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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/04/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott. Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 14 aprile 2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6993/2015 r.g. e vertente
TRA
, (c.f. ) ricorrente rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Maurizio Tavilla
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, P.I. n. , resistente rappresentato e difeso, giusta procura in atti, P.IVA_1 dall'Avv. Alessandro Cucchiara;
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. n. resistente rappresentato e CP_2 P.IVA_2 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Oliviero Atzeni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23.12.2015 esponeva di avere prestato lavoro alle Parte_1 dipendenze della svolgendo mansioni di impiegata amministrativa (livello C1) dal Controparte_3
16.01.2006 al 27.07.2010, data in cui veniva licenziata per riduzione di personale.
Osservava che sebbene esistesse uno specifico accordo tra la e la per CP_3 Controparte_4
l'assunzione del “Servizio 118” da parte di quest'ultima per l'utilizzo dello stesso personale e dei medesimi beni aziendali, era stata costretta a iscriversi nelle liste di mobilità e a sottoscrivere un verbale di conciliazione in sede sindacale datato 29.07.2010 che da un lato prevedeva la sua immediata assunzione alle dipendenze della ma dall'altro comportava la rinuncia a tutti i diritti nascenti dal Controparte_4 pregresso rapporto di lavoro intercorso con la ivi compresa l'anzianità acquisita. CP_3 Riferiva che dopo la stipula della conciliazione sottoscriveva con la un contratto di assunzione CP_1 datato 29.07.2010 che prevedeva la qualifica corrispondente al livello C di cui all'art. 51 CCNL AIOP
Sanità Privata ed una sede provvisoria di lavoro in Catania, presso l'Azienda Ospedaliera Cannizzaro.
Evidenziava di avere richiesto più volte l'assegnazione a Messina, ottenendola solo nel gennaio 2012, ma con l'imposizione della sottoscrizione di un ulteriore verbale di conciliazione che da un lato prevedeva il riconoscimento del diritto all'assegnazione presso gli uffici di Messina, ma dall'altro comportava la rinuncia a tutta una serie di diritti ivi genericamente indicati e non esattamente definiti.
Osservava di avere poi svolto, sin dall'agosto 2010, mansioni superiori non corrispondenti alla qualifica formalmente riconosciuta, ovvero mansioni inerenti all'organizzazione e alla gestione dell'amministrazione area personale mediante l'espletamento di svariate attività, che elencava.
Riferiva che le mansioni, inquadrate nel livello retributivo D, erano di fatto corrispondenti a un livello superiore (E2), comportando il relativo formale inquadramento e le conseguenti differenze retributive.
Esponeva che nell'ottobre 2011 era iniziato un progressivo e illegittimo demansionamento, venendole sottratte diversi incarichi fino ad allora pacificamente svolti, che hanno comportato un pregiudizio per la professionalità acquisita in forza del rapporto di lavoro.
Deduceva di avere impugnato, con lettera del 04.12.2013, i due verbali di conciliazione, chiedendo il riconoscimento delle differenze contributive e del risarcimento danno, e che la in riscontro aveva CP_1 adottato un provvedimento di ulteriore dequalificazione, revocando il precedente inquadramento comunicato con note del 02.08.2010 e del 03.11.2010.
Rilevava la nullità della conciliazione sindacale del 29.07.2010 per la mancata effettiva assistenza sindacale essendo la presunta assistenza posta in essere dall' alesemente illegittima e arbitraria. P_
Deduceva di essere stata tenuta sotto la pressione dell'intimato licenziamento e di essere stata indotta in errore quando le era stata prospettata la definitiva cessazione del rapporto di lavoro intercorrente con la quando invece lo stesso avrebbe dovuto proseguire con la a norma dell'art. CP_3 CP_4
2112 c.c.
Osservava che, a seguito del demansionamento azionato dalla aveva subito rilevanti danni CP_1 patrimoniali ed extrapatrimoniali sotto un duplice profilo: quello consistente nell'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e quello conseguente alla lesione del diritto del lavoratore alla propria salute.
Lamentava anche la nullità della conciliazione sindacale del 23.01.2012 per la mancata effettiva assistenza sindacale posta in essere dalla e per vizi del consenso, avendo diritto all'assegnazione presso gli CP_6 uffici di Messina, essendo stata costretta invece a sottoscrivere il verbale di conciliazione prima di dare formale comunicazione del trasferimento.
Rilevava, quindi, l'inesistenza della lite da transigere e la genericità dei contenuti della conciliazione, da cui consegue l'illegittimità dell'assegnazione presso la sede di Catania dal 02.08.2010 al 23.01.2012, con conseguente diritto all'indennità di trasferta, al compenso per lavoro straordinario, ai buoni pasto e al risarcimento del danno biologico.
Tanto premesso, chiedeva di ritenere e dichiarare il diritto al riconoscimento:
- dell'unicità del rapporto di lavoro iniziato con la il 16.01.2006 e poi proseguito con la CP_3 ex art. 2112 c.c. e, quindi, all'effettiva anzianità di servizio, con tutte le Controparte_4 conseguenze di legge, anche inerenti alla liquidazione delle relative differenze retributive e contributive;
- della qualifica superiore (E2) e, quindi, a espletare le corrispondenti mansioni sottratte, con la conseguente liquidazione delle differenze retributive e contributive tra tale qualifica superiore e quella formalmente assegnata nel corso degli anni, e il correlato diritto al risarcimento di tutti i conseguenti danni patrimoniali ed extrapatrimoniali;
- dell'assegnazione definitiva presso la sede lavorativa ubicata in Messina con conseguente declaratoria di illegittimità della pregressa assegnazione a Catania e, quindi, col riconoscimento del diritto al compenso per lavoro straordinario, all'indennità di trasferta, ai buoni pasto e al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali ed extrapatrimoniali;
conseguentemente, condannare la resistente al pagamento della complessiva somma di € 210.490,58 (o CP_4 di quella, maggiore o minore da riconoscere in corso di causa) nonché di quell'ulteriore somma da determinare anche in corso di causa – anche in via equitativa- per il risarcimento dei danni patrimoniali ed extrapatrimoniali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannare la società resistente a regolarizzare con gli enti di previdenza e assistenza l'intero rapporto di lavoro sulla base delle retribuzioni effettivamente dovute;
instava per la rifusione delle spese con distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario.
2. La (di seguito, , costituitasi in giudizio con Controparte_7 CP_1 memoria del 07.11.2016, contestava la fondatezza delle pretese attoree.
Premetteva che con Delibera della Giunta Regionale n. 538 del 15.12.2009 (approvazione con note n.
13490 dell'Assessorato Regionale della Sanità) essa società era stata riconosciuta come società a partecipazione pubblica la cui partecipazione maggioritaria era della Regione Siciliana, costituendo, così, una società in house providing.
Riferiva che in data 31 dicembre 2009 era scaduta la convenzione tra la Regione Siciliana e la CP_8
per la gestione del Servizio di trasporto per l'emergenza-urgenza 118 per l'intero territorio
[...] regionale, servizio che la aveva, a sua volta, affidato alla società e che sin dal Pt_2 Controparte_3 dicembre 2009 le parti si sono trovate nella necessità di dover avviare un percorso, finalizzato a definire le pendenze contrattuali ed a garantire, da un lato, la più immediata operativita di e, dall'altro, la CP_1 certezza della continuità del servizio. Esponeva che, con nota n. 13748 del 22 dicembre 2009,
l'Assessorato Regionale della Salute, tenuto conto dell'imprescindibile necessità di dovere assicurare la continuità dell'espletamento del servizio, aveva incaricato il nuovo Presidente della società consortile
S.E.U.S. ad assumere ogni iniziativa, affinché, dal 1° gennaio 2010, si garantisse la continuità del servizio,
“nonché i relativi costi, nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza”.
Ciò premesso, esponeva che in seguito ad accordo transattivo del 15.03.2010 tra l'Assessorato alla Salute, la e le Organizzazioni Sindacali la società al fine di tutelare i livelli occupazionali si era CP_1 CP_1 impegnata ad assumere con contratto a tempo indeterminato ed orario settimanale di 36 ore tutti i dipendenti di e che gli accordi individuali transattivi che ogni lavoratore ha potuto sottoscrivere, CP_3 prima, con e, successivamente, con trovavano la loro ragione nella fondamentale CP_3 CP_1 esigenza di garantire la certezza degli oneri a carico del bilancio pubblico.
