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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 901/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
3) Dott.ssa Carolina ELIA - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.901 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
P.I. ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Emilio D'Antona, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Bari (BA), alla Via
Mazzitelli n. 264, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in questo grado;
-APPELLANTE- E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Marasco, CP_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Brindisi (BR), alla via Romano n. 34, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado;
- APPELLATA –
NONCHÉ
e Controparte_2 CP_3 - APPELLATI CONTUMACI -
All'udienza collegiale del 19.02.2025, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio, innanzi al Tribunale CP_1
di Brindisi, e (rispettivamente proprietario e conducente del CP_3 Controparte_2
veicolo coinvolto nel sinistro), nonché in persona del Presidente p.t., Parte_1
(compagnia assicuratrice del predetto veicolo), instando affinché - accertata l'esclusiva responsabilità
di per l'incidente stradale occorsole il giorno 20.08.2013, alle ore 19,20 circa, Controparte_2
in Brindisi (BR) all'intersezione tra la litoranea Nord e la strada vicinale Pesce Auriga – condannasse i convenuti, in solido, al pagamento di euro 233.597,00, quale differenza tra il dovuto e quanto già
corrisposto dalla società convenuta, a titolo di risarcimento per i danni patiti, ovvero nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Per quanto di interesse, la esponeva che il sinistro, nel quale rimaneva coinvolta in data CP_1
20.08.2013, si verificava a causa della negligente condotta tenuta dalla Sig.ra la quale, CP_2
alla guida del veicolo Renault Megan, tg. DH489EF, di proprietà di , giunta CP_3
all'intersezione tra la Litoranea Nord, direzione sud verso la località Casalabate, e la strada vicinale
Pesce Ariga, ometteva di dare la precedenza a destra, imposta dal segnale stradale ivi presente,
impattando violentemente sulla fiancata sinistra dell'auto condotta dall'attrice - una Fiat Punto, tg.
AF521FA - che sopraggiungeva e che, a causa della spinta ricevuta, terminava la sua corsa contro il muro di un immobile posto alla sua destra, sfondandolo.
Deduceva, in particolare, che, in seguito all'impatto, riportava gravi lesioni personali per le quali si rendeva necessario il trasporto presso il P.S. dell'Ospedale “ A. Perrino” di Brindisi ove, le venivano diagnosticate “frattura pluriframmentaria diafisi omero dx” e “ferita l.c. retrolecranica sx”, e veniva sottoposta a trazione transcheletrica e ad intervento chirurgico di riduzione della suddetta frattura;
che, malgrado le cure medico – specialistiche eseguite, riportava postumi fisici permanenti di tipo ortopedico, nella misura del 10% - 12%, inabilità temporanea totale di 120 gg, e inabilità temporanea parziale al 50% di 150 gg, nonché danni estetici permanenti da cicatrice, di livello moderato – grave,
con postumi del 10%, e ulteriori postumi permanenti di tipo psichiatrico dell'8 – 9%, insorti a causa dei patimenti, delle limitazioni funzionali e dei danni estetici subiti per il sinistro occorsole;
che, in data 08.06.2015, si sottoponeva a visita medica eseguita dal Dott. medico fiduciario incaricato Per_1
dalla propria compagnia assicurativa, la , il quale - accertato che i Controparte_4
pregiudizi patiti superavano il limite massimo del 9% di invalidità permanente - trasmetteva la documentazione inerente il sinistro alla società assicurativa del veicolo Parte_1
danneggiante, la quale – invitata a formulare una proposta transattiva con nota del 20.11.2015 –
corrispondeva ad essa istante, con assegno n.0288449037-06 del 04.12.2015, l'importo di euro
12.500 per i danni biologici sofferti;
che la suddetta somma veniva trattenuta a titolo di acconto,
rispetto a quella complessivamente dovutale, pari ad euro 233.597,00; e che, risultati vani i tentativi di sollecito, rivolti alla cennata compagnia assicurativa, di pagamento della maggiore somma a lei spettante, al netto di quanto già percepito, si vedeva costretta ad adire l'autorità giudiziaria.
