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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/09/2025, n. 2653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2653 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9511/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9511/2018 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to GENTILI CONCETTA;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to MARTUCCI Controparte_1
MASSIMO;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.04.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caserta il 16.09.2010 con parte resistente, dalla cui unione sono nate le Per_ figlie (il 3.06.2011) e (il 25.09.2014). Per_1
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa n.910/2018 del
16.01.2018 e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la cessazione egli effetti civili del matrimonio intervenuto tra le parti;
disporsi l'affido esclusivo delle figlie minori alla madre;
di disporre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore delle figlie di euro 400,00 mensili da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie;
regolamentarsi il diritto di visita padre- figlie;
disporsi per il resistente un percorso per il sostegno alla genitorialità nonché un percorso psicologico per le minori;
condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore dell'Erario considerata l'ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente.
In data 17.09.2019 si costituiva in giudizio parte resistente, il quale non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da parte ricorrente ma chiedeva disporsi l'affido condiviso delle minori con collocazione delle stesse presso la madre;
disporre a carico del resistente l'obbligo di versare in favore delle figlie la somma di euro 200,00 mensili (euro 100,00 per ciascuna figlia) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
All'udienza presidenziale del 26.09.2019 parte ricorrente presente personalmente riferiva di non voler insistere con la richiesta di affido esclusivo delle minori e di attendere la conclusione del percorso di psicoterapia della minore parte resistente rappresentava di avere difficoltà Per_1
economiche e si dimostrava disponibile a versare euro 300,00 a titolo di mantenimento in favore delle figlie. Il Presidente delegato si riservava e con successiva ordinanza, preso atto del fallito tentativo di conciliazione e verificata l'indisponibilità delle parti a pervenire ad una soluzione conciliativa della controversia, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti fissando udienza per il prosieguo dinanzi al g.i. Con sentenza non definitiva n.122/2021 del 20.03.2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
[... pronunciava la cessazione deli effetti civili del matrimonio celebrato il 16.09.2010 in Caserta tra e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per il Controparte_1 Parte_1
prosieguo.
Con memorie ex art.183 VI co. c.p.c. I termine il difensore, per parte ricorrente, riferiva che parte resistente viveva a Termoli e pertanto chiedeva disporsi l'affido esclusivo delle minori alla madre o in subordine di stabilire, in virtù del trasferimento del sig. n Termoli che le decisioni di CP_1
maggior interesse, scolastiche e mediche fossero prese in autonomia dalla sig.ra disporre Parte_1
a carico del resistente l'obbligo di versare a titolo di mantenimento in favore delle figlie minori la somma mensile di euro 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
modificare il regime di visita del genitore non domiciliatario in virtù del trasferimento del sig. Termoli. CP_1
All'udienza del 3.01.2023 il giudice, alla luce di quanto emerso dall'escussione dei testi di parte Per_ ricorrente, disponeva l'affido esclusivo delle minori e alla madre e fissava per il prosieguo. Per_1
Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni dell'8.04.2025 il difensore, per parte ricorrente, chiedeva modificarsi l'assegno di mantenimento in favore delle minori in euro 350,00 mensili così come ricalcolato sulla base degli indici Istat.
All'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni il giudice, lette le note, riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Orbene, in ragione della sentenza non definitiva di divorzio emessa nel corso del presente giudizio, il Collegio è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulle statuizioni accessorie.
Quanto all'affido delle figlie minori, il Collegio ritiene che la richiesta formulata da parte ricorrente Per_ di confermare l'affido esclusivo delle minori e in suo favore debba essere accolta non Per_1
sussistendo i presupposti per disporre l'affido condiviso delle stesse. Ed invero, il resistente, come riferito dalla ricorrente, da quando si è trasferito in Termoli non partecipa attivamente alla vita delle due minori a cui, peraltro, fa visita sporadicamente. Circostanza, quest'ultima, confermata anche dai testi escussi nel corso del presente giudizio (teste , sulla circostanza n.1) il Testimone_1
sig. rovvede solo saltuariamente a far visita alle figlie avendo, dal proprio Controparte_1
trasferimento in Termoli, rarefatto ulteriormente gli incontri? “Sì, è vero”; n.2) le figlie della coppia sono accudite esclusivamente dalla madre che porta su di sé il 100% del carico accuditivo esclusivamente con l'ausilio dei propri genitori? “Sì, è vero”; n.4) la lontananza del sig. CP_1
determina numerosi problemi anche in ordine alle autorizzazioni scolastiche e mediche per le bambine? “Sì, è vero”; teste escussa sulla circostanza n.1) “Sì, è vero. Decide lui quando Testimone_2 venire”; n.2) “Sì, è vero”; n.4) “Sì, è vero.) e che rappresenta un esercizio della potestà genitoriale discontinuo e inidoneo ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente e giustifica, dunque, un provvedimento di affido esclusivo.
