Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00318/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00508/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 508 del 2025, proposto da:
BFF Bank s.p.a. (già Banca Farmafactoring S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo IA Verrecchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.P. – Azienda pubblica di servizi alla persona – IA RI di IA con sede in Bitonto, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Bari n. 2734/2021 del 26.6.2021 RG n. 7093/2021, dichiarato definitivamente esecutivo in data 29.10.2021 giusto decreto di esecutorietà del 14.10.2021 e rinotificato in data 4.11.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. CA Dibello e uditi per le parti i difensori nessuno comparso per le parti.
1.- La Banca Farmafactoring s.p.a. ha domandato al Tar adito l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Bari n. 2734/2021 del 26.6.2021, RG n. 7093/2021, dichiarato definitivamente esecutivo in data 29.10.2021, giusto decreto di esecutorietà del 14.10.2021 e rinotificato in data 4.11.2021.
2.- In particolare, la banca ricorrente ha agito in precedenza nella qualità di mandataria della Ifitalia s.p.a, a sua volta divenuta cessionaria dei crediti vantati dalla ON Energia s.p.a. nei riguardi della Azienda di servizi alla persona IA RI di IA corrente in Bitonto, in base a contratto di factoring.
3.- Assume, la ricorrente, che la A.S.P. IA RI di IA, nell’ambito di un rapporto di fornitura, è rimasta debitrice dell’importo di € 34.184,09 di cui € 33.564,79 per capitale ed € 619,30 per interessi già fatturati alla data dell’avvio dell’azione monitoria, il tutto come da fatture emesse a fronte delle forniture in esecuzione del contratto concluso con la ASP debitrice.
4.- Per tale credito, BFF Bank, quale procuratrice di Ifitalia, ha conseguito il decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Bari n. 2734/2021 del 26.6.2021 RG n. 7093/2021, notificato, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo in data 29.10.2021 giusto decreto di esecutorietà del 14.10.2021 e rinotificato in data 04.11.2021.
5.- E, ancora, espone BFF Bank S.p.A., quale mandataria di Ifitalia, di essere quindi attuale creditrice delle seguenti somme. – Euro 34.269,49 per sorte capitale; - Euro 2.321,46 per compensi difensivi liquidati in decreto ingiuntivo (Euro 1.591,00 + accessori di legge); - Euro 286,00 per esborsi liquidati in decreto ingiuntivo; - Euro 31.435,68 per interessi ex art. 231/2002 maturati sino al 28.2.2025 (doc. 6); - Euro 12.322,61 per interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. al tasso di cui all’art. 1284 c.c, su interessi dovuti per oltre 6 mesi e maturati sino al 28.2.2025 (già doc. 6 e doc. 7); per un totale di Euro 80.635,24, comprensivi di interessi come liquidati nel predetto titolo esecutivo definitivo, maturati sino al 28.2.2025.
6.- A fronte del mancato pagamento delle somme sopra indicate, la Banca ha proposto ricorso per ottemperanza al fine di conseguire una pronuncia che ordini all’Azienda intimata di conformarsi al giudicato nel termine di trenta giorni con nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza.
7.- L’A.s.p. IA RI di IA non si è costituita in giudizio ancorchè ritualmente intimata.
8.- La controversia è passata in decisione alla camera di consiglio del 10 marzo 2026.
9.- Il ricorso è fondato.
Dalle allegazioni supportate dalla documentazione versata in atti emerge:
- che il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bari n. 2734/2021 del 26.6.2021 RG n. 7093/2021, è stato dichiarato definitivamente esecutivo in data 29.10.2021 giusto decreto di esecutorietà del 14.10.2021 e rinotificato in data 04.11.2021 a seguito della mancata opposizione nei termini;
-che pertanto la parte ricorrente agisce legittimamente per l’ottemperanza ai sensi dell’articolo 112, comma 2, lettera c) al fine di ottenere l’obbligo dell’Amministrazione intimata di conformarsi alla decisione resa in sede monitoria dal Tribunale di Bari, trattandosi di provvedimento equiparato a sentenza del giudice ordinario passata in giudicato;
- che risulta decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, senza che l’Azienda abbia eseguito il predetto giudicato.
A fronte del giudicato, così come derivante dal sopra citato decreto ingiuntivo non opposto, l’Amministrazione non ha fornito alcuna giustificazione in merito alla mancata ottemperanza.
10.- Deve pertanto essere ordinato all’Azienda di servizi alla persona IA RI di IA di dare piena e integrale esecuzione – nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della presente pronuncia – al decreto ingiuntivo del Tribunale di Bari n. 2734/2021 del 26.6.2021 RG n. 7093/2021, dichiarato definitivamente esecutivo in data 29.10.2021 giusto decreto di esecutorietà del 14.10.2021 e rinotificato in data 04.11.2021, nei termini richiesti dalla ricorrente e non contestati dall’Azienda intimata.
La nomina del Commissario ad acta sarà disposta con separato decreto, su richiesta di parte ricorrente, al protrarsi dell’inadempimento dell’amministrazione intimata oltre il termine ad essa assegnato col presente provvedimento.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciandosi sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Azienda di servizi alla persona IA RI di IA al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva misura di € 800,00, oltre al recupero del contributo unificato e agli accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO IG, Presidente
CA Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA Dibello | IO IG |
IL SEGRETARIO