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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/02/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1129/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente dr. Adriana Cassano Cicuto Consigliere dr. Maria Carla Rossi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1129/2024 promossa in grado d'appello, da:
GIA' (C.F. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA IPPOLITO PINDEMONTE N. 2 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. MASTANDREA FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BOLOGNA CORRADO ( ) VIA MONTE ROSA, 67 20149 C.F._1
MILANO
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA MALTA N. 7/C )
[...] P.IVA_2 Persona_1
25124 BRESCIA presso lo studio dell'avv. IOLITA MASSIMO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 8 avente ad oggetto: Somministrazione – appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
2780/2024 pubblicata il 12.3.2024 notificata il 13/3/2024, resa a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 3955 emesso dal Tribunale di Milano in data 5/2 – 4/3/2021 su ricorso di
[...]
già sulle seguenti Controparte_1 Controparte_2
conclusioni, precisate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c.
Per IA' Parte_1 Parte_2
“- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti in narrativa;
- nel merito:
a) In via principale: previo ogni altro più opportuno accertamento e declaratoria, annullare e/o riformare la sentenza n. 2780/2024, pubblicata il 12/3/2024, R.G. n. 19671/2021, Repert. N.
2093/2024 del 12.3.2024, resa dal Tribunale di Milano, sezione XI civile, in funzione di Giudice
Unico G.O.P. Dott.ssa Elisabetta Palo e, per l'effetto, revocare e dichiarare privo di ogni giuridica efficacia il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n.3955/2021, R.G. 46295/2020, del 5/2 – 4/3/2021, condannando altresì l'appellata alla restituzione di quanto versato da in adempimento della provvisorietà integrale disposta dal Parte_1
Tribunale di Milano in sede di opposizione, nonché, di quanto liquidato e già integralmente corrisposto a titolo di spese e compensi legali del primo giudizio;
b) Sempre in via principale, accertare e dichiarare sussistente il diritto di credito di
[...]
già e di € 135.985,25 e, per l'effetto, dichiarare Parte_1 CP_3 Parte_2 la compensazione del credito ingiunto dall'appellata di € 66.606,84, dedotto l'importo, previa dichiarazione di prescrizione, della fattura n. 2217 del 29.5.2009 di Euro 14.619,48 e CP_2
condannare la già al pagamento della differenza tra il maggior CP_1 CP_2 credito dell'appellante e il minor credito dell'appellata, pari ad Euro 83.997,89, condannando altresì l'appellata alla restituzione di quanto versato da in Parte_1
adempimento della provvisorietà integrale disposta dal Tribunale di Milano in sede di opposizione, nonché, di quanto liquidato e già integralmente corrisposto a titolo di spese e compensi legali del primo giudizio;
c) In via subordinata: accertare e dichiarare sussistente il credito di Parte_1
già e di € 135.985,25 e, per l'effetto, dichiarare la
[...] CP_3 Parte_2 compensazione del credito ingiunto dall'appellata di € 66.606,84, e condannare la CP_1
pagina 2 di 8 già al pagamento della differenza tra il maggior credito dell'appellante e il CP_1 CP_2 minor credito dell'appellata, pari ad Euro 69.378,41, condannando altresì l'appellata alla restituzione di quanto versato da in adempimento della Parte_1
provvisorietà integrale disposta dal Tribunale di Milano in sede di opposizione, nonché, di quanto liquidato e già integralmente corrisposto a titolo di spese e compensi legali del primo giudizio;
d) In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, in particolare disporsi consulenza tecnica contabile d'ufficio, finalizzata a verificare la corrispondenza e coerenza dei rapporti dare – avere inter partes, così come ricostruiti dalla con specifico riferimento ai crediti oggetto della Parte_3 domanda di compensazione svolta dall'esponente nel giudizio di primo grado.
e) In ogni caso: spese di procedura e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi.”
Per Controparte_4
[...]
“Ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
- rigettare l'impugnazione proposta perché inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, confermando la sentenza appellata;
- dichiarare l'appellante debitrice nei confronti dell'appellata degli importi indicati nel decreto ingiuntivo opposto perché dimostrati certi, liquidi ed esigibili;
- condannare l'appellante a pagare in favore dell'appellata. la somma ingiunta oltre agli interessi maturati e maturandi ai tassi, sugli importi e dalle decorrenze indicati nell'espositiva del ricorso per decreto ingiuntivo.
