TRIB
Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 01/11/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 854/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate nell'interesse delle parti;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
1 N.R.G. 854/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 854/2021 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], (C.F.: ), rappresentata CodiceFiscale_2
e difesa dagli avvocati Maria Grazia Ledda (C.F.: ) e Mario Silvestro CodiceFiscale_3
IT (C.F.: ), entrambi del Foro di Nuoro, elettivamente domiciliata nel CodiceFiscale_4 loro studio in Nuoro nella Piazza Crispi n.4;
-parte attrice-
contro
(P.I. ) codice fiscale e numero di iscrizione Registro Controparte_1 P.IVA_1 delle Imprese di Treviso con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa, 14, P.IVA P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per elezione domiciliata in Nuoro, P.IVA_2 alla via Sant'Emiliano 55, presso lo studio dell'avvocato Antonio Careddu del foro di Nuoro -
[...]
- che la rappresenta e difende C.F._5
parte convenuta
residente in [...] Controparte_2
parte convenuta contumace
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale da sinistro stradale
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
2 CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
Voglia: - ammettere i mezzi istruttori dedotti nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.
(prova testimoniale e CTU contabile a conferma delle risultanze della CTP a firma dei Dottori
e ); - richiamare il CTU dott. chiarimenti sul quesito n. 4 Persona_1 Persona_2 Per_3 ed in particolare affinchè risponda in ordine alla tipologia delle attività della vita quotidiana che risultano compromesse a seguito del sinistro;
- accertare tutto quanto esposto in atto di citazione e nei successivi atti e per l'effetto condannare la
Compagnia in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento integrale, in favore dell'attrice, di tutti i danni patiti a causa del sinistro stradale, di tipo materiale, biologico, morale e patrimoniale;
- con vittoria di spese e compensi.”
Nell'interesse di parte convenuta:
“conclude affinché l'adito Tribunale Voglia come appreso giudicare: in via preliminare respingere la richiesta di concessione di provvisionale, poiché destituita di ragione in fatto ed in diritto;
in via principale dichiarare infondate -e per l'effetto in toto respingere- tutte le domande e pretese risarcitorie avanzate dall'attrice nei riguardi della Controparte_1 in via di subordine, e salvo gravame accertare e dichiarare il ricorrere di un concorso di colpe tra i protagonisti dell'evento di danno, ascrivendo alla trasportata attrice non meno del 50% della concorsualità causale e di ogni conseguente onere risarcitorio;
in ogni caso -defalcare dalle voci e somme in denegata ipotesi all'attrice riconosciute come dovute, gli indennizzi e gli importi già accordati dall'AI con la costituita rendita, e dall'Inps, statuendo che un tanto, in uno a quanto alla stessa già Pt_1 corrisposto dalla assicuratrice costituisce congruo e satisfattivo ristoro;
CP_1
-porre a carico della medesima attrice le spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 compagnia assicurativa e , al fine di ottenere il risarcimento Controparte_1 Controparte_2 di tutti i danni patiti a seguito del sinistro occorso in data 04.06.2019.
A fondamento della propria domanda ha esposto che:
3 1. in data 04.06.2019, come suo solito, partiva dal proprio paese di Gavoi (NU) per recarsi a lavoro presso la ditta “Sardinia Food s.n.c.” di LL LO & C. di FO (NU), fruendo del passaggio in macchina offertole dalla collega Sig.ra nata a [...] il CP_3
16.04.1992, residente anch'essa in Gavoi (NU);
2. nel corso del tragitto, la in qualità di conducente dell'auto, (Alfa Romeo, tipo 147, tg CP_3
DR 723 WE, di proprietà del signor assicurata presso la Controparte_2 Controparte_1
polizza n. 267114383) e la in qualità di terza trasportata, giunte a FO
[...] Pt_1 intorno alle ore 05:00 a.m. circa, mentre percorrevano la Via Sassari in direzione della “Zona
Industriale FO”, arrivate all'altezza dell'incrocio con Via Del Lavoro, venivano coinvolte in un sinistro stradale con un'altra auto, marca Fiat, tipo Punto, targata BY 179 RK;
3. in particolare, la Fiat Punto, giungendo da Via Del Lavoro, violava il proprio obbligo di arrestare la marcia in prossimità dell'incrocio e del segnale di STOP ed invadeva la corsia di
Via Sassari di percorrenza della Sig.ra urtandola da destra, mandandola fuori strada CP_3 sulla sinistra e facendola sbattere fortemente prima su un'opera muraria, contenente contatori di acqua o gas, poi contro un grosso palo elettrico;
4. nell'immediato il veicolo Fiat Punto si allontanava dai luoghi e solo in un secondo momento le Autorità, successivamente intervenute, accertavano l'identità del conducente in CP_4
nato a [...] il [...], il quale, interpellato in merito ai fatti, ammetteva di
[...] essere il responsabile del sinistro e di essersi dato alla fuga per timore;
5. l'impatto provocato dalla Fiat risultava talmente forte da danneggiare irreversibilmente l'Alfa
Romeo, comportando anche l'esplosione dei vari Air Bag, e provocava lesioni gravi alla conducente e lesioni gravissime alla terza trasportata , tali da richiedere un CP_3 Pt_1 intervento urgente del 118 ed il ricovero immediato di quest'ultima presso l'Ospedale San
CE di Nuoro;
6. la , quale diretta conseguenza del sinistro sopra descritto, ha patito diversi danni di Pt_1 tipo biologico, patrimoniale, materiale e morale, come di seguito specificati: danno biologico:
- il danno biologico è stato quantificato “complessivamente in misura non inferiore al
30%”; - Invalidità temporanea totale: giorni 113 (centotredici); - Invalidità temporanea parziale: giorni 96 (novantasei), di cui: - invalidità temporanea parziale al 75%: giorni 40
(quaranta); - invalidità temporanea parziale al 50%: giorni 28 (ventotto); -invalidità temporanea parziale al 25%: giorni 28 (ventotto);
4 - dal giorno del sinistro la signora ha visto gravemente compromesse anche tutte Pt_1 le attività esplicative della personalità umana, con notevoli ripercussioni sulla vita familiare, affettiva, lavorativa e di relazione;
- in data 16 Giugno 2021, nonostante la stabilizzazione della malattia, sempre in conseguenza del sinistro, all'attrice è stata riscontrata una “gonalgia a dx da sovraccarico funzionale con tendinopatia della zampa d'oca e algia tibio-tarsica e piede omolaterale”, cui dovrà necessariamente seguire un ulteriore intervento chirurgico correttivo;
danno patrimoniale:
- la signora , a causa del sinistro, ha totalmente e definitivamente perso la propria Pt_1 capacità lavorativa specifica;
- dal momento del suo ingresso nel mondo del lavoro e fino alla data del sinistro, la ha sempre svolto solo attività lavorative di tipo manuale quali, nello specifico: Pt_1 commessa in attività di confezionamento di abbigliamento;
badante; impiegata in stireria, impiegata in pelletteria, impiegata in impresa di pulizie;
inserviente presso agenzia interinale, pasticcera, inserviente in mensa, impiegata in panificio;
- negli ultimi tre anni precedenti la verificazione del sinistro, l'attrice aveva un regolare reddito da lavoro;
- al momento del sinistro, la stessa risultava assunta dalla ditta Sardinia Food s.n.c. di LL
LO & C, corrente in FO, con contratto di tipo full time, a tempo determinato, dal
08.05.2019 al 7.11.2019;
- se non si fosse verificato l'incidente, detto rapporto si sarebbe certamente convertito in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come da dichiarazione resa dal suo datore di lavoro;
- dovrà pertanto essere riconosciuto all'attrice, quale conseguenza del sinistro, anche il danno cd. da perdita della capacità lavorativa specifica, dato dai redditi che la stessa avrebbe percepito se non si fosse verificato l'evento fino al momento del raggiungimento dell'età pensionabile, il danno da lucro cessante, ed il danno per la mancata retribuzione;
danno morale:
- in conseguenza del sinistro, l'attrice ha altresì subito un danno morale, come accertato nella perizia di parte, in cui si dà atto che la signora presenta un “disturbo Pt_1 depressivo post traumatico”;
- ad oggi, l'attrice prova angoscia durante la guida, ha difficoltà a condurre da sola la propria autovettura e prova panico e terrore nell'essere trasportata come passeggera;
danno materiale:
5 - alla signora andranno infine riconosciute anche tutte le spese sostenute a causa Pt_1 del sinistro, tra cui le spese mediche, quelle per la redazione della perizia contabile, quelle per l'acquisto della nuova auto e le spese per il conseguimento della nuova patente speciale.
Alla luce delle esposte ragioni, l'attrice concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
*
In data 24.11.2021, si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa , Controparte_1 contestando integralmente le avverse difese e richieste, deducendo in merito quanto segue.
1. In relazione alla dinamica dell'evento, si è evidenziato come per tipologia, ubicazione ed intensità del traumatismo, l'odierna deducente non vada esente da responsabilità, giacché appare evidente il mancato utilizzo da parte di questa dei principali presidi di sicurezza, con conseguente rilievo nel determinismo causale dell'evento.
2. In relazione al quantum debeatur si è evidenziato che:
- l'attrice evoca la richiesta di risarcimento del danno da postumo permanente, inquadrandolo nella percentuale del 30%, senza tuttavia riferire su quali criteri di estimazione clinica e medico legale tale valutazione poggi;
- nulla l'attrice dice riguardo agli accertamenti, interventi e determinazioni assunti dall'AI, il quale ha stabilito nel 16% l'invalidità permanente della , che peraltro Pt_1 su tale indicazione nulla risulta aver eccepito od opposto. Discende da quanto precede che, intanto, dovrà tenersi conto non soltanto delle conclusioni medico legali cui l'AI è giunta ma anche delle corresponsioni già effettuate dall'Ente, ed invero oggetto di rivalsa nei confronti del deducente assicuratore;
- una volta verificato l'ammontare delle poste e delle somme riconosciute all'attrice dall'AI, ed eventualmente anche dall'Inps, dovrà procedersi secondo quanto imposto dal principio della compensatio lucri cum damno, posto che qualsivoglia importo corrisposto in favore del danneggiato (indipendentemente dalla sua diretta o mediata collocazione causale e storica col fatto di danno) dovrà essere defalcato dall'importo risarcitorio finale;
- in merito al danno morale, la domanda risarcitoria della , comunque disancorata Pt_1 dai criteri di calcolo del danno e non supportata da valido riscontro di prova, neppure considera che nei postumi permanenti è considerata ogni componente del danno alla persona, e che quindi non è dato accedere ad una duplicazione di quanto già ricompreso nelle diverse componenti;
6 - in merito al danno patrimoniale, si rileva come l'attrice, erroneamente, partendo dall'assunto che il rapporto di lavoro a tempo determinato si sarebbe “senz'altro” convertito in lavoro a tempo indeterminato, controparte introduce poi il tema del danno da perdita della capacità lavorativa. L'inesistenza di alcun automatismo tra invalidità generica ed incapacità specifica e il divieto di incappare in duplicazioni risarcitorie (posto che il danno alla cenestesi lavorativa già è indennizzato con il risarcimento del danno permanente), impone di procedere evitando di risarcire due volte lo stesso pregiudizio;
Non sempre, infatti, alla ridotta capacità di lavoro consegue una parimenti corrispondente riduzione del guadagno.
- contesta infine le pretese di rifusione per l'acquisto di un mezzo e per il rilascio di patente, che non risultano correlate all'evento di danno per cui si discute.
Per quanto sopra esposto, la ha concluso chiedendo l'accoglimento Controparte_5 delle conclusioni in epigrafe riportate.
*
, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
*
La causa è stata istruita con prove documentali e CTU medico-legale.
