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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/09/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 855/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 855/2025, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Chiara Arrivi e Giorgia Geremicca ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente depositato e notificato, il sig. rappresentava di aver ottenuto dall' l'anticipo NASpI ex art. Parte_1 CP_1 8 dlgs 22/2015 per il periodo dal 25.7.2022 al 10.5.2024, ragion per cui aveva iniziato una attività di lavoro autonomo, portata avanti per diversi mesi e sino al 2.1.2024 allorquando si trovava costretto ad accettare una posizione di lavoro subordinato;
successivamente, con provvedimento ricevuto in data 20.8.2024, l' comunicava CP_1
allo stesso quanto segue: “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022, un pagamento non dovuto sulla prestazione
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI n. 980131/2022 per un importo complessivo di euro 16.745,01 per la seguente motivazione:- E' stata corrisposta indennita' di anticipazione NASpI non spettante per mancanza dei requisiti di legge”.
Talchè, esperito negativamente anche il ricorso amministrativo innanzi al
Comitato Provinciale, l'istante adiva il Tribunale del Lavoro di Tivoli al fine di veder accolte le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il provvedimento emesso dall' ricevuto dal sig. in data 20.08.2024 e, con esso e CP_1 Pt_1
conseguentemente, il provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo del
10.12.2024, risultano errati e/o illegittimi e/o ingiusti e/o immotivati, non potendo essere richiesto al Ricorrente l'integrale importo di indennità anticipata NASpI ma solo la parte corrispondente al periodo 02.01.2024 – 20.05.2024, per le ragioni argomentate e documentate in premessa e in parte motiva e, per l'effetto, condannare
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a rettificare e/o CP_1
correggere il provvedimento ricevuto dal sig. in data 20.08.2024, Pt_1
inserendo, in luogo della richiesta dell'integrale importo di indennità anticipata
NASpI, la richiesta della sola parte corrispondente al periodo 02.01.2024 –
20.05.2024. In ogni caso: condannare l' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese,
[...]
dei compensi professionali, maggiorati del 30% ai sensi del D.M. 37/2018, e onorari di causa del presente procedimento”.
Nello specifico, l'istante affermava di aver regolarmente utilizzato l'anticipo della NASpI ricevuta per intraprendere una attività autonoma per diversi mesi, come dimostrato dal pagamento degli oneri fiscali, ma di non essere riuscito – a causa dei modesti introiti derivanti dalla attività in questione - a far fronte ai bisogni della propria famiglia, peraltro recentemente allargatasi;
da qui, la necessità di accettare una posizione di lavoro subordinata (cfr. docc. 2 – 5).
Sosteneva, ad ogni modo, che alla luce della recente sentenza n. 90/2024 della
Corte Costituzionale, pronunciatasi sulla questione di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 nel senso che il rigore della regola che prescrive la restituzione integrale del beneficio senza tenere conto delle ipotesi particolari andrebbe mitigata, il provvedimento dell sarebbe CP_1
illegittimo nella parte in cui imponeva la restituzione delle somme percepite al di fuori del periodo 02.01.2024 (instaurazione del rapporto di lavoro subordinato) –
20.05.2024 (scadenza del periodo di fruizione della NASpI).
Si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, ribadendo la correttezza del proprio operato alla luce delle norme di legge e chiedendo il rigetto della domanda.
La causa veniva decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato.
Come è noto, il d.lgs. n. 22/2015 distingue l'indennità mensile di disoccupazione denominata NASpI, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 1), dall'incentivo all'autoimprenditorialità (art. 8) avente ad oggetto la liquidazione anticipata in unica soluzione dell'importo complessivo del trattamento che spetterebbe al lavoratore avente diritto alla corresponsione del predetto beneficio che abbia intenzione di avviare una impresa.
Più nel dettaglio, l'art. 8 del dlgs 22/2025 prevede espressamente che: “Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all' a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro CP_1
trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della
NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”.
Dunque, il tenore letterale del quarto comma della summenzionata norma non lascerebbe il campo a interpretazioni diverse da quella secondo cui, al di fuori del caso di rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale, sussiste un obbligo di restituzione integrale delle somme percepite in caso di instaurazione di qualsiasi altro tipo di rapporto di lavoro subordinato;
e ciò con lo scopo di disincentivare condotte elusive, volte all'ottenimento del beneficio senza aver poi l'intenzione di iniziare attività autonoma, in palese contrasto con lo scopo del legislatore, che è quello di incentivare l'imprenditorialità.
Senonchè, siffatto impianto normativo è stato interessato da successive pronunce della Corte di legittimità Costituzionale (si vedano le n. 194/2021, n.
38/2024 e n. 90/2024), le quali hanno offerto una interpretazione dell'art. 8, quarto comma, dlgs 22/2015 maggiormente improntata al rispetto dell'art. 3 Cost., in particolare avuto riguardo alla possibilità che vi possano essere disparità di trattamento con i percettori di NASpI mensile.
Difatti, con la sentenza n. 90/2024 è stata dichiarata “…l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata”.
Ebbene, pur facendo la Corte riferimento ad una fattispecie diversa (ove il lavoratore era stato impossibilitato a proseguire l'attività imprenditoriale a causa dell'emergenza pandemica), viene messo in luce il principio secondo il quale, nei casi in cui l'attività imprenditoriale sia stata effettivamente iniziata e proseguita per un apprezzabile periodo di tempo e, dunque, la finalità antielusiva risulti esaurita,
l'obbligo di restituzione integrale di quanto percepito a titolo di anticipo NaSpI sarebbe affetto da eccessivo rigore: “la previsione della restituzione integrale, per il caso in cui il lavoratore non abbia altra scelta che procurarsi un reddito mediante
l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo coperto dalla indennità, stante l'impossibilità di proseguire l'attività autonoma, risulta affetta da un rigore eccessivo, che si traduce in intrinseca irragionevolezza e mancanza di proporzionalità, di tal che non si giustifica più l'integralità dell'obbligo restitutorio dell'anticipazione in luogo della sua parametrazione alla durata del rapporto stesso.
Il rigore della regola, che impone la restituzione integrale con riferimento alla fattispecie generale, non può andare disgiunto da una clausola di flessibilità che tenga conto delle ipotesi particolari. Nella specie, laddove per cause indipendenti dalla volontà del percettore l'attività imprenditoriale, per la quale l'anticipata liquidazione della NASpI risulti essere stata effettivamente utilizzata, non possa essere proseguita, la integralità della restituzione difetta di proporzionalità, dovendo la stessa essere invece riparametrata affinché l'obbligo restitutorio risulti commisurato al periodo di mancata prosecuzione dell'attività d'impresa”.
Tale orientamento è stato recepito dalla recentissima Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 8422/2025 pubblicata il 31.3.2025, con la quale vengono ampliati e generalizzati i concetti di cui sopra (seppur in un caso concreto avente ad oggetto lo svolgimento di lavoro intermittente in costanza di attività imprenditoriale): “La sentenza impugnata va dunque cassata nella parte in cui non ha considerato, a fronte di un'interpretazione letterale, teleologica e sistematica dell'art. 8, comma 4, d.lgs.
n. 22/2015, la possibilità di ridurre (e non già di eliminare del tutto) l'obbligo restitutorio della liquidazione anticipata, nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato svolto, tenuto conto dell'effettiva continuazione dell'attività autonoma o imprenditoriale esercitata e delle circostanze concrete
(rimaste inesplorate nel giudizio di merito) di un'eventuale impossibilità od oggettiva difficoltà di proseguire l'attività di impresa, per la quale l'anticipazione era stata erogata al richiedente inoccupato”.
Infine, vale la pena rilevare che tali principi sono stati recepiti, da ultimo, dallo stesso Istituto il quale con circolare n. 36 del 4 febbraio 2025 (antecedente, dunque, al provvedimento di restituzione impugnato), ha chiarito che provvederà a verificare l'eventuale sussistenza di cause sopravvenute e imprevedibili non imputabili all'interessato, che hanno comportato l'impossibilità a proseguire nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo ovvero di impresa, prima di notificare il provvedimento di indebito dell'importo integrale pagato. Se, all'esito dell'istruttoria espletata, emergeranno tali elementi, l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASpI sarà limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato.
Tanto premesso, questo Giudice ritiene di dover aderire all'orientamento tracciato dalla Suprema Corte, secondo cui è necessario indagare nel giudizio di merito la possibilità che la mancata prosecuzione dell'attività di impresa sia dovuta ad una oggettività difficoltà da parte del lavoratore.
Nel caso in esame, il sig. dopo aver ottenuto l'anticipo NASpi, ha Pt_1
effettivamente intrapreso attività di impresa per un periodo di tempo rilevante, ovvero dal mese di luglio 2022 al mese di gennaio 2024 allorquando, a soli cinque mesi dalla scadenza del beneficio, ha stipulato un contratto di lavoro subordinato.
Come asserito dal ricorrente e come evincibile dalla documentazione versata in atti, la scelta di abbandonare l'attività imprenditoriale è stata dettata dall'esigenza di fornire delle entrate più consistenti al nucleo familiare, in ragione della nascita di un nuovo figlio nel mese di marzo 2024 (cfr. stato di famiglia e dichiarazione dei redditi del 2024).
Dunque, è possibile affermare che la scelta del lavoratore di stipulare un contratto di lavoro subordinato sia stata dettata da ragioni oggettive, che avrebbero reso la prosecuzione dell'attività di impresa troppo gravosa anche a fronte degli oneri fiscali e previdenziali, e non da finalità elusive dell'art. 8 dlgs 22/2015; in tale ottica,
l'interpretazione della norma volta alla restituzione da parte del lavoratore dell'intera somma percepita a titolo di anticipo NASpI risulterebbe eccessivamente punitiva e, in ogni caso, non conforme al suindicato orientamento della Suprema Corte.
In definitiva, l'obbligo restitutorio della liquidazione anticipata della NAPSI deve essere ridotto alla misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato svolto dal soggetto percettore (dal 02.01.2024 sino alla scadenza del beneficio avvenuto in data 20.05.2024).
In ragione della presenza di precedenti difformi e del recente mutamento giurisprudenziale, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, definitivamente pronunciando:
- Dichiara illegittimo l'impugnato provvedimento di indebito nella parte in cui impone al sig. la restituzione della prestazione ex art. 8 d.lgs Parte_1
22/2015 percepita, ad esclusione del periodo 02.01.2024 – 20.05.2024;
- Compensa le spese di lite.
Tivoli, il 24.9.2025
Il giudice Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 855/2025, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Chiara Arrivi e Giorgia Geremicca ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente depositato e notificato, il sig. rappresentava di aver ottenuto dall' l'anticipo NASpI ex art. Parte_1 CP_1 8 dlgs 22/2015 per il periodo dal 25.7.2022 al 10.5.2024, ragion per cui aveva iniziato una attività di lavoro autonomo, portata avanti per diversi mesi e sino al 2.1.2024 allorquando si trovava costretto ad accettare una posizione di lavoro subordinato;
successivamente, con provvedimento ricevuto in data 20.8.2024, l' comunicava CP_1
allo stesso quanto segue: “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022, un pagamento non dovuto sulla prestazione
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI n. 980131/2022 per un importo complessivo di euro 16.745,01 per la seguente motivazione:- E' stata corrisposta indennita' di anticipazione NASpI non spettante per mancanza dei requisiti di legge”.
Talchè, esperito negativamente anche il ricorso amministrativo innanzi al
Comitato Provinciale, l'istante adiva il Tribunale del Lavoro di Tivoli al fine di veder accolte le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il provvedimento emesso dall' ricevuto dal sig. in data 20.08.2024 e, con esso e CP_1 Pt_1
conseguentemente, il provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo del
10.12.2024, risultano errati e/o illegittimi e/o ingiusti e/o immotivati, non potendo essere richiesto al Ricorrente l'integrale importo di indennità anticipata NASpI ma solo la parte corrispondente al periodo 02.01.2024 – 20.05.2024, per le ragioni argomentate e documentate in premessa e in parte motiva e, per l'effetto, condannare
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a rettificare e/o CP_1
correggere il provvedimento ricevuto dal sig. in data 20.08.2024, Pt_1
inserendo, in luogo della richiesta dell'integrale importo di indennità anticipata
NASpI, la richiesta della sola parte corrispondente al periodo 02.01.2024 –
20.05.2024. In ogni caso: condannare l' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese,
[...]
dei compensi professionali, maggiorati del 30% ai sensi del D.M. 37/2018, e onorari di causa del presente procedimento”.
Nello specifico, l'istante affermava di aver regolarmente utilizzato l'anticipo della NASpI ricevuta per intraprendere una attività autonoma per diversi mesi, come dimostrato dal pagamento degli oneri fiscali, ma di non essere riuscito – a causa dei modesti introiti derivanti dalla attività in questione - a far fronte ai bisogni della propria famiglia, peraltro recentemente allargatasi;
da qui, la necessità di accettare una posizione di lavoro subordinata (cfr. docc. 2 – 5).
Sosteneva, ad ogni modo, che alla luce della recente sentenza n. 90/2024 della
Corte Costituzionale, pronunciatasi sulla questione di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 nel senso che il rigore della regola che prescrive la restituzione integrale del beneficio senza tenere conto delle ipotesi particolari andrebbe mitigata, il provvedimento dell sarebbe CP_1
illegittimo nella parte in cui imponeva la restituzione delle somme percepite al di fuori del periodo 02.01.2024 (instaurazione del rapporto di lavoro subordinato) –
20.05.2024 (scadenza del periodo di fruizione della NASpI).
Si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, ribadendo la correttezza del proprio operato alla luce delle norme di legge e chiedendo il rigetto della domanda.
La causa veniva decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato.
Come è noto, il d.lgs. n. 22/2015 distingue l'indennità mensile di disoccupazione denominata NASpI, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 1), dall'incentivo all'autoimprenditorialità (art. 8) avente ad oggetto la liquidazione anticipata in unica soluzione dell'importo complessivo del trattamento che spetterebbe al lavoratore avente diritto alla corresponsione del predetto beneficio che abbia intenzione di avviare una impresa.
Più nel dettaglio, l'art. 8 del dlgs 22/2025 prevede espressamente che: “Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all' a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro CP_1
trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della
NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”.
Dunque, il tenore letterale del quarto comma della summenzionata norma non lascerebbe il campo a interpretazioni diverse da quella secondo cui, al di fuori del caso di rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale, sussiste un obbligo di restituzione integrale delle somme percepite in caso di instaurazione di qualsiasi altro tipo di rapporto di lavoro subordinato;
e ciò con lo scopo di disincentivare condotte elusive, volte all'ottenimento del beneficio senza aver poi l'intenzione di iniziare attività autonoma, in palese contrasto con lo scopo del legislatore, che è quello di incentivare l'imprenditorialità.
Senonchè, siffatto impianto normativo è stato interessato da successive pronunce della Corte di legittimità Costituzionale (si vedano le n. 194/2021, n.
38/2024 e n. 90/2024), le quali hanno offerto una interpretazione dell'art. 8, quarto comma, dlgs 22/2015 maggiormente improntata al rispetto dell'art. 3 Cost., in particolare avuto riguardo alla possibilità che vi possano essere disparità di trattamento con i percettori di NASpI mensile.
Difatti, con la sentenza n. 90/2024 è stata dichiarata “…l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata”.
Ebbene, pur facendo la Corte riferimento ad una fattispecie diversa (ove il lavoratore era stato impossibilitato a proseguire l'attività imprenditoriale a causa dell'emergenza pandemica), viene messo in luce il principio secondo il quale, nei casi in cui l'attività imprenditoriale sia stata effettivamente iniziata e proseguita per un apprezzabile periodo di tempo e, dunque, la finalità antielusiva risulti esaurita,
l'obbligo di restituzione integrale di quanto percepito a titolo di anticipo NaSpI sarebbe affetto da eccessivo rigore: “la previsione della restituzione integrale, per il caso in cui il lavoratore non abbia altra scelta che procurarsi un reddito mediante
l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo coperto dalla indennità, stante l'impossibilità di proseguire l'attività autonoma, risulta affetta da un rigore eccessivo, che si traduce in intrinseca irragionevolezza e mancanza di proporzionalità, di tal che non si giustifica più l'integralità dell'obbligo restitutorio dell'anticipazione in luogo della sua parametrazione alla durata del rapporto stesso.
Il rigore della regola, che impone la restituzione integrale con riferimento alla fattispecie generale, non può andare disgiunto da una clausola di flessibilità che tenga conto delle ipotesi particolari. Nella specie, laddove per cause indipendenti dalla volontà del percettore l'attività imprenditoriale, per la quale l'anticipata liquidazione della NASpI risulti essere stata effettivamente utilizzata, non possa essere proseguita, la integralità della restituzione difetta di proporzionalità, dovendo la stessa essere invece riparametrata affinché l'obbligo restitutorio risulti commisurato al periodo di mancata prosecuzione dell'attività d'impresa”.
Tale orientamento è stato recepito dalla recentissima Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 8422/2025 pubblicata il 31.3.2025, con la quale vengono ampliati e generalizzati i concetti di cui sopra (seppur in un caso concreto avente ad oggetto lo svolgimento di lavoro intermittente in costanza di attività imprenditoriale): “La sentenza impugnata va dunque cassata nella parte in cui non ha considerato, a fronte di un'interpretazione letterale, teleologica e sistematica dell'art. 8, comma 4, d.lgs.
n. 22/2015, la possibilità di ridurre (e non già di eliminare del tutto) l'obbligo restitutorio della liquidazione anticipata, nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato svolto, tenuto conto dell'effettiva continuazione dell'attività autonoma o imprenditoriale esercitata e delle circostanze concrete
(rimaste inesplorate nel giudizio di merito) di un'eventuale impossibilità od oggettiva difficoltà di proseguire l'attività di impresa, per la quale l'anticipazione era stata erogata al richiedente inoccupato”.
Infine, vale la pena rilevare che tali principi sono stati recepiti, da ultimo, dallo stesso Istituto il quale con circolare n. 36 del 4 febbraio 2025 (antecedente, dunque, al provvedimento di restituzione impugnato), ha chiarito che provvederà a verificare l'eventuale sussistenza di cause sopravvenute e imprevedibili non imputabili all'interessato, che hanno comportato l'impossibilità a proseguire nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo ovvero di impresa, prima di notificare il provvedimento di indebito dell'importo integrale pagato. Se, all'esito dell'istruttoria espletata, emergeranno tali elementi, l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASpI sarà limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato.
Tanto premesso, questo Giudice ritiene di dover aderire all'orientamento tracciato dalla Suprema Corte, secondo cui è necessario indagare nel giudizio di merito la possibilità che la mancata prosecuzione dell'attività di impresa sia dovuta ad una oggettività difficoltà da parte del lavoratore.
Nel caso in esame, il sig. dopo aver ottenuto l'anticipo NASpi, ha Pt_1
effettivamente intrapreso attività di impresa per un periodo di tempo rilevante, ovvero dal mese di luglio 2022 al mese di gennaio 2024 allorquando, a soli cinque mesi dalla scadenza del beneficio, ha stipulato un contratto di lavoro subordinato.
Come asserito dal ricorrente e come evincibile dalla documentazione versata in atti, la scelta di abbandonare l'attività imprenditoriale è stata dettata dall'esigenza di fornire delle entrate più consistenti al nucleo familiare, in ragione della nascita di un nuovo figlio nel mese di marzo 2024 (cfr. stato di famiglia e dichiarazione dei redditi del 2024).
Dunque, è possibile affermare che la scelta del lavoratore di stipulare un contratto di lavoro subordinato sia stata dettata da ragioni oggettive, che avrebbero reso la prosecuzione dell'attività di impresa troppo gravosa anche a fronte degli oneri fiscali e previdenziali, e non da finalità elusive dell'art. 8 dlgs 22/2015; in tale ottica,
l'interpretazione della norma volta alla restituzione da parte del lavoratore dell'intera somma percepita a titolo di anticipo NASpI risulterebbe eccessivamente punitiva e, in ogni caso, non conforme al suindicato orientamento della Suprema Corte.
In definitiva, l'obbligo restitutorio della liquidazione anticipata della NAPSI deve essere ridotto alla misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato svolto dal soggetto percettore (dal 02.01.2024 sino alla scadenza del beneficio avvenuto in data 20.05.2024).
In ragione della presenza di precedenti difformi e del recente mutamento giurisprudenziale, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, definitivamente pronunciando:
- Dichiara illegittimo l'impugnato provvedimento di indebito nella parte in cui impone al sig. la restituzione della prestazione ex art. 8 d.lgs Parte_1
22/2015 percepita, ad esclusione del periodo 02.01.2024 – 20.05.2024;
- Compensa le spese di lite.
Tivoli, il 24.9.2025
Il giudice Roberta Mariscotti