Ordinanza 26 novembre 2024
Massime • 1
In tema di revisione catastale di immobili urbani, l'attribuzione d'ufficio di un nuovo classamento impone all'Amministrazione di specificare puntualmente nell'avviso di accertamento a quale delle tre diverse tipologie di revisione la modifica è associata (mancato aggiornamento dell'immobile o incongruità del classamento rispetto a fabbricati similari aventi medesime caratteristiche; immobili non dichiarati o variazioni edilizie non denunciate; fattori estrinseci di carattere generale riguardanti la zona ove l'immobile è collocato), senza alcuna possibilità per l'Ufficio di legittimare la sua pretesa, nel corso del giudizio, invocando condizioni e fattori che non sono rilevanti per la specifica procedura di revisione intrapresa, ancorché idonei a giustificare il classamento attribuito nel quadro di una procedura diversa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 26/11/2024, n. 30441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30441 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
il valore di mercato medio per l'insieme di tutte le microzone;
il valore catastale medio per l'insieme di tutte le microzone. 2. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, accolto il secondo e terzo motivo di ricorso, ed assorbiti i rimanenti motivi in applicazione del principio della ragion più liquida, va cassata la sentenza impugnata, accogliendo l'originario ricorso della contribuente non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.). 3. Le spese della fase di merito vanno compensate in ragione della complessità della vicenda e del succedersi nel tempo delle interpretazioni giurisprudenziali ed anche gli oneri processuali anche della presente fase vanno compensati in ragione della mancanza di un consolidato orientamento giurisprudenziale sulla specifica esaminata questione alla data di introduzione del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi;
cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso della contribuente;
compensa le spese di merito e di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da