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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/12/2025, n. 2747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2747 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Causa n. 7030 /2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Undicesima Sezione Stranieri
Riunito in Camera di consiglio del 9.12.2025 in composizione collegiale, nelle persone di:
NI IA Presidente
AO OZ ST Giudice rel.
Ottavio Colamartino Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa avente ad oggetto: l'impugnazione avverso il diniego del Questore di
GENOVA dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” promossa da:
- in atti generalizzato - Avv. GIULIA TABACCHI Parte_1
RICORRENTE
Contro
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di diniego emesso in data 10.06.2024 dal Questore di Genova a seguito di istanza di riconoscimento della protezione speciale formalizzata dal ricorrente in questura in data 24.02.2023.
Pagina 1 di 16 Il Questore ha rifiutato la domanda di protezione speciale sul presupposto che: 1. La
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Torino/Genova in data 30.11.23 ha espresso parere - ritenuto obbligatorio e vincolante come da circolare della C. Nazionale prot.7335 del 19.7.21 e successivamente del prot. 373/21 del 3.1.22 - “non favorevole” al rilascio del permesso per Controparte_1
protezione speciale;
2. In data 19.03.24 i motivi ostativi sono stati notificati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis legge 241/90, al richiedente che li ha riscontrati il 25.3.24
con memoria e documentazione;
3. La Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino/Genova in data 13.05.24 ha confermato il proprio precedente parere avendo ritenuto “Non… emersi nuovi elementi sulla base dei
quali rivedere in senso opposto la precedente decisione..”; 4. Non vi fosse possibilità di valutazione discrezionale in ordine al rilascio di un permesso di soggiorno, avendo comunque escluso elementi valutabili ai sensi dell'art. 5/comma 5 TUI..
La Commissione - con il primo parere del 30.11.23 – risulta aver basato la propria valutazione negativa su documentazione sommariamente descritta (“Memoria legale,
contratto di locazione, documenti di identità conduttori, ricorso in Cassazione - procedimento
relativo alla richiesta di protezione internazionale-, rinuncia al ricorso per Cassazione, contratto
di tirocinio, contratto di lavoro annuo 2021, 7 buste paga, contratto di apprendistato febbraio
2022, attestato di frequenza scolastica 2018, permesso di soggiorno per richiesta asilo,
certificazione unica 2022”) e su precedenti di polizia a carico del richiedente segnalati dalla questura di Genova (ndr., non illustrati), non avendo ritenuto presenti elementi da cui poter dedurre che il richiedente -in caso di rimpatrio- potesse essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinione politica, condizioni personali o sociali ovvero potesse rischiare di essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani o degradanti, avendo infine considerato che, pur residente in Italia da 8 anni e pur titolare negli anni di vari contratti di lavoro, non avesse conseguito un effettivo inserimento sociale soprattutto alla luce “dei succitati precedenti” (ndr., non illustrati).
Pagina 2 di 16 Il ricorso, richiamate le vicende che hanno indotto il ricorrente a lasciare il Gambia
arrivando in Italia nel 2014 (ndr., sulle quali è sceso il giudicato essendo intervenuta decisione della C.T. impugnata davanti al tribunale con decisione passata in giudicato a seguito di rinuncia al ricorso per Cassazione di cui si legge) si fonda - in fatto -
sull'essere sul TN da oltre 10 anni dove ha ottenuto livello A1 ed A2 di italiano e dove,
il 15 giugno del 2017, ha conseguito attestato di partecipazione ad un corso per “Colf
Polifunzionale” di 40 ore, si è impegnato nel reperire regolari attività lavorative che gli consentissero di provvedere alle proprie esigenze di vita, lavorando da subito come
“rider” con la poi con la di fino al Controparte_2 Controparte_3 ERona_1
05.06.2023, quando ha sottoscritto un nuovo contratto di apprendistato con la presso la quale ha anche frequentato un Controparte_4
corso base per i lavoratori della durata di ore 16 per la sicurezza in edilizia, ed ha lavorato fino al 04.09.2023, quando è stato assunto dalla R&B ST SR di
[...]
e , per la quale lavora ancora anche in ragione della stima come CP_5 ERona_2
da lettera di referenze. Inoltre il ricorrente è titolare di un contratto di locazione di un'abitazione sita in Genova-Sampierdarena. A fronte dei motivi ostativi della
Commissione, sostanzialmente fondati sul presupposto che il ricorrente avesse dei
“precedenti”, tramite il proprio difensore, il ricorrente ha chiarito di essere consapevole di essere rimasto coinvolto, nel 2017, in un procedimento per droga nel cui ambito è stato condannato a mesi 9 e giorni 10 di reclusione, tuttavia estinti all'esito di “un ottimo affidamento in prova al servizio sociale”, senza ulteriori comportamenti anti sociali oltre ad avere interamente espiato la propria pena attraverso l'affidamento in prova al servizio sociale, non essendogli noti i precedenti di cui fa menzione la CT. Illustra infine le condizioni di povertà ed insicurezza del paese di origine.
A riscontro della domanda, oltre agli atti della fase amministrativa, il ricorrente risulta aver prodotto la seguente documentazione: attestati del 2017 e del 2018 di conoscenza della lingua italiana A1 e A2; attestato del 2017 di corso “Colf
Polifunzionale”; Contratto di lavoro del 2021 con la società 9 buste paga del CP_2
Pagina 3 di 16 2021 da (imp.irpef a dicembre in euro 3.653); contratto apprendistato del CP_2
10.2.22 con la MS Impianti sas di NG TE corrente in Genova;
5 buste paga del 2021 da di NG TE (agosto-dicembre, rapporto Controparte_3
dal 10.8.21, imp.fiscale in euro 2.700); 13 buste paga del 2022 da di Controparte_3
(gennaio-dicembre e 13^, rapporto dal 10.2.22, imp.fiscale in euro ERona_1
9.902); 4 buste paga del 2023 da MS Impianti sas di NG TE (gennaio-
aprile, rapporto dal 10.2.22, imp.fiscale in euro 4.001); contratto apprendistato del
5.6.23 con (sede lavoro in Tovo San Giacomo -SV- Controparte_6
); attestato del 30.5.23 di frequenza corso base lavoratori sulla sicurezza edilizia;
2
buste paga del 2023 da (giugno, luglio, rapporto Controparte_6
dal 5.6.23 netto in busta in media di oltre 1.300 euro, imp.parz. in euro 3.366); CP_7
contratto di apprendistato del 4.9.23 con la R & B ST SR (sede lavoro in
Borzoli-Ge, scad. 04.06.2026); 4 buste paga del 2023 da R & B ST SR
(settembre-dicembre, rapporto dal 4.9.23, imp.parziale irpef a novembre in euro 5.388);
lettera del 5.7.24 di referenze datore lavoro R&B SR;
contratto di locazione intestato al ricorrente immobile in Genova Via Martinetti 39/56 (1.10.21-30.9.24) con relativa registrazione;
provvedimento del 15.9.22 del T.di Sorveglianza di Genova dichiarativo l'estinzione della pena detentiva e pecuniaria ed ogni altro effetto penale della condanna.
Acquisite informative in via sommaria e preliminare, con decreto inaudita altera
parte del 19.07.2024, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata udienza.
Nelle more del giudizio, si è costituita parte convenuta contestando il merito della domanda, aderendo alle considerazioni della Commissione e richiamando la normativa di riferimento.
Il evidenzia che il ricorrente ha fatto ingresso in Italia nel febbraio 2016 CP_1
(anziché 2014) ottenendo da marzo 2016 il suo primo PDS come richiedente asilo,
rinnovato nel corso degli anni fino all'ultimo rinnovo del 22.9.22, in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione avverso la decisione del tribunale che ha rigettato
Pagina 4 di 16 il ricorso, non avendo riconosciuto neppure una protezione minore, avverso la decisione di rigetto della CT, ritenendo che i pregressi periodi non possano rilevare per copertura di giudicato. Ritiene poi che il reato di cui alla condanna sia ostativo al permesso richiesto, essendo irrilevante la sostituzione con l'affidamento in prova non avendo ottenuto la riabilitazione. Evidenzia la presenza di sole esigenze lavorative non essendovi legami familiari.
