Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/04/2025, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 8304/2018
All'udienza collegiale del giorno 08/04/2025 ore 10:20
Presidente Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. AGOSTINI FRANCESCA
AVV. TONOLO MARIA SOFIA pres.
Appellato/i
Controparte_1
[...]
Avv. DE VIVO ANDREA avv. Pelosi sost.
L'appellato evidenzia che l'appellante ha depositato su invito della Corte un atto di appello con conclusioni diverse da quello notificato.
L'appellante evidenzia che in primo grado l'appellato non aveva dedotto nulla per quanto attiene la mancanza del potere di sostituzione della procura conferita e quindi il motivo di appello e'
L'appellato contesta quanto dedotto da controparte.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Giulia Spadaro
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dr. Luca Ponzillo - Consigliere
all'udienza dell'8 aprile 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8304/2018 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Parte_1 C.F._1
Flaminia, 441 presso lo studio degli avv. ti Tonolo Maria Sofia (C.F. - e Agostini C.F._2
Francesca (C.F. -) che lo rappresentano e difendono giusta delega a margine CodiceFiscale_3 dell'atto di appello;
- APPELLANTE –
E
Controparte_1
(C.F. in persona del suo Amministratore Delegato
[...] P.IVA_1
nonché legale rappresentate pro tempore, dr. con sede in Roma, Via Calabria n. 46, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. De Vivo Andrea (C.F. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso lo studio Piacci De Vivo Petracca, in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 20, in virtù di procura speciale alle liti in atti;
-APPELLATA- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
10003/2018 del Tribunale di Roma, pubblicata il 16/03/2018, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Oggetto del giudizio
è la domanda avanzata da con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 1.4.2014 nei confronti Parte_1 di intesa ad Controparte_1
ottenere il pagamento della somma di € 100.172,81 a titolo di corrispettivo per attività professionale.
Ha esposto a sostegno parte attrice tra l'altro: che aveva difeso la convenuta unitamente e disgiuntamente all'Avv. Matteo Dell'Olio, nei giudizi instaurati contro dinanzi al CP_3
Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, R.G. 94552/98 ed in secondo grado dinanzi alla Corte di
Appello di Roma, Sez. Lavoro, R.G. 9378; che in data 25.1.2006 decedeva l'Avv. Matteo Dell'Olio ed il procedimento proseguiva con la difesa di esso solo che erano applicabili le tariffe di Pt_1
cui al DM 127/2004; che non era stato effettuato alcun pagamento. Ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della predetta somma. Si è costituita parte convenuta deducendo tra l'altro: che essa a seguito di incorporazione della partecipata al 97% Controparte_4 CP_5
dal con forte connotazione pubblicistica, si costituiva nel giudizio promosso da Controparte_6 quest'ultima dinanzi al Tribunale Civile di Roma Sezione Lavoro nei confronti di , già CP_3
direttore generale della medesima, per farne accertare la responsabilità ex art. 2396 c.c. CP_5 nell'ambito della operazione di cessione delle azioni ed ottenerne la conseguente CP_7
condanna al risarcimento dei danni, quantificati nel complessivo importo di L. 28.464.000.000 (pari ad € 14.708.428); che affidava la sua difesa all'Avv. Matteo Dell'Olio; che lo stesso si avvaleva di propri collaboratori, spesso inseriti anch'essi in procura;
che conferiva procura speciale per notaio del 31.10.2000 al unitamente al collaboratore Avv. anche in via Per_1 Parte_2 Parte_1 disgiunta;
che l'Avv. Matteo Dell'Olio firmava il ricorso in riassunzione del processo interrotto a seguito del decesso del difensore del convenuto;
che il Dell'Olio concluso il primo grado CP_3
emetteva in data 19.1.2004 bozza di parcella nonché successiva bozza di parcella per il secondo grado;
