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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 14/10/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N.R. 1510/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 1510 del Ruolo Generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione alla udienza del 15/5/2025, scaduti in data 8/9/2025 i termini di cui agli artt. 190-281 quinquies c.p.c., promossa da:
(P. IVA rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico Porfido, CP_1 P.IVA_1
CE NI e ET PA, giusta delega in atti;
-attore-
CONTRO
(C.F. , P. IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
CO AL, giusta delega in atti;
- convenuto -
OGGETTO: “responsabilità contrattuale”
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/5/2025 – svolta con le modalità della trattazione scritta - i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
Per la il difensore ha precisato “le conclusioni per come rassegnate nell'atto di citazione” di CP_1 seguito trascritte “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decidere: - In via principale: accertato il credito descritto in narrativa, condannare la al pagamento di Controparte_2 tutte le prestazioni anteriori alla fase di produzione eseguite dalla da quantificarsi in € 7.866.800,00 – CP_3
1 Per_ così come stabilito nella relazione del consulente tecnico (cfr. all. n. 12) – oppure alla maggiore o minore somma che l'Ecc.mo Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre interessi da calcolarsi dalla data di maturazione sino all'effettivo soddisfo;
In via subordinata: stante l'ingiustificata locupletazione di cui si è avvantaggiata parte convenuta nei servizi erogati da parte di e non pagati ed il conseguente ingiustificato arricchimento che ne è derivato, CP_1 condannare al pagamento dell'importo di € 7.866.800,00 in favore dell'odierna attrice, oppure alla Controparte_2 maggiore o minore somma che l'Ecc.mo Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre interessi da calcolarsi dalla data di maturazione sino all'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da liquidarsi secondo le tariffe o i parametri vigenti, oltre al rimborso forfettario al 15%, CAP ed IVA ed accessori come per legge;
Per la il difensore ha precisato le conclusioni come di seguito trascritte Controparte_2
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: - in via preliminare accertare e dichiarare la propria incompetenza a conoscere e decidere della presente causa, essendo la controversia da considerarsi rimessa in via esclusiva o, ove ritenuto, limitatamente alla domanda svolta dall'attrice in via principale, alla competenza arbitrale, in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 11 del contratto di fornitura del 14 giugno 2012 (cfr. doc. 1 fascicolo parte convenuta); in via preliminare – in subordine nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza fondata sulla clausola compromissoria, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a conoscere e decidere della presente causa in quanto, per tutti i motivi esposti, risulta territorialmente competente il Tribunale di Bologna;
nel merito rigettare tutte domande svolte in via principale ed in via subordinata da parte dell'attrice siccome infondate in fatto ed in diritto e non provate per tutti i motivi esposti in atti. In CP_1 ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, CPA e spese generali nella misura stabilita dall'art. 2 co.2 D.M.
55/2014.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 1/9/2022 ha convenuto in giudizio CP_1 er ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 7.866.800,00 - a Controparte_2 titolo di “prestazioni anteriori alla fase di produzione” svolte nel corso del rapporto di fornitura di calzature esistente tra le parti – ed, in subordine, la condanna al pagamento ex art. 2041 c.c. di un indennizzo per l'indebito arricchimento conseguito .
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che:
− nell'anno 2008 (società avente ad oggetto la produzione e il commercio di CP_2 abbigliamento con i marchi “Celyn B” ed “ ) proponeva a (società Persona_2 CP_1 avente ad oggetto la creazione, lo sviluppo, la realizzazione ed il commercio di calzature) una collaborazione finalizzata alla produzione di scarpe di lusso, cui seguiva la sottoscrizione tra
2 le parti in data 2/3/2009 di un contratto di fornitura, che veniva rinnovato di anno in anno per “diciannove stagioni consecutive (dalla collezione A.I. 2008 alla collezione A.I. 2017)”;
− in attuazione di tale contratto si è sempre occupata, su richiesta di , non CP_1 Parte_1 solo delle fasi afferenti alla produzione di calzature ma anche “delle fasi antecedenti alla produzione stessa e non rientranti nell'oggetto contrattuale” – considerato che il processo di produzione di calzature è articolato in cinque fasi “fase A attività di consulenza stilistica e ricerca delle macro tendenze;