Richiama giurisprudenza a conforto della Corte EDU (richiamati precedenti di Pt_2
v. Paesi Bassi e e altri v. Norvegia n. 569/2020) che ha sempre valutato con Per_3
sfavore percorsi di integrazione avviati e consolidati in un periodo in cui la permanenza è irregolare o precaria, perché, in linea di principio, tali legami non ricevono tutela in quanto non integrano il concetto di “vita privata e familiare”
sviluppata nel paese ospite ai sensi dell'art. 8 CEDU, tranne nel caso in cui ricorrano
“circostanze eccezionali”, che ha escluso vi fossero nel caso in esame.
Contestualmente sono pervenuti tutti gli atti della fase amministrativa.
Nelle more del giudizio, il ricorrente ha depositato lettera di referenze del 25.11.24
del datore di lavoro aggiornata.
Alla prima udienza di comparizione, sentite le parti e confermata la sospensione, la giudice ha fissato udienza per sentire il ricorrente personalmente.
Nelle more, la difesa del ricorrente ha depositato a PCT il 10.10.25 la seguente ulteriore documentazione: 3 buste paga del 2024 da R&B SR (ottobre-dicembre, imp.parziale di euro 21.913); 7 buste paga del 2025 da R&B SR (gennaio-maggio, giugno-agosto,
imp.parziale di euro 15.474); aggiornamento referenze stesso datore lavoro;
sentenza di conferma della condanna della CdA tribunale di Genova del 13-10.06.2019, con 3
imputazioni per cessioni illecite sostanze stupefacenti tipo hashish contestate ex art. 73/comma 5 dpr 309/90, commesse il 30.10.17, 10.11.17 e 21.11.17 in concorso con altri.
Sentito all'udienza del 22.10.2025 – senza ausilio di interprete, parlando e comprendendo bene l'italiano - il ricorrente ha dato atto di aver fatto nelle more il passaporto in Gambia, a distanza tramite uno zio, ed ha quindi riferito:
Pagina 5 di 16 ➢ di aver avuto un PDS provvisorio come richiedente asilo fino a settembre 2022,
essendo giunto in Italia nel febbraio 2016 dopo aver lasciato il Gambia in ottobre 2015
➢ di essere in contatto con i genitori, la sorella (che studia) e lo zio che stanno bene e vivono tutti a Sukuta dove non vuole tornare a vivere perché la situazione è migliorata rispetto a ma non è tranquilla ed ha timore Pt_3
ER
➢ in Italia, di aver sempre vissuto a Genova, avendo vissuto in un fino al 2018
e, da allora, in casa con amici, avendo appreso l'italiano a scuola e con amici e colleghi italiani
➢ di abitare, al momento, in Genova c.so Martinetti 39/56 con contratto a suo nome, abitando con un amico connazionale e collega con il quale divide le spese
➢ di aver sempre lavorato come muratore come dipendente con contratti a t.d. il prossimo con scadenza nel 2026, guadagnando circa 1.700 euro al mese
➢ di avere uno solo precedente penale che si è concluso con estinzione pena detentiva e pecuniaria a seguito di esito positivo affidamento in prova, a settembre del 2022.
Con note del 13.11.25 è infine pervenuto il citato passaporto rilasciato il 1.8.23.
Dal certificato del casellario giudiziale - acquisito d'ufficio ed aggiornato ad ottobre
2025 - a carico del ricorrente risulta un precedente penale del 13.06.2019 della CdA di
Genova di condanna alla reclusione per mesi 9 e giorni 10 e la multa di 1000 euro, con le diminuenti del rito abbreviato, per due reati commessi a Genova il 21 ed il 30
novembre 2017 (cessione illecita di stupefacenti e detenzione illecita di stupefacenti in concorso, violazione artt. 110 cp e 73/comma 5 dpr 309/90); risulta poi provvedimento del 29.11.21 di Affidamento in Prova al S.S. del T.di S. di Genova per mesi 8 gg. 21 dal
20.7.22, riduzione pena per lib.ant. (45 gg) ed ordinanza del TdS di Genova del 15.9.22
dichiarativa dell'estinzione della pena in relazione ad Aff.in Prova al SS..
Dalle sdi, acquisite d'ufficio in fase cautelare, non risultano ulteriori segnalazioni per
NDR a carico del ricorrente ed il , costituendosi in giudizio, non Controparte_1
ha dedotto ulteriori segnalazioni a carico oltre ai fatti di cui alla condanna definitiva.
Pagina 6 di 16 La causa è stata quindi posta in discussione all'udienza del 03.12.2025, sulle seguenti conclusioni.
Per parte ricorrente: “ accogliere il presente ricorso per le causali tutte di cui in narrativa e,
per l'effetto, riconoscere in capo al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per
“protezione speciale” ai sensi dell'art. 19, comma 1, 1.1 ed 1.2, del T.U.I. con ogni conseguente
provvedimento del caso anche per spese ed onorari di giudizio.”
Per il Ministero: “ Piaccia, agli atti al Tribunale Ill.mo respingere il ricorso . Spese per legge.”
Tutto ciò premesso
OSSERVA
La situazione del ricorrente consente il riconoscimento del diritto richiesto.
Il ricorrente ha pacificamente formalizzato la domanda di protezione speciale in data
24 febbraio 2023.
Risulta inoltre – incontestatamente - essersi stabilito in Italia da febbraio 2016 (e non nel
2014 come inizialmente dedotto in ricorso), dopo aver lasciato il proprio paese in ottobre 2015 (cfr., comparsa costituzione e risposta e dichiarazioni rese in CP_1
udienza dallo stesso ricorrente), ed aver presentato al più presto domanda di protezione internazionale (marzo 2016, secondo report della Questura genovese)
risultando titolare di PDS come richiedente asilo fino al 21.9.22 avendo impugnato il rigetto della domanda nelle sedi giudiziarie previste (cfr., report citato e dichiarazioni in udienza cit.).
Si riscontra quindi solo un breve periodo di permanenza irregolare sul T.N. di alcuni mesi - tra ottobre 2022 e febbraio 2023 - durante il quale non vi sono segnalazioni per
NDR a carico sul punto.
Ciò chiarito, sulla protezione speciale, ratione temporis (non rilevando la novella di cui al D.L. 20/23, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, applicabile solo alle domande presentate successivamente alla sua entrata in vigore ovvero dall'11.03.2023), si osserva, innanzitutto, che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130
(convertito nella legge 173/2020), ha modificato la disciplina delle protezioni “minori”
e, per quanto qui interessa:
Pagina 7 di 16 - alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o
la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o
accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di
soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in
grassetto le parti aggiunte): “
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa
rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora
ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si
tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio
nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e
familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di
ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951,
resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione
di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli
familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata
del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari,
culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Il D.L. n. 130/20 ha ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18)
permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità,
convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
Pagina 8 di 16 Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, considerato anche il percorso di inserimento ed integrazione nel tessuto economico, sociale e culturale italiano, che il Collegio ritiene di poter valutare come effettivo.
Il ricorrente ha infatti dedotto e documentato – con contratti ed UN - un indubbio impegno nel reperimento di regolari attività lavorative, seppur solo dal 2021 e seppur ancora con contratti a t.d. e poi di apprendistato, comunque sempre rinnovati o prorogati da ultimo fino a giugno 2026 a conferma della serietà, affidabilità e competenze acquisite come riscontrato anche dai rinnovati attestati di stima del datore di lavoro e dai numerosi attestati di corsi di formazione professionale svolti, potendosi presumere che, in ragione dell'esperienza maturata, il ricorrente riuscirà a reperire un nuovo rapporto contrattuale nel medesimo settore professionale dopo la conclusione dell'ultimo contratto nel cui ambito la stima reiteratamente espressa dal datore di lavoro consente di ritenere altamente verosimile una assunzione dallo stesso datore a tempo indeterminato.