che successivamente a seguito di contatti e trattative veniva concordato importo complessivo sostitutivo per entrambi i gradi, come da bozza di parcella dell'11.10.2004 del per Parte_2 complessivi € 65.000,00 che venivano pagati al medesimo;
che si svolgeva anche il giudizio di secondo grado;
che essendo già stato pagato l'importo concordato per entrambi i gradi di giudizio nulla era dovuto al né al suo collaboratore Avv. il quale peraltro non aveva fornito Parte_2 Pt_1 prova documentale in relazione all'attività svolta, non comparendo neanche all'udienza del
28.11.2007 di decisione del giudizio di appello;
che era intercorsa prescrizione presuntiva ex art. 2956 cod. civ.; che non vi è prova della ricezione della missiva del 20.4.2009 indicata dall'attore, non contenente peraltro alcuna pretesa economica;
che non vi è prova della ricezione di parcelle con le successive missive;
che pertanto la richiesta di pagamento dei compensi per il primo e secondo grado di giudizio perveniva solo in data 24.10.2013 ben oltre i tre anni dalla pubblicazione della sentenza 8068/2007 della Corte di Appello;
che il aveva determinato l'importo dei compensi Pt_1 calcolando i valori medi nonostante l'esito negativo di entrambi i gradi di giudizio;
che l'udienza del
30.5.2002 era stata di mero rinvio;
che non era stata fornita prova dell'attività procuratoria in secondo grado e di partecipazione alle udienze del giudizio nonché a quella di discussione e della richiesta attività di consultazione e corrispondenza. Ha chiesto di dichiarare l'estinzione di ogni debenza nonché la prescrizione del diritto, respingere la domanda avanzata ed in subordine ridurre l'importo dovuto”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “1) Condanna
[...] al pagamento in favore di Parte_3 Pt_1
della somma di € 27.180,00 oltre spese generali IVA e CPA per le causali di cui in motivazione.
[...]
2) Dichiara compensate le spese di giudizio per un terzo e condanna
[...] alla rifusione in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese di giudizio che liquida nell'importo complessivo di € 5.950,00 oltre spese generali
[...]
IVA e CPA come per legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello svolgendo le seguenti conclusioni: Parte_1
“..Ferma la condanna della società appellata al pagamento in favore dell'avvocato della Pt_1 somma di 27.180,00, condannare la stessa al pagamento in favore dell'avv. delle Parte_1
ulteriori somme dovute per onorari relativi al giudizio di secondo grado e segnatamente: - 1.725,00 per onorario relativo alla “ partecipazione all'udienza del 28.11.2007; - 8.535,00 per onorario relativo alla “discussione in pubblica udienza” del 28.11.2007; - 3.825,00 per onorario relativo alle
“consultazioni con il cliente per un totale pari ad 14.085,00 (in conformità al criterio adottato dal
Giudice ce in primo grado, i.e. minimi tariffari) oltre spese generali al 15 % su tali onorari, nonché interessi sulle somme suindicate e su quelle che l'appellata è stata condannata a pagare in primo grado in favore dell'avv. al tasso previsto dal D. Lgs. 231/2002 dal 27.1.2011 al Parte_1
soddisfo, spese documentate di mediazione pari ad 109,80 e di contributo unificato di primo grado pari ad 330,00 e di questo grado pari ad 309,00. Spese rifuse. …- si chiede ammettersi prova per testi sul seguente capitolo: 16- 17- 1) vero che l'avv. ha conferito personalmente con il rag. Pt_1
e avv. Francesco Saverio Orlacchio sia telefonicamente sia presso la sede di Via Persona_2
Bissolati 76 e presso lo studio di Via Valnerina 40 nel corso dei giudizi di primo e di secondo grado
contro
Fing. per relazionare circa lo stato del contenzioso, esaminare gli atti depositati CP_8 o da depositare, sviluppare la strategia difensiva. Si indicano a testi, salvo altri, sui capitoli sopra articolati, a conferma della documentazione e dei contenuti della documentazione esibita e a quella oggi allegata, i sigg.ri Tes_1 Testimone_2 Tes_3 Persona_2 Tes_4
”.