In data 25.07.2023, a seguito di variazione tabellare, il procedimento è definitivamente transitato sul ruolo della scrivente.
All'udienza del 18.06.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.12.2024, con ulteriore rinvio, stante il carico del ruolo e l'esigenza di definire i procedimenti di più risalente iscrizione, all'udienza del 19.06.2025, svoltasi in forma cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto , il quale, pur Controparte_2 ritualmente citato, in qualità di proprietario del veicolo sul quale l'attrice risultava terza trasportata, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, la domanda è fondata e deve trovare accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
Quanto alla dinamica del sinistro, risulta pacifico in causa che, in data 04.06.2019, la Sig.ra
[...]
si trovava, in qualità di terza trasportata, a bordo dell'autovettura Alfa Romeo, tipo Parte_1
147, tg DR 723 WE, di proprietà del signor condotta nell'occasione dalla sig.ra Controparte_2
quando, intorno alle ore 05:00 a.m. circa, mentre l'auto percorreva la via Sassari in CP_3
7 direzione della “Zona Industriale FO”, all'altezza dell'incrocio con Via Del Lavoro, veniva coinvolta in un sinistro stradale con un'altra auto, marca Fiat, tipo Punto, targata BY 179 RK, condotta da Controparte_2
In particolare, la Fiat Punto, giungendo da via Del Lavoro, violava il proprio obbligo di arrestare la marcia in prossimità dell'incrocio e del segnale di STOP ed invadeva la corsia di percorrenza della
Sig.ra urtandola da destra, mandandola fuori strada e facendola sbattere fortemente prima su CP_3 un'opera muraria e poi contro un palo elettrico.
La predetta ricostruzione dei fatti, dedotta da parte attrice, trova piena conferma nei rilievi eseguiti nell'immediatezza dei fatti da parte del Nucleo Carabinieri della Compagnia di Nuoro intervenuti sul luogo del sinistro, la cui relazione risulta allegata all'atto introduttivo del giudizio.
Inoltre, l'evento, con le modalità sopra descritte, è da considerarsi fatto pacificamente ammesso in causa in quanto non contestato dalla compagnia assicurativa intervenuta.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, non può revocarsi in dubbio che la condotta del è stata CP_2 assunta in evidente violazione del disposto di cui all'art. 145 del Codice della Strada (T.U. del D.L.
30.04.1992, n. 285), che impone ai conducenti, nell'approssimarsi ad una intersezione, di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. La disposizione citata chiarisce inoltre che “i conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
Deve sul punto richiamarsi l'orientamento granitico della giurisprudenza secondo cui “Il segnale di
"stop" pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità”(ex plurimis Cass. civ. n.
4055/2009).
Orbene, sulla base dell'istruttoria svolta, deve ritenersi raggiunta la prova che l'evento dannoso è stato causato dalla condotta colposa del il quale ha omesso di rispettare il segnale di CP_2 precedenza andando a impattare contro il veicolo sul quale la viaggiava quale terza Pt_1 trasportata.
Invero, la , nel costituirsi in giudizio, non ha contestato il verificarsi del sinistro, Controparte_1 ma ha eccepito un concorso causale dell'attrice nella causazione del danno, o quantomeno con
8 riguardo alla sua entità, con ogni correlato riflesso sulla ripartizione della responsabilità tra i soggetti coinvolti.
In particolare, la compagnia assicurativa ha evidenziato come “per tipologia, ubicazione ed intensità del traumatismo, risulta invece che la passeggera dell'automobile garantita dalla odierna deducente, non vada esente da responsabilità, giacché appare evidente il mancato utilizzo da parte di questa dei principali presidi di sicurezza”. Tale incauto comportamento, secondo la tesi prospettata dalla società convenuta, avrebbe interrotto qualsivoglia nesso causale tra la genesi del sinistro, la sua prima fase di determinazione, la successiva evoluzione e le conseguenze di danno poi derivate.
Tale prospettazione non appare condivisibile.
In primo luogo, deve evidenziarsi che non esiste in atti la prova, certa e inconfutabile, che l'attrice fosse sprovvista delle cinture di sicurezza, atteso che alcuna violazione è stata contestata nell'immediatezza dei fatti dagli agenti intervenuti sul posto.
Tale tesi difensiva non appare peraltro supportata neppure dall'esito della ctu medico-legale, nella quale il dott. richiesto di fornire chiarimenti in ordine alla compatibilità tra le lesioni lamentate Per_3
e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (cinture di sicurezza) e di specificare se, l'eventuale mancato utilizzo, possa aver concorso nella causazione dell'evento dannoso e in quale misura, ha infatti concluso non escludendo l'uso dei dispositivi e precisando che lesioni, come quelle riportate dall'attrice, si sarebbero potute verificare anche con l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza.
In particolare, il CTU ha affermato che: “Mancando l'iconografia dell'interno dell'auto dopo il sinistro, non è dato sapere se la lesione sia stata cagionata dalla rientranza delle strutture rigide del mezzo dopo l'urto, o che in seguito all'urto, in assenza di dispositivi di protezione, la paziente, non trattenuta, sia scivolata urtando il ginocchio contro le strutture del mezzo. Nel primo caso, infatti,
l'alta velocità è causa, tra gli altri, dei traumi da intrusione, che si verificano quando un violento urto frontale sospinge il motore verso l'abitacolo, cosicché il cruscotto e le parti meccaniche invadono l'abitacolo e schiacciano il passeggero. In questi casi frequentemente si verificano la frattura della rotula e della tibia, e la lussazione posteriore del ginocchio, nonché fratture e lussazioni di piede e caviglia, che rimangono incarcerati. Per cui anche se la paziente avesse indossato correttamente le cinture di sicurezza le lesioni si sarebbero potute verificare. Nel secondo caso
l'assenza di mezzi idonei a trattenere il corpo ha fatto sì che in occasione dell'urto la paziente sia stata proiettata contro il cruscotto, riportando una frattura da impatto. Se la fascia trasversale della cintura non appoggia contro il bacino il più in basso possibile, o addirittura assente, il passeggero, anziché essere trattenuto, scivola in avanti, ed urta il ginocchio contro il cruscotto, arrivando, in caso di impatti violenti, anche a fratture o lussazioni di tibia e femore.”
9 Sulla scorta di quanto sopra esposto e delle conclusioni formulate dal c.t.u., poiché costituisce orientamento consolidato quello per cui: «In tema di esclusione, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma secondo, cod. civ., della risarcibilità di quei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, grava sul debitore responsabile del danno l'onere di provare la violazione, da parte del danneggiato, del dovere di correttezza impostogli dal citato art. 1227 e l'evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, trattandosi di una circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria
(ex. plurimis Cass. civ. n. 9137/2013), alcuna riduzione o esclusione può essere applicata nel caso di specie, non sussistendo la prova del concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento o delle sue conseguenze.
*
Accertato l'an, deve essere determinato il quantum dei danni risarcibili.
La quantificazione del danno patito dall'attrice all'esito del sinistro sopra descritto presuppone l'individuazione e l'esatta qualificazione dei danni effettivamente subiti e per i quali ella ha chiesto ristoro.
Occorrerà pertanto verificare, in primo luogo, la fondatezza della domanda attorea in punto di danno non patrimoniale, in particolare in relazione al danno biologico e alla personalizzazione dello stesso e al danno morale lamentato dalla . Pt_1
Il danno biologico (o alla salute) consiste nella temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di accertamento o valutazione medico legale. Secondo l'orientamento assolutamente pacifico della giurisprudenza di legittimità, «il danno biologico è la lesione della integrità psico-fisica subita da una persona, comprensiva delle alterazioni fisiopsichiche, temporanee o permanenti, e della loro incidenza sullo svolgimento delle funzioni della vita e sugli aspetti personali dinamico relazionali. Esso va accertato con criteri medico-legali e valutato in punti percentuali in base ad un accreditato "bareme" medico-legale in cui il valore monetario del punto di invalidità permanente cresce proporzionalmente al crescere della percentuale di invalidità» Cassazione civile sez. III - 19/09/2022, n. 27380.
Ai fini della sua liquidazione, deve aversi riguardo al pregiudizio da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), e quello da invalidità permanente, con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi.
10 Ciò posto, ai fini della concreta liquidazione del danno occorre avere riguardo all'esito della consulenza tecnica di natura medico legale disposta in causa. Non sussistono, infatti, motivi per discostarsi e disattendere le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio, dott. Persona_4 la cui consulenza deve ritenersi compiutamente e logicamente motivata, il quale ha ritenuto sussistere postumi permanenti nella misura del 20%, nonché una inabilità temporanea di 210 giorni (giorni 14 di ricovero ospedaliero;
ITT giorni 30; ITP al 75% in giorni 90; ITP al 50% in giorni 50; ITP al 25% in giorni 50).
In particolare, il perito del giudice, all'esito degli accertamenti svolti, ha evidenziato che a seguito del sinistro la ha riportato: «un trauma a carico dell'arto inferiore sinistro con: frattura Pt_1 pluriframmentaria scomposta III distale diafisi femore sx. Frattura tibia prossimale sx.
La storia clinica del paziente porta a ritenere l'esistenza di un danno biologico temporaneo che, come tale, va compreso nella fase evolutiva della lesione sino alla sua stabilizzazione. Si può ritenere, con giudizio di alta probabilità, che lo stato di malattia condizione clinica dell'individuo caratterizzata da sintomi soggettivi, oggettivi e/o strumentali o di laboratorio che denotano una condizione peggiorativa dello stato di salute, e che evolve verso la guarigione, la morte o la cronicizzazione) possa essere così riconosciuto:
• Giorni 14 di ricovero ospedaliero;
• ITT giorni 30
• ITP al 75% in giorni 90;
• ITP al 50% in giorni 50;
• ITP al 25% in giorni 50
La fase stabilizzata della lesione, in quanto conseguenza di alterazioni anatomo-funzionali e di sofferenze soggettive sono espressione di un'invalidità permanente configurabile nel caso in questione nella misura dello 20*%.
Le spese documentate appaiono congrue».
Sulla base degli esiti della consulenza tecnica espletata, che si condivide integralmente e dalla quale non vi è ragione di discostarsi, deve essere pertanto riconosciuto alla un risarcimento per i Pt_1 danni non patrimoniali subiti, che deve essere operata attraverso le tabelle di Milano, in mancanza di elementi specifici che giustifichino una differente liquidazione.
Pertanto, avuto riguardo all'età dell'attrice al momento del sinistro (45 anni) e considerato che la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato un danno da invalidità permanente pari al 20%, una invalidità temporanea assoluta totale per 90 giorni, temporanea parziale al 75% per 90 giorni, temporanea parziale al 50% per 50 giorni e temporanea parziale al 25% per altrettanti 50 giorni, il suddetto danno si liquida in complessivi € 74.957,50.
11 *
Per quanto concerne il danno morale, va preliminarmente rilevato che la giurisprudenza di legittimità sostiene pacificamente che il riconoscimento di una somma ulteriore a titolo di danno morale non costituisce di per sé una duplicazione risarcitoria, poiché il giudice del merito è tenuto a valutare sia le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso) sia quelle incidenti sul piano dinamico -relazionale della sua vita
(che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce altro "da sé": cfr Cass., 29/10/2019, n. 27590; Cass., 31/1/2019, n. 2788;
Cass., 21/9/2017, n. 21939).
Con riguardo alle sofferenze morali patite dalla , avuto riguardo all'età al momento del Pt_1 sinistro (45 anni) e alla gravità delle lesioni riportate (20%), che hanno reso necessario un intervento d'urgenza con conseguente degenza ospedaliera (14 giorni) e un lungo periodo di cure, così inibendo o comunque compromettendo lo svolgimento di attività quotidiane e/ o ricreative, si ritiene opportuno riconoscere un danno morale pari al 30% per ogni punto di danno biologico riconosciuto dal perito, per un totale di euro 22.487,10.