Sul piano economico il ricorrente ha inoltre dedotto e dimostrato - attraverso buste paga - di aver conseguito, certamente dal 2023, un livello di indipendenza economica e di autonomia tale da avergli consentito, una collocazione abitativa in autonoma al di fuori del circuito dell'accoglienza governativa (quella già dal 2018) e poi di avviare la presente procedura senza dover richiedere il beneficio del patrocinio a spese dello
Stato.
Del resto, l'inserimento lavorativo documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione importante, che trova solo il culmine nella proficua esperienza lavorativa,
la quale si accompagna necessariamente ad una serie esperienze sottese, non evidenti,
ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché fanno parte della quotidianità
come, ad esempio, la creazione di legami amicali, l'apprendimento, giocoforza, della lingua italiana sul luogo di lavoro- come verificato direttamente in udienza - la necessità di stare a contatto con uffici amministrativi/colleghi/colleghe e quindi doversi adattare alle abitudini del posto oltre al resto.
Pagina 9 di 16 Tali esperienze pure contribuiscono, insieme a tutti gli altri elementi di valutazione, a creare quel nucleo di diritti che compongono la vita privata ed il conseguente diritto al rispetto della stessa, tutelato a mente dell'art. 19 TUI e dell'art. 8 CEDU.
La presenza della condanna citata, come si è già scritto per la fase cautelare, pur relativa a fatti gravi e di significativo allarme sociale, non si ritiene ostativa alla domanda in esame andando considerato che si riferisce a fatti risalenti ad oltre 8 anni fa, che si tratta di un episodio rimasto del tutto isolato, commesso in un contesto ambientale molto diverso da quello attuale, come confermato dall'esito positivo dell'Affidamento in Prova con estinzione della pena anche pecuniaria, e dal fatto che non risultano successive segnalazioni per fatti di reato.
Per l'insieme delle ragioni illustrate, dalle vicende penali che hanno visto coinvolto il ricorrente non emerge una attuale pericolosità sociale, tenuto anche conto dei redditi percepiti dal ricorrente da diversi anni e grazie ai quali ha potuto reperire una abitazione in autonomia e può mantenersi più che dignitosamente.
Pertanto, allo stato degli atti, nel proporzionato bilanciamento dei diritti ed interessi coinvolti, si ritiene prevalente quello del ricorrente alla tutela della vita privata (cfr. si veda anche Corte Costituzionale 08/05/2023, n. 88 sulla necessità di un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti ed interessi coinvolti, specie quando la disciplina dell'immigrazione sia destinata ad incidere su diritti fondamentali, che la
Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino -ex
multis C. cost.n. 202/2013 - approdo conforme alla giurisprudenza della Corte EDU in tema di art. 8 che, con la sentenza della grande camera Uner c. Olanda del 18.10.2006 -
C ribadita dalla sentenza IV sez., 27.9.2022, Otite c. - ha individuato i criteri che consentono di valutare se la misura dell'allontanamento di uno straniero possa considerarsi necessaria in una società democratica e proporzionata allo scopo perseguito nei seguenti termini: natura e gravità del reato commesso;
durata del soggiorno dello straniero sul territorio dello Stato ospitante;
tempo trascorso dalla commissione del reato;
condotta successivamente tenuta e situazione familiare).
Pagina 10 di 16 In particolare, se è pur vero che il richiedente mantiene legami significativi con il suo
Paese di origine, ove vive ancora la sua famiglia, deve darsi prevalenza, nel caso di specie, alla presenza in Italia da quasi 10 anni (febbraio 2016) ed al grado di integrazione raggiunto e dimostrato in causa.
Al riguardo deve essere anche evidenziato che il richiedente proviene dal Gambia da dove manca da oltre 10 anni e dove, dalle COI consultate, sono diverse le criticità che si riscontrano.
Invero, dopo essere stato governato in modo autocratico per 22 anni dall'ex presidente e dal suo partito di governo Alleanza per il Riorientamento e la ERona_5
Costruzione Patriottica (APRC)1, con un lungo periodo durante il quale, la situazione dei diritti umani è stata considerata molto problematica2, il Gambia ha intrapreso la transizione verso la democrazia con la vittoria alle elezioni del 2016 del presidente e, nonostante le difficoltà dovute a tale processo di transizione, il ERona_6
Gambia – secondo quanto riportato da BTI nel più recente country report sul Paese – è,
nel complesso, una società pacifica3. Tuttavia, secondo quanto riportato da BTI nel
report del 2022 sul Gambia, tale Paese, che si trovava sostanzialmente in bancarotta e con istituzioni deboli e, pur avendo registrato una robusta crescita economica, rimane la necessità di affrontare sfide strutturali significative4.
La situazione della sicurezza in Gambia è ancora influenzata negativamente dalla situazione nella vicina regione della Casamance in Senegal. Nella zona di confine meridionale, adiacente alla regione senegalese della Casamance, si verificano scontri isolati che coinvolgono il Movimento Controparte_9
[...]
[...
AR : The Gambia- Expert Briefing, in: Africa Research Institute, Per_7 https://www.africaresearchinstitute.org/newsite/the-gambia-expert-briefing/ 2 Federal Office for Migration and Refugees (BAMF), Report sul Gambia, cambio di governo e situazione dei diritti umani, luglio 2021, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/Informationszentrum/Laenderreporte/2021/laen derreport-39-Gambia.pdf?__blob=publicationFile&v=3 3 Bertelsmann Stiftung: BTI 2022 Country Report Gambia, 23 febbraio 2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2069785/country_report_2022_GMB.pdf 4 Bertelsmann Stiftung: BTI 2022 Country Report Gambia, 23 February 2022 https://www.ecoi.net/en/file/local/2069785/country_report_2022_GMB.pdf , pag.5
Pagina 11 di 16 (Movement des Forces Démocratiques de la Casamance, MFDC), che mira a distaccare la regione della Casamance dal Senegal5.
Anche le dispute fondiarie sono frequenti in Gambia, e talvolta sfociano in violenza da parte dei membri della comunità. Tale violenza è generalmente considerata legittima dalle comunità interessate, anche se illegale. Tuttavia, è presentata come una risposta all'inadeguatezza del monopolio statale sull'uso della forza, piuttosto che come un interrogativo sul suo monopolio in primo luogo6. Alcuni incidenti relativi alla sicurezza vedono coinvolti aderenti a diversi partiti politici;
scontri e proteste vengono spesso sedati con l'intervento delle forze di sicurezza gambiane, che si caratterizzano per un eccessivo uso della forza in tali occasioni. Questi incidenti non sono espressi in termini di etnia o caratterizzati da altre scissioni identitarie in quanto tali, ma le differenze etniche sono talvolta sublimate nel sistema dei partiti.
Secondo i dati UNHCR, aggiornati al 28 febbraio 2023, in Gambia sono presenti 3.942
sfollati provenienti soprattutto dal Senegal7, 3.759 rifugiati e 432 richiedenti asilo8.
