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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/11/2025, n. 4266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4266 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione 1^ Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. dott.ssa Laura Cantore - Giudice
3. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura iscritta sotto il n. 3904/2025 R.G., promossa da Parte_1
(avv. F. Iurino), ricorrente, nei confronti di (avv. F. Iurino), Controparte_1 resistente.
IN FATT O E DI RITT O
Con ricorso contenzioso la ricorrente ha proposto domanda per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
All'udienza ex art. 473-bis.21 cpc del 17.10.2025, i coniugi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo (come da convenzione depositata telematicamente il
15.10.2025) e hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in camera di consiglio, avendone concordato le condizioni. Il rito da giudiziale è stato trasformato in consensuale e la causa è stata rimessa al Collegio in camera di consiglio.
Il P.M. è intervenuto in giudizio, tuttavia non ha rassegnato le sue conclusioni.
È provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 e succ. modd. e segnatamente:
➢ inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
➢ durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – da oltre sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, trasformata in consensuale;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
Gli accordi fra le parti non contrastano con le norme inderogabili di legge.
La moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio con il matrimonio, ex art. 5 comma 2° della L. n. 898/1970 e succ. mod.
Copia della presente sentenza va trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Non v'è da provvedere sulle spese, poiché il rito, a seguito dell'accordo intervenuto tra le parti, è stato trasformato da giudiziale contenzioso in consensuale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio religioso celebrato tra i coniugi anzidetti il 30.05.2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gravina in Puglia (anno
2009, parte II, serie A, n. 59);
2. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del
D.P.R. n. 396/2000;
4. dichiara efficaci le condizioni concordate con convenzione depositata telematicamente il 15.10.2025, che qui si hanno per riprodotte e trascritte;
5. nulla per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione 1^ Civile del
Tribunale, il giorno 18.11.2025.
IL GIU DICE ESTEN SOR E
DO TT.SS A VAL ERIA GUARAGN EL LA
IL PRES ID EN TE
DOT T. Controparte_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione 1^ Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. dott.ssa Laura Cantore - Giudice
3. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura iscritta sotto il n. 3904/2025 R.G., promossa da Parte_1
(avv. F. Iurino), ricorrente, nei confronti di (avv. F. Iurino), Controparte_1 resistente.
IN FATT O E DI RITT O
Con ricorso contenzioso la ricorrente ha proposto domanda per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
All'udienza ex art. 473-bis.21 cpc del 17.10.2025, i coniugi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo (come da convenzione depositata telematicamente il
15.10.2025) e hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in camera di consiglio, avendone concordato le condizioni. Il rito da giudiziale è stato trasformato in consensuale e la causa è stata rimessa al Collegio in camera di consiglio.
Il P.M. è intervenuto in giudizio, tuttavia non ha rassegnato le sue conclusioni.
È provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 e succ. modd. e segnatamente:
➢ inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
➢ durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – da oltre sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, trasformata in consensuale;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
Gli accordi fra le parti non contrastano con le norme inderogabili di legge.
La moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio con il matrimonio, ex art. 5 comma 2° della L. n. 898/1970 e succ. mod.
Copia della presente sentenza va trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Non v'è da provvedere sulle spese, poiché il rito, a seguito dell'accordo intervenuto tra le parti, è stato trasformato da giudiziale contenzioso in consensuale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio religioso celebrato tra i coniugi anzidetti il 30.05.2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gravina in Puglia (anno
2009, parte II, serie A, n. 59);
2. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del
D.P.R. n. 396/2000;
4. dichiara efficaci le condizioni concordate con convenzione depositata telematicamente il 15.10.2025, che qui si hanno per riprodotte e trascritte;
5. nulla per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione 1^ Civile del
Tribunale, il giorno 18.11.2025.
IL GIU DICE ESTEN SOR E
DO TT.SS A VAL ERIA GUARAGN EL LA
IL PRES ID EN TE
DOT T. Controparte_2