[...]
Si è costituita Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni
[...] contraria istanza, deduzione ed eccezione: 1) In via principale, respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi suesposti ed in ogni caso rigettare ogni domanda avversaria, in quanto destituita di ogni fondamento e non provata e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 10003/2018 del Tribunale Ordinario di Roma, emessa in data 15.05.2018
e pubblicata il 16.05.2018; 2) In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale di detto appello e di qualsivoglia domanda avversaria, quantificare in ogni caso gli importi eventualmente accertati come spettanti all'avv. a titolo di onorari, nei minimi tariffari Parte_1
ex D.M. n. 127/2004 e con riduzione degli stessi al 50%, secondo le statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n. 10003/2018 coperte da giudicato;
3) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi nonché spese generali del doppio grado di giudizio, oltre Iva e Cpa come per legge;
Salvis juribus” In via istruttoria, ci si oppone alla ammissione di prova orale avanzata in questa sede da parte appellante per tutti i motivi esposti al punto C) del presente atto e qui da intendersi richiamati e trascritti. Nella denegata ipotesi di accoglimento di detta richiesta istruttoria avversaria, si chiede la ammissione di prova orale richiesta dalla Controparte_1
e non ammessa, sui seguenti capitoli, come articolari sia con memoria
[...]
difensiva del 17.10.2014 che con note ex art. 183 VI c, n. 3 c.p.c. del 11.07.2015 e segnatamente: 1)
“Vero che, la si rivolgeva al Prof. Avv. Matteo Dell'Olio per esser difesa nei Controparte_4 giudizi di primo e secondo grado contro l'Ing. ”; 2) “Vero che, con il medesimo difensore CP_3
venivano intrattenuti rapporti inerenti dette pratiche dalla e per essa da suoi Controparte_4 funzionari e dipendenti, anche per gli aspetti economici”; 3) “Vero che, l'Avv. risultava Parte_1 all'epoca dei fatti mero collaboratore del Prof. Avv. Matteo Dell'Olio, senza alcuna previsione di compenso in suo favore, essendosi la rivolta allo studio del Prof. Avv. Dell'Olio”; 4) Controparte_4
“Vero che, a seguito di negoziazione con il Prof. Avv. Dell'Olio, lo stesso si rendeva disponibile a ritenere saldate tutte le attività svolte dal suo Studio per il primo e secondo grado di giudizio contro l'Ing. , come da bozza di parcella e parcella che mi si rammostrano (cfr. docc.
7-8 allegati alla CP_3 memoria difensiva di parte resistente) 5) “Vero che le società e Controparte_9 CP_10
partecipate originariamente dalla successivamente alla incorporazione di
[...] CP_5 quest'ultima nella società , confluivano nella società , da quella Controparte_4 CP_11 controllata ma con distinta personalità giuridica”; 6) “Vero che, i vertici della , che Controparte_4
a seguito di incorporazione della conferivano apposito mandato al Prof. Avv. Dell'Olio CP_5 unitamente all'Avv. per la prosecuzione del giudizio di primo grado nei confronti dell'Ing. Pt_1
e successivamente per la proposizione dell'appello avverso la sentenza di rigetto del CP_3
Tribunale di Roma, interloquivano per dette cause con il Prof. Avv. Dell'Olio, quale titolare della pratica ”. Si indicano quali testi sia in prova contraria che diretta i signori: CP_3 Testimone_5
, e tutti domiciliati in Roma.” Tes_6 Testimone_7 Testimone_8
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
Preliminarmente ed in relazione a quanto dedotto dal procuratore di parte appellata all'udienza, va dato atto che si terrà conto delle conclusioni rassegnate con l'atto di appello introduttivo del presente giudizio.