Instauratosi il contraddittorio, e , ancorché regolarmente citati, CP_3 Controparte_2
non si costituivano e ne veniva dichiarata la contumacia.
Si costituiva in giudizio in persona del l.r.p.t., contestando sia l'an che il Parte_1
quantum della pretesa risarcitoria avanzata dalla , e chiedendo l'integrale rigetto delle avverse CP_1
richieste, in quanto infondate in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
In particolare, la compagnia assicuratrice eccepiva la corresponsabilità della nella causazione CP_1
del sinistro per avere quest'ultima tenuto una condotta negligente ed imprudente, in violazione delle norme del C.d.S.; rilevava, altresì, come la quantificazione del danno fosse eccessiva rispetto alle lesioni effettivamente subite, ed evidenziava l'assenza di un rapporto causale tra l'evento occorso e la sindrome psichiatrica lamenta. La causa - istruita mediante produzione documentale, prova testimoniale, CTU cinematica e CTU
medico-legale - veniva decisa con sentenza n. 1462/2022, pubblicata in data 28.10.2022, con cui il
Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando, dichiarava che il sinistro oggetto di causa si era verificato per responsabilità esclusiva dei convenuti e e, per Controparte_2 CP_3
l'effetto, condanna (in persona del legale rappresentante pro tempore), Parte_1 [...]
e , in solido, al risarcimento dei danni in favore di , nella Controparte_2 CP_3 CP_1
misura di € 49.114,40, oltre rivalutazione a decorrere dalla pubblicazione della sentenza ed interessi legali di mora dal 21.07.2016 fino al soddisfo;
condannava inoltre i suddetti convenuti, in solido, al pagamento delle spese relative alle due CTU, nonché alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attrice.
Segnatamente, il giudice di prime cure – aderendo alle conclusioni della CTU cinematica, collimanti con le dichiarazioni rese dal teste escusso, – ascriveva la responsabilità del Testimone_1
suddetto incidente esclusivamente alla per via della commessa violazione dell'obbligo CP_2
di precedenza, atteso che la stessa, portatasi al centro dell'intersezione de quo, si fermava e ripartiva repentinamente ed improvvisamente, andando ad impattare sulla fiancata della Fiat Punto, condotta dalla , la quale in alcun modo avrebbe potuto evitare la collisione, senza rischiare di innescare CP_1
un frontale con i veicoli marcianti dal senso opposto di marcia.
Rilevava, quanto ai danni sofferti dall'attrice, come la CTU medico-legale - evidenziata la compatibilità delle lesioni fisiche subite con la dinamica del sinistro e con le spese mediche sostenute e documentate, nonché esclusa qualsivoglia attinenza causale o concausale dei disturbi psichiatrici lamentati dall'attrice con il cennato evento traumatico - accertava l'esistenza di esiti di trauma cranico inferiore, frattura del terzo distale scomposta dell'omero sx, ferita l.c. del gomito dx, determinando:
un danno biologico temporaneo totale di 90 gg di ITT, 60 gg di ITT al 50% e 120 gg al 25% ed un danno biologico permanente pari al 12%. Quantificava, altresì, il danno non patrimoniale subito dalla in euro 61.614,40, riconoscendo CP_1
la personalizzazione dello stesso nella misura massima del 47% e, ricomprendendo in esso, il pregiudizio morale sofferto.
Condannava la compagnia assicurativa convenuta, in solido con la e il al CP_2 CP_3
pagamento in favore dell'attrice della residua somma di euro 49.144,40, detratto l'acconto di euro
12.500 già liquidato a quest'ultima.
Avverso detta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato Parte_1
in persona del l.r.p.t., cui si opponeva , chiedendone il rigetto, in quanto infondato in CP_1
fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese del gravame, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ancorché ritualmente citati, e , non si costituivano e ne veniva Controparte_2 CP_3
dichiarata la contumacia.