Il governo ha adottato misure per indagare, perseguire o in altro modo rendere responsabili alcuni funzionari che hanno commesso abusi o si sono resi colpevoli di corruzione. Tuttavia, l'impunità e la mancanza di applicazione coerente sono continuate a verificarsi9. Anche la libertà di espressione è stata minacciata ed è stato 5 Reliefweb, The Gambia: Internal Displaced Population in West Region - DREF Operation n° MDRGM015
Final Report, 17.05.2023, https://reliefweb.int/report/gambia/gambia-internal-displaced-population-west-
Controparte_10 6 (Author): BTI 2024 Country Report Gambia, 19 March 2024 , pag. 6, Controparte_11 https://www.ecoi.net/en/file/local/2105863/country_report_2024_GMB.pdf (accessed on 14 April 2024)
Pagina 12 di 16 riportato un eccessivo uso della forza da parte della polizia contro i manifestanti10. I
capi di Stato e di governo della hanno statuito di istituire un Tribunale CP_13
speciale per il Gambia. Il Tribunale speciale indagherà e perseguirà le gravi violazioni dei diritti umani e i crimini internazionali commessi tra luglio 1994 e gennaio 2017,
durante il regime del dittatore Le libertà fondamentali, tra cui i diritti ERona_8
di riunione, associazione e parola, sono migliorate in seguito, ma lo stato di diritto non
è consolidato, le persone LGBT+ subiscono gravi discriminazioni e la violenza contro le donne rimane un problema serio12. Il Comitato sulle sparizioni forzate dell'ONU ha concluso a metà marzo 2025 l'esame del rapporto iniziale del Gambia;
gli esperti del comitato hanno elogiato lo Stato per la legge sulle riparazioni, sollevando al contempo dubbi sul lavoro della , la riconciliazione e le riparazioni Controparte_14
della contea e sui tempi previsti per il risarcimento delle vittime. Un esperto del
Comitato ha affermato che nel Paese si sono verificati casi reali di sparizioni forzate,
che hanno coinvolto i del precedente regime, ed è probabile che vengano Pt_4
perseguiti. Uno dei maggiori problemi è che molte delle vittime sono anche state poi carnefici negli anni, pertanto il nuovo Procuratore Generale del Gambia si trova con i suoi colleghi ad affrontare un difficile compito nella individuazione delle vittime e nel garantire i giusti procedimenti e risarcimenti13.
Stando ad un sondaggio nazionale sulla sicurezza alimentare nel 2023 circa 730.000
gambiani, pari al 29 percento della popolazione, hanno affrontato l'insicurezza alimentare - un aumento del due percento rispetto all'anno precedente (27 percento).
Secondo il rapporto del sondaggio, 43.000 persone affrontano un'insicurezza
Pagina 13 di 16 alimentare grave. Tuttavia, esistono disparità regionali. L'insicurezza alimentare è più
elevata nelle aree rurali, con oltre la metà della popolazione (52 percento) categorizzata come insicura dal punto di vista alimentare, in contrasto con le aree urbane dove il tasso è del 21 percento. Tra le Aree del Governo Locale, ha una prevalenza Per_9
Per_1 dell'insicurezza alimentare del 61 percento, ha una prevalenza del 41 percento,
ha un tasso del 44 percento, ha una prevalenza dell'insicurezza Per_11 Per_12
alimentare del 25 percento, ha una prevalenza dell'18 percento e ha un Per_13 Per_14
tasso del 27 percento. Tuttavia, anche nelle Aree del Governo Locale di Per_12
e che hanno una minore prevalenza dell'insicurezza alimentare, Per_13 Per_14
quest'ultima è aumentata tra il quattro percento e fino all'11 percento anno dopo anno.
Il rapporto dei media non fornisce alcuna informazione sulle Aree del Governo Locale
di e . Il principale motivo dell'insicurezza alimentare sarebbe Per_15 Per_16
stato, riportatamente, l'aumento del costo della vita. Il sondaggio mostra che il 38
percento delle famiglie spende più del 75 percento del proprio budget per il cibo14.
Circa 132.000 persone in condizioni di insicurezza alimentare acuta durante l'ultimo trimestre del 2024. Secondo l'ultima analisi del si stima che circa ERona_17
132.000 persone (il 5 percento della popolazione analizzata) affronteranno un'insicurezza alimentare acuta (fase 3 della CH [crisi]) tra ottobre e dicembre 2024.
Ciò mostra un leggero miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2023, quando si stimava che circa 153.000 persone (il 6 percento della popolazione analizzata)
necessitassero di assistenza umanitaria. Si teme per la sicurezza alimentare di circa
9.700 persone, i cui mezzi di sussistenza sono stati notevolmente compromessi dalle inondazioni del settembre 2024. Si stima che durante il periodo di magra del 2025, da giugno ad agosto, circa 244.000 persone (il 10 percento della popolazione analizzata)
Pagina 14 di 16 saranno affette da insicurezza alimentare acuta, di cui circa 7.600 in fase CH 4
(emergenza)15.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano già da sole una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in
Italia con un unico e risalente precedente penale senza ulteriori segnalazioni di polizia per N.D.R. da parte dallo stesso - dà diritto a ottenere il permesso di CP_1
soggiorno per protezione speciale.
Ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, come inserito dal d.l. n. 130/2020, il Questore dovrà
rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Da ultimo va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7/commi 2 e 3, DL 20/23, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto stesso, continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà
rilasciato sarà convertibile alla scadenza in P.D.S. per motivi di lavoro.
Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
(forfetariamente in assenza di nota spese, considerata la partecipazione ad una udienza per la trattazione della domanda cautelare, e, nella fase di merito, a due udienze per istruttoria e discussione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
• dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione del presente decreto al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2., primo periodo TUI -
Pagina 15 di 16 convertibile alla scadenza in permesso per lavoro - in favore del ricorrente nato in [...] il [...] - CUI 057QQVG. Parte_1
• Pone a carico del convenuto le spese del presente giudizio, che CP_1
liquida in euro 125,00 per esborsi documentati ed in euro 2.300,00 per onorari di difesa (€ 600 fase di studio, € 600 fase introduttiva, € 700 fase di trattazione e istruttoria, € 400 fase decisoria), oltre accessori di legge se dovuti.
Inviato per la controfirma il 11 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(AO OZ ST) (NI IA)
Pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 7 UN High Commissioner for Refugees, West & Central Africa;
Main Forcibly Displaced (Refugees & IDPs)
& Stateless Population, 31 agosto 2023, https://reliefweb.int/report/nigeria/unhcr-rbwca-main-forcibly-displaced-refugees-idps-stateless- population-31-august-2023 8 Regional Bureau for West and Central Africa: Forcibly displaced population & trends from 2018 - 2023
(August 2023), https://reliefweb.int/report/nigeria/regional-bureau-west-and-central-africa-forcibly- displaced-population-trends-2018-2023-august-2023 9 – US Department of State (Author): 2022 Country Report on Human Rights Practices: The CP_12 Gambia, 20 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089136.html , data ultima verifica 27 giugno
2025 10 AI – (Author): Report 2022/23; The State of the World's Controparte_15 Controparte_15 Human Rights;
Gambia 2022, 27 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089520.html , ultima verifica 27 giugno 2025 11 eads of State and Government Approve Establishment of a Special Tribunal for The Gambia CP_13 PRESS STATEMENT , 17.12.2024 https://2021-2025.state.gov/ecowas-heads-of-state-and-government- approve-establishment-of-a-special-tribunal-for-the-gambia/ , data ultima verifica 27 giugno 2025 12 Freedom House Country report Gambia, https://freedomhouse.org/country/gambia , ultima verifica 27 giugno 2025 13 OHCHR, Experts of the Committee on Enforced Disappearances Commend the Gambia on Reparations
Act, Ask Questions on Truth, Reconciliation and Reparations Commission and the Timeline for Victim
Compensation , 19.03.2025, https://www.ohchr.org/en/meeting-summaries/2025/03/examen-de-la-gambie- au-comite-des-disparitions-forcees-les-experts-se , data ultima verifica 20 giugno 2025 14 BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany) (Author): Briefing Notes (KW10/2024), 4
March 2024 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2024/briefi ngnotes-kw10-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2 , data ultima verifica 27 giugno 2025 15 Food and Agriculture Organization of the United Nations, GIEWS Country Brief: The Republic of the
Gambia 17-February-2025 , https://reliefweb.int/report/gambia/giews-country-brief-republic-gambia-17- february-2025 , data ultima verifica 27 giugno 2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Undicesima Sezione Stranieri
Riunito in Camera di consiglio del 9.12.2025 in composizione collegiale, nelle persone di:
NI IA Presidente
AO OZ ST Giudice rel.