Il danno morale consiste infatti nell'ingiusto turbamento e nella sofferenza patita dal danneggiato in conseguenza dell'illecito subito. Appare legittimo presumere che tale sofferenza interiore sia tanto più intensa quanto più gravi sono le lesioni subite, soprattutto quando le stesse siano idonee a compromettere un bene fondamentale, quale quello alla salute, determinando un pregiudizio grave e irreversibile all'integrità psico fisica della persona.
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità dell'evento e delle ripercussioni sulla vita della danneggiata, la quale in conseguenza del sinistro ha riportato, oltre ad una marcata cicatrice che certamente incide, in modo negativo, sull'immagine che l'attrice ha di sé, lesioni gravi che ne inibiscono in modo significativo la mobilità, costringendola a deambulare con l'ausilio di una stampella, (tanto è vero che la è munita del tesserino invalidi, previsto per persone la cui Pt_1 capacità di deambulazione è impedita o ridotta in modo permanente), appare congruo stimare tale voce di danno nella misura del 30%.
Si ritiene invero che le allegazioni attoree e la documentazione prodotta siano sufficienti a far presumere la situazione di abbattimento morale e disagio interiore vissuti dall'attrice, anche a prescindere dall' accertamento di una vera e propria patologia psichiatrica. Non osta, pertanto, al riconoscimento del danno morale quanto riportato dal c.t.u. in relazione alla richiesta di accertamento dell'esistenza di eventuali traumi psichici riconducibili eziologicamente all'evento, (Non vi sono quindi elementi per giudicare uno stato di “stress post traumatico” riferito dal collega ortopedico
12 dott. ”), in quanto tale conclusione non esclude che l'attrice abbia subito e subisca sofferenze Per_5 psicologiche connesse ai postumi del sinistro, che appare congruo stimare nella misura del 30%.
*
In ordine alla domanda di personalizzazione del danno, deve preliminarmente osservarsi che la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 21062 del 27 luglio 2024, richiamata la propria decisione del 27 marzo 2018, n. 7513, ha chiarito che : «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta
e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione».
L'ordinanza suindicata ha osservato, tra l'altro, che una lesione della salute «può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto. Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico
(c.d. “personalizzazione”: così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014). Dunque, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico- relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale».
13 Sulla scorta di quanto sopra esposto, ai fini della personalizzazione del danno, non rileva la mera sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, ricollegabili ad esempio, al dolore di comune riferibilità, bensì la lesione di interessi personali e dinamico relazionali peculiari della persona del danneggiato. È necessario che il danno, di cui si chiede la personalizzazione, presenti dei profili di concreta riferibilità e inerenza all'esperienza personale, specifica e irripetibile del soggetto che invoca il risarcimento.
In ordine al tale valutazione, spettante al giudice di merito, la Suprema Corte ha da tempo chiarito che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate
e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento» (v. ex multis Cass. 07/05/2018, n. 10912; 30/10/2018, n. 27482; 11/11/2019, n. 28988;
10/11/2020, n. 25164; 04/03/2021, n. 5865; 06/05/2021, n. 12046).
Ebbene, nel caso di specie, l'attrice ha allegato di aver visto cambiare radicalmente le proprie abitudini di vita, avendo dovuto rinunciare alle attività che costituivano il fulcro della sua esistenza, con notevoli ripercussioni sulla vita familiare, affettiva, lavorativa e di relazione.
L'attrice, in particolare, ha dovuto limitare di fatto le diverse attività che svolgeva abitualmente, trovandosi costretta ad adottare nella vita di tutti i giorni dei comportamenti diversi da quelli passati, con la conseguente compromissione della sua dimensione esistenziale.
Nello specifico, ha allegato che:
• la sua vita familiare e coniugale, in passato molto attiva, vista la giovane età di lei, del marito e dei due figli ( di anni 18 e di anni 19) è risultata gravemente compromessa Per_6 Per_7
a causa della “difficoltà allo svolgimento delle più banali attività quotidiane”;
• la casa di abitazione ove risiede, essendo articolata in tre piani collegati da un'unica scala a chiocciola, è divenuta per lei di difficile praticabilità, stante la “marcata difficoltà nel salire e nello scendere le scale”;
• la vita extra familiare, caratterizzata dalla passione per attività sportive quali la corsa e la pallavolo, essendo impegnata attivamente sotto diversi profili nella sua qualità di dirigente e consigliere dell'Associazione Sportiva Dilettantistica “Polisportiva San Gavino” di Gavoi - tessera FIPAV n. sono divenute per essa del tutto impraticabili;
Num_1
14 • parimenti le attività parrocchiali, anche come volontaria addetta alle pulizie e alla cura dei locali della Chiesa di San Gavino Martire a Gavoi, stante le difficoltà motorie e l'impossibilità di stare in piedi a lungo, sono ad essa precluse.
Ebbene, sulla base della documentazione versata in causa, deve ritenersi documentalmente provato che l'attrice, dopo l'incidente, ha dovuto abbandonare la palestra e l'attività di dirigente sportivo praticata all'interno dell'associazione sportiva dilettantistica San Gavino, non potendo più effettuare le mansioni a lei affidate dall' Associazione, come chiaramente dichiarato dal Presidente della stessa
(All.7 parte attrice). Parimenti, appare verosimile che i gravi problemi di deambulazione riportati in conseguenza del sinistro abbiano comportato una significativa limitazione di tutte le attività fisiche precedentemente svolte e pregiudicato anche il godimento della sua stessa abitazione, costruita su tre piani, collegati da una scala a chiocciola, e pertanto di difficile accesso. Il materiale probatorio raccolto appare sufficiente al riconoscimento di una personalizzazione del danno, in quanto si ritiene che il pregiudizio subito dall'attrice, avuto riguardo alla sua storia clinica, sia caratterizzato da un grado di peculiarità diverso e maggiore rispetto ai casi consimili in ragione dello stile di vita e delle peculiari condizioni personali della stessa, tale da riconoscere una personalizzazione del danno pari al 20% rispetto al danno biologico sofferto.
Indi, riassumendo le varie voci di danno alla salute: euro 74.957,00 per danno biologico da invalidità permanente e temporanea, incrementato del 20%
(euro 14.991,40) a seguito della personalizzazione del danno per un totale di euro 89.948,40; euro 22.487,10, per danno morale sofferto;
Totale: euro 112.435,50.
*
Quanto al danno patrimoniale, le richieste attoree sono indirizzate al ristoro del danno da perdita della capacità di lavoro specifica e del danno materiale subito.
Come è noto, ogni lesione alla salute può causare perdite sia di natura personale che patrimoniale. Le perdite di natura patrimoniale comprendono sia le spese sostenute per ovviare alle conseguenze dell'evento lesivo (es. spese mediche), sia i mancati guadagni connessi alla riduzione o perdita della capacità di produrre un reddito.
In merito alla prima voce di danno, l'attrice ha dedotto di aver sostenuto, a causa del sinistro, spese di diversa natura: spese mediche, quelle per la redazione della perizia contabile, quelle per l'acquisto della nuova auto e le spese per il conseguimento della nuova patente speciale.
Le spese mediche sostenute e documentate in giudizio sono state verificate dal ctu, dott. Per_4 il quale le ha ritenute congrue. Pertanto, devono essere liquidate nella misura di € 598,83
[...]
(spese mediche contenute nel doc 22) ed € 196,85 (spese mediche doc 4 memorie 183 c.p.c.).
15 Non può viceversa trovare accoglimento la richiesta di rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dell'automobile e per il conseguimento della patente speciale di guida.
Invero, in relazione al conseguimento della patente speciale, non risultano depositati documenti che attestino i costi effettivamente sostenuti a tal fine. Il documento prodotto, infatti, contiene un generico appuntamento fissato per il rinnovo/conseguimento della patente speciale presso il competente ufficio
ATS, senza tuttavia riferimenti specifici all'attrice e senza ulteriori documenti in ordine alle eventuali spese sostenute (cfr doc 10 atto introduttivo).
Allo stesso modo, dai documenti prodotti in giudizio, non emerge la peculiare caratteristica (cambio automatico) che renderebbe l'acquisto dell'automobile necessaria alle esigenze quotidiane della e pertanto giustificherebbe il rimborso della spesa sostenuta, in quanto connessa agli esiti Pt_1 del sinistro. Con riguardo alle spese per la perizia di parte, le stesse non appaiono documentate nel loro ammontare, non risultando prodotta alcuna fattura in merito.
Viceversa, con riguardo al danno da perdita della capacità lavorativa specifica, la domanda deve trovare accoglimento.
Preliminarmente, deve osservarsi che la lesione della salute può comportare una riduzione totale o parziale della capacità di guadagno del soggetto danneggiato laddove pregiudichi e riduca grandemente la possibilità di svolgere attività lavorativa, manuale o professionale, idonea a garantirgli un reddito.
Presupposto del danno da riduzione della capacità di guadagno è l'accertamento della riduzione della capacità di lavoro, che si configura quando il danneggiato, a seguito della stabilizzazione della malattia, non è più in grado di adempiere alle medesime attività lavorative cui veniva precedentemente adibito o ad attività similari, con conseguente riduzione della possibilità di acquisire in futuro ulteriori redditi o incrementi stipendiali.
Sotto tale profilo, la Suprema Corte ha più volte chiarito che, ove sussista una riduzione della capacità lavorativa specifica e questa abbia, a sua volta, dato luogo a una riduzione della capacità di guadagno, questa diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale da liquidarsi ai sensi dell'art. 2043 c.c. (cass. civ. 18.05.1999 n. 4801).
Tuttavia, l'invalidità permanente non comporta necessariamente e automaticamente un danno patrimoniale ed è compito del giudice accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica, avuto riguardo alle attitudini e alle condizioni personali e ambientali del danneggiato.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: «L'accertamento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, conseguente a lesioni personali, patito da un soggetto già percettore di reddito, deve avvenire: a) accertando l'entità dei postumi permanenti;
b) accertando la compatibilità
16 tra i postumi e l'impegno fisico o psichico richiesto dalle mansioni svolte dalla vittima;
c) valutando se l'eventuale incompatibilità tra postumi e mansioni comporti, in atto od in potenza, una presumibile riduzione patrimoniale. Deve invece escludersi che gli accertamenti suddetti possano compiersi in abstracto, chiedendo al medico-legale di quantificare in punti percentuali la c.d. “incapacità lavorativa specifica”, e moltiplicando il reddito perduto per la suddetta percentuale» (Cass. civ.
Sez. 3 -, Ordinanza n. 16604 del 20/06/2025).
Il riconoscimento di un danno da perdita della capacità lavorativa specifica necessita, pertanto, della prova, che può essere data anche attraverso presunzioni semplici ex art. 2727 c.c. o sulla base dell'id quod plerumque accidit, che la perdita del lavoro e la riduzione del reddito siano in rapporto di causa
-effetto rispetto alla lesione del bene salute.
Nonostante la pluralità di orientamenti giurisprudenziali in materia, si ritiene che il ricorso alla prova presuntiva sia tanto più giustificato nei casi in cui l'invalidità permanente sia così elevata, o comunque superiore a una certa soglia, da rendere altamente probabile o certa la menomazione della capacità lavorativa specifica e il conseguente danno patrimoniale subito.
Ai fini della liquidazione di tale tipologia di danno, è onere dell'istante dimostrare quale fosse il proprio reddito prima del sinistro e quale quello percepito successivamente allo stesso.