La sentenza impugnata ha così motivato: “Ciò premesso in relazione alle predette domande ed eccezioni, uniche ritualmente proposte, rilevata l'avvenuta trasformazione del rito, va considerato: che in relazione ai giudizi in primo e secondo grado promossi dalla convenuta nei confronti di CP_3
risultano nominati difensori l'Avv. Matteo Dell'Olio e l'Avv. come da relative
[...] Parte_1 procure;
che per riguarda l'eccezione di prescrizione proposta dalla convenuta, la ricezione in data
29.12.2010 da parte della stessa della raccomandata di data 27.12.2010 inviata dall'attore con espressa richiesta di pagamento dei compensi per l'attività svolta, costituisce idoneo evento interruttivo del relativo decorso, anche in ordine all'attività del giudizio di primo grado in quanto nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, l'esaurimento dell'attività, da cui decorre il termine prescrizionale, coincide con la pubblicazione della sentenza di appello, poiché l'ultima prestazione, ex art. 2957, secondo comma, cod. civ. va individuata con riferimento all'espletamento del contratto di patrocinio, regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale, e non al rilascio della procura ad litem, che è finalizzata soltanto a consentire la rappresentanza processuale della parte (v. Cass. 13401/2015). Passando a considerare la domanda di pagamento avanzata, quanto al giudizio di primo grado va considerato: che l'Avv. ha documentato quale attività unitamente Pt_1 all'Avv. Dell'Olio la redazione ed il deposito di ricorso introduttivo, di ricorso in riassunzione di note difensive autorizzate e di note conclusive;
nonché la partecipazione in via esclusiva a n.5 udienze, esclusa l'udienza di discussione del 28.10.2003. Per quanto riguarda il giudizio di secondo grado l'Avv. ha documentato quale attività valutabile la redazione ed il deposito unitamente Pt_1 all'Avv. Dell'Olio di solo ricorso in appello, risultando non documentata la partecipazione ad alcuna udienza, e quindi anche all'udienza del 28.11.2007 di discussione cui risulta presente altro difensore;
che risulta incontestata tra le parti l'applicazione della tariffa di cui al DM 127/2004; che l'attività va ricompresa nello scaglione oltre € 5.164.600,00; che per il giudizio di primo grado, in ordine al quale risultano richiesti col ricorso introduttivo i soli onorari può ritenersi congruo l'importo di €
26.750,00 per l'attività svolta unitamente all'Avv. ; che in relazione alle contestazione Parte_2 avanzate da parte convenuta relativamente all'avvenuta emissione di parcella da parte di quest'ultimo, con lamentata situazione di duplicazione di compensi va richiamato il disposto dell'art. 7 di tariffa ove è previsto che nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato;
che peraltro si è ritenuto necessario valutare il caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedi mento, con l'effettivo svolgimento di medesima attività da parte di più difensori, prevedendosi la possibilità di apportare quella riduzione ritenuta giusta in rapporto al concorso degli altri avvocati (v. Cass.
