Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/04/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2160/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2160/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 13.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: ), nata a Parte_1 C.F._1
EI (Germania) il 24.9.1970, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. PAOLO GIORDANO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliat in Potenza C.F._2
alla via Cavour n. 48 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il CP_1 C.F._3
27.10.1968 e ivi residente a[...];
-RESISTENTE CONTUMACE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
1
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 27.7.2022 la ricorrente, deducendo che si era sposata in
IL (AV) il 23.8.2014 e che dall'unione coniugale era nata in [...] la figlia il 12.12.2019, che il marito svolgeva attività lavorativa di operaio Persona_1
metalmeccanico presso la di LF (ora ) con percezione media CP_2 CP_3
mensile di euro 1.600,00 a titolo di retribuzione, che non era economicamente indipendente e che da tempo era venuta meno l'affectio coniugalis tanto che era impossibile continuare nella convivenza, ha domandato dichiararsi la separazione personale dal marito alle seguenti condizioni: CP_1
«-la casa coniugale ubicata in RO CA (PZ), alla Via G. Marconi n. 67, di proprietà del IG. , dovrà essere assegnata alla IG.ra CP_1 [...]
, unitamente a tutto il mobilio e le suppellettili che continuerà ad Parte_1
abitarla insieme alla piccola;
Per_1
-il IG. dovrà lasciare la casa coniugale entro 30 gg. dall'udienza CP_1
presidenziale;
-la piccola rimarrà affidata esclusivamente alla IG.ra , con facoltà Per_1 Parte_1
del padre di vederla, secondo la disponibilità e compatibilmente con gli impegni della
IG.ra e della bambina, per tre giorni a settimana a scelta del padre (salvo Parte_1
diverso accordo tra i coniugi);
-la figlia trascorrerà con il padre ad anni alterni le festività natalizie, da Per_1
concordare con la mamma;
-quanto alle festività pasquali, ad anni alterni la bambina potrà restare col padre previo accordo con la;
Parte_1
-il padre potrà far visita alla bambina nel periodo estivo e tenerla, previo accordo con la mamma, compatibilmente con le esigenze della stessa e delle condizioni di salute della bambina;
-il IG. dovrà versare entro il giorno 5 di ogni mese la somma di €. 600,00, a CP_1 titolo di assegno di mantenimento in favore della moglie (di cui €. 400,00 per la bambina), essendo attualmente priva di autonomo reddito personale;
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-ciascuno dei genitori sarà tenuto a dare informazioni costanti e continue relative alla bambina, allorquando la stessa si trovi con l'uno o con l'altro;
-le spese mediche, le spese straordinarie o comunque le spese sopra non previste, saranno divise al 50% tra i genitori;
si precisa che le spese straordinarie dovranno preventivamente essere comunicate all'altro coniuge che dovrà autorizzarle;
-ciascuno dei coniugi manterrà la proprietà della propria autovettura sostenendone le relative spese».
II Il resistente non è comparso all'udienza presidenziale del 6.12.2022, sicché il
Giudice delegato alle funzioni presidenziali, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in pari data ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti e ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Con provvedimento reso all'udienza del 28.4.2023, l'Istruttore, «ritenuta la regolarità della notificazione dell'ordinanza presidenziale al resistente, sebbene fosse stata effettuata all'indirizzo della casa coniugale oggetto di assegnazione in favore della ricorrente, in quanto il Giudice delegato alle funzioni presidenziali aveva assegnato termine di giorni 30 al resistente per rilasciare la casa coniugale dalla comunicazione, rectius notificazione, dell'ordinanza presidenziale;
rilevato che la ricorrente, nella memoria integrativa depositata in data 9.3.2023, aveva formulato domanda di addebito della separazione nei confronti del marito, domanda in antecedenza non appartenente al patrimonio processuale in quanto non proposta nel ricorso introduttivo;
ritenuto che
, a fronte della mancata costituzione in giudizio del resistente e della proposizione della domanda di addebito nella memoria integrativa, quale domanda nuova, doveva trovare applicazione al caso di specie l'art. 292 c.p.c., sicché andava disposta la notificazione della memoria integrativa al resistente non costituitosi in giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord., 26.6.2018, n. 16858)», ha dichiarato la contumacia del resistente , ha disposto che la memoria integrativa CP_1
depositata nel fascicolo telematico in data 9.3.2023 e la successiva ordinanza fossero notificati al resistente contumace entro il 23.6.2023 e ha rinviato la causa, per i successivi provvedimenti, all'udienza del 20.9.2023.
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All'udienza da ultimo indicata, verificata la documentazione notificatoria relativa alla memoria integrativa e al verbale di udienza, l'Istruttore ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e ha fissato l'udienza successiva per l'ammissione dei mezzi di prova al 24.1.2024. Allorquando, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Talché, all'udienza del 13.12.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III Sulla contumacia, sulla domanda di separazione personale e sull'addebito.
In via preliminare, deve essere confermata in questa sede la dichiarazione di contumacia del resistente di cui all'ordinanza del 28.4.2023, alla luce del riesame della documentazione notificatoria presente in atti.
Orbene, la domanda di separazione personale proposta dalla ricorrente deve trovare accoglimento, posto che non vi è questione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse da parte ricorrente in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, l'indisponibilità alla riconciliazione per il tempo in cui il processo si è protratto. Sicché, deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alla domanda di addebito, giova rammentare che
- ai fini della pronuncia di addebito deve essere fornita la prova della sussistenza di comportamenti, imputabili ad uno dei coniugi o ad entrambi, volontariamente e consapevolmente contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 18.11.2013, n. 25843);
- deve essere altresì raggiunta la prova del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale (cfr. Cass. civ., Sez. I, 20.8.2014, n. 18074);
- grava, in conformità ai principi generali, sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (Cass. civ., Sez. VI, 19.2.2018, ord. n. 647052).
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Ciò premesso, in merito si osserva che la ricorrente nella memoria integrativa ha posto a fondamento della domanda in esame l'aver il marito tenuto reiterate condotte offensive e violente nei suoi confronti, non offrendole assistenza morale, in tal modo violando ripetutamente gli obblighi matrimoniali.
Invero, le generiche allegazioni effettuate nella memoria integrativa circa il chiesto addebito non hanno in alcun modo trovato riscontro probatorio. La ricorrente,
a cui spettava dimostrare i fatti posti a fondamento della domanda di addebito, non ha inteso articolare prove orali nella memoria integrativa né nella memoria che è stata depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. Né è stata versata in atti documentazione in qualche misura idonea a comprovare quanto sostenuto dalla ricorrente in ordine alla domanda in disamina. Talché, per assoluta carenza probatoria
(e ancor prima deduttiva), la domanda di addebito deve essere disattesa.
IV Sulle domande relative alla prole e sul mantenimento.
In ordine all'affidamento, al collocamento e al regime di frequentazione della figlia giova puntualizzare quanto segue:
- nel quadro delle norme dettate dagli articoli 337 ter e 337 quater c.c. (ispirate al principio della c.d. bigenitorialità, quale diritto dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione, cui corrisponde un dovere di pari responsabilità genitoriale) l'affidamento condiviso si pone quale regola generale, rispetto alla quale costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo (cfr. ex multis Cass. n. 16593/2008, n. 26587/2009, e n.
24526/2010);
- in tale contesto, alla regola generale dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, sicché una tale pronuncia presuppone una motivazione non solo sull'idoneità del genitore affidatario, ma, in negativo, sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore;
- sotto tale profilo, è l'interesse morale e materiale della prole l'unico criterio che può orientare la scelta di derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso, in quanto l'affidamento esclusivo, nel caso concreto e valutati tutti gli aspetti del rapporto tra genitori e figli, non può che ritenersi l'unico regime idoneo ad assicurare il
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soddisfacimento delle esigenze di cura, morale e materiale, del minore, e ciò in ragione della circostanza che l'altro genitore versi in una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, ovvero comunque in condizione tale da rendere quell'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il figlio.
Nel caso in esame, tenuto in debito conto che l'originaria domanda di affidamento esclusivo della figlia alla sola madre è stata poi modificata, tanto vero che dal deposito della memoria integrativa in poi la ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della figlia, si osserva -in ogni caso- che non sono emerse serie e comprovate ragioni per derogare alla disciplina ordinaria dell'affidamento condiviso.
La contumacia del padre, da tale punto di vista, non può di per sé sola giustificare la deroga al detto regime. Sicché, in conformità con i provvedimenti provvisori e urgenti assunti all'esito della fase presidenziale, va disposto l'affidamento condiviso della figlia a entrambi i genitori.
In ordine al collocamento prevalente della minore, deve esser confermato quanto sull'argomento disposto con ordinanza presidenziale, atteso che non vi alcun motivo per individuare nel padre il genitore collocatario, non solo per garantire alla minore continuità con i provvedimenti sinora vigenti, ma anche perché deve presumersi che la madre, a ragione del suo stato di disoccupazione, accudisca la figlia con maggiore intensità durante il tempo di vita quotidiana.
Conseguentemente, la casa coniugale deve essere assegnata alla madre, quale genitrice collocataria prevalente della figlia minore, essendo noto che l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale è stato concepito dal Legislatore per consentire alla prole di continuare a vivere nell'habitat ove è cresciuta. Talché, nella specie sussiste la funzione propria dell'assegnazione della casa coniugale, dovendo la minore continuare a convivere (prevalentemente) con la madre.