Osservava che con la sottoscrizione del successivo accordo transattivo, poi, i lavoratori avevano rinunciato nei confronti di ad eventuali rivendicazioni economiche e/o contrattuali, connesse CP_1 con il precedente rapporto di lavoro, nonché ad ogni effetto direttamente od indirettamente riconducibile all'art. 2112 c.c., con il riconoscimento, allo stesso, dell'importo lordo omnicomprensivo di € 200,00 a titolo di transazione generale novativa.
Eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda di annullamento del verbale di conciliazione sindacale del 29.07.2010 atteso che lo stesso costituiva atto non impugnabile ai sensi dell'art. 2113 c.c.
Rilevava, comunque, l'infondatezza del ricorso sotto gli altri profili:
- sulla mancata effettiva assistenza sindacale ribadiva la piena validità ed efficacia del verbale di conciliazione del 29.07.2010 sottoscritto dalla ricorrente e dalla sigla sindacale UGL Sanità in rappresentanza dei lavoratori impiegati nel servizio di emergenza urgenza sanitaria in ambito regionale e che nessun dubbio poteva sorgere in merito al regolare espletamento del potere di rappresentanza sindacale;
- sui vizi del consenso osservava che la ricorrente non aveva subito alcuna coartazione o raggiro nella sottoscrizione dell'accordo transattivo del 29.07.2010 prodromico alla sua assunzione;
- la non sussumibilità della fattispecie nel trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. confermata dalla natura assolutamente innovativa ed originaria dell'organizzazione aziendale della e dalla CP_1
CP_ circostanza che nessun elemento dell'organizzazione di era stato trasferito alla società
Sul punto richiamava giurisprudenza della Suprema Corte che forniva corretta CP_1 interpretazione dell'istituto normativo del trasferimento di azienda, escludendone la operatività nella vicenda che ha riguardato l'assunzione da parte di del servizio di emergenza urgenza CP_1
CP_ sanitaria dapprima svolto da per conto della . Controparte_8
Evidenziava, poi, l'assoluta infondatezza del ricorso relativamente alla qualifica superiore e al successivo demansionamento e per le differenze retributive, poiché la revoca della progressione verticale con nota del 17.01.2014 era assolutamente legittima. Osservava che, seppur fosse stata emanata la L.R. n. 11/2010 relativa al “riordino e alla razionalizzazione delle società partecipate e a porre limiti alle spese, anche e soprattutto per il personale”, la progressione verticale di parte ricorrente da Impiegato amministrativo, livello di inquadramento C, a Coordinatore dell'Area
Personale, livello di inquadramento D, era stata disposta dal Direttore Generale e poi dallo stesso confermata con note successive, e ciò a seguito di apposita delibera del Consiglio di Gestione.
Deduceva che tali tipi di progressioni verticali non solo non erano possibili, dato il blocco delle assunzioni intervenuto con la legge regionale detta, ma che erano anche illegittime, in quanto non erano passate dalla valutazione del Consiglio di Sorveglianza, e ciò in violazione delle norme statutarie. Riferiva che in merito si era pronunciata la stessa Corte dei Conti della Regione Sicilia, rilevando la necessità che ogni nuova assunzione passasse attraverso procedure selettive;
che, poi, la Ragioneria Generale della Regione con nota prot. n. 3179 del 23.01.2012 aveva equiparato le progressioni verticali alle nuove assunzioni estendendo così il blocco contenuto nella L.R. n.11/2010; che infine la Corte dei Conti con sentenza n.
244/2015, aveva condannato per danno erariale il Direttore Generale della del Consiglio di CP_1
Gestione e del Consiglio di Sorveglianza “per avere attuato, tra l'anno 2010 e l'anno 2011, promozioni del personale senza concorsi e in violazione del divieto legale di assunzione previsto dalla normativa regionale per il contenimento della spesa pubblica nelle società regionali”.
Assumeva, dunque, che il rapporto di lavoro dei dipendenti della trattandosi di personale appartenente CP_1 al “gruppo amministrazione pubblica regionale”, era assoggettato prevalentemente alla disciplina pubblicistica in considerazione della quale la società medesima aveva emanato il “Regolamento interno per il reclutamento del personale” e il “Regolamento interno per le progressioni verticali” al cui art. 7 si afferma che “l'inquadramento nella categoria immediatamente superiore avverrà sulla base del processo di selezione di cui ai precedenti articoli, previo periodo di prova di 3 mesi (art. 15 CCNL AIOP non medici 2002-2005)”.
Riferiva, ancora, che in seguito ai rilievi del Consiglio di Sorveglianza, in data 16.01.2014 il Consiglio di
Gestione aveva deliberato la revoca dei provvedimenti di progressione verticale e precisava che, in considerazione dello stesso regolamento interno della per avanzamenti di tal tipo fosse sempre CP_1 necessario il concorso interno.
Deduceva la nullità e/o l'illegittimità dell'attribuzione delle mansioni superiori e/o della progressione verticale per violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 nonché per difetto di competenza dell'organo che aveva provveduto all'attribuzione delle mansioni superiori e all'attuazione della progressione verticale con conseguente legittimità e doverosità della revoca disposta. Eccepiva, poi,
l'inammissibilità della domanda di pagamento delle differenze retributive, per indeterminatezza e genericità della stessa.
Concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
3. All'udienza del 23.10.2020 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell CP_2
4. L' costituitosi con memoria del 04.01.2021, chiedeva l'eventuale condanna di parte convenuta al CP_2 pagamento, in proprio favore, dei contributi risultanti dovuti e delle sanzioni di legge, nei limiti della prescrizione;
instava altresì per la rifusione delle spese di lite dalla parte soccombente.
5. Veniva ammessa ed escussa prova per testi e, all'esito, disposta ed espletata ctu contabile.
In data odierna in esito alla discussione orale la causa veniva decisa.
6. Ordine logico di trattazione impone di vagliare la validità delle conciliazioni sindacali del 29.07.2010 e del 23.01.2012, contestata dalla ricorrente Pt_1
A riguardo si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, sez.
Lavoro, n. 362/2013, secondo cui “Come noto, l'art. 2113 ultimo comma c.c. prevede che le disposizioni previste nei commi precedenti (relativi alla invalidità delle rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritto del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili, termini e modalità di impugnazione) non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli artt. 185 (conciliazione giudiziale), 410 e 411 (conciliazione extragiudiziale dinanzi le commissioni di conciliazione
o comunque con l'assistenza dei sindacati), con conseguente piena validità degli accordi in tal modo stipulati. Ovviamente, la disciplina testè citata costituisce una deroga alla disciplina delle rinunzie e transazioni del prestatore di lavoro, ma non già una deroga ai principi generali in materia di impugnabilità dei negozi giuridici per vizi del consenso. Ne consegue che risulta ammissibile l'impugnativa per dolo o violenza. La stessa non è comunque fondata. Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “in tema di violenza morale, quale vizio invalidante del consenso, i requisiti previsti dall'art.
1435 c.c. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche ad opera di un terzo;
è in ogni caso sempre necessario che la minaccia sia stata specificamente diretta al fine di estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilità e risulti di tale natura da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di essa. Per la configurabilità del dolo come vizio del consenso, nella previsione dell'art. 1439 c.c. è invece necessario che il raggiro o l'inganno abbia agito come fattore determinante della volontà negoziale, ingenerando nella parte che lo subisce una rappresentazione alterata della realtà” (Cass. civ., sez. II, 3388/2007). L'onere della prova dei comportamenti integranti il dolo o la violenza morale è poi a carico di chi agisce per l'annullabilità del negozio”.
Ciò posto non risulta provato che la ricorrente abbia sottoscritto i verbali di conciliazione a Pt_1 seguito di minaccia.
Inoltre, l'insussistenza di qualsivoglia minaccia o raggiro risulta suffragata, quanto alla prima CP_ conciliazione, dalla circostanza che alcuni dei lavoratori ex non abbiano stipulato gli accordi transattivi in questione, tutti di medesimo contenuto.
In tal senso anche la deposizione del teste , impiegato amministrativo il quale Testimone_1 CP_1 ha confermato “che ci sono stati colleghi che non hanno firmato e hanno fatto causa”.
Analogamente non appare fondata la censura di invalidità dell'accordo per la partecipazione meramente formale delle OO.SS, dovendosi infatti rilevare che la deroga posta dall'ultimo comma dell'art. 2113 con riferimento agli accordi stipulati dagli artt. 410 e 411 c.p.c. trova la sua ratio nella circostanza che l'accordo così stipulato è ritenuto idoneo a superare la presunzione di non libertà del consenso del lavoratore (così
Cass. civ., sez. lav., 16283/2004).
Emerge inoltre, come da copiosa documentazione in atti, che i sindacati abbiano svolto un ruolo decisivo al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Non acquista, inoltre, rilievo dirimente in senso contrario l'eventuale circostanza che il sindacato P_
(prima conciliazione) e la C.I.S.L. (seconda conciliazione) non avrebbero prospettato ai propri iscritti la possibilità di una diversa soluzione delle questioni oggetto di accordo.
Non risulta inoltre fondata l'asserita violazione da parte della società resistente dell'art. 2112 c.c..
Infatti si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “
3.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia di trasferimento d'azienda, la disciplina dell'art. 2112 c.c., si applica ogni qualvolta, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione della persona del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell'esercizio dell'impresa, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario (cfr., tra le più recenti, Cass.
23/10/2018 n. 26808).
3.2. E' stato, inoltre, precisato che in caso di successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di servizi, non esiste un diritto dei lavoratori licenziati dall'appaltatore cessato al trasferimento automatico all'impresa subentrante, ma occorre accertare in concreto che vi sia stato un trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2112
c.c., mediante il passaggio di beni di non trascurabile entità, nella loro funzione unitaria e strumentale all'attività di impresa,
o almeno del "know how" o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti, altrimenti ostandovi il disposto del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 3, non in contrasto, sul punto, con la giurisprudenza
Eurounitaria che consente, ma non impone, di estendere l'ambito di protezione dei lavoratori di cui alla direttiva n.
2001/23/CE ad ipotesi ulteriori rispetto a quella del trasferimento di azienda (Cass. 23/10/2018 n. 26808; Cass.
06/12/2016 n. 24972)” (Cass. n. 21615/2019)
Ciò premesso dall'esame della documentazione in atti risulta che la società era stata autorizzata a CP_1 rivolgersi al mercato per il reperimento di tali mezzi.
Dallo stesso esame dell'accordo del 10.3.2010 emerge come non vi sia stato un trasferimento di azienda Pa C CP_ tra la e la
La stessa società ha dichiarato in memoria di non aver acquistato alcun bene materiale od immateriale della e di non essere subentrata in alcun contratto da quest'ultima stipulato. CP_3
Inoltre dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi non può ritenersi provata la sussistenza di un trasferimento di azienda.
Infatti isolta risulta la dichiarazione resa dal teste , marito della ricorrente. Testimone_2
Il teste , impiegato amministrativo di ha dichiarato di non sapere se tutto è Testimone_1 CP_1 transitato.
7. Con riferimento al corretto inquadramento rivendicato dalla ricorrente va rilevato che l Pt_1 formalmente inquadrata come Coordinatore AAP livello “D” dal 02.08.2010 al 31.12.2013, dal 01.01.2014 al 31.08.2015 dequalificata con inquadramento al livello “C” e la qualifica di Addetto Ufficio paghe e personale, denunzia il proprio progressivo illegittimo demansionamento, asseritamente patito a partire dall'ottobre 2011, dapprima soltanto in via di fatto e poi formalizzato tramite un provvedimento di dequalificazione, rilevando altresì di aver costantemente svolto mansioni ascrivibili al superiore livello
E2, a fronte degli anzidetti formali inquadramenti.
Ciò posto si richiama preliminarmente la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile
e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria. L'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 e la legislazione della Regione Sicilia, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comportano una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art
2103 cod. civ.”. (cass 2022 n. 35421)
Deve, dunque, aversi riguardo all'art. 2103 c.c., nello specifico ove prevede che “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”, per come integrato dall'art. 15 del CCNL ratione temporis vigente, a norma del quale “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, sempreché il lavoratore sia in possesso del titolo professionale, ove richiesto”.
Sul punto, va rammentato come la Cassazione abbia precisato che “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda
e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (ex multis Cass. sentenza n. 8025/2003) e che “nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda”
(Cass. 28284/2009).
