere della perdita della merce affidatagli in deposito dalla parte attrice.
La parte convenuta era infatti custode della merce depositata e il fatto che la merce fosse stata oggetto di furto non esime in alcun modo la parte convenuta dal rispondere dei danni subiti dalla parte attrice.
La stessa parte convenuta, infatti, ammetteva che il magazzino non fosse dotato di sistemi di allarme e sorveglianza idonei a integrare la cautele necessarie onde evitare episodi di furto.
Dagli atti inseriti in pct emerge senza alcun dubbio la fondatezza della domanda attorea dato che è stato comprovato per tabulas che vi è stata la conclusione del contratto di deposito tra le parti nonché la quantità di merce consegnata e che il danno subito dalla parte attrice ammonta alla cifra di €.
34.652,80.
La parte attrice, infatti, ha per giurisprudenza consolidata, l'onere di provare solo la sussistenza del contratto e allegare l'altrui inadempimento dato che grava sulla convenuta l'onere della prova liberatoria vertendosi in materia di responsabilità contrattuale.
La parte convenuta non ha in alcun modo fornito la prova liberatoria e dai documenti in atto emerge il contrario.
Dai documenti versati in atti emerge che vi è sato il furto denunciato dalla depositaria che quindi ha pienamente ammesso di non avere potuto riconsegnare la cosa alla depositante e ammettendo il proprio evidente inadempimento rispetto alla obbligazione principale che è quella della custodia della merce con la dovuto diligenza del buon padre di famiglia in particolare modo nel deposito oneroso.
Il furto on integra la sussistenza della prova liberatoria da parte della convenuta che quindi ha una responsabilità risarcitoria nei confronti della parte attrice in quanto soggetto depositario inadempiente non avendo dimostrato di avere installato un sistema di vigilanza o videosorveglianza come stabilito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
La stessa convenuta ammette nella propria denuncia di non avere nel magazzino un sistema di allarme o di vigilanza idoneo ( cfr. doc. in atti).
Lo stesso contegno processuale della convenuta, rimasta contumace nel presente giudizio e il cui l.r.p.t. non è neppure comparso per rendere l'interpello depone per un totale disinteresse da parte della convenuta per l'odierna vicenda con ciò non contestando le deduzioni della parte attrice.
Alla luce dei documenti versati in atti e del comportamento processuale non si può che accogliere la domanda attorea e condannare la parte convenuta, ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese di lite sostenute nel giudizio dalla parte attrice da liquidarsi secondo il d.m. 147722 e la nota spese in atti
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'inadempimento della società convenuta contumace al contratto di deposito stipulato tra le parti;
dichiara la responsabilità della società convenuta contumace per avere perso la custodia della merce depositata dalla parte attrice e, per gli effetti, condanna la parte convenuta contumace a corrispondere alla parte attrice, quale risarcimento del danno subito dalla parte attrice, la somma di €. 34.652,80 oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria;
condanna altresì, ex at. 91 c.p.c., la parte convenuta contumace a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €. 7.616,00 per compensi oltre a €. 556,60 per spese vive e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
Prato, 16 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Lunghi
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