Parimenti, deve esser confermato il regime di frequentazione padre-figlia stabilito nell'ordinanza presidenziale, atteso che dalla documentazione depositata in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., emerge che la minore Per_1
è affetta da «GRAVE
[...] Parte_2
(F88), IN SOGGETTO AFFETTO
[...] Parte_3
(G82.49, MICROCEFALIA (QO2), MIOCLONIE , PROBABILE
[...] Pt_4
CECETÀ CORTICALE (H54), CON VARIANTE DE NOVO DEL GENE SLC6A1», e
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pertanto presenta le seguenti conseguenze funzionali: «QUADRO NEUROMOTORIO
CARATTERIZZATO DA IPOPOSTURALITÀ, IPOTONIA, MIOCLONIE
DIFFUSE, MANCATA ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO DEL CAPO E DEL
TRONCO. STAZIONE ERETTA E DEAMBULAZIONE IMPOSSIBILI.
MOTRICITÀ SPONTANEA SCARSAMENTE RAPPRESENTATA.
LINGUAGGIO VERBALE ASSENTE. COMPRENSIONE VERBALE NON
VALUTABILE. DEFICIT DELLE COMPETENTE OROMOTORIE CON
ALIMENTAZIONE FRULLATA. PROBABILE CECITÀ CORTICALE».
Avuto riguardo al mantenimento per la prole, si osserva che:
-dalle deduzioni della ricorrente emerge che il nucleo familiare rinveniva sostentamento nel solo reddito da lavoro dipendente del marito quale operaio metalmeccanico, con retribuzione media mensile pari a circa euro 1.600,00;
-dalla documentazione reddituale presente in atti risulta che per l'anno 2019 (modello
730/2020 – dichiarante il solo resistente) il resistente ha goduto di reddito da lavoro dipendente o assimilato per euro 20.811,00 (imposta netta euro 580,00); e che per l'anno 2022 (modello 730/2023 – dichiarante il solo resistente) il resistente ha goduto di reddito da lavoro dipendente o assimilato per euro 21.455,00 (imposta netta euro
580,00);
-sicché, in base alla richiamata documentazione, la percezione reddituale media mensile del resistente può ritenersi corrispondente alle allegazioni della ricorrente.
Pertanto, si ritiene congruo l'importo determinato a tal proposito all'esito della fase presidenziale, fatto salvo l'adeguamento ISTAT maturato sinora e con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT sulla somma già adeguata all'attualità, oltre alla corresponsione delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Si precisa che le spese straordinarie sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di
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teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute, anche in assenza della previa concertazione, sono le c.d. spese straordinarie
“obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
Passando a esaminare la domanda di mantenimento della moglie, si osserva che, alla luce della documentazione reddituale in atti (in relazione ai modelli 730 il dichiarante è il solo ricorrente), deve presumersi che il tenore di vita matrimoniale sia stato assicurato dalla sola retribuzione da lavoro dipendente del resistente. Inoltre, avuto riguardo alle patologie che affliggono la minore, deve altresì presumersi un impegno della madre a tempo pieno nell'attività di accudimento della minore, circostanza che incide in modo rilevante sul poter svolgere attività lavorativa. Motivi per i quali si ritiene che la ricorrente sia il coniuge economicamente più debole, alla quale spetta il chiesto mantenimento nella misura di euro 150,00 al mese, tenuto conto del reddito percepito dall'obbligato, fatto salvo l'adeguamento ISTAT maturato sinora e con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT sulla somma già adeguata all'attualità.
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V Sulle spese di lite.
A ragione del rigetto della domanda di addebito, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 2160 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2022, vertente tra
[...]
e , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di (C.F.: Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...],
[...] C.F._3
i quali hanno contratto matrimonio in IL (AV) il 23.8.2014;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di RO CA in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto N. 8, P. II, S. B);
3) rigetta la domanda di addebito;
4) affida la figlia minorenne (Potenza, 12.12.2019) a entrambi i Persona_1 genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisione di maggior interesse per la minore -riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso ciascun genitore;
5) dispone che la figlia minorenne (Potenza, 12.12.2019) abiti ovvero Persona_1 sia collocata prevalentemente con la madre;
6) assegna la casa coniugale alla madre, quale genitrice collocataria della minore, sita in RO CA (PZ) alla via G. Marconi n. 67;
7) stabilisce che la figlia minorenne (Potenza, 12.12.2019) trascorra Persona_1 con il padre i seguenti giorni: lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana per almeno tre ore, dalle 16.00 alle 19.00, con valenza anche durante le vacanze estive,
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salvo diverso accordo tra le parti;
nonché le festività natalizie e pasquali, gli eventuali ponti e le festività infrasettimanali in via alternata con ciascun genitore di anno in anno;
8) determina in euro 300,00 al mese (fatto salvo l'adeguamento ISTAT maturato sinora e con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT sulla somma già adeguata all'attualità) il contributo mensile dovuto da CP_1
per il mantenimento della figlia, da corrispondere a
[...] [...]
presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
9) pone a carico del padre il 50% delle spese straordinarie e il restante 50% a carico della madre;
10) determina in euro 150,00 al mese (fatto salvo l'adeguamento ISTAT maturato sinora e con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT sulla somma già adeguata all'attualità) il contributo mensile dovuto da CP_1
per il mantenimento della moglie, da corrispondere a
[...] [...]
presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
11) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 31.3.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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