Ebbene, nel caso di specie, sulla base della documentazione prodotta in atti, si ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica avuto riguardo sia all'elevato grado di invalidità permanente accertato in capo alla sia alla Parte_2 natura delle lesioni subite (menomazione dell'arto) da valutarsi in correlazione alla tipologia di mansioni e attività precedentemente svolte dall'attrice nel corso della propria vita lavorativa.
Dalla documentazione versata in causa emerge infatti come l'attrice abbia svolto sempre lavori manuali e, in particolare, negli ultimi anni, mansioni di operaia nel settore alimentare (pasticcera, addetta alla panificazione) o di inserviente nel settore turistico. È evidente che la danneggiata, in conseguenza della sua storia clinica e delle lesioni riportate (Trauma all'arto sinistro; difficoltà ad alzarsi o a scendere e salire le scale;
marcata zoppia di fuga anche su terreno piano con utilizzo di appoggio monolaterale) non possa essere più adibita alle mansioni indicate né a mansioni simili, le quali richiedono certamente una stabilità nella posizione eretta e la necessità di trascorrere lunghi periodi in piedi.
Ciò ha comportato la perdita del rapporto di lavoro in essere al momento del sinistro con la DI
“Sardinia Food s.n.c.” di LL LO & C., alle cui dipendenze la risultava assunta, Pt_1 con contratto a tempo determinato, dall'08.05.2019 al 17.11.2019, con conseguente perdita delle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito quanto meno fino alla scadenza del contratto, sia la possibilità di ottenere una eventuale proroga o trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
17 È pacifico, infatti, che allo stato la sia disoccupata e che la mancata prosecuzione del Pt_1 rapporto - che verosimilmente sarebbe proseguita anche dopo la scadenza del contratto - sia da ricondursi alle precarie condizioni di salute della stessa e all'impossibilità di adibirla a mansioni diverse, come peraltro confermato dallo stesso titolare della ditta, nella nota allegata in atti.
Sulla base dell'istruttoria documentale svolta e delle nozioni di comune esperienza, avuto riguardo ai gravi problemi di deambulazione riportati dall'attrice, non pare revocabile in dubbio che il sinistro occorso abbia compromesso irrimediabilmente la possibilità per la di procurarsi un reddito Pt_1 nel medesimo settore (lavoro domestico, panificazione, turismo) di riferimento, non potendo più essere adibita a mansioni analoghe a quelle precedentemente svolte e dalle quali ricavava il proprio reddito.
All'attrice dovrà essere, pertanto, riconosciuto un risarcimento per il danno patrimoniale da lucro cessante subito, da quantificarsi tenendo conto sia dei mancati guadagni relativi al periodo in cui era formalmente assunta ma non ha potuto offrire la propria prestazione lavorativa a causa dell'infortunio ossia dal 04.06.2019 al 17.11.2019, comprensivo del T.F.R., pari a euro 26.281,20 (vedi conclusioni perizia di parte) sia della riduzione della capacità di guadagno per i redditi futuri.
Con riguardo alla quantificazione di tale ultima voce di danno, la ha prodotto le denunce Pt_1 dei redditi degli ultimi anni e l'estratto contributivo INPS, oltre a una relazione contabile a firma del dott. Commercialista . Persona_1
La relazione in atti, partendo da quanto disposto dall'art. 137 del codice delle assicurazioni, ha quantificato il danno patrimoniale subito dalla prendendo come punto di riferimento la più Pt_1 alta retribuzione percepita nel triennio precedente il sinistro e capitalizzandola per gli anni in cui la stessa avrebbe presumibilmente potuto svolgere attività lavorativa fino alla pensione, così pervenendo all'importo di euro 442, 474, 21.
Tuttavia, tale quantificazione non può essere condivisa, costituendo tutt'al più un punto di partenza sulla base del quale operare le opportune variazioni che tengano conto delle peculiarità del caso concreto: precarietà delle condizioni di lavoro e possibilità di reimpiego in occupazioni diverse rispetto a quelle precedentemente svolte.
Sotto tale profilo, è bene ribadire quanto precisato dalla Suprema Corte, nella recente pronuncia sopra richiamata:
«
6.1. Sul piano della logica, la lesione della salute sofferta da chi al momento dell'infortunio già godeva d'un reddito da lavoro può provocare tre tipi di conseguenze:
a) la vittima conserva il lavoro ed il livello di reddito, ma lavora con maggior pena: questo danno ha natura non patrimoniale e costituisce una circostanza di c.d. personalizzazione del risarcimento del danno biologico;
18 b) la vittima conserva il lavoro, ma vede ridursi il reddito (ad es., per la forzosa riduzione delle ore dedicate al lavoro o per la perdita di capacità competitiva): questo danno ha natura patrimoniale e si liquida capitalizzando il reddito perduto dalla vittima;
c) la vittima perde il lavoro e, con esso, il reddito che quel lavoro procacciava: anche questo danno ha natura patrimoniale e si liquida:
c') capitalizzando il reddito perduto dalla vittima;
c”) variando il risultato in aumento o diminuzione per tenere conto delle circostanze del caso concreto, ed in particolare aumentando il reddito da porre a base del calcolo per tenere conto degli aumenti futuri che sarebbero stati plausibili e verosimili;
nonché riducendo il reddito da porre a base del calcolo, se la vittima pur avendo perduto il proprio lavoro, potrà utilmente reimpiegare le proprie capacità in altro lavoro, quand'anche meno remunerativo».
La Corte ha infatti precisato che: «nella liquidazione del danno di cui si discorre, infatti, i passaggi logici demandati al giudice di merito sono tre: a) dapprima occorre accertare se la vittima ha perso in tutto od in parte la capacità di svolgere il proprio lavoro;
b) quindi occorre accertare se la vittima ha conservato forze industri per svolgere un altro lavoro;
c) infine occorre capitalizzare il reddito perduto e sottrarre da esso il presumibile reddito ancora realizzabile con la residua capacità di lavoro della vittima».
Sulla scorta di tali fondamentali premesse, la Cassazione ha formulato i seguenti principi di diritto:
“Ogni persona, anche se disabile, ha il dovere ex art. 4 Cost. di attivarsi per trovare un'occupazione.
Pertanto, nella liquidazione del danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro, provocata da lesioni personali, è doveroso tenere conto della possibilità per il danneggiato di reimpiegare le residue forze industri in altro lavoro confacente alle sue attitudini”. “Chi ha perduto il lavoro in conseguenza d'un infortunio, ma non si attivi per cercarne un altro confacente e compatibile con le sue condizioni di salute, tiene una condotta aggravativa del danno, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c., della quale il giudice deve tenere conto, se ricorrano tutti i presupposti sostanziali (la condotta colposa della vittima;
il nesso di causa tra colpa della vittima ed aggravamento del danno)
e processuali (l'eccezione di parte) richiesti dalla suddetta norma”.
“Nella liquidazione del danno da perdita del reddito in conseguenza di lesioni personali, il giudice di merito deve dapprima accertare e stimare il danno patrimoniale nella sua interezza, e solo dopo procedere alle opportune variazioni equitative, per tenere conto della possibilità per la vittima di reimpiegare utilmente le residue forze industri. Non è invece consentito rigettare la domanda senza compiere il suddetto accertamento, sol perché la vittima non abbia dimostrato di avere vanamente cercato un nuovo lavoro” (Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 16604 del 20/06/2025).
19 Orbene, nel caso di specie, onde evitare ingiustificati arricchimenti o duplicazioni risarcitorie, si ritiene che la quantificazione operata dall'attrice e allegata all'atto introduttivo del giudizio debba essere ridotta in considerazione del fatto che le pur gravi condizioni di salute dell'attrice non le precludono del tutto lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, magari in ambiti diversi da quello di riferimento, non sussistendo elementi che consentano di escludere, in toto, una residua capacità lavorativa in capo alla stessa, la quale potrebbe essere reimpiegata in futuro, data l'età, in ambiti diversi, che non richiedono il compimento di attività fisiche o la posizione statica eretta per lunghi periodi.
Parimenti, nella quantificazione del danno, deve tenersi conto del fatto che nel corso della propria vita lavorativa la ha prestato attività lavorativa alle dipendenze di una pluralità di datori di Pt_1 lavoro, senza mai raggiugere una stabilità lavorativa che consenta di affermare, con certezza o con alta probabilità, che la stessa avrebbe effettivamente percepito i redditi ipotizzati, se il sinistro non si sarebbe verificato.
Pertanto, sulla scorta di tali valutazioni di cui è doveroso tenere conto nella liquidazione del danno da lucro cessante, trattandosi di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., che impone di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, si ritiene congruo quantificare il danno patrimoniale subito dalla per la perdita/ riduzione della capacità di guadagno futura nella misura di euro Pt_1
250.000,00.
Da tale importo dovranno inoltre essere decurtate le somme già corrisposte dall' AI per il medesimo evento lesivo (infortunio sul lavoro) e con riguardo alle medesime poste di danno.
Deve richiamarsi infatti l'orientamento granitico secondo cui: «in caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita
(vale a dire, la capacità di produrre reddito), sicchè, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante.(Sez. 3 - Sentenza n. 18050 del 05/07/2019)(Sez. 3 - , Ordinanza n. 6031 del 06/03/2
025).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalla Compagnia Assicurativa, si evince che le somme erogate dall'INAIL a titolo di rendita ammontano al complessivo importo di euro 66.966,18, con la conseguenza che il risarcimento da corrispondersi alla dovrà essere decurtato del Pt_1 relativo importo.
20 In conclusione, le voci di danno liquidabile sono:
euro 112.435,50, a titolo di danno biologico personalizzato e danno morale;
euro 795,65, per spese mediche documentate;
euro 26.281,20, a titolo di differenze retributive non percepite in conseguenza dell'infortunio.
euro 250.000,00, (- 66.966,18) per la perdita della capacità lavorativa specifica;
totale: euro 322.546,17.
Gli odierni convenuti devono essere pertanto condannati, in solido tra la loro, al pagamento in favore dell'attrice dell'importo complessivo di euro 322.546,17, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro, decurtati delle somme già corrisposte dalla Compagnia assicurativa in pendenza della lite.
Sugli importi accertati, configurando debiti di valore, devono essere calcolati gli interessi legali.
Nel caso di specie, si ritiene che gli interessi debbano essere computati sulla somma che esprime il danno all'epoca del fatto illecito, rivalutata di anno in anno a decorrere dalla predetta data in base all'indice elaborato dall'Istat per le famiglie degli operai ed impiegati dell'industria sino alla data di pubblicazione della sentenza. Occorrerà pertanto devalutare la somma sopra indicata dalla data del sinistro e procedere alla rivalutazione di anno in anno da tale data a quella di pubblicazione della sentenza al fine di calcolare annualmente, sulle somme via via rivalutate, gli interessi. Sulle somme finali liquidate in base ai predetti criteri (capitale più interessi) saranno calcolati gli interessi legali
(ex art. 1282 c.c.) dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
*
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico dei convenuti, come liquidate in dispositivo. La liquidazione deve essere effettuata, in ragione del valore della domanda e dell'attività difensiva svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al
D.M. n. 55 del 10.3.2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, per i giudizi di cognizione di valore compreso tra euro 260.000,00 ed euro 520.000,00.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accerta e dichiara che il sinistro per cui è giudizio è ascrivibile alla responsabilità esclusiva di e, per l'effetto, dichiara tenuti e condanna gli odierni convenuti, in solido Controparte_2 tra loro, la e al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 322.546,17, decurtata degli
[...] importi già eventualmente corrisposti, oltre agli interessi legali da calcolarsi annualmente sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno sino alla
21 data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo;
- condanna gli odierni convenuti alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in euro 22.457,00 per compensi e onorari professionali, oltre a spese
[...] esenti, spese generali, IVA, CPA.
- pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti.
Così deciso in Nuoro, in data 31.10.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis
22
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate nell'interesse delle parti;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
1 N.R.G. 854/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 854/2021 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], (C.F.: ), rappresentata CodiceFiscale_2
e difesa dagli avvocati Maria Grazia Ledda (C.F.: ) e Mario Silvestro CodiceFiscale_3
IT (C.F.: ), entrambi del Foro di Nuoro, elettivamente domiciliata nel CodiceFiscale_4 loro studio in Nuoro nella Piazza Crispi n.4;
-parte attrice-
contro
(P.I. ) codice fiscale e numero di iscrizione Registro Controparte_1 P.IVA_1 delle Imprese di Treviso con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa, 14, P.IVA P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per elezione domiciliata in Nuoro, P.IVA_2 alla via Sant'Emiliano 55, presso lo studio dell'avvocato Antonio Careddu del foro di Nuoro -
[...]
- che la rappresenta e difende C.F._5
parte convenuta
residente in [...] Controparte_2
parte convenuta contumace
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale da sinistro stradale
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
2 CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
Voglia: - ammettere i mezzi istruttori dedotti nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.
(prova testimoniale e CTU contabile a conferma delle risultanze della CTP a firma dei Dottori
e ); - richiamare il CTU dott. chiarimenti sul quesito n. 4 Persona_1 Persona_2 Per_3 ed in particolare affinchè risponda in ordine alla tipologia delle attività della vita quotidiana che risultano compromesse a seguito del sinistro;
- accertare tutto quanto esposto in atto di citazione e nei successivi atti e per l'effetto condannare la
Compagnia in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento integrale, in favore dell'attrice, di tutti i danni patiti a causa del sinistro stradale, di tipo materiale, biologico, morale e patrimoniale;
- con vittoria di spese e compensi.”
Nell'interesse di parte convenuta:
“conclude affinché l'adito Tribunale Voglia come appreso giudicare: in via preliminare respingere la richiesta di concessione di provvisionale, poiché destituita di ragione in fatto ed in diritto;
in via principale dichiarare infondate -e per l'effetto in toto respingere- tutte le domande e pretese risarcitorie avanzate dall'attrice nei riguardi della Controparte_1 in via di subordine, e salvo gravame accertare e dichiarare il ricorrere di un concorso di colpe tra i protagonisti dell'evento di danno, ascrivendo alla trasportata attrice non meno del 50% della concorsualità causale e di ogni conseguente onere risarcitorio;
in ogni caso -defalcare dalle voci e somme in denegata ipotesi all'attrice riconosciute come dovute, gli indennizzi e gli importi già accordati dall'AI con la costituita rendita, e dall'Inps, statuendo che un tanto, in uno a quanto alla stessa già Pt_1 corrisposto dalla assicuratrice costituisce congruo e satisfattivo ristoro;
CP_1
-porre a carico della medesima attrice le spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 compagnia assicurativa e , al fine di ottenere il risarcimento Controparte_1 Controparte_2 di tutti i danni patiti a seguito del sinistro occorso in data 04.06.2019.
A fondamento della propria domanda ha esposto che:
3 1. in data 04.06.2019, come suo solito, partiva dal proprio paese di Gavoi (NU) per recarsi a lavoro presso la ditta “Sardinia Food s.n.c.” di LL LO & C. di FO (NU), fruendo del passaggio in macchina offertole dalla collega Sig.ra nata a [...] il CP_3
16.04.1992, residente anch'essa in Gavoi (NU);
2. nel corso del tragitto, la in qualità di conducente dell'auto, (Alfa Romeo, tipo 147, tg CP_3
DR 723 WE, di proprietà del signor assicurata presso la Controparte_2 Controparte_1
polizza n. 267114383) e la in qualità di terza trasportata, giunte a FO
[...] Pt_1 intorno alle ore 05:00 a.m. circa, mentre percorrevano la Via Sassari in direzione della “Zona
Industriale FO”, arrivate all'altezza dell'incrocio con Via Del Lavoro, venivano coinvolte in un sinistro stradale con un'altra auto, marca Fiat, tipo Punto, targata BY 179 RK;
3. in particolare, la Fiat Punto, giungendo da Via Del Lavoro, violava il proprio obbligo di arrestare la marcia in prossimità dell'incrocio e del segnale di STOP ed invadeva la corsia di
Via Sassari di percorrenza della Sig.ra urtandola da destra, mandandola fuori strada CP_3 sulla sinistra e facendola sbattere fortemente prima su un'opera muraria, contenente contatori di acqua o gas, poi contro un grosso palo elettrico;
4. nell'immediato il veicolo Fiat Punto si allontanava dai luoghi e solo in un secondo momento le Autorità, successivamente intervenute, accertavano l'identità del conducente in CP_4
nato a [...] il [...], il quale, interpellato in merito ai fatti, ammetteva di
[...] essere il responsabile del sinistro e di essersi dato alla fuga per timore;
5. l'impatto provocato dalla Fiat risultava talmente forte da danneggiare irreversibilmente l'Alfa
Romeo, comportando anche l'esplosione dei vari Air Bag, e provocava lesioni gravi alla conducente e lesioni gravissime alla terza trasportata , tali da richiedere un CP_3 Pt_1 intervento urgente del 118 ed il ricovero immediato di quest'ultima presso l'Ospedale San
CE di Nuoro;
6. la , quale diretta conseguenza del sinistro sopra descritto, ha patito diversi danni di Pt_1 tipo biologico, patrimoniale, materiale e morale, come di seguito specificati: danno biologico:
- il danno biologico è stato quantificato “complessivamente in misura non inferiore al
30%”; - Invalidità temporanea totale: giorni 113 (centotredici); - Invalidità temporanea parziale: giorni 96 (novantasei), di cui: - invalidità temporanea parziale al 75%: giorni 40
(quaranta); - invalidità temporanea parziale al 50%: giorni 28 (ventotto); -invalidità temporanea parziale al 25%: giorni 28 (ventotto);
4 - dal giorno del sinistro la signora ha visto gravemente compromesse anche tutte Pt_1 le attività esplicative della personalità umana, con notevoli ripercussioni sulla vita familiare, affettiva, lavorativa e di relazione;
- in data 16 Giugno 2021, nonostante la stabilizzazione della malattia, sempre in conseguenza del sinistro, all'attrice è stata riscontrata una “gonalgia a dx da sovraccarico funzionale con tendinopatia della zampa d'oca e algia tibio-tarsica e piede omolaterale”, cui dovrà necessariamente seguire un ulteriore intervento chirurgico correttivo;
danno patrimoniale:
- la signora , a causa del sinistro, ha totalmente e definitivamente perso la propria Pt_1 capacità lavorativa specifica;
- dal momento del suo ingresso nel mondo del lavoro e fino alla data del sinistro, la ha sempre svolto solo attività lavorative di tipo manuale quali, nello specifico: Pt_1 commessa in attività di confezionamento di abbigliamento;
badante; impiegata in stireria, impiegata in pelletteria, impiegata in impresa di pulizie;
inserviente presso agenzia interinale, pasticcera, inserviente in mensa, impiegata in panificio;
- negli ultimi tre anni precedenti la verificazione del sinistro, l'attrice aveva un regolare reddito da lavoro;
- al momento del sinistro, la stessa risultava assunta dalla ditta Sardinia Food s.n.c. di LL
LO & C, corrente in FO, con contratto di tipo full time, a tempo determinato, dal
08.05.2019 al 7.11.2019;
- se non si fosse verificato l'incidente, detto rapporto si sarebbe certamente convertito in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come da dichiarazione resa dal suo datore di lavoro;
- dovrà pertanto essere riconosciuto all'attrice, quale conseguenza del sinistro, anche il danno cd. da perdita della capacità lavorativa specifica, dato dai redditi che la stessa avrebbe percepito se non si fosse verificato l'evento fino al momento del raggiungimento dell'età pensionabile, il danno da lucro cessante, ed il danno per la mancata retribuzione;
danno morale:
- in conseguenza del sinistro, l'attrice ha altresì subito un danno morale, come accertato nella perizia di parte, in cui si dà atto che la signora presenta un “disturbo Pt_1 depressivo post traumatico”;
- ad oggi, l'attrice prova angoscia durante la guida, ha difficoltà a condurre da sola la propria autovettura e prova panico e terrore nell'essere trasportata come passeggera;
danno materiale:
5 - alla signora andranno infine riconosciute anche tutte le spese sostenute a causa Pt_1 del sinistro, tra cui le spese mediche, quelle per la redazione della perizia contabile, quelle per l'acquisto della nuova auto e le spese per il conseguimento della nuova patente speciale.
Alla luce delle esposte ragioni, l'attrice concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
*
In data 24.11.2021, si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa , Controparte_1 contestando integralmente le avverse difese e richieste, deducendo in merito quanto segue.
1. In relazione alla dinamica dell'evento, si è evidenziato come per tipologia, ubicazione ed intensità del traumatismo, l'odierna deducente non vada esente da responsabilità, giacché appare evidente il mancato utilizzo da parte di questa dei principali presidi di sicurezza, con conseguente rilievo nel determinismo causale dell'evento.
2. In relazione al quantum debeatur si è evidenziato che:
- l'attrice evoca la richiesta di risarcimento del danno da postumo permanente, inquadrandolo nella percentuale del 30%, senza tuttavia riferire su quali criteri di estimazione clinica e medico legale tale valutazione poggi;
- nulla l'attrice dice riguardo agli accertamenti, interventi e determinazioni assunti dall'AI, il quale ha stabilito nel 16% l'invalidità permanente della , che peraltro Pt_1 su tale indicazione nulla risulta aver eccepito od opposto. Discende da quanto precede che, intanto, dovrà tenersi conto non soltanto delle conclusioni medico legali cui l'AI è giunta ma anche delle corresponsioni già effettuate dall'Ente, ed invero oggetto di rivalsa nei confronti del deducente assicuratore;
- una volta verificato l'ammontare delle poste e delle somme riconosciute all'attrice dall'AI, ed eventualmente anche dall'Inps, dovrà procedersi secondo quanto imposto dal principio della compensatio lucri cum damno, posto che qualsivoglia importo corrisposto in favore del danneggiato (indipendentemente dalla sua diretta o mediata collocazione causale e storica col fatto di danno) dovrà essere defalcato dall'importo risarcitorio finale;
- in merito al danno morale, la domanda risarcitoria della , comunque disancorata Pt_1 dai criteri di calcolo del danno e non supportata da valido riscontro di prova, neppure considera che nei postumi permanenti è considerata ogni componente del danno alla persona, e che quindi non è dato accedere ad una duplicazione di quanto già ricompreso nelle diverse componenti;
6 - in merito al danno patrimoniale, si rileva come l'attrice, erroneamente, partendo dall'assunto che il rapporto di lavoro a tempo determinato si sarebbe “senz'altro” convertito in lavoro a tempo indeterminato, controparte introduce poi il tema del danno da perdita della capacità lavorativa. L'inesistenza di alcun automatismo tra invalidità generica ed incapacità specifica e il divieto di incappare in duplicazioni risarcitorie (posto che il danno alla cenestesi lavorativa già è indennizzato con il risarcimento del danno permanente), impone di procedere evitando di risarcire due volte lo stesso pregiudizio;
Non sempre, infatti, alla ridotta capacità di lavoro consegue una parimenti corrispondente riduzione del guadagno.
- contesta infine le pretese di rifusione per l'acquisto di un mezzo e per il rilascio di patente, che non risultano correlate all'evento di danno per cui si discute.
Per quanto sopra esposto, la ha concluso chiedendo l'accoglimento Controparte_5 delle conclusioni in epigrafe riportate.
*
, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
*
La causa è stata istruita con prove documentali e CTU medico-legale.
In data 25.07.2023, a seguito di variazione tabellare, il procedimento è definitivamente transitato sul ruolo della scrivente.
All'udienza del 18.06.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.12.2024, con ulteriore rinvio, stante il carico del ruolo e l'esigenza di definire i procedimenti di più risalente iscrizione, all'udienza del 19.06.2025, svoltasi in forma cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto , il quale, pur Controparte_2 ritualmente citato, in qualità di proprietario del veicolo sul quale l'attrice risultava terza trasportata, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, la domanda è fondata e deve trovare accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
Quanto alla dinamica del sinistro, risulta pacifico in causa che, in data 04.06.2019, la Sig.ra
[...]
si trovava, in qualità di terza trasportata, a bordo dell'autovettura Alfa Romeo, tipo Parte_1
147, tg DR 723 WE, di proprietà del signor condotta nell'occasione dalla sig.ra Controparte_2
quando, intorno alle ore 05:00 a.m. circa, mentre l'auto percorreva la via Sassari in CP_3
7 direzione della “Zona Industriale FO”, all'altezza dell'incrocio con Via Del Lavoro, veniva coinvolta in un sinistro stradale con un'altra auto, marca Fiat, tipo Punto, targata BY 179 RK, condotta da Controparte_2
In particolare, la Fiat Punto, giungendo da via Del Lavoro, violava il proprio obbligo di arrestare la marcia in prossimità dell'incrocio e del segnale di STOP ed invadeva la corsia di percorrenza della
Sig.ra urtandola da destra, mandandola fuori strada e facendola sbattere fortemente prima su CP_3 un'opera muraria e poi contro un palo elettrico.
La predetta ricostruzione dei fatti, dedotta da parte attrice, trova piena conferma nei rilievi eseguiti nell'immediatezza dei fatti da parte del Nucleo Carabinieri della Compagnia di Nuoro intervenuti sul luogo del sinistro, la cui relazione risulta allegata all'atto introduttivo del giudizio.
Inoltre, l'evento, con le modalità sopra descritte, è da considerarsi fatto pacificamente ammesso in causa in quanto non contestato dalla compagnia assicurativa intervenuta.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, non può revocarsi in dubbio che la condotta del è stata CP_2 assunta in evidente violazione del disposto di cui all'art. 145 del Codice della Strada (T.U. del D.L.
30.04.1992, n. 285), che impone ai conducenti, nell'approssimarsi ad una intersezione, di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. La disposizione citata chiarisce inoltre che “i conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
Deve sul punto richiamarsi l'orientamento granitico della giurisprudenza secondo cui “Il segnale di
"stop" pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità”(ex plurimis Cass. civ. n.
4055/2009).
Orbene, sulla base dell'istruttoria svolta, deve ritenersi raggiunta la prova che l'evento dannoso è stato causato dalla condotta colposa del il quale ha omesso di rispettare il segnale di CP_2 precedenza andando a impattare contro il veicolo sul quale la viaggiava quale terza Pt_1 trasportata.
Invero, la , nel costituirsi in giudizio, non ha contestato il verificarsi del sinistro, Controparte_1 ma ha eccepito un concorso causale dell'attrice nella causazione del danno, o quantomeno con
8 riguardo alla sua entità, con ogni correlato riflesso sulla ripartizione della responsabilità tra i soggetti coinvolti.
In particolare, la compagnia assicurativa ha evidenziato come “per tipologia, ubicazione ed intensità del traumatismo, risulta invece che la passeggera dell'automobile garantita dalla odierna deducente, non vada esente da responsabilità, giacché appare evidente il mancato utilizzo da parte di questa dei principali presidi di sicurezza”. Tale incauto comportamento, secondo la tesi prospettata dalla società convenuta, avrebbe interrotto qualsivoglia nesso causale tra la genesi del sinistro, la sua prima fase di determinazione, la successiva evoluzione e le conseguenze di danno poi derivate.
Tale prospettazione non appare condivisibile.
In primo luogo, deve evidenziarsi che non esiste in atti la prova, certa e inconfutabile, che l'attrice fosse sprovvista delle cinture di sicurezza, atteso che alcuna violazione è stata contestata nell'immediatezza dei fatti dagli agenti intervenuti sul posto.
Tale tesi difensiva non appare peraltro supportata neppure dall'esito della ctu medico-legale, nella quale il dott. richiesto di fornire chiarimenti in ordine alla compatibilità tra le lesioni lamentate Per_3
e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (cinture di sicurezza) e di specificare se, l'eventuale mancato utilizzo, possa aver concorso nella causazione dell'evento dannoso e in quale misura, ha infatti concluso non escludendo l'uso dei dispositivi e precisando che lesioni, come quelle riportate dall'attrice, si sarebbero potute verificare anche con l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza.
In particolare, il CTU ha affermato che: “Mancando l'iconografia dell'interno dell'auto dopo il sinistro, non è dato sapere se la lesione sia stata cagionata dalla rientranza delle strutture rigide del mezzo dopo l'urto, o che in seguito all'urto, in assenza di dispositivi di protezione, la paziente, non trattenuta, sia scivolata urtando il ginocchio contro le strutture del mezzo. Nel primo caso, infatti,
l'alta velocità è causa, tra gli altri, dei traumi da intrusione, che si verificano quando un violento urto frontale sospinge il motore verso l'abitacolo, cosicché il cruscotto e le parti meccaniche invadono l'abitacolo e schiacciano il passeggero. In questi casi frequentemente si verificano la frattura della rotula e della tibia, e la lussazione posteriore del ginocchio, nonché fratture e lussazioni di piede e caviglia, che rimangono incarcerati. Per cui anche se la paziente avesse indossato correttamente le cinture di sicurezza le lesioni si sarebbero potute verificare. Nel secondo caso
l'assenza di mezzi idonei a trattenere il corpo ha fatto sì che in occasione dell'urto la paziente sia stata proiettata contro il cruscotto, riportando una frattura da impatto. Se la fascia trasversale della cintura non appoggia contro il bacino il più in basso possibile, o addirittura assente, il passeggero, anziché essere trattenuto, scivola in avanti, ed urta il ginocchio contro il cruscotto, arrivando, in caso di impatti violenti, anche a fratture o lussazioni di tibia e femore.”
9 Sulla scorta di quanto sopra esposto e delle conclusioni formulate dal c.t.u., poiché costituisce orientamento consolidato quello per cui: «In tema di esclusione, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma secondo, cod. civ., della risarcibilità di quei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, grava sul debitore responsabile del danno l'onere di provare la violazione, da parte del danneggiato, del dovere di correttezza impostogli dal citato art. 1227 e l'evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, trattandosi di una circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria
(ex. plurimis Cass. civ. n. 9137/2013), alcuna riduzione o esclusione può essere applicata nel caso di specie, non sussistendo la prova del concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento o delle sue conseguenze.
*
Accertato l'an, deve essere determinato il quantum dei danni risarcibili.
La quantificazione del danno patito dall'attrice all'esito del sinistro sopra descritto presuppone l'individuazione e l'esatta qualificazione dei danni effettivamente subiti e per i quali ella ha chiesto ristoro.
Occorrerà pertanto verificare, in primo luogo, la fondatezza della domanda attorea in punto di danno non patrimoniale, in particolare in relazione al danno biologico e alla personalizzazione dello stesso e al danno morale lamentato dalla . Pt_1
Il danno biologico (o alla salute) consiste nella temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di accertamento o valutazione medico legale. Secondo l'orientamento assolutamente pacifico della giurisprudenza di legittimità, «il danno biologico è la lesione della integrità psico-fisica subita da una persona, comprensiva delle alterazioni fisiopsichiche, temporanee o permanenti, e della loro incidenza sullo svolgimento delle funzioni della vita e sugli aspetti personali dinamico relazionali. Esso va accertato con criteri medico-legali e valutato in punti percentuali in base ad un accreditato "bareme" medico-legale in cui il valore monetario del punto di invalidità permanente cresce proporzionalmente al crescere della percentuale di invalidità» Cassazione civile sez. III - 19/09/2022, n. 27380.
Ai fini della sua liquidazione, deve aversi riguardo al pregiudizio da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), e quello da invalidità permanente, con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi.
10 Ciò posto, ai fini della concreta liquidazione del danno occorre avere riguardo all'esito della consulenza tecnica di natura medico legale disposta in causa. Non sussistono, infatti, motivi per discostarsi e disattendere le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio, dott. Persona_4 la cui consulenza deve ritenersi compiutamente e logicamente motivata, il quale ha ritenuto sussistere postumi permanenti nella misura del 20%, nonché una inabilità temporanea di 210 giorni (giorni 14 di ricovero ospedaliero;
ITT giorni 30; ITP al 75% in giorni 90; ITP al 50% in giorni 50; ITP al 25% in giorni 50).
In particolare, il perito del giudice, all'esito degli accertamenti svolti, ha evidenziato che a seguito del sinistro la ha riportato: «un trauma a carico dell'arto inferiore sinistro con: frattura Pt_1 pluriframmentaria scomposta III distale diafisi femore sx. Frattura tibia prossimale sx.
La storia clinica del paziente porta a ritenere l'esistenza di un danno biologico temporaneo che, come tale, va compreso nella fase evolutiva della lesione sino alla sua stabilizzazione. Si può ritenere, con giudizio di alta probabilità, che lo stato di malattia condizione clinica dell'individuo caratterizzata da sintomi soggettivi, oggettivi e/o strumentali o di laboratorio che denotano una condizione peggiorativa dello stato di salute, e che evolve verso la guarigione, la morte o la cronicizzazione) possa essere così riconosciuto:
• Giorni 14 di ricovero ospedaliero;
• ITT giorni 30
• ITP al 75% in giorni 90;
• ITP al 50% in giorni 50;
• ITP al 25% in giorni 50
La fase stabilizzata della lesione, in quanto conseguenza di alterazioni anatomo-funzionali e di sofferenze soggettive sono espressione di un'invalidità permanente configurabile nel caso in questione nella misura dello 20*%.
Le spese documentate appaiono congrue».
Sulla base degli esiti della consulenza tecnica espletata, che si condivide integralmente e dalla quale non vi è ragione di discostarsi, deve essere pertanto riconosciuto alla un risarcimento per i Pt_1 danni non patrimoniali subiti, che deve essere operata attraverso le tabelle di Milano, in mancanza di elementi specifici che giustifichino una differente liquidazione.
Pertanto, avuto riguardo all'età dell'attrice al momento del sinistro (45 anni) e considerato che la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato un danno da invalidità permanente pari al 20%, una invalidità temporanea assoluta totale per 90 giorni, temporanea parziale al 75% per 90 giorni, temporanea parziale al 50% per 50 giorni e temporanea parziale al 25% per altrettanti 50 giorni, il suddetto danno si liquida in complessivi € 74.957,50.
11 *
Per quanto concerne il danno morale, va preliminarmente rilevato che la giurisprudenza di legittimità sostiene pacificamente che il riconoscimento di una somma ulteriore a titolo di danno morale non costituisce di per sé una duplicazione risarcitoria, poiché il giudice del merito è tenuto a valutare sia le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso) sia quelle incidenti sul piano dinamico -relazionale della sua vita
(che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce altro "da sé": cfr Cass., 29/10/2019, n. 27590; Cass., 31/1/2019, n. 2788;
Cass., 21/9/2017, n. 21939).
Con riguardo alle sofferenze morali patite dalla , avuto riguardo all'età al momento del Pt_1 sinistro (45 anni) e alla gravità delle lesioni riportate (20%), che hanno reso necessario un intervento d'urgenza con conseguente degenza ospedaliera (14 giorni) e un lungo periodo di cure, così inibendo o comunque compromettendo lo svolgimento di attività quotidiane e/ o ricreative, si ritiene opportuno riconoscere un danno morale pari al 30% per ogni punto di danno biologico riconosciuto dal perito, per un totale di euro 22.487,10.
Il danno morale consiste infatti nell'ingiusto turbamento e nella sofferenza patita dal danneggiato in conseguenza dell'illecito subito. Appare legittimo presumere che tale sofferenza interiore sia tanto più intensa quanto più gravi sono le lesioni subite, soprattutto quando le stesse siano idonee a compromettere un bene fondamentale, quale quello alla salute, determinando un pregiudizio grave e irreversibile all'integrità psico fisica della persona.
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità dell'evento e delle ripercussioni sulla vita della danneggiata, la quale in conseguenza del sinistro ha riportato, oltre ad una marcata cicatrice che certamente incide, in modo negativo, sull'immagine che l'attrice ha di sé, lesioni gravi che ne inibiscono in modo significativo la mobilità, costringendola a deambulare con l'ausilio di una stampella, (tanto è vero che la è munita del tesserino invalidi, previsto per persone la cui Pt_1 capacità di deambulazione è impedita o ridotta in modo permanente), appare congruo stimare tale voce di danno nella misura del 30%.
Si ritiene invero che le allegazioni attoree e la documentazione prodotta siano sufficienti a far presumere la situazione di abbattimento morale e disagio interiore vissuti dall'attrice, anche a prescindere dall' accertamento di una vera e propria patologia psichiatrica. Non osta, pertanto, al riconoscimento del danno morale quanto riportato dal c.t.u. in relazione alla richiesta di accertamento dell'esistenza di eventuali traumi psichici riconducibili eziologicamente all'evento, (Non vi sono quindi elementi per giudicare uno stato di “stress post traumatico” riferito dal collega ortopedico
12 dott. ”), in quanto tale conclusione non esclude che l'attrice abbia subito e subisca sofferenze Per_5 psicologiche connesse ai postumi del sinistro, che appare congruo stimare nella misura del 30%.
*
In ordine alla domanda di personalizzazione del danno, deve preliminarmente osservarsi che la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 21062 del 27 luglio 2024, richiamata la propria decisione del 27 marzo 2018, n. 7513, ha chiarito che : «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta
e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione».
L'ordinanza suindicata ha osservato, tra l'altro, che una lesione della salute «può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto. Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico
(c.d. “personalizzazione”: così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014). Dunque, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico- relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale».
13 Sulla scorta di quanto sopra esposto, ai fini della personalizzazione del danno, non rileva la mera sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, ricollegabili ad esempio, al dolore di comune riferibilità, bensì la lesione di interessi personali e dinamico relazionali peculiari della persona del danneggiato. È necessario che il danno, di cui si chiede la personalizzazione, presenti dei profili di concreta riferibilità e inerenza all'esperienza personale, specifica e irripetibile del soggetto che invoca il risarcimento.
In ordine al tale valutazione, spettante al giudice di merito, la Suprema Corte ha da tempo chiarito che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate
e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento» (v. ex multis Cass. 07/05/2018, n. 10912; 30/10/2018, n. 27482; 11/11/2019, n. 28988;
10/11/2020, n. 25164; 04/03/2021, n. 5865; 06/05/2021, n. 12046).
Ebbene, nel caso di specie, l'attrice ha allegato di aver visto cambiare radicalmente le proprie abitudini di vita, avendo dovuto rinunciare alle attività che costituivano il fulcro della sua esistenza, con notevoli ripercussioni sulla vita familiare, affettiva, lavorativa e di relazione.
L'attrice, in particolare, ha dovuto limitare di fatto le diverse attività che svolgeva abitualmente, trovandosi costretta ad adottare nella vita di tutti i giorni dei comportamenti diversi da quelli passati, con la conseguente compromissione della sua dimensione esistenziale.
Nello specifico, ha allegato che:
• la sua vita familiare e coniugale, in passato molto attiva, vista la giovane età di lei, del marito e dei due figli ( di anni 18 e di anni 19) è risultata gravemente compromessa Per_6 Per_7
a causa della “difficoltà allo svolgimento delle più banali attività quotidiane”;
• la casa di abitazione ove risiede, essendo articolata in tre piani collegati da un'unica scala a chiocciola, è divenuta per lei di difficile praticabilità, stante la “marcata difficoltà nel salire e nello scendere le scale”;
• la vita extra familiare, caratterizzata dalla passione per attività sportive quali la corsa e la pallavolo, essendo impegnata attivamente sotto diversi profili nella sua qualità di dirigente e consigliere dell'Associazione Sportiva Dilettantistica “Polisportiva San Gavino” di Gavoi - tessera FIPAV n. sono divenute per essa del tutto impraticabili;
Num_1
14 • parimenti le attività parrocchiali, anche come volontaria addetta alle pulizie e alla cura dei locali della Chiesa di San Gavino Martire a Gavoi, stante le difficoltà motorie e l'impossibilità di stare in piedi a lungo, sono ad essa precluse.
Ebbene, sulla base della documentazione versata in causa, deve ritenersi documentalmente provato che l'attrice, dopo l'incidente, ha dovuto abbandonare la palestra e l'attività di dirigente sportivo praticata all'interno dell'associazione sportiva dilettantistica San Gavino, non potendo più effettuare le mansioni a lei affidate dall' Associazione, come chiaramente dichiarato dal Presidente della stessa
(All.7 parte attrice). Parimenti, appare verosimile che i gravi problemi di deambulazione riportati in conseguenza del sinistro abbiano comportato una significativa limitazione di tutte le attività fisiche precedentemente svolte e pregiudicato anche il godimento della sua stessa abitazione, costruita su tre piani, collegati da una scala a chiocciola, e pertanto di difficile accesso. Il materiale probatorio raccolto appare sufficiente al riconoscimento di una personalizzazione del danno, in quanto si ritiene che il pregiudizio subito dall'attrice, avuto riguardo alla sua storia clinica, sia caratterizzato da un grado di peculiarità diverso e maggiore rispetto ai casi consimili in ragione dello stile di vita e delle peculiari condizioni personali della stessa, tale da riconoscere una personalizzazione del danno pari al 20% rispetto al danno biologico sofferto.
Indi, riassumendo le varie voci di danno alla salute: euro 74.957,00 per danno biologico da invalidità permanente e temporanea, incrementato del 20%
(euro 14.991,40) a seguito della personalizzazione del danno per un totale di euro 89.948,40; euro 22.487,10, per danno morale sofferto;
Totale: euro 112.435,50.
*
Quanto al danno patrimoniale, le richieste attoree sono indirizzate al ristoro del danno da perdita della capacità di lavoro specifica e del danno materiale subito.
Come è noto, ogni lesione alla salute può causare perdite sia di natura personale che patrimoniale. Le perdite di natura patrimoniale comprendono sia le spese sostenute per ovviare alle conseguenze dell'evento lesivo (es. spese mediche), sia i mancati guadagni connessi alla riduzione o perdita della capacità di produrre un reddito.
In merito alla prima voce di danno, l'attrice ha dedotto di aver sostenuto, a causa del sinistro, spese di diversa natura: spese mediche, quelle per la redazione della perizia contabile, quelle per l'acquisto della nuova auto e le spese per il conseguimento della nuova patente speciale.
Le spese mediche sostenute e documentate in giudizio sono state verificate dal ctu, dott. Per_4 il quale le ha ritenute congrue. Pertanto, devono essere liquidate nella misura di € 598,83
[...]
(spese mediche contenute nel doc 22) ed € 196,85 (spese mediche doc 4 memorie 183 c.p.c.).
15 Non può viceversa trovare accoglimento la richiesta di rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dell'automobile e per il conseguimento della patente speciale di guida.
Invero, in relazione al conseguimento della patente speciale, non risultano depositati documenti che attestino i costi effettivamente sostenuti a tal fine. Il documento prodotto, infatti, contiene un generico appuntamento fissato per il rinnovo/conseguimento della patente speciale presso il competente ufficio
ATS, senza tuttavia riferimenti specifici all'attrice e senza ulteriori documenti in ordine alle eventuali spese sostenute (cfr doc 10 atto introduttivo).
Allo stesso modo, dai documenti prodotti in giudizio, non emerge la peculiare caratteristica (cambio automatico) che renderebbe l'acquisto dell'automobile necessaria alle esigenze quotidiane della e pertanto giustificherebbe il rimborso della spesa sostenuta, in quanto connessa agli esiti Pt_1 del sinistro. Con riguardo alle spese per la perizia di parte, le stesse non appaiono documentate nel loro ammontare, non risultando prodotta alcuna fattura in merito.
Viceversa, con riguardo al danno da perdita della capacità lavorativa specifica, la domanda deve trovare accoglimento.
Preliminarmente, deve osservarsi che la lesione della salute può comportare una riduzione totale o parziale della capacità di guadagno del soggetto danneggiato laddove pregiudichi e riduca grandemente la possibilità di svolgere attività lavorativa, manuale o professionale, idonea a garantirgli un reddito.
Presupposto del danno da riduzione della capacità di guadagno è l'accertamento della riduzione della capacità di lavoro, che si configura quando il danneggiato, a seguito della stabilizzazione della malattia, non è più in grado di adempiere alle medesime attività lavorative cui veniva precedentemente adibito o ad attività similari, con conseguente riduzione della possibilità di acquisire in futuro ulteriori redditi o incrementi stipendiali.
Sotto tale profilo, la Suprema Corte ha più volte chiarito che, ove sussista una riduzione della capacità lavorativa specifica e questa abbia, a sua volta, dato luogo a una riduzione della capacità di guadagno, questa diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale da liquidarsi ai sensi dell'art. 2043 c.c. (cass. civ. 18.05.1999 n. 4801).
Tuttavia, l'invalidità permanente non comporta necessariamente e automaticamente un danno patrimoniale ed è compito del giudice accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica, avuto riguardo alle attitudini e alle condizioni personali e ambientali del danneggiato.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: «L'accertamento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, conseguente a lesioni personali, patito da un soggetto già percettore di reddito, deve avvenire: a) accertando l'entità dei postumi permanenti;
b) accertando la compatibilità
16 tra i postumi e l'impegno fisico o psichico richiesto dalle mansioni svolte dalla vittima;
c) valutando se l'eventuale incompatibilità tra postumi e mansioni comporti, in atto od in potenza, una presumibile riduzione patrimoniale. Deve invece escludersi che gli accertamenti suddetti possano compiersi in abstracto, chiedendo al medico-legale di quantificare in punti percentuali la c.d. “incapacità lavorativa specifica”, e moltiplicando il reddito perduto per la suddetta percentuale» (Cass. civ.
Sez. 3 -, Ordinanza n. 16604 del 20/06/2025).
Il riconoscimento di un danno da perdita della capacità lavorativa specifica necessita, pertanto, della prova, che può essere data anche attraverso presunzioni semplici ex art. 2727 c.c. o sulla base dell'id quod plerumque accidit, che la perdita del lavoro e la riduzione del reddito siano in rapporto di causa
-effetto rispetto alla lesione del bene salute.
Nonostante la pluralità di orientamenti giurisprudenziali in materia, si ritiene che il ricorso alla prova presuntiva sia tanto più giustificato nei casi in cui l'invalidità permanente sia così elevata, o comunque superiore a una certa soglia, da rendere altamente probabile o certa la menomazione della capacità lavorativa specifica e il conseguente danno patrimoniale subito.
Ai fini della liquidazione di tale tipologia di danno, è onere dell'istante dimostrare quale fosse il proprio reddito prima del sinistro e quale quello percepito successivamente allo stesso.
Ebbene, nel caso di specie, sulla base della documentazione prodotta in atti, si ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica avuto riguardo sia all'elevato grado di invalidità permanente accertato in capo alla sia alla Parte_2 natura delle lesioni subite (menomazione dell'arto) da valutarsi in correlazione alla tipologia di mansioni e attività precedentemente svolte dall'attrice nel corso della propria vita lavorativa.
Dalla documentazione versata in causa emerge infatti come l'attrice abbia svolto sempre lavori manuali e, in particolare, negli ultimi anni, mansioni di operaia nel settore alimentare (pasticcera, addetta alla panificazione) o di inserviente nel settore turistico. È evidente che la danneggiata, in conseguenza della sua storia clinica e delle lesioni riportate (Trauma all'arto sinistro; difficoltà ad alzarsi o a scendere e salire le scale;
marcata zoppia di fuga anche su terreno piano con utilizzo di appoggio monolaterale) non possa essere più adibita alle mansioni indicate né a mansioni simili, le quali richiedono certamente una stabilità nella posizione eretta e la necessità di trascorrere lunghi periodi in piedi.
Ciò ha comportato la perdita del rapporto di lavoro in essere al momento del sinistro con la DI
“Sardinia Food s.n.c.” di LL LO & C., alle cui dipendenze la risultava assunta, Pt_1 con contratto a tempo determinato, dall'08.05.2019 al 17.11.2019, con conseguente perdita delle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito quanto meno fino alla scadenza del contratto, sia la possibilità di ottenere una eventuale proroga o trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
17 È pacifico, infatti, che allo stato la sia disoccupata e che la mancata prosecuzione del Pt_1 rapporto - che verosimilmente sarebbe proseguita anche dopo la scadenza del contratto - sia da ricondursi alle precarie condizioni di salute della stessa e all'impossibilità di adibirla a mansioni diverse, come peraltro confermato dallo stesso titolare della ditta, nella nota allegata in atti.
Sulla base dell'istruttoria documentale svolta e delle nozioni di comune esperienza, avuto riguardo ai gravi problemi di deambulazione riportati dall'attrice, non pare revocabile in dubbio che il sinistro occorso abbia compromesso irrimediabilmente la possibilità per la di procurarsi un reddito Pt_1 nel medesimo settore (lavoro domestico, panificazione, turismo) di riferimento, non potendo più essere adibita a mansioni analoghe a quelle precedentemente svolte e dalle quali ricavava il proprio reddito.
All'attrice dovrà essere, pertanto, riconosciuto un risarcimento per il danno patrimoniale da lucro cessante subito, da quantificarsi tenendo conto sia dei mancati guadagni relativi al periodo in cui era formalmente assunta ma non ha potuto offrire la propria prestazione lavorativa a causa dell'infortunio ossia dal 04.06.2019 al 17.11.2019, comprensivo del T.F.R., pari a euro 26.281,20 (vedi conclusioni perizia di parte) sia della riduzione della capacità di guadagno per i redditi futuri.
Con riguardo alla quantificazione di tale ultima voce di danno, la ha prodotto le denunce Pt_1 dei redditi degli ultimi anni e l'estratto contributivo INPS, oltre a una relazione contabile a firma del dott. Commercialista . Persona_1
La relazione in atti, partendo da quanto disposto dall'art. 137 del codice delle assicurazioni, ha quantificato il danno patrimoniale subito dalla prendendo come punto di riferimento la più Pt_1 alta retribuzione percepita nel triennio precedente il sinistro e capitalizzandola per gli anni in cui la stessa avrebbe presumibilmente potuto svolgere attività lavorativa fino alla pensione, così pervenendo all'importo di euro 442, 474, 21.
Tuttavia, tale quantificazione non può essere condivisa, costituendo tutt'al più un punto di partenza sulla base del quale operare le opportune variazioni che tengano conto delle peculiarità del caso concreto: precarietà delle condizioni di lavoro e possibilità di reimpiego in occupazioni diverse rispetto a quelle precedentemente svolte.
Sotto tale profilo, è bene ribadire quanto precisato dalla Suprema Corte, nella recente pronuncia sopra richiamata:
«
6.1. Sul piano della logica, la lesione della salute sofferta da chi al momento dell'infortunio già godeva d'un reddito da lavoro può provocare tre tipi di conseguenze:
a) la vittima conserva il lavoro ed il livello di reddito, ma lavora con maggior pena: questo danno ha natura non patrimoniale e costituisce una circostanza di c.d. personalizzazione del risarcimento del danno biologico;
18 b) la vittima conserva il lavoro, ma vede ridursi il reddito (ad es., per la forzosa riduzione delle ore dedicate al lavoro o per la perdita di capacità competitiva): questo danno ha natura patrimoniale e si liquida capitalizzando il reddito perduto dalla vittima;
c) la vittima perde il lavoro e, con esso, il reddito che quel lavoro procacciava: anche questo danno ha natura patrimoniale e si liquida:
c') capitalizzando il reddito perduto dalla vittima;
c”) variando il risultato in aumento o diminuzione per tenere conto delle circostanze del caso concreto, ed in particolare aumentando il reddito da porre a base del calcolo per tenere conto degli aumenti futuri che sarebbero stati plausibili e verosimili;
nonché riducendo il reddito da porre a base del calcolo, se la vittima pur avendo perduto il proprio lavoro, potrà utilmente reimpiegare le proprie capacità in altro lavoro, quand'anche meno remunerativo».
La Corte ha infatti precisato che: «nella liquidazione del danno di cui si discorre, infatti, i passaggi logici demandati al giudice di merito sono tre: a) dapprima occorre accertare se la vittima ha perso in tutto od in parte la capacità di svolgere il proprio lavoro;
b) quindi occorre accertare se la vittima ha conservato forze industri per svolgere un altro lavoro;
c) infine occorre capitalizzare il reddito perduto e sottrarre da esso il presumibile reddito ancora realizzabile con la residua capacità di lavoro della vittima».
Sulla scorta di tali fondamentali premesse, la Cassazione ha formulato i seguenti principi di diritto:
“Ogni persona, anche se disabile, ha il dovere ex art. 4 Cost. di attivarsi per trovare un'occupazione.
Pertanto, nella liquidazione del danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro, provocata da lesioni personali, è doveroso tenere conto della possibilità per il danneggiato di reimpiegare le residue forze industri in altro lavoro confacente alle sue attitudini”. “Chi ha perduto il lavoro in conseguenza d'un infortunio, ma non si attivi per cercarne un altro confacente e compatibile con le sue condizioni di salute, tiene una condotta aggravativa del danno, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c., della quale il giudice deve tenere conto, se ricorrano tutti i presupposti sostanziali (la condotta colposa della vittima;
il nesso di causa tra colpa della vittima ed aggravamento del danno)
e processuali (l'eccezione di parte) richiesti dalla suddetta norma”.
“Nella liquidazione del danno da perdita del reddito in conseguenza di lesioni personali, il giudice di merito deve dapprima accertare e stimare il danno patrimoniale nella sua interezza, e solo dopo procedere alle opportune variazioni equitative, per tenere conto della possibilità per la vittima di reimpiegare utilmente le residue forze industri. Non è invece consentito rigettare la domanda senza compiere il suddetto accertamento, sol perché la vittima non abbia dimostrato di avere vanamente cercato un nuovo lavoro” (Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 16604 del 20/06/2025).
19 Orbene, nel caso di specie, onde evitare ingiustificati arricchimenti o duplicazioni risarcitorie, si ritiene che la quantificazione operata dall'attrice e allegata all'atto introduttivo del giudizio debba essere ridotta in considerazione del fatto che le pur gravi condizioni di salute dell'attrice non le precludono del tutto lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, magari in ambiti diversi da quello di riferimento, non sussistendo elementi che consentano di escludere, in toto, una residua capacità lavorativa in capo alla stessa, la quale potrebbe essere reimpiegata in futuro, data l'età, in ambiti diversi, che non richiedono il compimento di attività fisiche o la posizione statica eretta per lunghi periodi.
Parimenti, nella quantificazione del danno, deve tenersi conto del fatto che nel corso della propria vita lavorativa la ha prestato attività lavorativa alle dipendenze di una pluralità di datori di Pt_1 lavoro, senza mai raggiugere una stabilità lavorativa che consenta di affermare, con certezza o con alta probabilità, che la stessa avrebbe effettivamente percepito i redditi ipotizzati, se il sinistro non si sarebbe verificato.
Pertanto, sulla scorta di tali valutazioni di cui è doveroso tenere conto nella liquidazione del danno da lucro cessante, trattandosi di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., che impone di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, si ritiene congruo quantificare il danno patrimoniale subito dalla per la perdita/ riduzione della capacità di guadagno futura nella misura di euro Pt_1
250.000,00.
Da tale importo dovranno inoltre essere decurtate le somme già corrisposte dall' AI per il medesimo evento lesivo (infortunio sul lavoro) e con riguardo alle medesime poste di danno.
Deve richiamarsi infatti l'orientamento granitico secondo cui: «in caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita
(vale a dire, la capacità di produrre reddito), sicchè, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante.(Sez. 3 - Sentenza n. 18050 del 05/07/2019)(Sez. 3 - , Ordinanza n. 6031 del 06/03/2
025).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalla Compagnia Assicurativa, si evince che le somme erogate dall'INAIL a titolo di rendita ammontano al complessivo importo di euro 66.966,18, con la conseguenza che il risarcimento da corrispondersi alla dovrà essere decurtato del Pt_1 relativo importo.
20 In conclusione, le voci di danno liquidabile sono:
euro 112.435,50, a titolo di danno biologico personalizzato e danno morale;
euro 795,65, per spese mediche documentate;
euro 26.281,20, a titolo di differenze retributive non percepite in conseguenza dell'infortunio.
euro 250.000,00, (- 66.966,18) per la perdita della capacità lavorativa specifica;
totale: euro 322.546,17.
Gli odierni convenuti devono essere pertanto condannati, in solido tra la loro, al pagamento in favore dell'attrice dell'importo complessivo di euro 322.546,17, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro, decurtati delle somme già corrisposte dalla Compagnia assicurativa in pendenza della lite.
Sugli importi accertati, configurando debiti di valore, devono essere calcolati gli interessi legali.
Nel caso di specie, si ritiene che gli interessi debbano essere computati sulla somma che esprime il danno all'epoca del fatto illecito, rivalutata di anno in anno a decorrere dalla predetta data in base all'indice elaborato dall'Istat per le famiglie degli operai ed impiegati dell'industria sino alla data di pubblicazione della sentenza. Occorrerà pertanto devalutare la somma sopra indicata dalla data del sinistro e procedere alla rivalutazione di anno in anno da tale data a quella di pubblicazione della sentenza al fine di calcolare annualmente, sulle somme via via rivalutate, gli interessi. Sulle somme finali liquidate in base ai predetti criteri (capitale più interessi) saranno calcolati gli interessi legali
(ex art. 1282 c.c.) dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
*
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico dei convenuti, come liquidate in dispositivo. La liquidazione deve essere effettuata, in ragione del valore della domanda e dell'attività difensiva svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al
D.M. n. 55 del 10.3.2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, per i giudizi di cognizione di valore compreso tra euro 260.000,00 ed euro 520.000,00.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accerta e dichiara che il sinistro per cui è giudizio è ascrivibile alla responsabilità esclusiva di e, per l'effetto, dichiara tenuti e condanna gli odierni convenuti, in solido Controparte_2 tra loro, la e al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 322.546,17, decurtata degli
[...] importi già eventualmente corrisposti, oltre agli interessi legali da calcolarsi annualmente sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno sino alla
21 data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo;
- condanna gli odierni convenuti alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in euro 22.457,00 per compensi e onorari professionali, oltre a spese
[...] esenti, spese generali, IVA, CPA.
- pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti.
Così deciso in Nuoro, in data 31.10.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis
22