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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5412/2023 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 18.2.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1 avvocati Roberto Luca Lobuono Tajani (C.F. - pec ) e CodiceFiscale_1 Email_1
Michele Massimiliano Capasso (C.F. - pec CodiceFiscale_2
) ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Email_2
Michele Massimiliano Capasso in Frattamaggiore (NA) Via Vittorio Emanuele 66
APPELLANTE
E 1 ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Esposito (C.F. Controparte_1 C.F._3
– pec ) , elett.te dom.to in Casoria C.F._4 Email_3
(NA), alla via Duca D'Aosta n. 64
APPELLATO
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis (R.G. 9810/2022) del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 2/11/2023 e comunicata il 6/11/2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 06/12/2023, la ha proposto tempestivo appello avverso l'ordinanza Parte_1 in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale adito ha rigettato la domanda, dalla medesima proposta nell'ambito del giudizio volto alla disalimentazione del PDR gas n. 61491445027344 intestato a CP_1
[...]
Argomentando motivi a sostegno del gravame, ha chiesto riformarsi la pronuncia nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado (e, segnatamente, “previo accertamento del diritto della Ricorrente ad ottenere l'accesso nell'immobile per la disalimentazione del contatore del gas, autorizzare la
Ricorrente, nei confronti della Parte Resistente e di qualunque terzo si trovi nella detenzione o possesso dell'immobile, ad accedere … ai locali siti in Casoria (NA) (80026) Via Vincenzo Muto, 4, ove è sito il contatore del gas per l'utenza intestata a al fine di procedere alla disalimentazione del PDR 61491445027344 … secondo quanto Controparte_1 imposto dalla normativa …”).
Radicatasi la lite, si è costituito resistendo al gravame e concludendo per il rigetto. Controparte_1
La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c..
In data 17.01.2025 le parti costituite hanno depositato istanza congiunta di emissione di pronuncia di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese legali, per essere venuto meno l'obbligo legale dell'Appellante di agire giudizialmente per la disalimentazione del PDR riconducibile all'appellato, a seguito dell'emissione della Delibera ARERA n. 379 del 24.9.2024, che ha modificato l'art. 13 bis del TIMG, “con innalzamento della soglia di prelievo annuo di consumo di gas al di sopra del quale scatta l'obbligo per il Distributore (2i) di attivarsi giudizialmente nei confronti dei titolari di PDR in default”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Le parti concordemente hanno chiesto emettersi sentenza di cessazione della materia del contendere, per essere venuto meno l'obbligo legale dell'Appellante di agire giudizialmente per la disalimentazione del
PDR riconducibile all'appellato, a seguito dell'emissione della Delibera ARERA n. 379 del 24.9.2024, che ha modificato l'art. 13 bis del TIMG, “con innalzamento della soglia di prelievo annuo di consumo di gas al di sopra del quale scatta l'obbligo per il Distributore (2i) di attivarsi giudizialmente nei confronti dei titolari di PDR in default”.
Può dirsi, pertanto, cessata la materia del contendere del presente giudizio.
E' noto, infatti, che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse, in mancanza di volontà contraria delle parti, secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. n. 271/06).
Nel caso di specie, le parti hanno espresso la concorde volontà di reciproca compensazione delle spese,
e in tal senso può senz'altro statuirsi.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 19.02.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5412/2023 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 18.2.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1 avvocati Roberto Luca Lobuono Tajani (C.F. - pec ) e CodiceFiscale_1 Email_1
Michele Massimiliano Capasso (C.F. - pec CodiceFiscale_2
) ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Email_2
Michele Massimiliano Capasso in Frattamaggiore (NA) Via Vittorio Emanuele 66
APPELLANTE
E 1 ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Esposito (C.F. Controparte_1 C.F._3
– pec ) , elett.te dom.to in Casoria C.F._4 Email_3
(NA), alla via Duca D'Aosta n. 64
APPELLATO
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis (R.G. 9810/2022) del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 2/11/2023 e comunicata il 6/11/2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 06/12/2023, la ha proposto tempestivo appello avverso l'ordinanza Parte_1 in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale adito ha rigettato la domanda, dalla medesima proposta nell'ambito del giudizio volto alla disalimentazione del PDR gas n. 61491445027344 intestato a CP_1
[...]
Argomentando motivi a sostegno del gravame, ha chiesto riformarsi la pronuncia nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado (e, segnatamente, “previo accertamento del diritto della Ricorrente ad ottenere l'accesso nell'immobile per la disalimentazione del contatore del gas, autorizzare la
Ricorrente, nei confronti della Parte Resistente e di qualunque terzo si trovi nella detenzione o possesso dell'immobile, ad accedere … ai locali siti in Casoria (NA) (80026) Via Vincenzo Muto, 4, ove è sito il contatore del gas per l'utenza intestata a al fine di procedere alla disalimentazione del PDR 61491445027344 … secondo quanto Controparte_1 imposto dalla normativa …”).
Radicatasi la lite, si è costituito resistendo al gravame e concludendo per il rigetto. Controparte_1
La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c..
In data 17.01.2025 le parti costituite hanno depositato istanza congiunta di emissione di pronuncia di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese legali, per essere venuto meno l'obbligo legale dell'Appellante di agire giudizialmente per la disalimentazione del PDR riconducibile all'appellato, a seguito dell'emissione della Delibera ARERA n. 379 del 24.9.2024, che ha modificato l'art. 13 bis del TIMG, “con innalzamento della soglia di prelievo annuo di consumo di gas al di sopra del quale scatta l'obbligo per il Distributore (2i) di attivarsi giudizialmente nei confronti dei titolari di PDR in default”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Le parti concordemente hanno chiesto emettersi sentenza di cessazione della materia del contendere, per essere venuto meno l'obbligo legale dell'Appellante di agire giudizialmente per la disalimentazione del
PDR riconducibile all'appellato, a seguito dell'emissione della Delibera ARERA n. 379 del 24.9.2024, che ha modificato l'art. 13 bis del TIMG, “con innalzamento della soglia di prelievo annuo di consumo di gas al di sopra del quale scatta l'obbligo per il Distributore (2i) di attivarsi giudizialmente nei confronti dei titolari di PDR in default”.
Può dirsi, pertanto, cessata la materia del contendere del presente giudizio.
E' noto, infatti, che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse, in mancanza di volontà contraria delle parti, secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. n. 271/06).
Nel caso di specie, le parti hanno espresso la concorde volontà di reciproca compensazione delle spese,
e in tal senso può senz'altro statuirsi.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 19.02.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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