Ciò premesso, appartengono alla categoria “E” “i funzionari che svolgono attività caratterizzate da autonomia decisionale di diversa ampiezza, in relazione alle dimensioni dell'ufficio o servizio cui sono preposti o alle dimensioni operative del presidio. Per l'accesso a tali qualifiche è necessario il possesso del diploma di laurea. Nelle Strutture sanitarie dove le unità operative di sanitari laureati non medici non sono articolate in tre posizioni funzionali, l'inquadramento va effettuata nella prima posizione E, fatta salva l'eventuale maggiore qualifica già attribuita dalla Struttura”. Sono invece ascrivibili alla categoria “D” “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative previste dal modello organizzativo aziendale”.
Infine, alla categoria “C” vanno ricondotti “Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”.
Ciò posto va rilevato che il teste ed il teste hanno confermato lo Testimone_2 Testimone_1 svolgimento delle molteplici mansioni indicate dalla in ricorso. Pt_1
Infatti il teste ha precisato tuttavia che “alcune mansioni erano prettamente sue quale coordinatrice Tes_1 dell'ufficio che si interfacciava con la figura del direttore amministrativo prima e del responsabile dopo, le altre mansioni le faceva di concerto con il suo gruppo lavoro che provvedeva anche a formare, io facevo parte di tale gruppo...” .
Ritiene dunque questo decidente che le mansioni svolte dalla nell'intero periodo per cui è causa Pt_1 siano tutte ascrivibili al livello D, non avendo la ricorrente dimostrato la particolare ampiezza del proprio margine di autonomia, requisito necessario per l'inquadramento al superiore livello E.
Sulla base delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi il diritto della ricorrente all'inquadramento funzionale e retributivo nel livello D atteso che la stessa ha maturato il diritto al superiori inquadramento ai sensi dell'art. 2103 c.p.c. risultando assorbita ogni ulteriore questione.
E' stato dunque conferito mandato al c.t.u. di quantificare le differenze contributive spettanti alla considerando il livello D e, quale data di assunzione, quella risultante dal contratto in atti. Pt_1
Il perito, con calcoli esenti da vizi logico-matematici che, pertanto, meritano condivisione da questo decidente, ha quantificato in € 5.819,51 al lordo le differenze retributive spettanti.
Per quanto esposto, inoltre, in parziale accoglimento del ricorso, va dichiarato il diritto della ricorrente al superiore inquadramento al livello D, con condanna della anche al pagamento, in favore di CP_1
, dell'importo di euro 5819,51 a titolo di differenze retributive, oltre accessori in misura Parte_1 di legge.
8. Quanto alla domanda di versamento dei contributi, essa va accolta con riguardo ai contributi decorrenti dal 03.10.2011, essendo stata la prescrizione interrotta dalla notifica del ricorso al datore di lavoro, perfezionatasi il 03.10.2016.
9. Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno per demansionamento non risulta provato che la ricorrente abbia svolto mansioni inferiori al livello D prima del 17.1.2014. La stessa ricorrente ha dichiarato in ricorso di aver continuato a svolgere attività di coordinamento dell'area paghe e contributi.
Con riferimento al periodo successivo non risulta provato la sussistenza di un danno biologico. Isolta risulta la dichiarazione resa dal teste atteso che il teste ha Testimone_2 Testimone_1 dichiarato di non conoscere nulla in merito agli stati d'ansia della ricorrente.
Va pertanto rigettata la richiesta di ctu che risulterebbe esplorativa.
Va inoltre rigettata la richiesta di risarcimento del danno professionale non risultando provato un impoverimento del bagaglio professionale della ricorrente.
10. Il limitato accoglimento della domanda attorea impone la compensazione delle spese in ragione di tre quarti.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, devono essere definitivamente poste a carico della società resistente.
P. Q. M.
Sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando così provvede:
- in parziale accoglimento dichiara il diritto della ricorrente al superiore inquadramento al livello D dal
2.11.2010, condannando la in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento, in favore di , dell'importo di € 5.819,51 oltre accessori, a titolo di differenze Parte_1 retributive nonché al pagamento delle relative differenze contributive dal 03.10.2011;
- rigetta quanto al resto;
- compensa le spese in ragione di tre quarti e condanna la al pagamento della restante quota che si CP_1 liquida in favore della ricorrente in euro 1.347,00 oltre spese generali iva e cpa ed in favore dell in CP_2 euro 436,67 oltre spese generali iva e cpa.
- pone le spese della ctu a carico della CP_1
Messina, 25 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino