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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 17/12/2024, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 93/2024
Il Giudice onorario Maria Francesca Scala, all'udienza del 17/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to ORECCHIONI SONIA e ETTORE FAIS ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to CANU MARIA CP_1 P.IVA_1
ANTONIETTA resistente
OGGETTO: indebito
Conclusioni le parti hanno concluso come da verbale di udienza
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Il Con ricorso depositato il 19/2/2024 la ricorrente ha evocato nanti il
Tribunale di Tempio Pausania sez lavoro, l chiedendo:” 1) Accertare CP_1
e dichiarare non dovute le somme così come richieste con provvedimento
impugnato datato 18 gennaio 2023 per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o
inefficace; 2) Condannare la controparte alla restituzione delle somme
eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi
legali come per legge. 3) Con vittoria di spese, competenze e onorari di
giudizio, da distrarsi ai sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari
Ha dedotto di avere presentato in data 5/2/2020 domanda di riconoscimento invalidità civile e unitamente alla domanda di avere presentato, a mezzo patronato, il modello AP70 con numero di protocollo
.7390.05/02/2020.0007570 con la quale aveva dichiarato di svolgere CP_1
attività da lavoro dipendente con un reddito imponibile di € 48.2010,00.
Ha esposto che l' in data 11.04.2020, a seguito della visita con la CP_1
commissione medica le veniva riconosciuta l'invalidità civile con una percentuale del 90% con decorrenza al 05.02.2020.
Ha affermato che l , in data 07.04.2020, a fronte della predetta CP_1
dichiarazione reddituale di cui al mod. AP70, le aveva comunicato la liquidazione della pratica, protocollo n. 07057406 con decorrenza dal
01.03.2020, erogando gli arretrati dal momento della domanda per un importo di € 594,28.
Ha dedotto da ultimo che nel corso degli anni, nonostante avesse regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi, l non aveva CP_1
Pag. 2 di 12 sollevato alcuna contestazione e aveva proseguito nell'erogazione della prestazione, tuttavia con comunicazione datata 18 gennaio 2023, a seguito di una verifica istruttoria, l le aveva comunicato la ricostituzione CP_1
della prestazione n. 07057046 con la quale indicava una erogazione indebita di € 11.347,16; avverso tale provvedimento, in data 17.07.2023,
aveva presentato Ricorso Amministrativo ex art. 46 L. 9 marzo 1989 n. 88,
motivando l'errore dovuta ad imperizia dell e l'irripetibilità delle CP_1
somme indebitamente percepite ai sensi dell'art. 13 l. 412/91; con delibera del 03/10/2023, comunicata il 29/11/2023, il Comitato Provinciale aveva respinto il ricorso, sebbene in parte motiva ammettesse che vi fosse l'errore dell contestuale alla liquidazione, errore al quale però a detta del CP_1
Comitato, non era applicabile la disciplina della sanatoria dell'art. 13 della
L.412/1991 trattandosi di materia assistenziale e non previdenziale.
Si è costituita in giudizio l' ed ha contestato la domanda, sostenendo la CP_1
ripetibilità delle somme indebitamente erogate in ossequio alla disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c..
Ha chiesto:” -Contrariis rejectis - rigettare tutte le avverse domande
poiché non provate e manifestamente infondate sia in fatto che in diritto e,
per l'effetto, dichiarare la ripetibilità dell'indebito di € 11.347,16 maturato
Pag. 3 di 12 sulla prestazione di invalidità civile Cat. INVCIV n. 044-739007057406 a
far data dal marzo 2020- con vittoria di spese e compensi di giudizio
La causa è stata istruita con documenti e in data odierna, all'esito della
Camera di Consiglio, è stata decisa con sentenza e motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato, nei sensi di cui alle seguenti considerazioni.
L'indebito in esame riguarda una prestazione di natura assistenziale
(assegno di invalidità) ricalcolata dall sulla base della comunicazione CP_1
dei redditi della ricorrente dell'anno 2020 (v. doc. 10 ricorrente).
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13223/2020, ha enunciato, in materia di indebito relativo a prestazioni di natura assistenziale, i seguenti princìpi di diritto:
In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. P., v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non
Pag. 4 di 12 addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Su questo principio si è accostata anche la giurisprudenza della Corte Cost.
in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è
tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n.
264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più
debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n.
39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Sulla principale questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo la Suprema Corte di
Cassazione ha affermato che "L'indebito assistenziale determinato dalla
Pag. 5 di 12 sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".(Sez. L -, Sentenza n. 26036 del
15/10/2019)
Il principio generale di settore richiamato nelle più recenti pronunce della
Cassazione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033
c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la
Pag. 6 di 12 ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte
Costituzionale 14dicembre 1993 n. 431)."
Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 e che anche nelle Sez. Unite della Suprema Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015)
che hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione, Cass. 31372/2019 e Cass.
28771/18, richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens.
E ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326
del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre
2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali -
preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale , Ministero dell'Economia, Agenzia CP_1
dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per
Pag. 7 di 12 effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall , si possano CP_1
sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali.
Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre, in quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente,
il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della
Cassazione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito
(come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del CP_1
2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla
Pag. 8 di 12 conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009,
art.15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via CP_1
telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito dal D.L. n. 78 del 2010, art.13,
convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l del "Casellario CP_1
dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13
Pag. 9 di 12 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i dati della CP_1
propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Da ciò discende perciò confermato che essi non devono comunicare all l la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e CP_1
conosciuta dall'Amministrazione.
Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n.
326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via CP_1
telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
A tali regulae iuris intende attenersi questo giudicante anche ai fini della soluzione della presente controversia, che anche in altre precedenti decisioni ne ha condiviso le ragioni giuridiche.
Vi è prova documentale che sin dalla proposizione della domanda di invalidità, la ricorrente, inviando all il modello AP70 con numero di CP_1
protocollo .7390.05/02/2020.0007570, abbia compilato il quadro B, CP_1
Pag. 10 di 12 dichiarando di svolgere attività da lavoro dipendente con un reddito imponibile di € 48.2010,00, (v. doc. 2 ricorrente); l'istituto quindi ha avuto sin da subito piena conoscenza del reddito della ricorrente.
Nessuna rilevanza può essere riconosciuta alla compilazione del quadro D
dal momento che sono stati compilati entrambi i campi “Non possiedo/e
redditi oltre alle pensioni erogate dall e/o trattamenti presenti nel CP_1
casellario dei pensionati e NON sono/è titolare di pensioni/rendite estere;
Possiedo/e altri redditi, oltre alle pensioni erogate dall e ai CP_1
trattamenti presenti nel casellario dei pensionati e/o sono/è titolare di
pensioni/rendite estere come di seguito specificato;
ciò che prevale e senz'altro la compilazione del quadro B con indicazione chiara del reddito;
Vi è altresì prova documentale che la ricorrente abbia regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi (v. doc. 5-6-7-8-9);
La circostanza che l' abbia continuato a corrispondere alla CP_1
ricorrente l'assegno di invalidità ha generato in quest'ultima, cui non è
stato mai contestato alcun indebito, un affidamento incolpevole in ordine alla possibilità di percepire la suindicata prestazione nella misura intera,
pur in presenza del superamento dei limiti reddituali.
Conseguentemente, alla luce dei principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, gli indebiti sono irripetibili.
Pag. 11 di 12 In accoglimento del ricorso, va quindi dichiarato che la ricorrente non è
tenuta alla restituzione degli importi, pari a complessivi Euro 11.347,16
corrisposti, a titolo di ratei di assegno di invalidità, per il periodo indicato nella nota di contestazione dell'indebito del 18/1/2023, che va dichiarata illegittima.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione;
Accoglie il ricorso, e per l'effetto, dichiara l'irripetibilità dei ratei della prestazione assistenziale erogati dall nella misura di Euro 11.347,16 CP_1
pretesi nel provvedimento del 18/1/2023
Condanna l alla refusione delle spese legali in favore della ricorrente CP_1
che liquida in euro 2.500,00 oltre spese generali, (15%) IVA, se dovuta e
CPA da distrarsi in favore degli avv.ti Sonia Orecchioni e Ettore Fais
17/12/2024 Il Giudice onorario
Maria Francesca Scala
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 93/2024
Il Giudice onorario Maria Francesca Scala, all'udienza del 17/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to ORECCHIONI SONIA e ETTORE FAIS ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to CANU MARIA CP_1 P.IVA_1
ANTONIETTA resistente
OGGETTO: indebito
Conclusioni le parti hanno concluso come da verbale di udienza
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Il Con ricorso depositato il 19/2/2024 la ricorrente ha evocato nanti il
Tribunale di Tempio Pausania sez lavoro, l chiedendo:” 1) Accertare CP_1
e dichiarare non dovute le somme così come richieste con provvedimento
impugnato datato 18 gennaio 2023 per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o
inefficace; 2) Condannare la controparte alla restituzione delle somme
eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi
legali come per legge. 3) Con vittoria di spese, competenze e onorari di
giudizio, da distrarsi ai sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari
Ha dedotto di avere presentato in data 5/2/2020 domanda di riconoscimento invalidità civile e unitamente alla domanda di avere presentato, a mezzo patronato, il modello AP70 con numero di protocollo
.7390.05/02/2020.0007570 con la quale aveva dichiarato di svolgere CP_1
attività da lavoro dipendente con un reddito imponibile di € 48.2010,00.
Ha esposto che l' in data 11.04.2020, a seguito della visita con la CP_1
commissione medica le veniva riconosciuta l'invalidità civile con una percentuale del 90% con decorrenza al 05.02.2020.
Ha affermato che l , in data 07.04.2020, a fronte della predetta CP_1
dichiarazione reddituale di cui al mod. AP70, le aveva comunicato la liquidazione della pratica, protocollo n. 07057406 con decorrenza dal
01.03.2020, erogando gli arretrati dal momento della domanda per un importo di € 594,28.
Ha dedotto da ultimo che nel corso degli anni, nonostante avesse regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi, l non aveva CP_1
Pag. 2 di 12 sollevato alcuna contestazione e aveva proseguito nell'erogazione della prestazione, tuttavia con comunicazione datata 18 gennaio 2023, a seguito di una verifica istruttoria, l le aveva comunicato la ricostituzione CP_1
della prestazione n. 07057046 con la quale indicava una erogazione indebita di € 11.347,16; avverso tale provvedimento, in data 17.07.2023,
aveva presentato Ricorso Amministrativo ex art. 46 L. 9 marzo 1989 n. 88,
motivando l'errore dovuta ad imperizia dell e l'irripetibilità delle CP_1
somme indebitamente percepite ai sensi dell'art. 13 l. 412/91; con delibera del 03/10/2023, comunicata il 29/11/2023, il Comitato Provinciale aveva respinto il ricorso, sebbene in parte motiva ammettesse che vi fosse l'errore dell contestuale alla liquidazione, errore al quale però a detta del CP_1
Comitato, non era applicabile la disciplina della sanatoria dell'art. 13 della
L.412/1991 trattandosi di materia assistenziale e non previdenziale.
Si è costituita in giudizio l' ed ha contestato la domanda, sostenendo la CP_1
ripetibilità delle somme indebitamente erogate in ossequio alla disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c..
Ha chiesto:” -Contrariis rejectis - rigettare tutte le avverse domande
poiché non provate e manifestamente infondate sia in fatto che in diritto e,
per l'effetto, dichiarare la ripetibilità dell'indebito di € 11.347,16 maturato
Pag. 3 di 12 sulla prestazione di invalidità civile Cat. INVCIV n. 044-739007057406 a
far data dal marzo 2020- con vittoria di spese e compensi di giudizio
La causa è stata istruita con documenti e in data odierna, all'esito della
Camera di Consiglio, è stata decisa con sentenza e motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato, nei sensi di cui alle seguenti considerazioni.
L'indebito in esame riguarda una prestazione di natura assistenziale
(assegno di invalidità) ricalcolata dall sulla base della comunicazione CP_1
dei redditi della ricorrente dell'anno 2020 (v. doc. 10 ricorrente).
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13223/2020, ha enunciato, in materia di indebito relativo a prestazioni di natura assistenziale, i seguenti princìpi di diritto:
In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. P., v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non
Pag. 4 di 12 addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Su questo principio si è accostata anche la giurisprudenza della Corte Cost.
in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è
tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n.
264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più
debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n.
39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Sulla principale questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo la Suprema Corte di
Cassazione ha affermato che "L'indebito assistenziale determinato dalla
Pag. 5 di 12 sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".(Sez. L -, Sentenza n. 26036 del
15/10/2019)
Il principio generale di settore richiamato nelle più recenti pronunce della
Cassazione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033
c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la
Pag. 6 di 12 ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte
Costituzionale 14dicembre 1993 n. 431)."
Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 e che anche nelle Sez. Unite della Suprema Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015)
che hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione, Cass. 31372/2019 e Cass.
28771/18, richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens.
E ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326
del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre
2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali -
preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale , Ministero dell'Economia, Agenzia CP_1
dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per
Pag. 7 di 12 effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall , si possano CP_1
sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali.
Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre, in quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente,
il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della
Cassazione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito
(come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del CP_1
2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla
Pag. 8 di 12 conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009,
art.15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via CP_1
telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito dal D.L. n. 78 del 2010, art.13,
convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l del "Casellario CP_1
dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13
Pag. 9 di 12 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i dati della CP_1
propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Da ciò discende perciò confermato che essi non devono comunicare all l la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e CP_1
conosciuta dall'Amministrazione.
Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n.
326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via CP_1
telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
A tali regulae iuris intende attenersi questo giudicante anche ai fini della soluzione della presente controversia, che anche in altre precedenti decisioni ne ha condiviso le ragioni giuridiche.
Vi è prova documentale che sin dalla proposizione della domanda di invalidità, la ricorrente, inviando all il modello AP70 con numero di CP_1
protocollo .7390.05/02/2020.0007570, abbia compilato il quadro B, CP_1
Pag. 10 di 12 dichiarando di svolgere attività da lavoro dipendente con un reddito imponibile di € 48.2010,00, (v. doc. 2 ricorrente); l'istituto quindi ha avuto sin da subito piena conoscenza del reddito della ricorrente.
Nessuna rilevanza può essere riconosciuta alla compilazione del quadro D
dal momento che sono stati compilati entrambi i campi “Non possiedo/e
redditi oltre alle pensioni erogate dall e/o trattamenti presenti nel CP_1
casellario dei pensionati e NON sono/è titolare di pensioni/rendite estere;
Possiedo/e altri redditi, oltre alle pensioni erogate dall e ai CP_1
trattamenti presenti nel casellario dei pensionati e/o sono/è titolare di
pensioni/rendite estere come di seguito specificato;
ciò che prevale e senz'altro la compilazione del quadro B con indicazione chiara del reddito;
Vi è altresì prova documentale che la ricorrente abbia regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi (v. doc. 5-6-7-8-9);
La circostanza che l' abbia continuato a corrispondere alla CP_1
ricorrente l'assegno di invalidità ha generato in quest'ultima, cui non è
stato mai contestato alcun indebito, un affidamento incolpevole in ordine alla possibilità di percepire la suindicata prestazione nella misura intera,
pur in presenza del superamento dei limiti reddituali.
Conseguentemente, alla luce dei principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, gli indebiti sono irripetibili.
Pag. 11 di 12 In accoglimento del ricorso, va quindi dichiarato che la ricorrente non è
tenuta alla restituzione degli importi, pari a complessivi Euro 11.347,16
corrisposti, a titolo di ratei di assegno di invalidità, per il periodo indicato nella nota di contestazione dell'indebito del 18/1/2023, che va dichiarata illegittima.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione;
Accoglie il ricorso, e per l'effetto, dichiara l'irripetibilità dei ratei della prestazione assistenziale erogati dall nella misura di Euro 11.347,16 CP_1
pretesi nel provvedimento del 18/1/2023
Condanna l alla refusione delle spese legali in favore della ricorrente CP_1
che liquida in euro 2.500,00 oltre spese generali, (15%) IVA, se dovuta e
CPA da distrarsi in favore degli avv.ti Sonia Orecchioni e Ettore Fais
17/12/2024 Il Giudice onorario
Maria Francesca Scala
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