[…] fase B creazione prove per forme e modelli per il campionario[…] fase C realizzazione del campionario destinato alla vendita […] fase D messa in produzione delle calzature […]”, di cui le ultime tre integrano “attività collegate o inerenti alla produzione” (oggetto del contratto di fornitura con BE BL spa), mentre le prime due sono “attività antecedenti alla produzione”
(estranee al predetto contratto);
− in particolare ha svolto per conto di oltre alle attività strettamente CP_1 Controparte_2 correlate alla produzione di calzature, anche le seguenti attività “antecedenti alla produzione” non ricomprese nell'oggetto del contratto “ricerca delle tendenze moda, di tutti i materiali e degli accessori da usare per creare gli stili delle proposte delle linee calzature […] servizi di creazione e sviluppo per
l'implementazione personalizzata delle strutture e degli accessori costituenti il campionario delle calzature attraverso le linee selezionate […] ; ricavo della monelleria personalizzata su numerazione 37 […] ; servizi di ricerca e creazione stilistica, inclusi i servizi di prova e dello sblocco per la realizzazione delle scatole, sacchetti, cartoncini ed etichette […] creazione del primo campione definitivo e standardizzato […]; servizi di elaborazione per le schede tecniche relative alla composizione ed origine del prodotto […]; servizi di industrializzazione del prodotto per la messa in produzione con relative schede tecniche […]; servizi di ricerca, consulenza, coordinamento e gestione dei fornitori di tutte le materie prime;
servizi di realizzazione delle mazzette colori[…] – attività grazie alle quali BE BL spa è riuscita ad affermarsi anche nel settore calzaturiero “avvalendosi dell'avviamento generato dalla ; CP_1
− sussiste, pertanto, in relazione a tali attività “antecedenti alla produzione” il diritto di al CP_1 pagamento di un compenso ulteriore rispetto a quello contrattualmente pattuito, pari ad euro
7.866.800,00 (come quantificato dal CT di parte “sulla base dei valori di mercato delle diverse epoche in cui dette prestazioni sono state effettuate”) ed in subordine al pagamento di un indennizzo parametrato all'ingiustificato arricchimento ricevuto da avvalendosi di tali CP_2 prestazioni.
2. Si è costituita nel presente giudizio eccependo in via preliminare Controparte_2
l'incompetenza del Tribunale adito (essendo la competenza attratta ad apposito Collegio Arbitrale sulla base della pattuita clausola compromissoria;
in subordine essendo competente il Tribunale di
3 Bologna in applicazione dei generali criteri) e nel merito chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie.
In particolare, parte convenuta sotto il profilo fattuale ha dedotto che:
− il rapporto contrattuale tra le parti, di fornitura di calzature, è durato dal 2008 al 2017
(periodo nel quale “ ha fatturato oltre euro 23.000.000,00”) e si è interrotto a causa di CP_1
“continui gravi ritardi di consegna e gravi inadempimenti sotto il profilo dei vizi e difetti delle calzature” avvenuti nell'anno 2016;
− dopo il primo contratto stipulato nel 2009 menzionato dall'attore, che all'art. 9 conteneva una clausola compromissoria (che attribuiva alla competenza arbitrale qualsiasi controversia
“relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o alla validità e/o all'efficacia del contratto”), le parti hanno stipulato in data 14/6/2016 un successivo contratto di fornitura (di cui non è fatta menzione nell'atto di citazione) “per aggiornare ed integrare i contenuti dell'istaurato rapporto” che all'art. 11 ha reiterato la medesima clausola compromissoria;
tutti i contratti sono stati sottoscritti presso la sede di BE BL spa a Quarto Inferiore (Bologna);
− a seguito dell'interruzione del rapporto, in attuazione di tali clausole compromissorie, nell'anno 2019 ha promosso nei confronti di un procedimento CP_1 CP_2 arbitrale teso ad ottenere il risarcimento del danno da ingiustificato recesso ed abuso di dipendenza economica;
− il Collegio Arbitrale con lodo emesso in data 21/11/2019 ha rigettato le domande formulate da per difetto di dipendenza economica – decisione poi confermata dalla Corte CP_1
d'Appello di Bologna con sentenza n. 441/2022 emessa il 15/2/2022 e passata in giudicato;
− successivamente ha avviato il presente giudizio per ottenere il pagamento di un CP_1 maggior prezzo per prestazioni svolte in attuazione del predetto unitario rapporto contrattuale intercorso tra le parti - rapporto che trova fonte esclusiva nei contratti di fornitura del 2009 e del 2016, ai quali vanno ricondotte tutte le prestazioni svolte da n CP_1 favore di BE BL spa.
In considerazione di ciò la convenuta ha eccepito:
• l'incompetenza del Tribunale adito, per essere competente un Collegio Arbitrale in ragione delle clausole compromissorie inserite nei citati contratti di fornitura, essendo le prestazioni oggetto del presente giudizio da ricondurre nell'ambito dell'unitario rapporto contrattuale;
• in subordine l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Bologna, essendo stati i contratti sottoscritti presso la sede di BE BL spa e non potendo essere applicato il foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c. per difetto di liquidità del credito;
4 • l'infondatezza nel merito delle domande svolte, rientrando le dedotte attività “antecedenti alla produzione” nell'oggetto del contratto – il quale prevedeva (a fronte dell' “ideazione” della calzatura riservata e sempre svolta da BE BL spa) a carico di la “realizzazione del CP_1 campione”, il cui antecedente necessario, a carico della medesima, era la predisposizione del
“cartamodello” (rimasto, per tutte le calzature, nella piena disponibilità di sulla base CP_1 del quale “si procede allo stampo del campione”; tutte tali attività inscindibilmente legate alla realizzazione del campione della calzatura costituivano oggetto del contratto e sono state integralmente pagate da BE BL spa;
• l'infondatezza nel merito della domanda per difetto di prova dello svolgimento da parte di di prestazioni estranee all'oggetto del contratto, considerata anche la lunga durata CP_1 del rapporto nel corso del quale non ha mai domandato somme ulteriori rispetto a CP_1 quelle contrattualmente previste, né ha provveduto a contabilizzare in bilancio i crediti azionati nel presente giudizio, nonostante nel bilancio di esercizio debbano essere riportati anche i crediti relativi a fatture ancora da emettere;
• l'inammissibilità ed infondatezza della domanda subordinata ex art. 2041 c.c., difettando il requisito della sussidiarietà in ragione del rapporto contrattuale esistente tra le parti.
3. Alla prima udienza del 12/1/2023 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'articolo
183 c.p.c. Con la propria prima memoria parte attrice, oltre a riportarsi alle precedenti difese, con riguardo alle eccezioni preliminari ha: a) contestato l'applicabilità della clausola compromissoria pattuita tra le parti, deducendo come le prestazioni per cui è domandato il pagamento non afferiscano al contratto di fornitura, quanto piuttosto ad un “contratto diverso, avente ad oggetto prestazioni che sono differenti e non necessariamente collegate a quelle pattuite per iscritto”, intervenuto tra le parti per la
“sistematica prassi di sottoscrivere e/o aderire per fatti concludenti alle proposte di volta in volta predisposte dalla committente”; b) dedotto la competenza del Tribunale di Fermo avendo la domanda ad oggetto prestazioni inerenti un contratto diverso da quello di fornitura “determinate e svolte tutte nel circondario del
Tribunale di Fermo”. Al riguardo, con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. parte convenuta ha insistito nelle difese già svolte, deducendo come il processo industriale volto alla produzione e alla consegna al committente di uno specifico tipo di calzatura comprenda necessariamente anche fasi preliminari tese alla predeterminazione delle caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto, tutte da ricondurre ad un unitario rapporto contrattuale, il quale in specie espressamente prevedeva apposite clausole compromissorie. Le ulteriori memorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum.
5 All'esito dell'udienza del 30/11/2023 sono state rigettata le istanze istruttorie ed è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni – poi avvenuta all'udienza del 15/5/2025, con assegnazione alle parti dei termini ex articolo 190 c.p.c.
4. Va accolta l'eccezione, tempestivamente sollevata dal convenuto, di incompetenza del
Tribunale Adito in favore di un Collegio Arbitrale.
Al riguardo va rilevato che l'attore ha agito in via contrattuale ex art. 1218 c.c. per il “pagamento di tutte le prestazioni anteriori alla fase di produzione eseguite dalla svolte nel corso del rapporto di CP_1 fornitura di cui ai contratti stipulati fra le parti il 2/3/2009 ed il 14/6/2012 - i quali, peraltro, espressamente prevedevano entrambi a carico di la predisposizione di “articoli campione”, CP_1 rispetto ai quali era riservata a “l'approvazione del campione da Voi realizzato” (art.
1.a del Parte_1 contratto del 2009 ed art. 1 del contratto del 2012) ed era previsto che “Gli articoli campione approvati e sottoscritti dalla ditta BE blu spa restano di proprietà di BE BL spa stessa Anche se custoditi presso la ditta fornitrice” (cfr. art. 8 contratto del 2009 ed art. 9 contratto del 2012).
In entrambi i contratti, inoltre, risulta pattuita una clausola compromissoria del seguente tenore
“Qualsivoglia controversia che avesse ad insorgere tra le Parti e/o loro eredi o aventi causa, in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o alla validità e/o all'efficacia del presente contratto, dovrà essere decisa per effetto di arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c., da un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui due nominati da ciascuna delle Parti ed il terzo, che avrà funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri già designati da ognuna delle parti. In caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna su istanza della parte più diligente. Nel caso in cui una delle parti non nominasse l'arbitro che essa deve nominare, trascorso un termine di 20 (venti) giorni a decorrere dalla data di avviso che essa dovrà ricevere dall'altra parte a mezzo di lettera raccomandata a.r. o di atto di nomina di arbitro notificato tramite ufficiale giudiziario ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c., anche detta nomina, su ricorso della parte interessata, sarà fatta dal Presidente del Tribunale di
Bologna. Gli arbitri incaricati dovranno osservare nel procedimento arbitrale lenorme del codice di procedura civile e dovranno decidere secondo diritto, applicando le leggi dell'ordinamento giuridico italiano. Gli arbitri dovranno deliberare il lodo e consegnarlo a ciascuna delle Parti contendenti - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 820 c.p.c. - entro e non oltre i 240 (duecentoquaranta) giorni successivi all'ultima accettazione dell'incarico arbitrale, salvo le eccezioni di legge e salvo l'eventuale proroga che sia autorizzata da tutte le Parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte che verrà riconosciuta soccombente in relazione alla materia del contendere. La sede dell'arbitrato sarà in Bologna” (cfr. art. 9 del contratto del 2009 ed art. 11 del contratto del 2012).
Secondo la giurisprudenza prevalente, la clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel rapporto contrattuale cui essa è annessa (cfr. ex plurimis Cass. n. 4035 del 2017; Cass. n. 20673 del 2016, e Cass. n. 1674 del 2012).
6 In tal senso “la deroga alla competenza del giudice ordinario non può essere affermata tramite la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto ove si tratti di controversie relative ad altri contratti, ancorché collegati al principale cui accede la clausola (v. Cass. Sez. U n. 7398-98, Cass. n. 2598-06, Cass. Sez. U n.
13894-07); tuttavia a tale situazione non corrisponde quella delle pattuizioni aggiuntive o modificative del contratto originario enucleabili nel contesto di un medesimo programma negoziale;
in tali casi, ove si discuta cioè di atti aggiuntivi finalizzati a meri adeguamenti progettuali, non può sostenersi che la clausola compromissoria non si estenda alle controversie così insorte (v. Cass. n. 5371-01), ove la clausola contempli tutte le controversie originate dal contratto al quale lo stesso atto aggiuntivo funzionalmente accede” (cfr. Cass. n. 29332/2020).
Ciò considerato, in specie le domande svolte dall'attore appaiono attratte alla competenza arbitrale, poiché, tutta l'attività prodromica alla realizzazione del “campione” da parte di rispetto alla CP_1 quale è domandato nel presente giudizio il pagamento di un compenso aggiuntivo - in applicazione dei criteri interpretativi di cui all'art. 1362 c.c., per la ampiezza dell'oggetto del contratto, la condotta tenuta nel corso del rapporto dalle parti e la stretta connessione tra le prestazioni di cui è chiesto il pagamento a la “realizzazione del campione” – appare rientrare nell'ambito di un medesimo programma negoziale, in relazione al quale è stata pattuita clausola compromissoria avente ad oggetto
“Qualsivoglia controversia che avesse ad insorgere tra le Parti” anche con riguardo “in relazione all'interpretazione
e/o all'esecuzione”.
Risulta attratta alla competenza del Collegio Arbitrale anche la domanda subordinata di indennizzo ex art. 2041 c.c. richiamata sul punto la giurisprudenza secondo cui “rientra nella competenza dell'arbitro al quale le parti abbiano deferito, con apposita clausola compromissoria, le eventuali controversie derivanti da un contratto da esse concluso la cognizione anche della domanda fondata sull'arricchimento senza causa di una parte in danno dell'altra, ove questa abbia la sua ragione giustificatrice nel rapporto costituito dagli interessati nell'esercizio della loro autonomia negoziale” (cfr. Cass. n. 37266/2021; Cass. n. 24542/2011 ed altre).
Va pertanto dichiarata - con sentenza, ai sensi dell' art. 819 ter c.p.c. - l' incompetenza dell'adito
Tribunale di Fermo, essendo competente il Collegio Arbitrale individuato all'art. 9 del contratto stipulato in data 2/3/2009 ed all'art. 11 del contratto stipulato in data 14/6/2012 tra le parti e va assegnato termine di tre mesi per la riassunzione della causa.
5. Per tutte le ragioni sopra esposte, in applicazione dell'art. 91 c.p.c. e dei parametri di cui al
D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle ragioni della decisione, alle difese delle parti ed alle attività processuali effettivamente svolte, le spese di lite vengono liquidate in favore del convenuti in euro
10.860,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
1510/2022, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
7 DICHIARA
l'incompetenza del Tribunale adito, per essere le domande svolte attratte alla competenza del
Collegio Arbitrale individuato nei contratti stipulati tra le parti;
ASSEGNA alle parti termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al Collegio Arbitrale;
NA
l'attore al pagamento delle spese di lite liquidate in favore del convenuto in complessivi euro
10.860,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Fermo il 13/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 1510 del Ruolo Generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione alla udienza del 15/5/2025, scaduti in data 8/9/2025 i termini di cui agli artt. 190-281 quinquies c.p.c., promossa da:
(P. IVA rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico Porfido, CP_1 P.IVA_1
CE NI e ET PA, giusta delega in atti;
-attore-
CONTRO
(C.F. , P. IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
CO AL, giusta delega in atti;
- convenuto -
OGGETTO: “responsabilità contrattuale”
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/5/2025 – svolta con le modalità della trattazione scritta - i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
Per la il difensore ha precisato “le conclusioni per come rassegnate nell'atto di citazione” di CP_1 seguito trascritte “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decidere: - In via principale: accertato il credito descritto in narrativa, condannare la al pagamento di Controparte_2 tutte le prestazioni anteriori alla fase di produzione eseguite dalla da quantificarsi in € 7.866.800,00 – CP_3
1 Per_ così come stabilito nella relazione del consulente tecnico (cfr. all. n. 12) – oppure alla maggiore o minore somma che l'Ecc.mo Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre interessi da calcolarsi dalla data di maturazione sino all'effettivo soddisfo;
In via subordinata: stante l'ingiustificata locupletazione di cui si è avvantaggiata parte convenuta nei servizi erogati da parte di e non pagati ed il conseguente ingiustificato arricchimento che ne è derivato, CP_1 condannare al pagamento dell'importo di € 7.866.800,00 in favore dell'odierna attrice, oppure alla Controparte_2 maggiore o minore somma che l'Ecc.mo Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre interessi da calcolarsi dalla data di maturazione sino all'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da liquidarsi secondo le tariffe o i parametri vigenti, oltre al rimborso forfettario al 15%, CAP ed IVA ed accessori come per legge;
Per la il difensore ha precisato le conclusioni come di seguito trascritte Controparte_2
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: - in via preliminare accertare e dichiarare la propria incompetenza a conoscere e decidere della presente causa, essendo la controversia da considerarsi rimessa in via esclusiva o, ove ritenuto, limitatamente alla domanda svolta dall'attrice in via principale, alla competenza arbitrale, in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 11 del contratto di fornitura del 14 giugno 2012 (cfr. doc. 1 fascicolo parte convenuta); in via preliminare – in subordine nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza fondata sulla clausola compromissoria, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a conoscere e decidere della presente causa in quanto, per tutti i motivi esposti, risulta territorialmente competente il Tribunale di Bologna;
nel merito rigettare tutte domande svolte in via principale ed in via subordinata da parte dell'attrice siccome infondate in fatto ed in diritto e non provate per tutti i motivi esposti in atti. In CP_1 ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, CPA e spese generali nella misura stabilita dall'art. 2 co.2 D.M.
55/2014.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 1/9/2022 ha convenuto in giudizio CP_1 er ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 7.866.800,00 - a Controparte_2 titolo di “prestazioni anteriori alla fase di produzione” svolte nel corso del rapporto di fornitura di calzature esistente tra le parti – ed, in subordine, la condanna al pagamento ex art. 2041 c.c. di un indennizzo per l'indebito arricchimento conseguito .
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che:
− nell'anno 2008 (società avente ad oggetto la produzione e il commercio di CP_2 abbigliamento con i marchi “Celyn B” ed “ ) proponeva a (società Persona_2 CP_1 avente ad oggetto la creazione, lo sviluppo, la realizzazione ed il commercio di calzature) una collaborazione finalizzata alla produzione di scarpe di lusso, cui seguiva la sottoscrizione tra
2 le parti in data 2/3/2009 di un contratto di fornitura, che veniva rinnovato di anno in anno per “diciannove stagioni consecutive (dalla collezione A.I. 2008 alla collezione A.I. 2017)”;
− in attuazione di tale contratto si è sempre occupata, su richiesta di , non CP_1 Parte_1 solo delle fasi afferenti alla produzione di calzature ma anche “delle fasi antecedenti alla produzione stessa e non rientranti nell'oggetto contrattuale” – considerato che il processo di produzione di calzature è articolato in cinque fasi “fase A attività di consulenza stilistica e ricerca delle macro tendenze;
[…] fase B creazione prove per forme e modelli per il campionario[…] fase C realizzazione del campionario destinato alla vendita […] fase D messa in produzione delle calzature […]”, di cui le ultime tre integrano “attività collegate o inerenti alla produzione” (oggetto del contratto di fornitura con BE BL spa), mentre le prime due sono “attività antecedenti alla produzione”
(estranee al predetto contratto);
− in particolare ha svolto per conto di oltre alle attività strettamente CP_1 Controparte_2 correlate alla produzione di calzature, anche le seguenti attività “antecedenti alla produzione” non ricomprese nell'oggetto del contratto “ricerca delle tendenze moda, di tutti i materiali e degli accessori da usare per creare gli stili delle proposte delle linee calzature […] servizi di creazione e sviluppo per
l'implementazione personalizzata delle strutture e degli accessori costituenti il campionario delle calzature attraverso le linee selezionate […] ; ricavo della monelleria personalizzata su numerazione 37 […] ; servizi di ricerca e creazione stilistica, inclusi i servizi di prova e dello sblocco per la realizzazione delle scatole, sacchetti, cartoncini ed etichette […] creazione del primo campione definitivo e standardizzato […]; servizi di elaborazione per le schede tecniche relative alla composizione ed origine del prodotto […]; servizi di industrializzazione del prodotto per la messa in produzione con relative schede tecniche […]; servizi di ricerca, consulenza, coordinamento e gestione dei fornitori di tutte le materie prime;
servizi di realizzazione delle mazzette colori[…] – attività grazie alle quali BE BL spa è riuscita ad affermarsi anche nel settore calzaturiero “avvalendosi dell'avviamento generato dalla ; CP_1
− sussiste, pertanto, in relazione a tali attività “antecedenti alla produzione” il diritto di al CP_1 pagamento di un compenso ulteriore rispetto a quello contrattualmente pattuito, pari ad euro
7.866.800,00 (come quantificato dal CT di parte “sulla base dei valori di mercato delle diverse epoche in cui dette prestazioni sono state effettuate”) ed in subordine al pagamento di un indennizzo parametrato all'ingiustificato arricchimento ricevuto da avvalendosi di tali CP_2 prestazioni.
2. Si è costituita nel presente giudizio eccependo in via preliminare Controparte_2
l'incompetenza del Tribunale adito (essendo la competenza attratta ad apposito Collegio Arbitrale sulla base della pattuita clausola compromissoria;
in subordine essendo competente il Tribunale di
3 Bologna in applicazione dei generali criteri) e nel merito chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie.
In particolare, parte convenuta sotto il profilo fattuale ha dedotto che:
− il rapporto contrattuale tra le parti, di fornitura di calzature, è durato dal 2008 al 2017
(periodo nel quale “ ha fatturato oltre euro 23.000.000,00”) e si è interrotto a causa di CP_1
“continui gravi ritardi di consegna e gravi inadempimenti sotto il profilo dei vizi e difetti delle calzature” avvenuti nell'anno 2016;
− dopo il primo contratto stipulato nel 2009 menzionato dall'attore, che all'art. 9 conteneva una clausola compromissoria (che attribuiva alla competenza arbitrale qualsiasi controversia
“relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o alla validità e/o all'efficacia del contratto”), le parti hanno stipulato in data 14/6/2016 un successivo contratto di fornitura (di cui non è fatta menzione nell'atto di citazione) “per aggiornare ed integrare i contenuti dell'istaurato rapporto” che all'art. 11 ha reiterato la medesima clausola compromissoria;
tutti i contratti sono stati sottoscritti presso la sede di BE BL spa a Quarto Inferiore (Bologna);
− a seguito dell'interruzione del rapporto, in attuazione di tali clausole compromissorie, nell'anno 2019 ha promosso nei confronti di un procedimento CP_1 CP_2 arbitrale teso ad ottenere il risarcimento del danno da ingiustificato recesso ed abuso di dipendenza economica;
− il Collegio Arbitrale con lodo emesso in data 21/11/2019 ha rigettato le domande formulate da per difetto di dipendenza economica – decisione poi confermata dalla Corte CP_1
d'Appello di Bologna con sentenza n. 441/2022 emessa il 15/2/2022 e passata in giudicato;
− successivamente ha avviato il presente giudizio per ottenere il pagamento di un CP_1 maggior prezzo per prestazioni svolte in attuazione del predetto unitario rapporto contrattuale intercorso tra le parti - rapporto che trova fonte esclusiva nei contratti di fornitura del 2009 e del 2016, ai quali vanno ricondotte tutte le prestazioni svolte da n CP_1 favore di BE BL spa.
In considerazione di ciò la convenuta ha eccepito:
• l'incompetenza del Tribunale adito, per essere competente un Collegio Arbitrale in ragione delle clausole compromissorie inserite nei citati contratti di fornitura, essendo le prestazioni oggetto del presente giudizio da ricondurre nell'ambito dell'unitario rapporto contrattuale;
• in subordine l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Bologna, essendo stati i contratti sottoscritti presso la sede di BE BL spa e non potendo essere applicato il foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c. per difetto di liquidità del credito;
4 • l'infondatezza nel merito delle domande svolte, rientrando le dedotte attività “antecedenti alla produzione” nell'oggetto del contratto – il quale prevedeva (a fronte dell' “ideazione” della calzatura riservata e sempre svolta da BE BL spa) a carico di la “realizzazione del CP_1 campione”, il cui antecedente necessario, a carico della medesima, era la predisposizione del
“cartamodello” (rimasto, per tutte le calzature, nella piena disponibilità di sulla base CP_1 del quale “si procede allo stampo del campione”; tutte tali attività inscindibilmente legate alla realizzazione del campione della calzatura costituivano oggetto del contratto e sono state integralmente pagate da BE BL spa;
• l'infondatezza nel merito della domanda per difetto di prova dello svolgimento da parte di di prestazioni estranee all'oggetto del contratto, considerata anche la lunga durata CP_1 del rapporto nel corso del quale non ha mai domandato somme ulteriori rispetto a CP_1 quelle contrattualmente previste, né ha provveduto a contabilizzare in bilancio i crediti azionati nel presente giudizio, nonostante nel bilancio di esercizio debbano essere riportati anche i crediti relativi a fatture ancora da emettere;
• l'inammissibilità ed infondatezza della domanda subordinata ex art. 2041 c.c., difettando il requisito della sussidiarietà in ragione del rapporto contrattuale esistente tra le parti.
3. Alla prima udienza del 12/1/2023 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'articolo
183 c.p.c. Con la propria prima memoria parte attrice, oltre a riportarsi alle precedenti difese, con riguardo alle eccezioni preliminari ha: a) contestato l'applicabilità della clausola compromissoria pattuita tra le parti, deducendo come le prestazioni per cui è domandato il pagamento non afferiscano al contratto di fornitura, quanto piuttosto ad un “contratto diverso, avente ad oggetto prestazioni che sono differenti e non necessariamente collegate a quelle pattuite per iscritto”, intervenuto tra le parti per la
“sistematica prassi di sottoscrivere e/o aderire per fatti concludenti alle proposte di volta in volta predisposte dalla committente”; b) dedotto la competenza del Tribunale di Fermo avendo la domanda ad oggetto prestazioni inerenti un contratto diverso da quello di fornitura “determinate e svolte tutte nel circondario del
Tribunale di Fermo”. Al riguardo, con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. parte convenuta ha insistito nelle difese già svolte, deducendo come il processo industriale volto alla produzione e alla consegna al committente di uno specifico tipo di calzatura comprenda necessariamente anche fasi preliminari tese alla predeterminazione delle caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto, tutte da ricondurre ad un unitario rapporto contrattuale, il quale in specie espressamente prevedeva apposite clausole compromissorie. Le ulteriori memorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum.
5 All'esito dell'udienza del 30/11/2023 sono state rigettata le istanze istruttorie ed è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni – poi avvenuta all'udienza del 15/5/2025, con assegnazione alle parti dei termini ex articolo 190 c.p.c.
4. Va accolta l'eccezione, tempestivamente sollevata dal convenuto, di incompetenza del
Tribunale Adito in favore di un Collegio Arbitrale.
Al riguardo va rilevato che l'attore ha agito in via contrattuale ex art. 1218 c.c. per il “pagamento di tutte le prestazioni anteriori alla fase di produzione eseguite dalla svolte nel corso del rapporto di CP_1 fornitura di cui ai contratti stipulati fra le parti il 2/3/2009 ed il 14/6/2012 - i quali, peraltro, espressamente prevedevano entrambi a carico di la predisposizione di “articoli campione”, CP_1 rispetto ai quali era riservata a “l'approvazione del campione da Voi realizzato” (art.
1.a del Parte_1 contratto del 2009 ed art. 1 del contratto del 2012) ed era previsto che “Gli articoli campione approvati e sottoscritti dalla ditta BE blu spa restano di proprietà di BE BL spa stessa Anche se custoditi presso la ditta fornitrice” (cfr. art. 8 contratto del 2009 ed art. 9 contratto del 2012).
In entrambi i contratti, inoltre, risulta pattuita una clausola compromissoria del seguente tenore
“Qualsivoglia controversia che avesse ad insorgere tra le Parti e/o loro eredi o aventi causa, in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o alla validità e/o all'efficacia del presente contratto, dovrà essere decisa per effetto di arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c., da un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui due nominati da ciascuna delle Parti ed il terzo, che avrà funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri già designati da ognuna delle parti. In caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna su istanza della parte più diligente. Nel caso in cui una delle parti non nominasse l'arbitro che essa deve nominare, trascorso un termine di 20 (venti) giorni a decorrere dalla data di avviso che essa dovrà ricevere dall'altra parte a mezzo di lettera raccomandata a.r. o di atto di nomina di arbitro notificato tramite ufficiale giudiziario ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c., anche detta nomina, su ricorso della parte interessata, sarà fatta dal Presidente del Tribunale di
Bologna. Gli arbitri incaricati dovranno osservare nel procedimento arbitrale lenorme del codice di procedura civile e dovranno decidere secondo diritto, applicando le leggi dell'ordinamento giuridico italiano. Gli arbitri dovranno deliberare il lodo e consegnarlo a ciascuna delle Parti contendenti - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 820 c.p.c. - entro e non oltre i 240 (duecentoquaranta) giorni successivi all'ultima accettazione dell'incarico arbitrale, salvo le eccezioni di legge e salvo l'eventuale proroga che sia autorizzata da tutte le Parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte che verrà riconosciuta soccombente in relazione alla materia del contendere. La sede dell'arbitrato sarà in Bologna” (cfr. art. 9 del contratto del 2009 ed art. 11 del contratto del 2012).
Secondo la giurisprudenza prevalente, la clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel rapporto contrattuale cui essa è annessa (cfr. ex plurimis Cass. n. 4035 del 2017; Cass. n. 20673 del 2016, e Cass. n. 1674 del 2012).
6 In tal senso “la deroga alla competenza del giudice ordinario non può essere affermata tramite la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto ove si tratti di controversie relative ad altri contratti, ancorché collegati al principale cui accede la clausola (v. Cass. Sez. U n. 7398-98, Cass. n. 2598-06, Cass. Sez. U n.
13894-07); tuttavia a tale situazione non corrisponde quella delle pattuizioni aggiuntive o modificative del contratto originario enucleabili nel contesto di un medesimo programma negoziale;
in tali casi, ove si discuta cioè di atti aggiuntivi finalizzati a meri adeguamenti progettuali, non può sostenersi che la clausola compromissoria non si estenda alle controversie così insorte (v. Cass. n. 5371-01), ove la clausola contempli tutte le controversie originate dal contratto al quale lo stesso atto aggiuntivo funzionalmente accede” (cfr. Cass. n. 29332/2020).
Ciò considerato, in specie le domande svolte dall'attore appaiono attratte alla competenza arbitrale, poiché, tutta l'attività prodromica alla realizzazione del “campione” da parte di rispetto alla CP_1 quale è domandato nel presente giudizio il pagamento di un compenso aggiuntivo - in applicazione dei criteri interpretativi di cui all'art. 1362 c.c., per la ampiezza dell'oggetto del contratto, la condotta tenuta nel corso del rapporto dalle parti e la stretta connessione tra le prestazioni di cui è chiesto il pagamento a la “realizzazione del campione” – appare rientrare nell'ambito di un medesimo programma negoziale, in relazione al quale è stata pattuita clausola compromissoria avente ad oggetto
“Qualsivoglia controversia che avesse ad insorgere tra le Parti” anche con riguardo “in relazione all'interpretazione
e/o all'esecuzione”.
Risulta attratta alla competenza del Collegio Arbitrale anche la domanda subordinata di indennizzo ex art. 2041 c.c. richiamata sul punto la giurisprudenza secondo cui “rientra nella competenza dell'arbitro al quale le parti abbiano deferito, con apposita clausola compromissoria, le eventuali controversie derivanti da un contratto da esse concluso la cognizione anche della domanda fondata sull'arricchimento senza causa di una parte in danno dell'altra, ove questa abbia la sua ragione giustificatrice nel rapporto costituito dagli interessati nell'esercizio della loro autonomia negoziale” (cfr. Cass. n. 37266/2021; Cass. n. 24542/2011 ed altre).
Va pertanto dichiarata - con sentenza, ai sensi dell' art. 819 ter c.p.c. - l' incompetenza dell'adito
Tribunale di Fermo, essendo competente il Collegio Arbitrale individuato all'art. 9 del contratto stipulato in data 2/3/2009 ed all'art. 11 del contratto stipulato in data 14/6/2012 tra le parti e va assegnato termine di tre mesi per la riassunzione della causa.
5. Per tutte le ragioni sopra esposte, in applicazione dell'art. 91 c.p.c. e dei parametri di cui al
D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle ragioni della decisione, alle difese delle parti ed alle attività processuali effettivamente svolte, le spese di lite vengono liquidate in favore del convenuti in euro
10.860,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
1510/2022, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
7 DICHIARA
l'incompetenza del Tribunale adito, per essere le domande svolte attratte alla competenza del
Collegio Arbitrale individuato nei contratti stipulati tra le parti;
ASSEGNA alle parti termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al Collegio Arbitrale;
NA
l'attore al pagamento delle spese di lite liquidate in favore del convenuto in complessivi euro
10.860,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Fermo il 13/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
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