In ordine al diritto di visita ritiene il Tribunale che, fermo restando la possibilità delle parti di adeguare i tempi ed i modi di frequentazione dei figli con il padre alle esigenze di vita e dei minori, vada regolamentata la frequentazione padre-figlie al fine di evitare possibilità di disaccordo tra i coniugi. Pertanto, il padre potrà far visita alle figlie minori e prelevarle, a fine settimana alterni, dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera, nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al
29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la Domenica di Pasqua o il lunedì in Albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg. 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio. Per_ In relazione al mantenimento delle minori e occorre osservare quanto segue. Parte Per_1
ricorrente chiedeva disporsi a carico del padre un assegno di mantenimento di euro 400,00 così come stabilito in sede di separazione;
con ordinanza presidenziale il Tribunale, tenuto conto dell'esiguità del reddito di parte resistente (ISEE 2019 circa 7.000,00 euro) e dalla nascita di ulteriori due bambine avute dalla nuova relazione, riduceva l'assegno di mantenimento in favore delle minori ad euro 300,00 mensili. Orbene, questo Collegio, tenuto conto delle accresciute esigenze delle figlie connesse all'aumentare dell'età nonché della situazione patrimoniale del resistente che, in assenza di dichiarazioni reddituali aggiornate, deve presumersi pressoché invariata, dispone un assegno di mantenimento in favore delle figlie da parte del genitore non collocatario, il padre, di euro 350,00 mensili. L'assegno dovrà essere corrisposto alla sig.ra ntro il giorno 5 di ogni mese, con Parte_1
adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT.
Il padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore delle figlie (si richiamano le linee guida del C.N.F.).
Considerata la natura del giudizio, le spese processuali vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede: Per_
• Dispone l'affido esclusivo delle figlie e alla madre;
Per_1
• Disciplina il diritto di visita padre-figlie come indicato in parte motiva;
• Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore delle figlie minori pari ad euro 350,00 mensili ( euro 175,00 per ciascuna figlia) da versare alla ricorrente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
• Pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per le figlie (si richiama il Protocollo del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere);
• Spese di lite compensate.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere all'esito della camera di consiglio del 4/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9511/2018 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to GENTILI CONCETTA;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to MARTUCCI Controparte_1
MASSIMO;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.04.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caserta il 16.09.2010 con parte resistente, dalla cui unione sono nate le Per_ figlie (il 3.06.2011) e (il 25.09.2014). Per_1
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa n.910/2018 del
16.01.2018 e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la cessazione egli effetti civili del matrimonio intervenuto tra le parti;
disporsi l'affido esclusivo delle figlie minori alla madre;
di disporre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore delle figlie di euro 400,00 mensili da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie;
regolamentarsi il diritto di visita padre- figlie;
disporsi per il resistente un percorso per il sostegno alla genitorialità nonché un percorso psicologico per le minori;
condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore dell'Erario considerata l'ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente.
In data 17.09.2019 si costituiva in giudizio parte resistente, il quale non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da parte ricorrente ma chiedeva disporsi l'affido condiviso delle minori con collocazione delle stesse presso la madre;
disporre a carico del resistente l'obbligo di versare in favore delle figlie la somma di euro 200,00 mensili (euro 100,00 per ciascuna figlia) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
All'udienza presidenziale del 26.09.2019 parte ricorrente presente personalmente riferiva di non voler insistere con la richiesta di affido esclusivo delle minori e di attendere la conclusione del percorso di psicoterapia della minore parte resistente rappresentava di avere difficoltà Per_1
economiche e si dimostrava disponibile a versare euro 300,00 a titolo di mantenimento in favore delle figlie. Il Presidente delegato si riservava e con successiva ordinanza, preso atto del fallito tentativo di conciliazione e verificata l'indisponibilità delle parti a pervenire ad una soluzione conciliativa della controversia, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti fissando udienza per il prosieguo dinanzi al g.i. Con sentenza non definitiva n.122/2021 del 20.03.2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
[... pronunciava la cessazione deli effetti civili del matrimonio celebrato il 16.09.2010 in Caserta tra e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per il Controparte_1 Parte_1
prosieguo.