Spese e competenze di lite rifuse.
In via istruttoria: rigettare le istanze dell'appellante in quanto inammissibili”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(di innanzi anche solo già ha Parte_1 CP_5 Controparte_6
proposto tempestivo appello avverso la sentenza rubricata in epigrafe con la quale il Tribunale di
Milano ha rigettato l'opposizione dalla predetta proposta avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Milano n.3955/2021, R.G. 46295/2020, del 5/2 – 4/3/2021, decreto emesso su ricorso di
[...]
Co già (di qui innanzi anche solo Controparte_1 Controparte_2
pagina 3 di 8 recante la condanna di l pagamento della somma di € 66.606,84 oltre interessi e spese CP_1 CP_5
di procedura, a titolo di corrispettivo per la fornitura di merci di cui alle fatture allegate al ricorso.
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha altresì rigettato la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di per il pagamento della somma di € 135.985,25 con conseguente CP_5 CP_1 compensazione delle partite di dare/avere tra le parti, condannando l'opponente al pagamento delle spese del grado a favore dell'opposta.
a contestato, in primo luogo, di non aver mai ricevuto l'invio della fattura n. 2217 del CP_5 CP_2
29.5.2009 di € 14.619,48 eccependo in ogni caso la prescrizione del credito portato dal predetto documento contabile (doc. 7 fascicolo monitorio) e chiedendo la compensazione di quanto eventualmente dovuto a (dedotto il credito prescritto) con il proprio maggior credito di € CP_1
135.985,25.
Costituitasi in giudizio la parte opposta aveva a propria volta dedotto di aver inviato la fattura contestata e più volte sollecitato il pagamento della stessa, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione, negando l'esistenza di un contro credito di e chiedendo la CP_5
conferma del d.i. opposto.
Il Tribunale, rilevato che:
1. La aveva comprovato adeguatamente l'esistenza del credito azionato, attraverso la CP_1
produzione delle fatture commerciali, delle scritture contabili, della tabella inviata in data
16.12.2016 a ora , contenente l'indicazione di ciascuna CP_3 Parte_1 fattura, la data di emissione, l'importo dovuto al lordo dello sconto, lo sconto praticato in ragione del 5% concordato ed il totale netto da pagare (doc. 5 fasc. di primo grado di parte) dal
31 dicembre 2019 al 24.7.2020, oltre alla fattura Unigel n. 2217 del 29.5.2009 di € 14.619,48;
2. La aveva altresì comprovato di aver proceduto, con riferimento a quest'ultima fattura, CP_1
ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione mediante invio di PEC del 21.6.2013
(doc. 1 fascicolo di primo grado opposta) ed ancora con PEC del 29.12.2015 (doc. 4 fascicolo di primo grado opposta);
3. on aveva contestato né l'esistenza del rapporto di fornitura né la consegna della merce di CP_5 cui alle fatture prodotte in atti, né queste né infine l'indirizzo PEC al quale erano stati inviati i predetti solleciti, ma solo l'idoneità degli stessi ad interrompere la prescrizione, ed ancora che non vi era contestazione in merito ai prezzi applicati in fattura al lordo ed al netto dello sconto del 5%;
pagina 4 di 8 4. gli ulteriori solleciti di pagamento inviati da erano stati ricevuti all'indirizzo di posta CP_1
Contr elettrica (Accenture.com) corrispondente al soggetto indicato da (già ) quale Pt_2
deputato a gestire le fatturazioni dei fornitori;
5. il contro credito vantato da derivava dalla dedotta mancata applicazione dello “sconto CP_5 logistica del 5%” e dall'emissione da parte di i note debito;
CP_5
Contr
6. la nota debito AN032429 di € 13.749,71 emessa nell'aprile del 2009 da (doc. 6 fascicolo di primo grado opposta) faceva riferimento alla voce “chiusura sconto logistico 2x semestre
2008 – 5%” e che pertanto la pretesa creditoria di M.D. non risultava specificamente dettagliata con riferimento alle singole poste e trovava contro partita nell'emissione da parte di CP_2
(oggi della fattura n. 2217 del 29.5.2009 di € 14.619,48; CP_1 in virtù di tutto quanto ritenuto, il Tribunale rigettava l'opposizione e respingeva la pretesa creditoria azionata in via riconvenzionale da CP_5
Con l'atto di appello con unico motivo articolato in più punti, riproponendo le CP_5
argomentazioni già sviluppate in primo grado, si duole del fatto che il Tribunale non abbia tenuto conto delle dettagliate risultanze attestate da terzo soggetto incaricato di Parte_3
verificare la corretta esecuzione degli accordi contrattuali intercorsi con la controparte, con riguardo alla mancata applicazione delle scontistiche contrattuali, argomentazione poste a fondamento del contro credito portato in compensazione da con quello azionato nel d.i. CP_5
richiesto ed ottenuto da CP_1
L'appellante fa infatti riferimento alle note debito emesse a carico di per l'importo di € CP_1
135.985,25 come da dettagliato elenco a pagg. 4, 5, 6 e 7 dell'atto di appello, con la conseguenza che, in virtù dei reciproci rapporti di dare avere, il credito di al netto della compensazione, CP_5 ammonterebbe ad € 83.997,89 (tenuto conto dell'eccepita prescrizione) o, in subordine ad €
69.378,41.
Chiede in ogni caso l'ammissione di CTU contabile.
L'appellata nel richiedere il rigetto dell'impugnazione ha evidenziato:
- con riferimento all'eccepita prescrizione del credito di cui alla fattura n. 2217 del CP_2
29.5.2009 di € 14.619,48 che le proprie comunicazioni via PEC del 21.6.2013 e del 29.12.2015 risultano essere state inviate all'indirizzo mail “sma.fatturemerci.it” e dunque a quello del debitore, e trattandosi di solleciti di pagamento, rivestivano e rivestono efficacia interruttiva della prescrizione;
pagina 5 di 8 - con riguardo agli ulteriori solleciti di pagamento inviati alla controparte, che i medesimi erano stati indirizzati al soggetto indicato da uale gestore delle fatture;
CP_5
- che, quanto alla mancata applicazione degli sconti, le fatture oggi non erano CP_2 CP_1
mai state contestate da rima del 2020 né quanto all'effettiva fornitura delle merci, né con CP_5
riferimento ai prezzi indicati, ma soltanto in relazione, e tardivamente, con riguardo la mancata applicazione della percentuale di sconto del 5%, che, al contrario risultava dettagliatamente indicata in ogni fattura recante sia i prezzi della merce praticati da al lordo CP_7 CP_1
dello sconto, sia quelli in concreto applicati al netto dello sconto;
Contr
- che nell'aprile del 2009, con l'emissione della nota debito AN032429 (oggi aveva CP_5
operato unilateralmente ed arbitrariamente una duplicazione della percentuale di sconto ed in conseguenza di ciò aveva a propria volta emesso la fattura n. 2217 del 29.5.2009 per € CP_2
14.619,48;
- che il contro credito vantato da oltre a non rivestire i requisiti di certezza, liquidità ed CP_5
esigibilità ai fini della compensazione con quello di risultava indicato nei conteggi CP_1 effettuati da soggetto terzo incaricato da di operare la “riconciliazione” delle partite di CP_5
dare/avere tra le parti e come tale era sprovvisto di reale fondamento probatorio.
Questo essendo il tema decisorio sotteso alla presente controversia, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e come tale vada rigettato.
Invero, va, in primo luogo, esclusa la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito vantato da oggi con riguardo alla fattura n. 2217 del 29.5.2009 di € 14.619,48 dovendosi CP_2 CP_1
riconoscere indubbia efficacia interruttiva alle comunicazioni PEC di del 21.6.2013 (doc. 1 CP_2
fascicolo di primo grado opposta) ed ancora del 29.12.2015 (doc. 4 fascicolo di primo grado opposta).
Chiarito quanto sopra, l'importo di € 66.606,84 portato dal d.i. opposto da è ampiamente CP_5
comprovato dalla documentazione versata in atti dalla parte appellata attraverso la produzione delle fatture commerciali, delle scritture contabili, della tabella inviata in data 16.12.2016 a ora CP_3
, contenente l'indicazione di ciascuna fattura, la data di emissione, l'importo Parte_1
dovuto al lordo dello sconto, lo sconto praticato in ragione del 5% concordato ed il totale netto da pagare (doc. 5 fasc. di primo grado di parte) dal 31 dicembre 2019 sino al 24.7.2020, comprensivo della fattura n. 2217 del 29.5.2009 di € 14.619,48. CP_2
pagina 6 di 8 Del resto, M.D. non contesta né il titolo sul quale si fonda l'obbligazione né l'avvenuta consegna della merce né i prezzi indicati nelle singole fatture. onda il proprio contro credito in documenti di formazione unilaterale basati su rilievi contabili di CP_5 soggetto terzo, che contrastano con la risultanza documentale inerente all'indicazione in ogni fattura di
(oggi dello sconto del 5% praticato sul prezzo della merce al lordo. CP_2 CP_1
Pertanto, il credito vantato in compensazione da è privo di qualsivoglia requisito di certezza, CP_5
liquidità ed esigibilità e non è idoneo ad inficiare la pretesa creditoria della parte appellata.
Né, così stando le cose, ricorrono i presupposti onde dar corso all'ammissione della richiesta CTU contabile che avrebbe natura meramente esplorativa.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali a favore della parte appellata.
Le stesse vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss., secondo lo scaglione azionato, risultante dalla sommatoria del valore della domanda di e di CP_1 quella riconvenzionale di da € 52.001,00 ad € 260.000,00) nei valori medi per le fasi di studio, CP_5
introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione, esauritasi in una sola udienza.
Va, da ultimo, accertata la sussistenza, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n.115/2002 (inserito dall'art.1, co.17, l. 228/2012), dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, nella causa introdotta da
[...] nei confronti di Parte_4 Controparte_1
GIA' avverso la sentenza del
[...] Controparte_2
Tribunale di Milano n. 2780/2024 pubblicata il 12.3.2024 notificata il 13/3/2024, così provvede:
- rigetto l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio che vengono liquidate nella complessiva somma di € 12.154,00, oltre 15% per spese generali, IVA e cpa;
- accerta la sussistenza, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n.115/2002 (inserito dall'art.1, co.17, l.
228/2012), dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, il 3.2.2025
pagina 7 di 8 Il Consigliere est.
Maria Carla Rossi
La Presidente
Maria Grazia Federici
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente dr. Adriana Cassano Cicuto Consigliere dr. Maria Carla Rossi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1129/2024 promossa in grado d'appello, da:
GIA' (C.F. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA IPPOLITO PINDEMONTE N. 2 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. MASTANDREA FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BOLOGNA CORRADO ( ) VIA MONTE ROSA, 67 20149 C.F._1
MILANO
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA MALTA N. 7/C )
[...] P.IVA_2 Persona_1
25124 BRESCIA presso lo studio dell'avv. IOLITA MASSIMO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 8 avente ad oggetto: Somministrazione – appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
2780/2024 pubblicata il 12.3.2024 notificata il 13/3/2024, resa a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 3955 emesso dal Tribunale di Milano in data 5/2 – 4/3/2021 su ricorso di
[...]
già sulle seguenti Controparte_1 Controparte_2
conclusioni, precisate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c.
Per IA' Parte_1 Parte_2
“- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti in narrativa;
- nel merito:
a) In via principale: previo ogni altro più opportuno accertamento e declaratoria, annullare e/o riformare la sentenza n. 2780/2024, pubblicata il 12/3/2024, R.G. n. 19671/2021, Repert. N.
2093/2024 del 12.3.2024, resa dal Tribunale di Milano, sezione XI civile, in funzione di Giudice
Unico G.O.P. Dott.ssa Elisabetta Palo e, per l'effetto, revocare e dichiarare privo di ogni giuridica efficacia il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n.3955/2021, R.G. 46295/2020, del 5/2 – 4/3/2021, condannando altresì l'appellata alla restituzione di quanto versato da in adempimento della provvisorietà integrale disposta dal Parte_1
Tribunale di Milano in sede di opposizione, nonché, di quanto liquidato e già integralmente corrisposto a titolo di spese e compensi legali del primo giudizio;
b) Sempre in via principale, accertare e dichiarare sussistente il diritto di credito di
[...]
già e di € 135.985,25 e, per l'effetto, dichiarare Parte_1 CP_3 Parte_2 la compensazione del credito ingiunto dall'appellata di € 66.606,84, dedotto l'importo, previa dichiarazione di prescrizione, della fattura n. 2217 del 29.5.2009 di Euro 14.619,48 e CP_2
condannare la già al pagamento della differenza tra il maggior CP_1 CP_2 credito dell'appellante e il minor credito dell'appellata, pari ad Euro 83.997,89, condannando altresì l'appellata alla restituzione di quanto versato da in Parte_1
adempimento della provvisorietà integrale disposta dal Tribunale di Milano in sede di opposizione, nonché, di quanto liquidato e già integralmente corrisposto a titolo di spese e compensi legali del primo giudizio;
c) In via subordinata: accertare e dichiarare sussistente il credito di Parte_1
già e di € 135.985,25 e, per l'effetto, dichiarare la
[...] CP_3 Parte_2 compensazione del credito ingiunto dall'appellata di € 66.606,84, e condannare la CP_1
pagina 2 di 8 già al pagamento della differenza tra il maggior credito dell'appellante e il CP_1 CP_2 minor credito dell'appellata, pari ad Euro 69.378,41, condannando altresì l'appellata alla restituzione di quanto versato da in adempimento della Parte_1
provvisorietà integrale disposta dal Tribunale di Milano in sede di opposizione, nonché, di quanto liquidato e già integralmente corrisposto a titolo di spese e compensi legali del primo giudizio;
d) In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, in particolare disporsi consulenza tecnica contabile d'ufficio, finalizzata a verificare la corrispondenza e coerenza dei rapporti dare – avere inter partes, così come ricostruiti dalla con specifico riferimento ai crediti oggetto della Parte_3 domanda di compensazione svolta dall'esponente nel giudizio di primo grado.
e) In ogni caso: spese di procedura e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi.”
Per Controparte_4
[...]
“Ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
- rigettare l'impugnazione proposta perché inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, confermando la sentenza appellata;
- dichiarare l'appellante debitrice nei confronti dell'appellata degli importi indicati nel decreto ingiuntivo opposto perché dimostrati certi, liquidi ed esigibili;
- condannare l'appellante a pagare in favore dell'appellata. la somma ingiunta oltre agli interessi maturati e maturandi ai tassi, sugli importi e dalle decorrenze indicati nell'espositiva del ricorso per decreto ingiuntivo.
Spese e competenze di lite rifuse.
In via istruttoria: rigettare le istanze dell'appellante in quanto inammissibili”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(di innanzi anche solo già ha Parte_1 CP_5 Controparte_6
proposto tempestivo appello avverso la sentenza rubricata in epigrafe con la quale il Tribunale di
Milano ha rigettato l'opposizione dalla predetta proposta avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Milano n.3955/2021, R.G. 46295/2020, del 5/2 – 4/3/2021, decreto emesso su ricorso di
[...]
Co già (di qui innanzi anche solo Controparte_1 Controparte_2
pagina 3 di 8 recante la condanna di l pagamento della somma di € 66.606,84 oltre interessi e spese CP_1 CP_5
di procedura, a titolo di corrispettivo per la fornitura di merci di cui alle fatture allegate al ricorso.
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha altresì rigettato la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di per il pagamento della somma di € 135.985,25 con conseguente CP_5 CP_1 compensazione delle partite di dare/avere tra le parti, condannando l'opponente al pagamento delle spese del grado a favore dell'opposta.
a contestato, in primo luogo, di non aver mai ricevuto l'invio della fattura n. 2217 del CP_5 CP_2
29.5.2009 di € 14.619,48 eccependo in ogni caso la prescrizione del credito portato dal predetto documento contabile (doc. 7 fascicolo monitorio) e chiedendo la compensazione di quanto eventualmente dovuto a (dedotto il credito prescritto) con il proprio maggior credito di € CP_1
135.985,25.
Costituitasi in giudizio la parte opposta aveva a propria volta dedotto di aver inviato la fattura contestata e più volte sollecitato il pagamento della stessa, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione, negando l'esistenza di un contro credito di e chiedendo la CP_5
conferma del d.i. opposto.
Il Tribunale, rilevato che:
1. La aveva comprovato adeguatamente l'esistenza del credito azionato, attraverso la CP_1
produzione delle fatture commerciali, delle scritture contabili, della tabella inviata in data
16.12.2016 a ora , contenente l'indicazione di ciascuna CP_3 Parte_1 fattura, la data di emissione, l'importo dovuto al lordo dello sconto, lo sconto praticato in ragione del 5% concordato ed il totale netto da pagare (doc. 5 fasc. di primo grado di parte) dal
31 dicembre 2019 al 24.7.2020, oltre alla fattura Unigel n. 2217 del 29.5.2009 di € 14.619,48;
2. La aveva altresì comprovato di aver proceduto, con riferimento a quest'ultima fattura, CP_1
ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione mediante invio di PEC del 21.6.2013
(doc. 1 fascicolo di primo grado opposta) ed ancora con PEC del 29.12.2015 (doc. 4 fascicolo di primo grado opposta);
3. on aveva contestato né l'esistenza del rapporto di fornitura né la consegna della merce di CP_5 cui alle fatture prodotte in atti, né queste né infine l'indirizzo PEC al quale erano stati inviati i predetti solleciti, ma solo l'idoneità degli stessi ad interrompere la prescrizione, ed ancora che non vi era contestazione in merito ai prezzi applicati in fattura al lordo ed al netto dello sconto del 5%;
pagina 4 di 8 4. gli ulteriori solleciti di pagamento inviati da erano stati ricevuti all'indirizzo di posta CP_1
Contr elettrica (Accenture.com) corrispondente al soggetto indicato da (già ) quale Pt_2
deputato a gestire le fatturazioni dei fornitori;
5. il contro credito vantato da derivava dalla dedotta mancata applicazione dello “sconto CP_5 logistica del 5%” e dall'emissione da parte di i note debito;
CP_5
Contr
6. la nota debito AN032429 di € 13.749,71 emessa nell'aprile del 2009 da (doc. 6 fascicolo di primo grado opposta) faceva riferimento alla voce “chiusura sconto logistico 2x semestre
2008 – 5%” e che pertanto la pretesa creditoria di M.D. non risultava specificamente dettagliata con riferimento alle singole poste e trovava contro partita nell'emissione da parte di CP_2
(oggi della fattura n. 2217 del 29.5.2009 di € 14.619,48; CP_1 in virtù di tutto quanto ritenuto, il Tribunale rigettava l'opposizione e respingeva la pretesa creditoria azionata in via riconvenzionale da CP_5
Con l'atto di appello con unico motivo articolato in più punti, riproponendo le CP_5
argomentazioni già sviluppate in primo grado, si duole del fatto che il Tribunale non abbia tenuto conto delle dettagliate risultanze attestate da terzo soggetto incaricato di Parte_3
verificare la corretta esecuzione degli accordi contrattuali intercorsi con la controparte, con riguardo alla mancata applicazione delle scontistiche contrattuali, argomentazione poste a fondamento del contro credito portato in compensazione da con quello azionato nel d.i. CP_5
richiesto ed ottenuto da CP_1
L'appellante fa infatti riferimento alle note debito emesse a carico di per l'importo di € CP_1
135.985,25 come da dettagliato elenco a pagg. 4, 5, 6 e 7 dell'atto di appello, con la conseguenza che, in virtù dei reciproci rapporti di dare avere, il credito di al netto della compensazione, CP_5 ammonterebbe ad € 83.997,89 (tenuto conto dell'eccepita prescrizione) o, in subordine ad €
69.378,41.
Chiede in ogni caso l'ammissione di CTU contabile.
L'appellata nel richiedere il rigetto dell'impugnazione ha evidenziato:
- con riferimento all'eccepita prescrizione del credito di cui alla fattura n. 2217 del CP_2
29.5.2009 di € 14.619,48 che le proprie comunicazioni via PEC del 21.6.2013 e del 29.12.2015 risultano essere state inviate all'indirizzo mail “sma.fatturemerci.it” e dunque a quello del debitore, e trattandosi di solleciti di pagamento, rivestivano e rivestono efficacia interruttiva della prescrizione;
pagina 5 di 8 - con riguardo agli ulteriori solleciti di pagamento inviati alla controparte, che i medesimi erano stati indirizzati al soggetto indicato da uale gestore delle fatture;
CP_5
- che, quanto alla mancata applicazione degli sconti, le fatture oggi non erano CP_2 CP_1
mai state contestate da rima del 2020 né quanto all'effettiva fornitura delle merci, né con CP_5
riferimento ai prezzi indicati, ma soltanto in relazione, e tardivamente, con riguardo la mancata applicazione della percentuale di sconto del 5%, che, al contrario risultava dettagliatamente indicata in ogni fattura recante sia i prezzi della merce praticati da al lordo CP_7 CP_1
dello sconto, sia quelli in concreto applicati al netto dello sconto;
Contr
- che nell'aprile del 2009, con l'emissione della nota debito AN032429 (oggi aveva CP_5
operato unilateralmente ed arbitrariamente una duplicazione della percentuale di sconto ed in conseguenza di ciò aveva a propria volta emesso la fattura n. 2217 del 29.5.2009 per € CP_2
14.619,48;
- che il contro credito vantato da oltre a non rivestire i requisiti di certezza, liquidità ed CP_5
esigibilità ai fini della compensazione con quello di risultava indicato nei conteggi CP_1 effettuati da soggetto terzo incaricato da di operare la “riconciliazione” delle partite di CP_5
dare/avere tra le parti e come tale era sprovvisto di reale fondamento probatorio.
Questo essendo il tema decisorio sotteso alla presente controversia, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e come tale vada rigettato.
Invero, va, in primo luogo, esclusa la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito vantato da oggi con riguardo alla fattura n. 2217 del 29.5.2009 di € 14.619,48 dovendosi CP_2 CP_1
riconoscere indubbia efficacia interruttiva alle comunicazioni PEC di del 21.6.2013 (doc. 1 CP_2
fascicolo di primo grado opposta) ed ancora del 29.12.2015 (doc. 4 fascicolo di primo grado opposta).
Chiarito quanto sopra, l'importo di € 66.606,84 portato dal d.i. opposto da è ampiamente CP_5
comprovato dalla documentazione versata in atti dalla parte appellata attraverso la produzione delle fatture commerciali, delle scritture contabili, della tabella inviata in data 16.12.2016 a ora CP_3
, contenente l'indicazione di ciascuna fattura, la data di emissione, l'importo Parte_1
dovuto al lordo dello sconto, lo sconto praticato in ragione del 5% concordato ed il totale netto da pagare (doc. 5 fasc. di primo grado di parte) dal 31 dicembre 2019 sino al 24.7.2020, comprensivo della fattura n. 2217 del 29.5.2009 di € 14.619,48. CP_2
pagina 6 di 8 Del resto, M.D. non contesta né il titolo sul quale si fonda l'obbligazione né l'avvenuta consegna della merce né i prezzi indicati nelle singole fatture. onda il proprio contro credito in documenti di formazione unilaterale basati su rilievi contabili di CP_5 soggetto terzo, che contrastano con la risultanza documentale inerente all'indicazione in ogni fattura di
(oggi dello sconto del 5% praticato sul prezzo della merce al lordo. CP_2 CP_1
Pertanto, il credito vantato in compensazione da è privo di qualsivoglia requisito di certezza, CP_5
liquidità ed esigibilità e non è idoneo ad inficiare la pretesa creditoria della parte appellata.
Né, così stando le cose, ricorrono i presupposti onde dar corso all'ammissione della richiesta CTU contabile che avrebbe natura meramente esplorativa.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali a favore della parte appellata.
Le stesse vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss., secondo lo scaglione azionato, risultante dalla sommatoria del valore della domanda di e di CP_1 quella riconvenzionale di da € 52.001,00 ad € 260.000,00) nei valori medi per le fasi di studio, CP_5
introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione, esauritasi in una sola udienza.
Va, da ultimo, accertata la sussistenza, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n.115/2002 (inserito dall'art.1, co.17, l. 228/2012), dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, nella causa introdotta da
[...] nei confronti di Parte_4 Controparte_1
GIA' avverso la sentenza del
[...] Controparte_2
Tribunale di Milano n. 2780/2024 pubblicata il 12.3.2024 notificata il 13/3/2024, così provvede:
- rigetto l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio che vengono liquidate nella complessiva somma di € 12.154,00, oltre 15% per spese generali, IVA e cpa;
- accerta la sussistenza, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n.115/2002 (inserito dall'art.1, co.17, l.
228/2012), dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, il 3.2.2025
pagina 7 di 8 Il Consigliere est.
Maria Carla Rossi
La Presidente
Maria Grazia Federici
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