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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/06/2025, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 432/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. NA AS Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. NA Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da con Parte_1
socio unico (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_1
l'avv. Campaner Claudio Ugo
Appellante contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del Commissario Straordinario, con l'avv. prof. Ambrosini P.IVA_2
Stefano
Appellata
Oggetto: Indebito soggettivo – Indebito oggettivo. Appello avverso la sentenza n.
2002/22 del Tribunale di Treviso pubblicata in data 05/12/2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante - riformarsi la sentenza 5.12.2022 n. 2002/2022 del Tribunale di Treviso;
- per l'effetto, ritenute, occorrendo, la prescrizione e l'improponibilità in ordine rispettivamente alla terza e alla quarta domanda avversarie;
ritenuta, in ogni caso,
l'infondatezza in ordine a tutte le domande avversarie;
- respingersi le domande tutte formulate da Controparte_1
;
[...]
- condannarsi a ripetere a le Controparte_1 Parte_1
somme da questa pagate in forza della sentenza impugnata del Tribunale di Trevi-so, con aggiunta degli interessi legali ex art.1284, IV comma, c.c.;
- con ogni pronuncia conseguente e con vittoria nelle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata ferma restando la riserva sopra formulata, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello e, contrariis rejectis, rigettare, in quanto infondato in fatto e diritto l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. del Tribunale di Treviso n. 2002/2022 del 5 dicembre 2022, ed accogliendo le seguenti conclusioni in via istruttoria si ribadiscono, per il caso di ritenuta necessità, le istanze istruttorie di prova orale di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c.; nel merito a) accertare e dichiarare l'assenza/inesistenza di un titolo giustificativo (e, quindi, la natura indebita) dei versamenti effettuati dalla a favore della e, per CP_1 Pt_1
l'effetto, dichiarare tenuta e condannare l'odierna convenuta a restituire alla Procedura ex art. 2033 c.c. l'importo di euro 280.200,00 o la veriore somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data dei versamenti indebiti (o, in subordine, dalla data della domanda) sino al saldo;
b) in via subordinata, accertare e dichiarare, con ogni necessaria e conseguente pronuncia, (i) la simulazione dei pretesi “contratti” di “consulenza/servizi” come indicati nelle fatture, nonché (ii) la nullità della donazione e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare l'odierna convenuta a restituire alla Procedura l'importo di euro pag. 2/12 280.200,00 o la veriore somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data dei versamenti indebiti (o, in subordine, dalla data della domanda) sino al saldo;
c) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare (se del caso previo accertamento incidentale della responsabilità anche penale degli amministratori di fatto e di diritto della e della e degli ulteriori soggetti coinvolti negli illeciti a CP_1 Pt_1
titolo di concorso) la responsabilità della ex art. 2043 c.c., anche in combinato Pt_1 disposto con l'art. 185 c.p., per i fatti di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la al ristoro dei danni subiti dalla e alla restituzione alla Pt_1 CP_1
Procedura dell'importo di euro 280.200,00 o nella veriore somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data dei versamenti indebiti (o, in subordine, dalla data della domanda) sino al saldo;
d) in via ulteriormente subordinata, e per la denegata e non creduta in cui dovesse essere accertata l'esistenza di un rapporto di “consulenza/servizi” tra la la e/o CP_1 Pt_1 altri soggetti terzi, accertare e dichiarare la nullità dei pretesi “contratti” di
“consulenza/servizi” per i motivi di cui in narrativa (e, così, per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto, contrarietà a norma imperativa, illiceità della causa o dei motivi, assenza di causa, simulazione soggettiva) o, comunque, per gli altri motivi che dovessero essere ravvisati d'ufficio, anche previa riqualificazione della domanda, e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare l'odierna convenuta a restituire alla Procedura l'importo di euro 280.200,00 o la veriore somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data dei versamenti indebiti (o, in subordine, dalla data della domanda) sino al saldo;
e) in via ulteriormente subordinata, sempre per la denegata e non creduta in cui dovesse essere accertata l'esistenza di un rapporto di “consulenza/servizi” tra la la CP_1 Pt_1
e/o altri soggetti terzi, accertare e dichiarare (se del caso previo accertamento incidentale della responsabilità anche penale degli amministratori di fatto e di diritto della e della e degli ulteriori soggetti coinvolti negli illeciti a titolo di CP_1 Pt_1
concorso) la responsabilità della ex art. 2043 c.c., anche in combinato disposto Pt_1
pag. 3/12 con l'art. 185 c.p., per i fatti di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la al ristoro dei danni subiti dalla e alla restituzione alla Pt_1 CP_1
Procedura dell'importo di euro 280.200,00 o nella veriore somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data dei versamenti indebiti (o, in subordine, dalla data della domanda) sino al saldo;
f) in via ulteriormente subordinata, sempre per la denegata e non creduta in cui dovesse essere accertata l'esistenza di un rapporto di “consulenza/servizi” tra la la CP_1 Pt_1
e/o altri soggetti terzi, accertare e dichiarare l'inadempimento della e/o degli altri Pt_1 soggetti terzi e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare l'odierna convenuta a restituire alla Procedura, se del caso previa risoluzione dei pretesi “contratti” di
“consulenza/servizi”, l'importo di euro 280.200,00 o la veriore somma accertanda in corso di causa (o, ancora, la differenti somme che si riterranno di giustizia e da quantificarsi, se del caso, anche in via equitativa), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data dei versamenti indebiti
(o, in subordine, dalla data della domanda) sino al saldo, oltre al risarcimento del maggior danno;
g) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'indebito arricchimento della in danno della e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare l'odierna Pt_1 CP_1 convenuta a restituire alla Procedura ex art. 2041 c.c. l'importo di euro 280.200,00 o la veriore somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data dei versamenti indebiti (o, in subordine, dalla data della domanda) sino al saldo;
in ogni caso con vittoria di competenze e spese, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1
conveniva in giudizio
[...] Controparte_2
con socio unico, chiedendone la condanna alla restituzione della somma
[...]