Ottavio Colamartino Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa avente ad oggetto: l'impugnazione avverso il diniego del Questore di
GENOVA dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” promossa da:
- in atti generalizzato - Avv. GIULIA TABACCHI Parte_1
RICORRENTE
Contro
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di diniego emesso in data 10.06.2024 dal Questore di Genova a seguito di istanza di riconoscimento della protezione speciale formalizzata dal ricorrente in questura in data 24.02.2023.
Pagina 1 di 16 Il Questore ha rifiutato la domanda di protezione speciale sul presupposto che: 1. La
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Torino/Genova in data 30.11.23 ha espresso parere - ritenuto obbligatorio e vincolante come da circolare della C. Nazionale prot.7335 del 19.7.21 e successivamente del prot. 373/21 del 3.1.22 - “non favorevole” al rilascio del permesso per Controparte_1
protezione speciale;
2. In data 19.03.24 i motivi ostativi sono stati notificati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis legge 241/90, al richiedente che li ha riscontrati il 25.3.24
con memoria e documentazione;
3. La Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino/Genova in data 13.05.24 ha confermato il proprio precedente parere avendo ritenuto “Non… emersi nuovi elementi sulla base dei
quali rivedere in senso opposto la precedente decisione..”; 4. Non vi fosse possibilità di valutazione discrezionale in ordine al rilascio di un permesso di soggiorno, avendo comunque escluso elementi valutabili ai sensi dell'art. 5/comma 5 TUI..
La Commissione - con il primo parere del 30.11.23 – risulta aver basato la propria valutazione negativa su documentazione sommariamente descritta (“Memoria legale,
contratto di locazione, documenti di identità conduttori, ricorso in Cassazione - procedimento
relativo alla richiesta di protezione internazionale-, rinuncia al ricorso per Cassazione, contratto
di tirocinio, contratto di lavoro annuo 2021, 7 buste paga, contratto di apprendistato febbraio
2022, attestato di frequenza scolastica 2018, permesso di soggiorno per richiesta asilo,
certificazione unica 2022”) e su precedenti di polizia a carico del richiedente segnalati dalla questura di Genova (ndr., non illustrati), non avendo ritenuto presenti elementi da cui poter dedurre che il richiedente -in caso di rimpatrio- potesse essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinione politica, condizioni personali o sociali ovvero potesse rischiare di essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani o degradanti, avendo infine considerato che, pur residente in Italia da 8 anni e pur titolare negli anni di vari contratti di lavoro, non avesse conseguito un effettivo inserimento sociale soprattutto alla luce “dei succitati precedenti” (ndr., non illustrati).
Pagina 2 di 16 Il ricorso, richiamate le vicende che hanno indotto il ricorrente a lasciare il Gambia
arrivando in Italia nel 2014 (ndr., sulle quali è sceso il giudicato essendo intervenuta decisione della C.T. impugnata davanti al tribunale con decisione passata in giudicato a seguito di rinuncia al ricorso per Cassazione di cui si legge) si fonda - in fatto -
sull'essere sul TN da oltre 10 anni dove ha ottenuto livello A1 ed A2 di italiano e dove,
il 15 giugno del 2017, ha conseguito attestato di partecipazione ad un corso per “Colf
Polifunzionale” di 40 ore, si è impegnato nel reperire regolari attività lavorative che gli consentissero di provvedere alle proprie esigenze di vita, lavorando da subito come
“rider” con la poi con la di fino al Controparte_2 Controparte_3 ERona_1
05.06.2023, quando ha sottoscritto un nuovo contratto di apprendistato con la presso la quale ha anche frequentato un Controparte_4
corso base per i lavoratori della durata di ore 16 per la sicurezza in edilizia, ed ha lavorato fino al 04.09.2023, quando è stato assunto dalla R&B ST SR di
[...]
e , per la quale lavora ancora anche in ragione della stima come CP_5 ERona_2
da lettera di referenze. Inoltre il ricorrente è titolare di un contratto di locazione di un'abitazione sita in Genova-Sampierdarena. A fronte dei motivi ostativi della
Commissione, sostanzialmente fondati sul presupposto che il ricorrente avesse dei
“precedenti”, tramite il proprio difensore, il ricorrente ha chiarito di essere consapevole di essere rimasto coinvolto, nel 2017, in un procedimento per droga nel cui ambito è stato condannato a mesi 9 e giorni 10 di reclusione, tuttavia estinti all'esito di “un ottimo affidamento in prova al servizio sociale”, senza ulteriori comportamenti anti sociali oltre ad avere interamente espiato la propria pena attraverso l'affidamento in prova al servizio sociale, non essendogli noti i precedenti di cui fa menzione la CT. Illustra infine le condizioni di povertà ed insicurezza del paese di origine.
A riscontro della domanda, oltre agli atti della fase amministrativa, il ricorrente risulta aver prodotto la seguente documentazione: attestati del 2017 e del 2018 di conoscenza della lingua italiana A1 e A2; attestato del 2017 di corso “Colf
Polifunzionale”; Contratto di lavoro del 2021 con la società 9 buste paga del CP_2
Pagina 3 di 16 2021 da (imp.irpef a dicembre in euro 3.653); contratto apprendistato del CP_2
10.2.22 con la MS Impianti sas di NG TE corrente in Genova;
5 buste paga del 2021 da di NG TE (agosto-dicembre, rapporto Controparte_3
dal 10.8.21, imp.fiscale in euro 2.700); 13 buste paga del 2022 da di Controparte_3
(gennaio-dicembre e 13^, rapporto dal 10.2.22, imp.fiscale in euro ERona_1
9.902); 4 buste paga del 2023 da MS Impianti sas di NG TE (gennaio-
aprile, rapporto dal 10.2.22, imp.fiscale in euro 4.001); contratto apprendistato del
5.6.23 con (sede lavoro in Tovo San Giacomo -SV- Controparte_6
); attestato del 30.5.23 di frequenza corso base lavoratori sulla sicurezza edilizia;
2
buste paga del 2023 da (giugno, luglio, rapporto Controparte_6
dal 5.6.23 netto in busta in media di oltre 1.300 euro, imp.parz. in euro 3.366); CP_7
contratto di apprendistato del 4.9.23 con la R & B ST SR (sede lavoro in
Borzoli-Ge, scad. 04.06.2026); 4 buste paga del 2023 da R & B ST SR
(settembre-dicembre, rapporto dal 4.9.23, imp.parziale irpef a novembre in euro 5.388);
lettera del 5.7.24 di referenze datore lavoro R&B SR;
contratto di locazione intestato al ricorrente immobile in Genova Via Martinetti 39/56 (1.10.21-30.9.24) con relativa registrazione;
provvedimento del 15.9.22 del T.di Sorveglianza di Genova dichiarativo l'estinzione della pena detentiva e pecuniaria ed ogni altro effetto penale della condanna.
Acquisite informative in via sommaria e preliminare, con decreto inaudita altera
parte del 19.07.2024, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata udienza.
Nelle more del giudizio, si è costituita parte convenuta contestando il merito della domanda, aderendo alle considerazioni della Commissione e richiamando la normativa di riferimento.
Il evidenzia che il ricorrente ha fatto ingresso in Italia nel febbraio 2016 CP_1
(anziché 2014) ottenendo da marzo 2016 il suo primo PDS come richiedente asilo,
rinnovato nel corso degli anni fino all'ultimo rinnovo del 22.9.22, in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione avverso la decisione del tribunale che ha rigettato
Pagina 4 di 16 il ricorso, non avendo riconosciuto neppure una protezione minore, avverso la decisione di rigetto della CT, ritenendo che i pregressi periodi non possano rilevare per copertura di giudicato. Ritiene poi che il reato di cui alla condanna sia ostativo al permesso richiesto, essendo irrilevante la sostituzione con l'affidamento in prova non avendo ottenuto la riabilitazione. Evidenzia la presenza di sole esigenze lavorative non essendovi legami familiari.