All'udienza collegiale del 19.02.2025, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, si duole che il Tribunale l'abbia Parte_1
erroneamente condannata al pagamento, in favore della , della maggiore somma residua di euro CP_1
49.114,40, a saldo dell'importo a quest'ultima spettante, a titolo di risarcimento per i danni patiti a causa dell'occorso sinistro, omettendo di decurtare dal dovuto, gli ulteriori euro 22.500 liquidati alla stessa in corso di causa, ad integrazione dell'acconto di euro 12.500 versatole ante causa.
2. Detta doglianza è degna di pregio.
Ed invero, in ordine alle somme che ha dedotto di avere già liquidato alla Parte_1
, a titolo di acconto sul dovuto risarcimento, occorre evidenziare che sull'avvenuto versamento CP_1
degli importi de quibus, per un totale di euro 35.000, l'appellata ha prestato acquiescenza, avendo la stessa espressamente riconosciuto di averle percepite, sia nella comparsa conclusionale (pag. 6) del 31.05.2022, ma anche nella comparsa di costituzione in appello, nelle successive note di trattazione scritta, nonché nella memoria di replica in questo grado.
Pertanto, la somma dovuta dall'appellante, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va corrispondentemente ridotta.
3. Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale
ha erroneamente proceduto alla personalizzazione del danno in favore dell'appellante, benché
l'ordinaria compromissione delle attività quotidiane e della vita di relazione, provocate dal pregiudizio estetico da quest'ultima subito al braccio, trovi già considerazione, ai fini della quantificazione dei postumi patiti, nel grado di percentuale di invalidità permanente determinato dalle tabelle medico-legali utilizzate per determinare il danno biologico, non avendo la né dato prova CP_1
di avere sofferto conseguenze negative anomale, specifiche ed eccezionali a causa della cennata lesione, né mai richiesto il riconoscimento della suddetta maggiorazione.
4. Detta doglianza è fondata.
Ed invero, quanto alla personalizzazione del danno, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità prevede che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge, o dal criterio equitativo uniforme adottato negli
uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi), può essere incrementata dal giudice, con
motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto
peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato)” (ex multis Cass. 28988/2019) ed,
ancora, “per pretendere la maggiorazione della misura standard del risarcimento, non basta allegare
che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima - pregiudizio ristorato dalla semplice
monetizzazione dell'invalidità permanente - essendo necessario, invece, allegare e provare che i
postumi abbiano inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a
tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica
misura” (cfr. Cass. 25164/2020, Cass. 5865/2021) Orbene, in ragione di quanto sopra, qualora il danneggiato non dimostri che, dalla subita lesione della salute, sia derivato un danno anomalo ed eccezionalmente più grave rispetto a quello ordinariamente provocato da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, le conseguenze dannose
“comuni” – ovvero quelle che qualunque soggetto con la medesima invalidità potrebbe patire nelle medesime circostanze – non giustificano, dunque, alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, atteso che il grado di invalidità permanente, espresso da un baréme medico legale,
esprime già la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, consentendo -pertanto - il ristoro anche di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale (cfr. Cass. n.23477/2018, Cass. n. 28988/2019, Cass. n. 14483/2020).
Sicché - in disparte la circostanza per cui non rilevano, ai fini della quantificazione del danno, i disturbi psichici sofferti dalla e asseritamente derivati dall'evento traumatico per cui è causa, CP_1
avendo il CTU acclarato l'origine biologica e genetica della diagnosticata sindrome schizoaffettiva ed escluso, quindi, l'esistenza di un rapporto causale tra la suddetta patologia e l'evento occorso -
questo Collegio evidenzia come l'appellata abbia omesso qualsivoglia allegazione in ordine alle sofferenze anomale, eccezionali e specifiche subite a causa dell'occorso incidente eppure riconosciutele dal primo giudice.
Segnatamente, la non ha provato di avere patito, danni specifici e fuori dall'ordinario, a causa CP_1
dei pregiudizi provocati dal sinistro, né sono emerse dalle risultanze argomentative e probatorie circostanze di fatto specifiche e peculiari al caso di specie, idonee a superare le conseguenze
"ordinarie" previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari,
atteso che sia la giovane età della danneggiata, sia il lamentato pregiudizio estetico, ovvero la cicatrice lungo il braccio, sono elementi già considerati nella quantificazione del danno biologico, che non consentono, se non supportati dalla prova che la vita della vittima è stata eccezionalmente modificata per effetto dei postumi subiti, la personalizzazione dello stesso. Ne deriva che dalle somme liquidate alla appellata deve essere escluso l'importo di euro 11.832,00
riconosciutole a titolo di personalizzazione, atteso che la somma liquidata a titolo di danno biologico
è idonea a compensare le ordinarie ripercussioni negative che il pregiudizio subito ha comportato nella quotidianità della danneggiata.