Con memorie ex art.183 VI co. c.p.c. I termine il difensore, per parte ricorrente, riferiva che parte resistente viveva a Termoli e pertanto chiedeva disporsi l'affido esclusivo delle minori alla madre o in subordine di stabilire, in virtù del trasferimento del sig. n Termoli che le decisioni di CP_1
maggior interesse, scolastiche e mediche fossero prese in autonomia dalla sig.ra disporre Parte_1
a carico del resistente l'obbligo di versare a titolo di mantenimento in favore delle figlie minori la somma mensile di euro 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
modificare il regime di visita del genitore non domiciliatario in virtù del trasferimento del sig. Termoli. CP_1
All'udienza del 3.01.2023 il giudice, alla luce di quanto emerso dall'escussione dei testi di parte Per_ ricorrente, disponeva l'affido esclusivo delle minori e alla madre e fissava per il prosieguo. Per_1
Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni dell'8.04.2025 il difensore, per parte ricorrente, chiedeva modificarsi l'assegno di mantenimento in favore delle minori in euro 350,00 mensili così come ricalcolato sulla base degli indici Istat.
All'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni il giudice, lette le note, riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Orbene, in ragione della sentenza non definitiva di divorzio emessa nel corso del presente giudizio, il Collegio è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulle statuizioni accessorie.
Quanto all'affido delle figlie minori, il Collegio ritiene che la richiesta formulata da parte ricorrente Per_ di confermare l'affido esclusivo delle minori e in suo favore debba essere accolta non Per_1
sussistendo i presupposti per disporre l'affido condiviso delle stesse. Ed invero, il resistente, come riferito dalla ricorrente, da quando si è trasferito in Termoli non partecipa attivamente alla vita delle due minori a cui, peraltro, fa visita sporadicamente. Circostanza, quest'ultima, confermata anche dai testi escussi nel corso del presente giudizio (teste , sulla circostanza n.1) il Testimone_1
sig. rovvede solo saltuariamente a far visita alle figlie avendo, dal proprio Controparte_1
trasferimento in Termoli, rarefatto ulteriormente gli incontri? “Sì, è vero”; n.2) le figlie della coppia sono accudite esclusivamente dalla madre che porta su di sé il 100% del carico accuditivo esclusivamente con l'ausilio dei propri genitori? “Sì, è vero”; n.4) la lontananza del sig. CP_1
determina numerosi problemi anche in ordine alle autorizzazioni scolastiche e mediche per le bambine? “Sì, è vero”; teste escussa sulla circostanza n.1) “Sì, è vero. Decide lui quando Testimone_2 venire”; n.2) “Sì, è vero”; n.4) “Sì, è vero.) e che rappresenta un esercizio della potestà genitoriale discontinuo e inidoneo ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente e giustifica, dunque, un provvedimento di affido esclusivo.
In ordine al diritto di visita ritiene il Tribunale che, fermo restando la possibilità delle parti di adeguare i tempi ed i modi di frequentazione dei figli con il padre alle esigenze di vita e dei minori, vada regolamentata la frequentazione padre-figlie al fine di evitare possibilità di disaccordo tra i coniugi. Pertanto, il padre potrà far visita alle figlie minori e prelevarle, a fine settimana alterni, dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera, nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al
29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la Domenica di Pasqua o il lunedì in Albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg. 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio. Per_ In relazione al mantenimento delle minori e occorre osservare quanto segue. Parte Per_1
ricorrente chiedeva disporsi a carico del padre un assegno di mantenimento di euro 400,00 così come stabilito in sede di separazione;
con ordinanza presidenziale il Tribunale, tenuto conto dell'esiguità del reddito di parte resistente (ISEE 2019 circa 7.000,00 euro) e dalla nascita di ulteriori due bambine avute dalla nuova relazione, riduceva l'assegno di mantenimento in favore delle minori ad euro 300,00 mensili. Orbene, questo Collegio, tenuto conto delle accresciute esigenze delle figlie connesse all'aumentare dell'età nonché della situazione patrimoniale del resistente che, in assenza di dichiarazioni reddituali aggiornate, deve presumersi pressoché invariata, dispone un assegno di mantenimento in favore delle figlie da parte del genitore non collocatario, il padre, di euro 350,00 mensili. L'assegno dovrà essere corrisposto alla sig.ra ntro il giorno 5 di ogni mese, con Parte_1
adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT.
Il padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore delle figlie (si richiamano le linee guida del C.N.F.).
Considerata la natura del giudizio, le spese processuali vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede: Per_
• Dispone l'affido esclusivo delle figlie e alla madre;
Per_1
• Disciplina il diritto di visita padre-figlie come indicato in parte motiva;
• Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore delle figlie minori pari ad euro 350,00 mensili ( euro 175,00 per ciascuna figlia) da versare alla ricorrente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
• Pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per le figlie (si richiama il Protocollo del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere);
• Spese di lite compensate.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere all'esito della camera di consiglio del 4/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio