Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
RG 4930 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4930 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresenta e difesa dall'avv. MIGLIACCIO NADIA presso la quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MIGLIACCIO NADIA presso la C.F._2
quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/03/2025 le parti, e Parte_1 CP_1
, chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro
[...]
contratto in NAPOLI il 24/04/1999 (atto n. 65, P. II, S. A, sez. B, anno 1999).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati l'11/03/2000 e Per_1 Persona_2
l'11/03/2001, maggiorenni ed economicamente indipendenti.
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All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e fisseranno la propria dimora rispettivamente: la signora in Napoli alla Piazza Eritrea, 13 ed il sig. Parte_1 CP_1
in Napoli, al Viale Antonio Gramsci, 23 e con domicilio in 15 Lovegrove Court Ingram
[...]
Crescent East BN3 5 NR, United Kingdom;
La figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente manterrà la Persona_3
propria residenza in Napoli, nel luogo già fissato per propria la casa dove convive con il proprio compagno e la propria figlia;
Il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente Persona_4
manterrà il proprio domicilio in United Kingdom, dove lavora;
La casa coniugale di Napoli, viale Antonio Gramsci, 23 sarà affidata al sig. CP_1
che si occuperà di pagarne gli oneri mensili.
[...]
Il sig. si obbliga a versare entro il 18 di ogni mese la somma di € 350,00 Controparte_1
(trecentocinquanta/00), alla moglie , importo che viene imputato a titolo di Parte_1
assegno di mantenimento della moglie e comprensivo del canone di locazione per l'abitazione presa in locazione dalla moglie.
La sig.ra resterà nella casa di Piazza Eritrea, 13, in Napoli in Parte_1
locazione, il cui canone sarà versato dal marito entro il 18 di ogni mese e Controparte_1
consegnato direttamente alla signora di €350,00, importo già incluso Parte_1 nell'assegno di mantenimento di cui al punto 5;
Il sig. contribuirà alle spese straordinarie del figlio Controparte_1 [...]
. Persona_4
Per quanto altro previsto, le parti richiamano la normativa in materia e dichiarano esplicitamente che qualsiasi rapporto pregresso è stato bonariamente risolto tra loro
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei
2 figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 65, P. II, S. A, sez. B, anno 1999);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/06/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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