Pertanto, alla danneggiata va riconosciuto l'importo totale, detratti gli acconti ricevuti ed esclusa la personalizzazione del danno, di euro 14.782,40 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale.
5. Con il terzo motivo di appello, l'appellante si duole che il giudice di prime cure l'abbia condannata, in solido, con e , al pagamento delle spese relative CP_3 Controparte_2
alla CTU medico legale e alla CTU cinematica, nonché alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellata, benché l'accoglimento parziale della domanda attorea integrasse gli estremi di una reciproca soccombenza e giustificasse la compensazione delle stesse.
6. Detta doglianza non è degna di trovare accoglimento.
Ed invero, in tema di spese processuali e, in particolare, in ordine alla questione inerente la condanna,
ai sensi dell'art. 92 c.p.c., della parte parzialmente vittoriosa, in caso di rilevante divario tra petitum
e decisum, alla rifusione di una parte delle spese di lite, in favore della controparte, in un recente arresto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'accoglimento in misura ridotta, anche
sensibile, di una domanda articolata in un unico capo, non dà luogo a reciproca soccombenza,
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel
medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda artico-
lata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese
processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale
o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”
(Cass. SS.UU. n. 32061/2022)
La S.C., con la suddetta pronuncia, ha -pertanto – circoscritto la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero a quella di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, escludendola nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo,
accolta in misura sensibilmente ridotta ed ha, altresì, chiarito che in quest'ultima ipotesi, il parziale accoglimento dell'istanza, sebbene non consenta la condanna della parte risultata vittoriosa al pagamento delle spese processuali, giustifica la compensazione totale o parziale.
Orbene, questo Collegio rileva come, nel caso di specie, non possa essere – tuttavia - disposta la compensazione delle spese di lite, occorrendo - al fine di porre a carico della parte vittoriosa una parte delle spese di lite - aver riguardo all'esito complessivo del giudizio, dal quale emerge incontrovertibilmente la responsabilità esclusiva della nella causazione del sinistro per CP_2
cui è causa.
Ne deriva che, essendo la domanda della - seppure accolta parzialmente nel quantum - risultata CP_1
totalmente fondata nell'an, il divario tra petitum e decisum e, quindi, la condanna della appellante al pagamento di una somma inferiore a quella richiesta, non giustifica quella della appellata alla rifusione di una parte delle spese di lite, ma incide esclusivamente sullo scaglione di riferimento per la liquidazione delle stesse.
7. Con il quarto motivo di appello, l'appellante si duole che il Tribunale, in assenza di qualsivoglia motivazione e richiesta da parte dell'appellata, l'abbia condannata al pagamento degli interessi di mora in favore di quest'ultima.
8. Detta doglianza è degna di trovare accoglimento.
Ed invero trattandosi di un'obbligazione risarcitoria da sinistro stradale, alla appellata vanno riconosciuti, sulle somme già rivalutate all'attualità dal primo giudice, esclusivamente gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
9. Le spese di questo grado, considerata la peculiarità delle censure, il fondamento delle quali è stato sostanzialmente riconosciuto dalla appellata, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da in persona del l.r.p.t., nei Parte_1 confronti di , e , avverso la sentenza n. 1462/2022 CP_1 Controparte_2 CP_3
del Tribunale di Brindisi, così provvede:
a) accoglie in parte qua l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, condanna gli originari convenuti in solido al pagamento, in favore di , CP_1
della residua somma di euro 14.782,40 maggiorata degli interessi legali dalla sentenza all'effettivo esborso;
b) compensa le spese del presente gravame tra le parti.