Richiama giurisprudenza a conforto della Corte EDU (richiamati precedenti di Pt_2
v. Paesi Bassi e e altri v. Norvegia n. 569/2020) che ha sempre valutato con Per_3
sfavore percorsi di integrazione avviati e consolidati in un periodo in cui la permanenza è irregolare o precaria, perché, in linea di principio, tali legami non ricevono tutela in quanto non integrano il concetto di “vita privata e familiare”
sviluppata nel paese ospite ai sensi dell'art. 8 CEDU, tranne nel caso in cui ricorrano
“circostanze eccezionali”, che ha escluso vi fossero nel caso in esame.
Contestualmente sono pervenuti tutti gli atti della fase amministrativa.
Nelle more del giudizio, il ricorrente ha depositato lettera di referenze del 25.11.24
del datore di lavoro aggiornata.
Alla prima udienza di comparizione, sentite le parti e confermata la sospensione, la giudice ha fissato udienza per sentire il ricorrente personalmente.
Nelle more, la difesa del ricorrente ha depositato a PCT il 10.10.25 la seguente ulteriore documentazione: 3 buste paga del 2024 da R&B SR (ottobre-dicembre, imp.parziale di euro 21.913); 7 buste paga del 2025 da R&B SR (gennaio-maggio, giugno-agosto,
imp.parziale di euro 15.474); aggiornamento referenze stesso datore lavoro;
sentenza di conferma della condanna della CdA tribunale di Genova del 13-10.06.2019, con 3
imputazioni per cessioni illecite sostanze stupefacenti tipo hashish contestate ex art. 73/comma 5 dpr 309/90, commesse il 30.10.17, 10.11.17 e 21.11.17 in concorso con altri.
Sentito all'udienza del 22.10.2025 – senza ausilio di interprete, parlando e comprendendo bene l'italiano - il ricorrente ha dato atto di aver fatto nelle more il passaporto in Gambia, a distanza tramite uno zio, ed ha quindi riferito:
Pagina 5 di 16 ➢ di aver avuto un PDS provvisorio come richiedente asilo fino a settembre 2022,
essendo giunto in Italia nel febbraio 2016 dopo aver lasciato il Gambia in ottobre 2015
➢ di essere in contatto con i genitori, la sorella (che studia) e lo zio che stanno bene e vivono tutti a Sukuta dove non vuole tornare a vivere perché la situazione è migliorata rispetto a ma non è tranquilla ed ha timore Pt_3
ER
➢ in Italia, di aver sempre vissuto a Genova, avendo vissuto in un fino al 2018
e, da allora, in casa con amici, avendo appreso l'italiano a scuola e con amici e colleghi italiani
➢ di abitare, al momento, in Genova c.so Martinetti 39/56 con contratto a suo nome, abitando con un amico connazionale e collega con il quale divide le spese
➢ di aver sempre lavorato come muratore come dipendente con contratti a t.d. il prossimo con scadenza nel 2026, guadagnando circa 1.700 euro al mese
➢ di avere uno solo precedente penale che si è concluso con estinzione pena detentiva e pecuniaria a seguito di esito positivo affidamento in prova, a settembre del 2022.
Con note del 13.11.25 è infine pervenuto il citato passaporto rilasciato il 1.8.23.
Dal certificato del casellario giudiziale - acquisito d'ufficio ed aggiornato ad ottobre
2025 - a carico del ricorrente risulta un precedente penale del 13.06.2019 della CdA di
Genova di condanna alla reclusione per mesi 9 e giorni 10 e la multa di 1000 euro, con le diminuenti del rito abbreviato, per due reati commessi a Genova il 21 ed il 30
novembre 2017 (cessione illecita di stupefacenti e detenzione illecita di stupefacenti in concorso, violazione artt. 110 cp e 73/comma 5 dpr 309/90); risulta poi provvedimento del 29.11.21 di Affidamento in Prova al S.S. del T.di S. di Genova per mesi 8 gg. 21 dal
20.7.22, riduzione pena per lib.ant. (45 gg) ed ordinanza del TdS di Genova del 15.9.22
dichiarativa dell'estinzione della pena in relazione ad Aff.in Prova al SS..
Dalle sdi, acquisite d'ufficio in fase cautelare, non risultano ulteriori segnalazioni per
NDR a carico del ricorrente ed il , costituendosi in giudizio, non Controparte_1
ha dedotto ulteriori segnalazioni a carico oltre ai fatti di cui alla condanna definitiva.
Pagina 6 di 16 La causa è stata quindi posta in discussione all'udienza del 03.12.2025, sulle seguenti conclusioni.
Per parte ricorrente: “ accogliere il presente ricorso per le causali tutte di cui in narrativa e,
per l'effetto, riconoscere in capo al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per
“protezione speciale” ai sensi dell'art. 19, comma 1, 1.1 ed 1.2, del T.U.I. con ogni conseguente
provvedimento del caso anche per spese ed onorari di giudizio.”
Per il Ministero: “ Piaccia, agli atti al Tribunale Ill.mo respingere il ricorso . Spese per legge.”
Tutto ciò premesso
OSSERVA
La situazione del ricorrente consente il riconoscimento del diritto richiesto.
Il ricorrente ha pacificamente formalizzato la domanda di protezione speciale in data
24 febbraio 2023.
Risulta inoltre – incontestatamente - essersi stabilito in Italia da febbraio 2016 (e non nel
2014 come inizialmente dedotto in ricorso), dopo aver lasciato il proprio paese in ottobre 2015 (cfr., comparsa costituzione e risposta e dichiarazioni rese in CP_1
udienza dallo stesso ricorrente), ed aver presentato al più presto domanda di protezione internazionale (marzo 2016, secondo report della Questura genovese)
risultando titolare di PDS come richiedente asilo fino al 21.9.22 avendo impugnato il rigetto della domanda nelle sedi giudiziarie previste (cfr., report citato e dichiarazioni in udienza cit.).
Si riscontra quindi solo un breve periodo di permanenza irregolare sul T.N. di alcuni mesi - tra ottobre 2022 e febbraio 2023 - durante il quale non vi sono segnalazioni per
NDR a carico sul punto.
Ciò chiarito, sulla protezione speciale, ratione temporis (non rilevando la novella di cui al D.L. 20/23, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, applicabile solo alle domande presentate successivamente alla sua entrata in vigore ovvero dall'11.03.2023), si osserva, innanzitutto, che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130
(convertito nella legge 173/2020), ha modificato la disciplina delle protezioni “minori”
e, per quanto qui interessa:
Pagina 7 di 16 - alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o
la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o
accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di
soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in
grassetto le parti aggiunte): “
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa
rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora
ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si
tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio
nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e
familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di
ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951,
resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione
di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli
familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata
del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari,
culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Il D.L. n. 130/20 ha ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18)
permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità,
convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
Pagina 8 di 16 Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, considerato anche il percorso di inserimento ed integrazione nel tessuto economico, sociale e culturale italiano, che il Collegio ritiene di poter valutare come effettivo.
Il ricorrente ha infatti dedotto e documentato – con contratti ed UN - un indubbio impegno nel reperimento di regolari attività lavorative, seppur solo dal 2021 e seppur ancora con contratti a t.d. e poi di apprendistato, comunque sempre rinnovati o prorogati da ultimo fino a giugno 2026 a conferma della serietà, affidabilità e competenze acquisite come riscontrato anche dai rinnovati attestati di stima del datore di lavoro e dai numerosi attestati di corsi di formazione professionale svolti, potendosi presumere che, in ragione dell'esperienza maturata, il ricorrente riuscirà a reperire un nuovo rapporto contrattuale nel medesimo settore professionale dopo la conclusione dell'ultimo contratto nel cui ambito la stima reiteratamente espressa dal datore di lavoro consente di ritenere altamente verosimile una assunzione dallo stesso datore a tempo indeterminato.
Sul piano economico il ricorrente ha inoltre dedotto e dimostrato - attraverso buste paga - di aver conseguito, certamente dal 2023, un livello di indipendenza economica e di autonomia tale da avergli consentito, una collocazione abitativa in autonoma al di fuori del circuito dell'accoglienza governativa (quella già dal 2018) e poi di avviare la presente procedura senza dover richiedere il beneficio del patrocinio a spese dello
Stato.
Del resto, l'inserimento lavorativo documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione importante, che trova solo il culmine nella proficua esperienza lavorativa,
la quale si accompagna necessariamente ad una serie esperienze sottese, non evidenti,
ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché fanno parte della quotidianità
come, ad esempio, la creazione di legami amicali, l'apprendimento, giocoforza, della lingua italiana sul luogo di lavoro- come verificato direttamente in udienza - la necessità di stare a contatto con uffici amministrativi/colleghi/colleghe e quindi doversi adattare alle abitudini del posto oltre al resto.
Pagina 9 di 16 Tali esperienze pure contribuiscono, insieme a tutti gli altri elementi di valutazione, a creare quel nucleo di diritti che compongono la vita privata ed il conseguente diritto al rispetto della stessa, tutelato a mente dell'art. 19 TUI e dell'art. 8 CEDU.
La presenza della condanna citata, come si è già scritto per la fase cautelare, pur relativa a fatti gravi e di significativo allarme sociale, non si ritiene ostativa alla domanda in esame andando considerato che si riferisce a fatti risalenti ad oltre 8 anni fa, che si tratta di un episodio rimasto del tutto isolato, commesso in un contesto ambientale molto diverso da quello attuale, come confermato dall'esito positivo dell'Affidamento in Prova con estinzione della pena anche pecuniaria, e dal fatto che non risultano successive segnalazioni per fatti di reato.
Per l'insieme delle ragioni illustrate, dalle vicende penali che hanno visto coinvolto il ricorrente non emerge una attuale pericolosità sociale, tenuto anche conto dei redditi percepiti dal ricorrente da diversi anni e grazie ai quali ha potuto reperire una abitazione in autonomia e può mantenersi più che dignitosamente.
Pertanto, allo stato degli atti, nel proporzionato bilanciamento dei diritti ed interessi coinvolti, si ritiene prevalente quello del ricorrente alla tutela della vita privata (cfr. si veda anche Corte Costituzionale 08/05/2023, n. 88 sulla necessità di un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti ed interessi coinvolti, specie quando la disciplina dell'immigrazione sia destinata ad incidere su diritti fondamentali, che la
Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino -ex
multis C. cost.n. 202/2013 - approdo conforme alla giurisprudenza della Corte EDU in tema di art. 8 che, con la sentenza della grande camera Uner c. Olanda del 18.10.2006 -
C ribadita dalla sentenza IV sez., 27.9.2022, Otite c. - ha individuato i criteri che consentono di valutare se la misura dell'allontanamento di uno straniero possa considerarsi necessaria in una società democratica e proporzionata allo scopo perseguito nei seguenti termini: natura e gravità del reato commesso;
durata del soggiorno dello straniero sul territorio dello Stato ospitante;
tempo trascorso dalla commissione del reato;
condotta successivamente tenuta e situazione familiare).
Pagina 10 di 16 In particolare, se è pur vero che il richiedente mantiene legami significativi con il suo
Paese di origine, ove vive ancora la sua famiglia, deve darsi prevalenza, nel caso di specie, alla presenza in Italia da quasi 10 anni (febbraio 2016) ed al grado di integrazione raggiunto e dimostrato in causa.
Al riguardo deve essere anche evidenziato che il richiedente proviene dal Gambia da dove manca da oltre 10 anni e dove, dalle COI consultate, sono diverse le criticità che si riscontrano.
Invero, dopo essere stato governato in modo autocratico per 22 anni dall'ex presidente e dal suo partito di governo Alleanza per il Riorientamento e la ERona_5
Costruzione Patriottica (APRC)1, con un lungo periodo durante il quale, la situazione dei diritti umani è stata considerata molto problematica2, il Gambia ha intrapreso la transizione verso la democrazia con la vittoria alle elezioni del 2016 del presidente e, nonostante le difficoltà dovute a tale processo di transizione, il ERona_6
Gambia – secondo quanto riportato da BTI nel più recente country report sul Paese – è,
nel complesso, una società pacifica3. Tuttavia, secondo quanto riportato da BTI nel
report del 2022 sul Gambia, tale Paese, che si trovava sostanzialmente in bancarotta e con istituzioni deboli e, pur avendo registrato una robusta crescita economica, rimane la necessità di affrontare sfide strutturali significative4.
La situazione della sicurezza in Gambia è ancora influenzata negativamente dalla situazione nella vicina regione della Casamance in Senegal. Nella zona di confine meridionale, adiacente alla regione senegalese della Casamance, si verificano scontri isolati che coinvolgono il Movimento Controparte_9
[...]
[...
AR : The Gambia- Expert Briefing, in: Africa Research Institute, Per_7 https://www.africaresearchinstitute.org/newsite/the-gambia-expert-briefing/ 2 Federal Office for Migration and Refugees (BAMF), Report sul Gambia, cambio di governo e situazione dei diritti umani, luglio 2021, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/Informationszentrum/Laenderreporte/2021/laen derreport-39-Gambia.pdf?__blob=publicationFile&v=3 3 Bertelsmann Stiftung: BTI 2022 Country Report Gambia, 23 febbraio 2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2069785/country_report_2022_GMB.pdf 4 Bertelsmann Stiftung: BTI 2022 Country Report Gambia, 23 February 2022 https://www.ecoi.net/en/file/local/2069785/country_report_2022_GMB.pdf , pag.5
Pagina 11 di 16 (Movement des Forces Démocratiques de la Casamance, MFDC), che mira a distaccare la regione della Casamance dal Senegal5.
Anche le dispute fondiarie sono frequenti in Gambia, e talvolta sfociano in violenza da parte dei membri della comunità. Tale violenza è generalmente considerata legittima dalle comunità interessate, anche se illegale. Tuttavia, è presentata come una risposta all'inadeguatezza del monopolio statale sull'uso della forza, piuttosto che come un interrogativo sul suo monopolio in primo luogo6. Alcuni incidenti relativi alla sicurezza vedono coinvolti aderenti a diversi partiti politici;
scontri e proteste vengono spesso sedati con l'intervento delle forze di sicurezza gambiane, che si caratterizzano per un eccessivo uso della forza in tali occasioni. Questi incidenti non sono espressi in termini di etnia o caratterizzati da altre scissioni identitarie in quanto tali, ma le differenze etniche sono talvolta sublimate nel sistema dei partiti.
Secondo i dati UNHCR, aggiornati al 28 febbraio 2023, in Gambia sono presenti 3.942
sfollati provenienti soprattutto dal Senegal7, 3.759 rifugiati e 432 richiedenti asilo8.
Il governo ha adottato misure per indagare, perseguire o in altro modo rendere responsabili alcuni funzionari che hanno commesso abusi o si sono resi colpevoli di corruzione. Tuttavia, l'impunità e la mancanza di applicazione coerente sono continuate a verificarsi9. Anche la libertà di espressione è stata minacciata ed è stato 5 Reliefweb, The Gambia: Internal Displaced Population in West Region - DREF Operation n° MDRGM015
Final Report, 17.05.2023, https://reliefweb.int/report/gambia/gambia-internal-displaced-population-west-
Controparte_10 6 (Author): BTI 2024 Country Report Gambia, 19 March 2024 , pag. 6, Controparte_11 https://www.ecoi.net/en/file/local/2105863/country_report_2024_GMB.pdf (accessed on 14 April 2024)
Pagina 12 di 16 riportato un eccessivo uso della forza da parte della polizia contro i manifestanti10. I
capi di Stato e di governo della hanno statuito di istituire un Tribunale CP_13
speciale per il Gambia. Il Tribunale speciale indagherà e perseguirà le gravi violazioni dei diritti umani e i crimini internazionali commessi tra luglio 1994 e gennaio 2017,
durante il regime del dittatore Le libertà fondamentali, tra cui i diritti ERona_8
di riunione, associazione e parola, sono migliorate in seguito, ma lo stato di diritto non
è consolidato, le persone LGBT+ subiscono gravi discriminazioni e la violenza contro le donne rimane un problema serio12. Il Comitato sulle sparizioni forzate dell'ONU ha concluso a metà marzo 2025 l'esame del rapporto iniziale del Gambia;
gli esperti del comitato hanno elogiato lo Stato per la legge sulle riparazioni, sollevando al contempo dubbi sul lavoro della , la riconciliazione e le riparazioni Controparte_14
della contea e sui tempi previsti per il risarcimento delle vittime. Un esperto del
Comitato ha affermato che nel Paese si sono verificati casi reali di sparizioni forzate,
che hanno coinvolto i del precedente regime, ed è probabile che vengano Pt_4
perseguiti. Uno dei maggiori problemi è che molte delle vittime sono anche state poi carnefici negli anni, pertanto il nuovo Procuratore Generale del Gambia si trova con i suoi colleghi ad affrontare un difficile compito nella individuazione delle vittime e nel garantire i giusti procedimenti e risarcimenti13.
Stando ad un sondaggio nazionale sulla sicurezza alimentare nel 2023 circa 730.000
gambiani, pari al 29 percento della popolazione, hanno affrontato l'insicurezza alimentare - un aumento del due percento rispetto all'anno precedente (27 percento).
Secondo il rapporto del sondaggio, 43.000 persone affrontano un'insicurezza
Pagina 13 di 16 alimentare grave. Tuttavia, esistono disparità regionali. L'insicurezza alimentare è più
elevata nelle aree rurali, con oltre la metà della popolazione (52 percento) categorizzata come insicura dal punto di vista alimentare, in contrasto con le aree urbane dove il tasso è del 21 percento. Tra le Aree del Governo Locale, ha una prevalenza Per_9
Per_1 dell'insicurezza alimentare del 61 percento, ha una prevalenza del 41 percento,
ha un tasso del 44 percento, ha una prevalenza dell'insicurezza Per_11 Per_12
alimentare del 25 percento, ha una prevalenza dell'18 percento e ha un Per_13 Per_14
tasso del 27 percento. Tuttavia, anche nelle Aree del Governo Locale di Per_12
e che hanno una minore prevalenza dell'insicurezza alimentare, Per_13 Per_14
quest'ultima è aumentata tra il quattro percento e fino all'11 percento anno dopo anno.
Il rapporto dei media non fornisce alcuna informazione sulle Aree del Governo Locale
di e . Il principale motivo dell'insicurezza alimentare sarebbe Per_15 Per_16
stato, riportatamente, l'aumento del costo della vita. Il sondaggio mostra che il 38
percento delle famiglie spende più del 75 percento del proprio budget per il cibo14.
Circa 132.000 persone in condizioni di insicurezza alimentare acuta durante l'ultimo trimestre del 2024. Secondo l'ultima analisi del si stima che circa ERona_17
132.000 persone (il 5 percento della popolazione analizzata) affronteranno un'insicurezza alimentare acuta (fase 3 della CH [crisi]) tra ottobre e dicembre 2024.
Ciò mostra un leggero miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2023, quando si stimava che circa 153.000 persone (il 6 percento della popolazione analizzata)
necessitassero di assistenza umanitaria. Si teme per la sicurezza alimentare di circa
9.700 persone, i cui mezzi di sussistenza sono stati notevolmente compromessi dalle inondazioni del settembre 2024. Si stima che durante il periodo di magra del 2025, da giugno ad agosto, circa 244.000 persone (il 10 percento della popolazione analizzata)
Pagina 14 di 16 saranno affette da insicurezza alimentare acuta, di cui circa 7.600 in fase CH 4
(emergenza)15.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano già da sole una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in
Italia con un unico e risalente precedente penale senza ulteriori segnalazioni di polizia per N.D.R. da parte dallo stesso - dà diritto a ottenere il permesso di CP_1
soggiorno per protezione speciale.
Ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, come inserito dal d.l. n. 130/2020, il Questore dovrà
rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Da ultimo va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7/commi 2 e 3, DL 20/23, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto stesso, continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà
rilasciato sarà convertibile alla scadenza in P.D.S. per motivi di lavoro.
Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
(forfetariamente in assenza di nota spese, considerata la partecipazione ad una udienza per la trattazione della domanda cautelare, e, nella fase di merito, a due udienze per istruttoria e discussione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
• dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione del presente decreto al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2., primo periodo TUI -
Pagina 15 di 16 convertibile alla scadenza in permesso per lavoro - in favore del ricorrente nato in [...] il [...] - CUI 057QQVG. Parte_1
• Pone a carico del convenuto le spese del presente giudizio, che CP_1
liquida in euro 125,00 per esborsi documentati ed in euro 2.300,00 per onorari di difesa (€ 600 fase di studio, € 600 fase introduttiva, € 700 fase di trattazione e istruttoria, € 400 fase decisoria), oltre accessori di legge se dovuti.
Inviato per la controfirma il 11 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(AO OZ ST) (NI IA)
Pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 7 UN High Commissioner for Refugees, West & Central Africa;
Main Forcibly Displaced (Refugees & IDPs)
& Stateless Population, 31 agosto 2023, https://reliefweb.int/report/nigeria/unhcr-rbwca-main-forcibly-displaced-refugees-idps-stateless- population-31-august-2023 8 Regional Bureau for West and Central Africa: Forcibly displaced population & trends from 2018 - 2023
(August 2023), https://reliefweb.int/report/nigeria/regional-bureau-west-and-central-africa-forcibly- displaced-population-trends-2018-2023-august-2023 9 – US Department of State (Author): 2022 Country Report on Human Rights Practices: The CP_12 Gambia, 20 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089136.html , data ultima verifica 27 giugno
2025 10 AI – (Author): Report 2022/23; The State of the World's Controparte_15 Controparte_15 Human Rights;
Gambia 2022, 27 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089520.html , ultima verifica 27 giugno 2025 11 eads of State and Government Approve Establishment of a Special Tribunal for The Gambia CP_13 PRESS STATEMENT , 17.12.2024 https://2021-2025.state.gov/ecowas-heads-of-state-and-government- approve-establishment-of-a-special-tribunal-for-the-gambia/ , data ultima verifica 27 giugno 2025 12 Freedom House Country report Gambia, https://freedomhouse.org/country/gambia , ultima verifica 27 giugno 2025 13 OHCHR, Experts of the Committee on Enforced Disappearances Commend the Gambia on Reparations
Act, Ask Questions on Truth, Reconciliation and Reparations Commission and the Timeline for Victim
Compensation , 19.03.2025, https://www.ohchr.org/en/meeting-summaries/2025/03/examen-de-la-gambie- au-comite-des-disparitions-forcees-les-experts-se , data ultima verifica 20 giugno 2025 14 BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany) (Author): Briefing Notes (KW10/2024), 4
March 2024 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2024/briefi ngnotes-kw10-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2 , data ultima verifica 27 giugno 2025 15 Food and Agriculture Organization of the United Nations, GIEWS Country Brief: The Republic of the
Gambia 17-February-2025 , https://reliefweb.int/report/gambia/giews-country-brief-republic-gambia-17- february-2025 , data ultima verifica 27 giugno 2025