20554/2017). Non può tenersi conto in contrario delle deduzioni avanzate dall'attore nella memoria ex art. 183 6 comma n. 2 c.p.c. in ordine alla redazione di detti atti in via esclusiva considerato: che tali difese sono state svolte per la prima volta in detta memoria, unitamente ad altre deduzioni riguardanti i rapporti tra le parti e considerata l'assenza di alcuna specifica e analitica controdeduzione o rilievo nella precedente memoria ex art. 183 6 comma n.1 c.p.c. a fronte delle specifiche contestazioni già formulate nella comparsa di risposta;
che anzi lo stesso ricorrente ha esposto in ricorso di aver difeso la convenuta unitamente e disgiuntamente all'Avv. Matteo Dell'Olio
e che in data 25.1.2006 decedeva l'Avv. Matteo Dell'Olio ed il procedimento proseguiva con la difesa di esso solo Marini;
che risultano acquisiti riscontri documentali anche in relazione alla corrispondenza ed alle risultanze contabili e di pagamento intercorse tra la società convenuta e l'Avv. Dell'Olio; che va confermato il rigetto già disposto delle istanze istruttorie già respinte in istruttoria, confermando le motivazioni ivi esposte. Nel caso in esame, sulla base di quanto sopra esposto tenuto conto della natura e complessità degli atti predetti può ritenersi congrua la riduzione del 50% al suindicato importo, risultando determinata la somma spettante di € 13.375,00 cui va aggiunto l'importo ritenuto congruo di € 2.500,00 per la partecipazione alle 5 udienze in via esclusiva da parte del per un totale pari ad € 15.875,00 quale compenso riguardante il primo Pt_1
grado. Per quanto riguarda il giudizio di secondo grado tenuto conto delle attività suindicate, dello scaglione e dei coefficienti applicabili può ritenersi congrui gli importi di € 2.305,00 per i diritti di procuratore. Per quanto riguarda gli onorari vanno escluse le voci relative ad attività di udienza, discussione, e consultazioni e corrispondenza, in quanto non provate, e considerato lo scaglione ed i coefficienti applicabili, risulta congruo l'importo complessivo di € 18.000,00 a titolo di onorari, dovendosi su detta voce operare analoga riduzione del 50% quale sopra considerata, risultando la somma di € 9.000,00. Sulla base di tutti suesposti deve ritenersi spettante la somma complessiva di €27.180,00 oltre spese generali IVA e CPA, al cui pagamento va condannata la convenuta.
Concorrono giusti motivi, tenuto conto dell'esito complessivo delle domande ed eccezioni proposte nonché dell'accoglimento della domanda per importo minore di quanto richiesto con la domanda (v.
Cass. 16526/2005, 22388/2012) per disporre la compensazione delle spese di giudizio per un terzo, con condanna di parte convenuta alla rifusione della restante parte che si liquida in dispositivo”.
L'appello è articolato in quattro motivi.
Con il primo motivo di gravame, rubricato “Sulla mancata prova della partecipazione dell'avv. all'udienza del 28.11.2007 nel secondo grado di giudizio”, l'appellante lamenta Pt_1
l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice non ha ritenuto provata la presenza dell'attore all'udienza del 28/11/2007, nonostante dal verbale prodotto in atti emergesse la presenza del collaboratore di studio avv. Massimo Zazza in qualità di sostituto processuale dell'avv.
Pt_1
Con il secondo motivo di gravame, rubricato “Sulla mancata prova degli onorari dovuti per
“discussione in pubblica udienza” nel corso del secondo grado di giudizio, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure non ha ritenuto provata l'attività di discussione espletata dall'avv. all'udienza del 28/11/2007 attraverso il Pt_1
collaboratore di studio avv. Massimo Zazza in qualità di sostituto processuale.
Con il terzo motivo di gravame, rubricato “Sulla mancata prova degli onorari dovuti per
“consultazioni con il cliente” nel secondo grado di giudizio”, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice non ha ritenuto provato l'espletamento delle proprie prestazioni intellettuali di consultazione con il cliente. La prova di detta attività, secondo parte appellante, poteva essere fornita solo attraverso l'espletamento della prova per testi, dichiarata inammissibile con ordinanza dal giudice di prime cure.
Con il quarto motivo di gravame, rubricato “Mancata pronuncia sulla richiesta di condanna al pagamento degli interessi”, l'appellante si duole della mancata pronuncia da parte del giudice del precedente grado di giudizio in merito alla domanda di condanna alla corresponsione degli interessi legali sulle somme richieste.
I primi due motivi di appello, strettamente connessi, vanno unitamente esaminati.
Essi non sono fondati per le osservazioni che di seguito si riportano.