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 27
maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
3) Dott.ssa Carolina ELIA - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.901 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
P.I. ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Emilio D'Antona, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Bari (BA), alla Via
Mazzitelli n. 264, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in questo grado;
-APPELLANTE- E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Marasco, CP_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Brindisi (BR), alla via Romano n. 34, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado;
- APPELLATA –
NONCHÉ
e Controparte_2 CP_3 - APPELLATI CONTUMACI -
All'udienza collegiale del 19.02.2025, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio, innanzi al Tribunale CP_1
di Brindisi, e (rispettivamente proprietario e conducente del CP_3 Controparte_2
veicolo coinvolto nel sinistro), nonché in persona del Presidente p.t., Parte_1
(compagnia assicuratrice del predetto veicolo), instando affinché - accertata l'esclusiva responsabilità
di per l'incidente stradale occorsole il giorno 20.08.2013, alle ore 19,20 circa, Controparte_2
in Brindisi (BR) all'intersezione tra la litoranea Nord e la strada vicinale Pesce Auriga – condannasse i convenuti, in solido, al pagamento di euro 233.597,00, quale differenza tra il dovuto e quanto già
corrisposto dalla società convenuta, a titolo di risarcimento per i danni patiti, ovvero nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Per quanto di interesse, la esponeva che il sinistro, nel quale rimaneva coinvolta in data CP_1
20.08.2013, si verificava a causa della negligente condotta tenuta dalla Sig.ra la quale, CP_2
alla guida del veicolo Renault Megan, tg. DH489EF, di proprietà di , giunta CP_3
all'intersezione tra la Litoranea Nord, direzione sud verso la località Casalabate, e la strada vicinale
Pesce Ariga, ometteva di dare la precedenza a destra, imposta dal segnale stradale ivi presente,
impattando violentemente sulla fiancata sinistra dell'auto condotta dall'attrice - una Fiat Punto, tg.
AF521FA - che sopraggiungeva e che, a causa della spinta ricevuta, terminava la sua corsa contro il muro di un immobile posto alla sua destra, sfondandolo.
Deduceva, in particolare, che, in seguito all'impatto, riportava gravi lesioni personali per le quali si rendeva necessario il trasporto presso il P.S. dell'Ospedale “ A. Perrino” di Brindisi ove, le venivano diagnosticate “frattura pluriframmentaria diafisi omero dx” e “ferita l.c. retrolecranica sx”, e veniva sottoposta a trazione transcheletrica e ad intervento chirurgico di riduzione della suddetta frattura;
che, malgrado le cure medico – specialistiche eseguite, riportava postumi fisici permanenti di tipo ortopedico, nella misura del 10% - 12%, inabilità temporanea totale di 120 gg, e inabilità temporanea parziale al 50% di 150 gg, nonché danni estetici permanenti da cicatrice, di livello moderato – grave,
con postumi del 10%, e ulteriori postumi permanenti di tipo psichiatrico dell'8 – 9%, insorti a causa dei patimenti, delle limitazioni funzionali e dei danni estetici subiti per il sinistro occorsole;
che, in data 08.06.2015, si sottoponeva a visita medica eseguita dal Dott. medico fiduciario incaricato Per_1
dalla propria compagnia assicurativa, la , il quale - accertato che i Controparte_4
pregiudizi patiti superavano il limite massimo del 9% di invalidità permanente - trasmetteva la documentazione inerente il sinistro alla società assicurativa del veicolo Parte_1
danneggiante, la quale – invitata a formulare una proposta transattiva con nota del 20.11.2015 –
corrispondeva ad essa istante, con assegno n.0288449037-06 del 04.12.2015, l'importo di euro
12.500 per i danni biologici sofferti;
che la suddetta somma veniva trattenuta a titolo di acconto,
rispetto a quella complessivamente dovutale, pari ad euro 233.597,00; e che, risultati vani i tentativi di sollecito, rivolti alla cennata compagnia assicurativa, di pagamento della maggiore somma a lei spettante, al netto di quanto già percepito, si vedeva costretta ad adire l'autorità giudiziaria.
Instauratosi il contraddittorio, e , ancorché regolarmente citati, CP_3 Controparte_2
non si costituivano e ne veniva dichiarata la contumacia.
Si costituiva in giudizio in persona del l.r.p.t., contestando sia l'an che il Parte_1
quantum della pretesa risarcitoria avanzata dalla , e chiedendo l'integrale rigetto delle avverse CP_1
richieste, in quanto infondate in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
In particolare, la compagnia assicuratrice eccepiva la corresponsabilità della nella causazione CP_1
del sinistro per avere quest'ultima tenuto una condotta negligente ed imprudente, in violazione delle norme del C.d.S.; rilevava, altresì, come la quantificazione del danno fosse eccessiva rispetto alle lesioni effettivamente subite, ed evidenziava l'assenza di un rapporto causale tra l'evento occorso e la sindrome psichiatrica lamenta. La causa - istruita mediante produzione documentale, prova testimoniale, CTU cinematica e CTU
medico-legale - veniva decisa con sentenza n. 1462/2022, pubblicata in data 28.10.2022, con cui il
Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando, dichiarava che il sinistro oggetto di causa si era verificato per responsabilità esclusiva dei convenuti e e, per Controparte_2 CP_3
l'effetto, condanna (in persona del legale rappresentante pro tempore), Parte_1 [...]
e , in solido, al risarcimento dei danni in favore di , nella Controparte_2 CP_3 CP_1
misura di € 49.114,40, oltre rivalutazione a decorrere dalla pubblicazione della sentenza ed interessi legali di mora dal 21.07.2016 fino al soddisfo;
condannava inoltre i suddetti convenuti, in solido, al pagamento delle spese relative alle due CTU, nonché alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attrice.
Segnatamente, il giudice di prime cure – aderendo alle conclusioni della CTU cinematica, collimanti con le dichiarazioni rese dal teste escusso, – ascriveva la responsabilità del Testimone_1
suddetto incidente esclusivamente alla per via della commessa violazione dell'obbligo CP_2
di precedenza, atteso che la stessa, portatasi al centro dell'intersezione de quo, si fermava e ripartiva repentinamente ed improvvisamente, andando ad impattare sulla fiancata della Fiat Punto, condotta dalla , la quale in alcun modo avrebbe potuto evitare la collisione, senza rischiare di innescare CP_1
un frontale con i veicoli marcianti dal senso opposto di marcia.
Rilevava, quanto ai danni sofferti dall'attrice, come la CTU medico-legale - evidenziata la compatibilità delle lesioni fisiche subite con la dinamica del sinistro e con le spese mediche sostenute e documentate, nonché esclusa qualsivoglia attinenza causale o concausale dei disturbi psichiatrici lamentati dall'attrice con il cennato evento traumatico - accertava l'esistenza di esiti di trauma cranico inferiore, frattura del terzo distale scomposta dell'omero sx, ferita l.c. del gomito dx, determinando:
un danno biologico temporaneo totale di 90 gg di ITT, 60 gg di ITT al 50% e 120 gg al 25% ed un danno biologico permanente pari al 12%. Quantificava, altresì, il danno non patrimoniale subito dalla in euro 61.614,40, riconoscendo CP_1
la personalizzazione dello stesso nella misura massima del 47% e, ricomprendendo in esso, il pregiudizio morale sofferto.
Condannava la compagnia assicurativa convenuta, in solido con la e il al CP_2 CP_3
pagamento in favore dell'attrice della residua somma di euro 49.144,40, detratto l'acconto di euro
12.500 già liquidato a quest'ultima.
Avverso detta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato Parte_1
in persona del l.r.p.t., cui si opponeva , chiedendone il rigetto, in quanto infondato in CP_1
fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese del gravame, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ancorché ritualmente citati, e , non si costituivano e ne veniva Controparte_2 CP_3
dichiarata la contumacia.
All'udienza collegiale del 19.02.2025, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, si duole che il Tribunale l'abbia Parte_1
erroneamente condannata al pagamento, in favore della , della maggiore somma residua di euro CP_1
49.114,40, a saldo dell'importo a quest'ultima spettante, a titolo di risarcimento per i danni patiti a causa dell'occorso sinistro, omettendo di decurtare dal dovuto, gli ulteriori euro 22.500 liquidati alla stessa in corso di causa, ad integrazione dell'acconto di euro 12.500 versatole ante causa.
2. Detta doglianza è degna di pregio.
Ed invero, in ordine alle somme che ha dedotto di avere già liquidato alla Parte_1
, a titolo di acconto sul dovuto risarcimento, occorre evidenziare che sull'avvenuto versamento CP_1
degli importi de quibus, per un totale di euro 35.000, l'appellata ha prestato acquiescenza, avendo la stessa espressamente riconosciuto di averle percepite, sia nella comparsa conclusionale (pag. 6) del 31.05.2022, ma anche nella comparsa di costituzione in appello, nelle successive note di trattazione scritta, nonché nella memoria di replica in questo grado.
Pertanto, la somma dovuta dall'appellante, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va corrispondentemente ridotta.
3. Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale
ha erroneamente proceduto alla personalizzazione del danno in favore dell'appellante, benché
l'ordinaria compromissione delle attività quotidiane e della vita di relazione, provocate dal pregiudizio estetico da quest'ultima subito al braccio, trovi già considerazione, ai fini della quantificazione dei postumi patiti, nel grado di percentuale di invalidità permanente determinato dalle tabelle medico-legali utilizzate per determinare il danno biologico, non avendo la né dato prova CP_1
di avere sofferto conseguenze negative anomale, specifiche ed eccezionali a causa della cennata lesione, né mai richiesto il riconoscimento della suddetta maggiorazione.
4. Detta doglianza è fondata.
Ed invero, quanto alla personalizzazione del danno, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità prevede che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge, o dal criterio equitativo uniforme adottato negli
uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi), può essere incrementata dal giudice, con
motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto
peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato)” (ex multis Cass. 28988/2019) ed,
ancora, “per pretendere la maggiorazione della misura standard del risarcimento, non basta allegare
che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima - pregiudizio ristorato dalla semplice
monetizzazione dell'invalidità permanente - essendo necessario, invece, allegare e provare che i
postumi abbiano inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a
tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica
misura” (cfr. Cass. 25164/2020, Cass. 5865/2021) Orbene, in ragione di quanto sopra, qualora il danneggiato non dimostri che, dalla subita lesione della salute, sia derivato un danno anomalo ed eccezionalmente più grave rispetto a quello ordinariamente provocato da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, le conseguenze dannose
“comuni” – ovvero quelle che qualunque soggetto con la medesima invalidità potrebbe patire nelle medesime circostanze – non giustificano, dunque, alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, atteso che il grado di invalidità permanente, espresso da un baréme medico legale,
esprime già la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, consentendo -pertanto - il ristoro anche di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale (cfr. Cass. n.23477/2018, Cass. n. 28988/2019, Cass. n. 14483/2020).
Sicché - in disparte la circostanza per cui non rilevano, ai fini della quantificazione del danno, i disturbi psichici sofferti dalla e asseritamente derivati dall'evento traumatico per cui è causa, CP_1
avendo il CTU acclarato l'origine biologica e genetica della diagnosticata sindrome schizoaffettiva ed escluso, quindi, l'esistenza di un rapporto causale tra la suddetta patologia e l'evento occorso -
questo Collegio evidenzia come l'appellata abbia omesso qualsivoglia allegazione in ordine alle sofferenze anomale, eccezionali e specifiche subite a causa dell'occorso incidente eppure riconosciutele dal primo giudice.
Segnatamente, la non ha provato di avere patito, danni specifici e fuori dall'ordinario, a causa CP_1
dei pregiudizi provocati dal sinistro, né sono emerse dalle risultanze argomentative e probatorie circostanze di fatto specifiche e peculiari al caso di specie, idonee a superare le conseguenze
"ordinarie" previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari,
atteso che sia la giovane età della danneggiata, sia il lamentato pregiudizio estetico, ovvero la cicatrice lungo il braccio, sono elementi già considerati nella quantificazione del danno biologico, che non consentono, se non supportati dalla prova che la vita della vittima è stata eccezionalmente modificata per effetto dei postumi subiti, la personalizzazione dello stesso. Ne deriva che dalle somme liquidate alla appellata deve essere escluso l'importo di euro 11.832,00
riconosciutole a titolo di personalizzazione, atteso che la somma liquidata a titolo di danno biologico
è idonea a compensare le ordinarie ripercussioni negative che il pregiudizio subito ha comportato nella quotidianità della danneggiata.
Pertanto, alla danneggiata va riconosciuto l'importo totale, detratti gli acconti ricevuti ed esclusa la personalizzazione del danno, di euro 14.782,40 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale.
5. Con il terzo motivo di appello, l'appellante si duole che il giudice di prime cure l'abbia condannata, in solido, con e , al pagamento delle spese relative CP_3 Controparte_2
alla CTU medico legale e alla CTU cinematica, nonché alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellata, benché l'accoglimento parziale della domanda attorea integrasse gli estremi di una reciproca soccombenza e giustificasse la compensazione delle stesse.
6. Detta doglianza non è degna di trovare accoglimento.
Ed invero, in tema di spese processuali e, in particolare, in ordine alla questione inerente la condanna,
ai sensi dell'art. 92 c.p.c., della parte parzialmente vittoriosa, in caso di rilevante divario tra petitum
e decisum, alla rifusione di una parte delle spese di lite, in favore della controparte, in un recente arresto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'accoglimento in misura ridotta, anche
sensibile, di una domanda articolata in un unico capo, non dà luogo a reciproca soccombenza,
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel
medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda artico-
lata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese
processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale
o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”
(Cass. SS.UU. n. 32061/2022)
La S.C., con la suddetta pronuncia, ha -pertanto – circoscritto la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero a quella di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, escludendola nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo,
accolta in misura sensibilmente ridotta ed ha, altresì, chiarito che in quest'ultima ipotesi, il parziale accoglimento dell'istanza, sebbene non consenta la condanna della parte risultata vittoriosa al pagamento delle spese processuali, giustifica la compensazione totale o parziale.
Orbene, questo Collegio rileva come, nel caso di specie, non possa essere – tuttavia - disposta la compensazione delle spese di lite, occorrendo - al fine di porre a carico della parte vittoriosa una parte delle spese di lite - aver riguardo all'esito complessivo del giudizio, dal quale emerge incontrovertibilmente la responsabilità esclusiva della nella causazione del sinistro per CP_2
cui è causa.
Ne deriva che, essendo la domanda della - seppure accolta parzialmente nel quantum - risultata CP_1
totalmente fondata nell'an, il divario tra petitum e decisum e, quindi, la condanna della appellante al pagamento di una somma inferiore a quella richiesta, non giustifica quella della appellata alla rifusione di una parte delle spese di lite, ma incide esclusivamente sullo scaglione di riferimento per la liquidazione delle stesse.
7. Con il quarto motivo di appello, l'appellante si duole che il Tribunale, in assenza di qualsivoglia motivazione e richiesta da parte dell'appellata, l'abbia condannata al pagamento degli interessi di mora in favore di quest'ultima.
8. Detta doglianza è degna di trovare accoglimento.
Ed invero trattandosi di un'obbligazione risarcitoria da sinistro stradale, alla appellata vanno riconosciuti, sulle somme già rivalutate all'attualità dal primo giudice, esclusivamente gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
9. Le spese di questo grado, considerata la peculiarità delle censure, il fondamento delle quali è stato sostanzialmente riconosciuto dalla appellata, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da in persona del l.r.p.t., nei Parte_1 confronti di , e , avverso la sentenza n. 1462/2022 CP_1 Controparte_2 CP_3
del Tribunale di Brindisi, così provvede:
a) accoglie in parte qua l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, condanna gli originari convenuti in solido al pagamento, in favore di , CP_1
della residua somma di euro 14.782,40 maggiorata degli interessi legali dalla sentenza all'effettivo esborso;
b) compensa le spese del presente gravame tra le parti.
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 27
maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele