Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2025, n. 2759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2759 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Così composta:
NE TA LL de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 7165 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) AR P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Domenico Sorrentino che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( p. IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
Con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.to Fabrizio Iannotti che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese n. 948/2021 resa nel procedimento 45863/2017 – opposizione a decreto ingiuntivo- diritto di pubblicazione materiale fotografico –
1
Con ricorso in data sette aprile 2017 chiedeva e otteneva Controparte_1 _1 dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo 10476/2017 per l'importo di € 10.291,02 oltre accessori e spese nei confronti di AR
In particolare era dedotto quanto segue: la ricorrente svolgeva attività di produzione, archiviazione e vendita di illustrazioni fotografiche;
tra le parti erano intercorsi accordi in forza dei quali aveva utilizzato materiale fotografico di proprietà di AR che aveva emesso le fatture, rimaste insolute, n. 216/16 del 12/07/2016 _1 per € 2.269,20 , n. 248/16 del 01/08/2016 per € 7.612,08 e n. 250/16 del 03/08/2016 per
€ 409,92 per un totale di € 10.291,20.
Il proponeva opposizione sostenendo di non dovere quanto richiesto. AR
L'opposto si costituiva, chiedeva che fosse autorizzata la provvisoria esecutività del decreto e affermava l'infondatezza delle allegazioni di controparte.
Era concessa la provvisoria esecutività del decreto e l'opponente provvedeva al pagamento dell'importo; con sentenza 948/2021 il Tribunale, sulla base dei documenti prodotti così
statuiva : “respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese del procedimento, che liquida in euro 4.835, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c..
Il proponeva appello e concludeva chiedendo : “revocare il decreto AR
[.. ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 10476/2017; condannare a restituire a _1
l'importo di euro 12.396,12, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre AR taria ed interessi dalla data del pagamento;
porre a carico dell'appellato le spese del doppio grado”.
Si costituiva parte appellata che concludeva chiedendo: “Accertare e dichiarare l'infondatezza ovvero l'inammissibilità dei motivi di appello proposti, con conseguente rigetto dell'appello spiegato e contestuale conferma della sentenza n. 948/2021 del Tribunale Ordinario Civile di Roma emessa il 31/12/2020 e pubblicata in data 19/01/2021. Al fine di non incorrere nelle decadenze previste dall'art. 346 c.p.c. si rinnovano le richieste istruttorie orali avanzate con la memoria ex art. 183 6 c.p.c. secondo termine non ammesse dal Giudice di primo grado e, pertanto, si chiede: Ammettersi la prova testimoniale della Sig.ra residente in [...] e della Sig.ra Testimone_1
residente a [...] sui capi Testimone_2
n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 della comparsa di costituzione e risposta del primo grado preceduti da
2 “Vero che “, nonché sui seguenti ulteriori capitoli di prova: 9) “Vero che gli accordi tra il Sig.
e prevedevano che ciascuno singolo utilizzo delle foto _1 AR scaricate dal data base della dovesse essere comunicato al fine della _1
[.. regolare fatturazione mensile? li accordi commerciali tra il Sig _1
prevedevano il pagamento di ciascun utilizzo effettuato delle foto di AR
[.. proprietà del Sig. ?”; 11) “Vero che già in precedenza erano stati comunicati dal _1
, della regolare fatturazione, utilizzi di foto già pubblicate sia s AR versione cartacea che sulla quella web de ?”, 12) “Vero che gli originali AR dei file fotografici inseriti nell'archivio informatico del Sig rimangono in detto archivio _1 informatico anche dopo lo scarico informatico delle co li stessi da parte dei singoli clienti della ”; 13) “Vero che lo scarico dei file fotografici dall'archivio _1 informatico del Sig era utilizzabile d solo a corredo di un singolo _1 AR articolo tant'è che veniva fatturato l'utilizzo fatto mensilmente delle foto da parte del cliente'”. Con condanna, in ogni caso, alla rifusione delle spese di lite”.
La Corte all'esito dell'udienza del diciassette marzo 2025, trattata in forma scritta come da decreto del sedici gennaio 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in primo luogo ritenersi la tardività e quindi l'inammissibilità della produzione documentale di di allegata sub. 2 all'atto di costituzione in _1 _1 appello.
Si tratta di elenchi e fatture ( 139 pagine ) che ben avrebbero potuto ratione temporis essere depositati in primo grado in quanto relativi a pubblicazioni e fatture antecedenti il presente appello.
L'appellante sostiene che il Tribunale – sezione specializzata imprese avrebbe errato applicando il principio dell'onere della prova sotto i seguenti diversi profili.
a) Ritenendo il Giudice che nell'atto introduttivo del giudizio di AR opposizione, fosse stato generico nella contestazione solo allegando, per due fatture, di non avere mai ricevuto richiesta di pagamento e solo affermando di non dovere il corrispettivo in quanto si trattava o di pubblicazioni non effettuate o di fotografie rispetto a cui era già stato eseguito il pagamento;
al contrario, secondo l'appellante, la sinteticità del ricorso monitorio non avrebbe consentito altra difesa e comunque la aveva affermato che non vi era stata pubblicazione di immagini da aprile 2016, Pt_1 che, per il periodo precedente, tutto era stato pagato e che per la fattura 216/16 alcune foto erano già state pagate e per altre non vi era stata pubblicazione.
3 b) Avrebbe errato ritenendo la contraddittorietà delle difese articolate dall'opponente in sede di memorie ex art. 183 c.p.c.. Secondo il Tribunale avrebbe AR dovuto in prima udienza contestare l'utilizzazione delle fotografie mentre la contestazione contenuta nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. sarebbe stata tardiva nonché contraddittoria rispetto all'atto di opposizione.
In realtà, afferma l'appellante, già nell'opposizione era stato eccepito che per una parte delle immagini oggetto di lite era stato effettuato il pagamento mentre altre immagini non erano state pubblicate per poi, con la memoria ex art. 183 c.p.c., specificare quali foto fossero da ritenersi autorizzate, indicando la data di prima pubblicazione e la fattura con cui erano stati pagati i diritti di _1 riproduzione da ritenersi illimitati fino a prova contraria;
con la seconda memoria erano state depositate le pagine in cui erano avvenute le prime pubblicazioni, le fatture emesse da e pagate dall'editore per le prime pubblicazioni e le pagine _1 in cui erano avvenute le pubblicazioni successive, al fine di riscontrare l'identità delle immagini, foto per foto. L'opposto non aveva peraltro prodotto documenti relativi all'utilizzazione delle fotografie che non rientravano tra quelle di cui Il AR sosteneva di aver acquistato i diritti;
in merito a queste ultime poi non aveva sollevato contestazioni specifiche, limitandosi a osservare che il diritto di riproduzione valeva per una sola pubblicazione. Si afferma inoltre : “Ad esito delle memorie ex art. 183
c.p.c., difatti, le immagini potevano essere suddivise in due gruppi: quelle per le quali aveva dimostrato di aver acquisito il diritto di riproduzione, e le altre, AR per le qual non aveva provato né chiesto di provare l'utilizzazione da parte de _1
. Mentre per le prime restava da accertare se il diritto di riproduzione AR fosse o no limitato, per le seconde nessun ulteriore accertamento era necessario, dovendosi respingere la pretesa creditoria ad esse relativa.”
Il motivo è parzialmente fondato.
Occorre premettere che risulta incontestata la sussistenza di un accordo negoziale tra le parti in base a cui l'appellante poteva fruire delle foto contenute in una banca dati dell'appellata pagandone il corrispettivo.
In base ai principi generali riguardanti l'onere della prova, ferma restando la posizione dell'opponente come convenuto sostanziale e dell'opposto come attore sostanziale, chi agisce per ottenere l'adempimento in relazione a un contratto a prestazioni
4 corrispettive, quale quello di cui è causa, è tenuto solo ad allegare l'esistenza del negozio e il proprio adempimento, spettando al convenuto dimostrare di avere adempiuto.
Laddove peraltro il convenuto sostenga l'inadempimento di controparte (o come nel caso di specie la mancata effettuazione della prestazione di cui si chiede il pagamento) è sufficiente allegare detto inadempimento;
spetta in tal caso alla controparte provare di avere adempiuto.
Le fatture poste a base del decreto ingiuntivo recano la presente descrizione:
a) Fattura 216/2016 con causale “utilizzo immagini su vostro sito internet www.ilmessaggero.it” e descrizione : 62 foto € 30,00 cadauna come da elenco allegato;
detto elenco è stato prodotto in giudizio.
Riguardo a detta fattura ha affermato sin dall'atto di AR opposizione che non risultava l'intervenuta pubblicazione delle fotografie, ribadendolo indirettamente in sede di udienza di prima comparizione ( laddove il difensore si è riportato all'atto di opposizione ) e nella memoria ex art. 183 c.p.c..
Detta allegazione, alla luce dei principi sopra indicati è sufficientemente specifica per cui la sentenza di primo grado, che ne ha ritenuto la genericità e quindi ha accolto la domanda di deve essere riformata. Sarebbe infatti _1 stato onere dell'opposta provare o chiedere di provare l'effettivo rilascio della copia, cosa che l'appellata ha del tutto omesso, concentrando la produzione documentale ( in particolare le copie delle pagine di quotidiano cartaceo ) e la richiesta di prova testimoniale all'oggetto della fattura 248/2016. Il relativo importo ( € 2.269,20 ) deve quindi essere stornato.
b) Fattura 248/2016 con causale “utilizzo foto vs. quotidiano 2015 come da vs.lista allegata” ; l'elenco è stato prodotto con 156 pubblicazioni.
In primo luogo è corretta sul punto l'affermazione del Tribunale riguardo alla genericità dell'opposizione.
Il richiamo alla fattura e all'elenco analitico contenuto nel ricorso monitorio riguarda il corrispettivo di prestazioni rispetto a cui, come risulta dalle email
5 prodotte, l'appellante aveva avuto contezza ben otto mesi prima rispetto alla data di deposito del ricorso suddetti per cui, sapendo quale fosse l'oggetto specifico della domanda, ben avrebbe potuto prendere specifica posizione già con l'atto di opposizione con cui ha rivestito la posizione sostanziale di convenuto.
Come indicato condivisibilmente da Cass. 26908/2020 “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata”.
Afferma poi l'appellante di aver pagato tutte le fotografie pubblicate prima del
2016 e comunque di avere il diritto, una volta pagato il corrispettivo per la prima pubblicazione, di ripubblicarla senza pagare altre somme, salva prova del patto contrario che nel caso di specie non sussisterebbe.
L'appellante nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. ha poi effettuato un confronto tra gli elenchi, in particolare con riferimento alle foto del 2015 ( elenco allegato alla fattura 248 del 2016 relativo a 156 foto ) rilevando come in gran parte ( non per tutte le foto ) si trattasse di immagini già pubblicate negli anni antecedenti;
peraltro solo per sessanta di queste l'appellante ha indicato la fattura pagata di riferimento mentre per le altre non vi è prova del pagamento per la prima pubblicazione. Di conseguenza solo per sessante di 156 foto rileverebbe la questione del diritto alla ripubblicazione senza corrispettivo.
A tale proposito il Tribunale ha ritenuto l'insussistenza di detto diritto.
Sotto questo profilo la statuizione di primo grado deve essere confermata.
6 L'art. 89 l. 633/1941 stabilisce :“La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all'articolo precedente, semprechè tali diritti spettino al cedente”.
L'art. 110 stabilisce “La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.”
Come poi indicato da Cass. 26949/2017 “In tema di cessione dei diritti di autore sulle fotografie, la previsione di cui all'art. 89 della l. n. 633 del 1941, nello stabilire che "la cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all'articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente", non regola affatto il caso opposto, ossia quello nel quale l'autore delle fotografie abbia trattenuto il negativo
(o analogo mezzo di riproduzione) limitandosi a cedere all'editore una copia stampata di esso, atteso che in tal caso l'esistenza del patto di unica riproduzione deve essere provata attraverso gli ordinari mezzi, non potendo risultare da una inesistente presunzione di legge”.
Ebbene nel caso di specie la prova dell'assenza del diritto a riprodurre illimitatamente in capo all'appellante risulta, come indicato compiutamente dall'appellato: a) dalle modalità di fruizione delle immagini ossia dal fatto, incontestato, che l'appellato avesse una banca dati cui i clienti potevano accedere tramite credenziali personali solo per scaricare una singola copia dell'immagine, dopo di che la foto continuava a rimanere nella banca dati a disposizione degli altri utenti per cui non veniva ceduto il negativo o analogo mezzo di riproduzione e b) dal fatto, parimenti incontestato, che per diverse immagini è stato effettuato il pagamento più volte in base ai singoli utilizzi per cui la stessa appellante, che non ha dedotto errori a tale proposito, ha con il proprio comportamento avallato detta interpretazione.
c) Fattura 250/2016 con causale “utilizzo foto mese maggio 2016 come da vs. lista allegata “; è stata prodotta nota del tre agosto 2016 intestata all'appellante con cui chiedeva all'appellata l'emissione di fattura per maggio AR
2016 per sei pubblicazioni e un corrispettivo di € 336,00 (con IVA al 22%
7 €409,92), del tutto coincidente con la fattura azionata, dell'importo appunto di
€409,92 che risulta inviata il tre agosto 2016 ( doc. 8 e 10 allegato costituzione in primo grado dell'opposta ). E' quindi smentita l'affermazione dell'appellante di non aver più fruito del servizio da aprile 2016 e l'importo dovuto deve di conseguenza essere confermato.
Atteso quanto detto deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 10476/2017 del
Tribunale di Roma e deve essere condannato al pagamento della AR minor somma di € 8.021,92 ( € 10.291,02 – 2.269,20 ). Sono dovuti poi gli interessi moratori commerciali ex d.lgs 231/2002 dai trenta giorni successivi alla data delle fatture ( fattura 248/2016 emessa il primo agosto 2016 e fattura 250/2016 emessa il tre agosto 2016 ) al saldo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono a carico de comunque AR risultante debitore della minor somma. La liquidazione è quella di cui in dispositivo, nella misura prossima ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate, senza fase istruttoria per il grado di appello in quanto non tenuta.
Per il primo grado, avendo il difensore chiesto l'antistatarietà come riconosciuta dal
Tribunale, la condanna alle spese è direttamente in favore del difensore stesso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 10476/2017;
condanna pagare a € 8.021,92 oltre AR Controparte_1 interessi commerciali come in motivazione;
condanna a pagare al difensore antistatario di AR Controparte_1 _1
le spese di primo grado liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso forfettario
[...] del 15%, IVA e CA;
8 condanna a pagare a le spese del AR Controparte_1 secondo grado liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CA.
Roma, ventotto aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci NE TA LL de Courtelary
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