Il Giudice di prime cure non ha ritenuto raggiunta la prova dell'espletamento dell'attività di udienza e discussione che sarebbe stata posta in essere dall'avvocato per quanto concerne il Pt_1
giudizio di secondo grado incardinato dinanzi alla Corte di Appello di Roma – Sez. Lavoro recante
R.G. 9378/2004.
L'appellante, invero, non ha allegato alcun documento probatorio a sostegno della propria pretesa dal quale si possa desumere lo svolgimento delle attività per cui richiedono i compensi. Tra l'altro, nel caso di specie e come si evince dalla procura a margine del ricorso introduttivo dinanzi alla Corte di Appello di Roma – Sez. Lavoro nel giudizio recante R.G. 9378/2004 e depositata in atti, la cliente
(ora Controparte_4 Controparte_1
non ha rilasciato alcuna autorizzazione in favore dell'avv. a farsi sostituire
[...] Pt_1
da altri avvocati (doc.12 del fascicolo primo grado di parte attrice).
In merito, preme ricordare che la Suprema Corte di Cassazione, in più occasioni e con orientamento che la Corte condivide, ha sostenuto come “La procura è un atto unilaterale contenente un conferimento di poteri, emanato "intuitu personae". Pertanto, il rappresentante processuale non può sostituire altri a sè nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, a meno che tale facoltà non gli sia stata espressamente conferita;
ne consegue che la legittimazione del sostituto del mandatario o del procuratore a compiere atti efficaci nella sfera giuridica del "dominus" richiede necessariamente un'esplicita autorizzazione da parte di quest'ultimo senza che a diversa conclusione possa giungersi in base al disposto dell'art. 1717 c.c., il quale si limita a regolare la responsabilità del mandatario per aver sostituito altri a sè senza esserne autorizzato (v. Cass. n. 15412 del 2010). Diversamente, qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare altro difensore, deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato “ad negotia” -non vietato dalla legge professionale nè dal codice di rito -, che abilita il difensore a nominare altri difensori, i quali non sono semplici sostituti del legale che li ha nominati, bensì, al pari di questo, rappresentanti processuali della parte (Cass. n. 1756 del
2012, Cass., Sez. III, 23 gennaio 2018, n. 1580).
Ne consegue che, nell'eventualità in cui l'avvocato dia incarico ad altro professionista di occuparsi della difesa del cliente ma in difetto di un'autorizzazione di quest'ultimo, si rientra nell'ipotesi di sostituzione non autorizzata e il cliente non è tenuto alla corresponsione dei relativi onorari.
Gli onorari relativi allo svolgimento dell'attività di udienza del 28/11/2007, non essendo stata fornita prova dello svolgimento di tale attività da parte dell'avv. e non essendo in ogni caso Pt_1
egli autorizzato a farsi sostituire, non sono quindi dovuti.
Va poi rilevato che diversamente da quanto sostenuto dal procuratore di parte appellante all'udienza di discussione i fatti dedotti con i primi due motivi risultano oggetto di specifica contestazione nella comparsa di costituzione in primo grado (cfr pagg. 19 e 20 comparsa in primo grado dell' ). Controparte_1
Per quanto concerne il terzo motivo di appello va detto che esso è fondato.
Il giudice di primo grado ha escluso dagli onorari richiesti la voce consultazione cliente ritenendola non provata. Tuttavia, tale prestazione intellettuale deve dirsi insita nel conferimento del mandato essendo implicito che l'avvocato debba consultarsi con il proprio cliente al fine di predisporre gli atti del giudizio e in sostanza la stessa strategia processuale da seguire.
Sicchè, va riconosciuta all'appellante la voce n. 33 dell'allegato A) del d.m. 127/2004 relativa ad una sola “consultazione cliente”, in difetto di prova circa l'espletamento di ulteriore attività in tal senso e non risultando la testimonianza richiesta affatto volta in modo specifico a dimostrare il numero preciso degli incontri che a scopo consultivo l'avv. avrebbe tenuto con la cliente. Pt_1
Tenuto conto allora del valore della controversia (oltre € 5.167.600) ed applicati i medesimi parametri utilizzati pacificamente dal primo giudice (minimi con riduzione del 50%) e per i quali non vi è alcun motivo di specifica doglianza, al va riconosciuto l'importo ulteriore di € 1.318,00 Pt_1 da decurtare del 50%, per complessivi € 659,00, oltre spese generali, iva e cap;
sul detto importo andranno applicati gli interessi ex art. d.lg 231/2002 (vedi infra sull'ultimo motivo) dal 27.1.2011 (30 giorni dalla richiesta di pagamento avvenuta il 27.11.2010) e fino al soddisfo.
Da ultimo, deve esaminarsi il quarto motivo di appello.
Anche esso si profila fondato.
Il giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi sugli interessi legali. Invero parte attrice nelle conclusioni formulate nel precedente grado di giudizio ne aveva espressamente fatto richiesta.
Secondo l'orientamento del giudice di legittimità: “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art.1284 cod civ. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento),
e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art.14 del d.lgs. n.150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (Cass. 9 agosto 2022 n. 24481; Cass. 16 marzo 2022 n. 8611; Cass. 25 gennaio
2023 n. 2337). Del resto, la liquidità del credito si traduce nella determinazione del suo ammontare in una quantità definita ovvero nella sua determinabilità mediante meri calcoli aritmetici in base a elementi o criteri prestabiliti dal titolo o dalla legge, ed è una caratteristica oggettiva sulla quale non incide l'eventuale contestazione da parte del debitore, che attiene all'accertamento del credito stesso,
e non alla sua consistenza (cfr. Cass. 29 novembre 2006 n. 25365).
Essi sono dunque dovuti sulla somma complessiva statuita dal giudicante in primo grado dal
27.1.2011 (30 giorni dalla richiesta di pagamento avvenuta il 27.11.2010) e fino al 18.3.2019 giorno in cui ha pagato le somme statuite in sentenza) ex art. 2 lettera c) d.lgs 231/2002, per CP_12 complessivi € 16.294,57 Le spese di lite seguono la soccombenza e, applicato il d.m. n.147/2022, vengono liquidate tenuto conto dello scaglione di valore (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), applicati i valori minimi stante la ridotta attività espletata e la natura non complessa delle questioni giuridiche e fattuali trattate.
Quanto al valore della controversia va dato seguito all'indirizzo del giudice di legittimità secondo cui “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello
è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in accoglimento dell'appello del danneggiato, a favore del quale il primo giudice aveva disposto un risarcimento di Euro 802,00 - aveva liquidato la maggior somma di Euro
1490,00 e, ai fini della quantificazione delle spese del secondo grado, aveva determinato il valore della causa prendendo a riferimento la differenza tra i predetti importi, pari a Euro 688,00). (Cass,
Ordinanza n. 35195 del 30/11/2022 (Rv. 666350 - 01)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
definitiva del Tribunale di Roma n. 10003/2018, pubblicata il 16/03/2018, in parziale riforma della sentenza di primo grado che conferma per il resto, così provvede:
- condanna al Controparte_1 pagamento in favore di dell'ulteriore somma di € 659 a titolo di onorario, oltre spese Parte_1
generali iva e cap ed interessi ex d.lgs 231/2002 dal 27.1.2011 e fino al soddisfo;
al Controparte_13 pagamento in favore di dell'ulteriore somma pari agli interessi sui compensi accertati, Parte_1 calcolati in euro € 16.294,57:
- condanna l'appellata Controparte_1
a rifondere a le spese di lite liquidate in € 2.906,00 oltre a spese generali, iva e
[...] Parte_1
cpa ed a quelle di c.u. (Cass. n. 18529 del 10/07/2019).
Così deciso in Roma l'8 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-