indebitamente percepita di euro 280.000,00, oltre rivalutazione e interessi.
pag. 4/12 assumeva che nel periodo intercorrente tra il 2008 e il 2011 Controparte_1 Parte_1
aveva emesso,- a fronte di attività di assistenza e consulenza asseritamente prestata - una serie di fatture per l'importo complessivo di euro 280.200,00 che venivano regolarmente pagate da Controparte_1
Nel 2014 veniva assoggettata alla procedura di amministrazione Controparte_1
straordinaria e la procedura apprendeva che - come emerso nel corso delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso e dalla Guardia di Finanza - tali pagamenti risultavano privi di titolo vieppiù tenuto conto che l'oggetto sociale di non prevedeva lo svolgimento di alcuna attività di consulenza in Parte_1
ambito immobiliare e che tale società era inoltre priva di proprio personale dipendente e di una struttura aziendale. Risultava inoltre il programma gestionale in uso ad CP_1
era fornito da altra e differente società che era altresì incaricata della manutenzione
[...]
e degli aggiornamenti. L'attrice rilevava che le prestazioni non erano state rese dalla società e che “una volta preso atto dell'inesistenza delle “prestazioni” asseritamente svolte dalla dovrebbe ritenersi che dietro all'apparente rapporto di Pt_1
“consulenza/servizi” potrebbe essersi celata un'operazione volta a dissimulare una donazione, da ritenersi, a propria volta, nulla per difetto di forma, non essendo stato perfezionata con atto pubblico redatto alla presenza di due testimoni” (così in atto di citazione)
Inoltre, evidenziata la situazione di grave compromissione patrimoniale, rilevava come
“la fuoriuscita di risorse dalla integrava una condotta tipicamente distrattiva CP_1 con “il diritto della ad ottenere l'immediata restituzione di quanto illecitamente CP_1 percepito dalla ai sensi dell'art. 2043 c.c. nonché 185 c.p., se del caso, previo Pt_1 accertamento incidentale della responsabilità dell'ex presidente e degli CP_3
altri soggetti coinvolti nelle operazioni in questione (rilevanti, ai sensi degli artt. 216, 1° comma, n. 1 e 223, 1° comma l. fall., non potendosi peraltro escludere la configurazione, quantomeno e tra l'altro, dell'appropriazione indebita o dell'infedeltà patrimoniale)”.
In via subordinata formulava domanda di indebito arricchimento e, in via ulteriormente subordinata chiedeva di accertare e dichiarare l'inadempimento della e, per Pt_1
l'effetto, di dichiarare tenuta e condannare alle restituzioni. Pt_1
pag. 5/12 Si costituiva eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Parte_1
Tribunale Treviso e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda attorea poiché infondata. La convenuta rappresentava che le prestazioni indicate nelle fatture erano state eseguite da in ragione di un contratto orale di prestazione di servizi Pt_1
stipulato con e le stesse erano state materialmente eseguite dal dott. CP_1 [...]
(“Il dr. , infine, ha prestato tale attività di consulenza Parte_2 Pt_2 Parte_2
per conto della società e su committenza della società lo Parte_1 Controparte_1
stesso dr. e i signori infatti, hanno concordato ab initio Parte_2 CP_3 che il rapporto d'opera relativo a tale attività sarebbe intercorso tra la società
[...]
riconducibile alla famiglia del dr. quale fornitore del Pt_1 Parte_2
servizio, e la società del gruppo quale committente e Controparte_1 CP_3 assuntrice del costo del servizio;
e hanno concordato ciò l'uno con il consenso dell'amministratrice della società dott.ssa (moglie del dr. Parte_1 Persona_1
), e gli altri nell'esercizio dei loro poteri (i signori erano Parte_2 CP_3 amministratori delle varie società del gruppo, ivi compresa ” così Controparte_1
testualmente in comparsa di risposta).
Con la sentenza n. 2002/22 il Tribunale di Treviso rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio e accertava l'indebito pagamento effettuato da Controparte_1
in favore di con condanna di alla restituzione dell'importo di Parte_1 Parte_1
euro 280.000,00, oltre interessi e al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di prime cure assumeva che aveva assolto al proprio onere Controparte_1
probatorio, poiché la prova dell'assenza di un titolo giustificativo a fondamento del pagamento effettuato, trattandosi della prova di un fatto negativo, era stata adempiuta tramite l'allegazione dell'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento.
Rilevava altresì che non aveva assolto al proprio onere probatorio non Parte_1
avendo fornito prova della sussistenza di un titolo a supporto del rapporto contrattuale.
Escludeva la restituzione degli interessi dal momento del pagamento non avendo fornito prova della malafede di e rigettava la domanda di Controparte_1 Parte_1
cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria svolta da essendo il credito Controparte_1
oggetto di causa un debito di valuta.
Giudizio di appello
pag. 6/12 Contro la sentenza n. 2002/22 del Tribunale di Treviso ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi e la riforma della sentenza di Parte_1
primo grado.
Si è costituita chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame con conferma della sentenza impugnata. In subordine ha riproposto le domande subordinate già proposte in primo grado relativamente all'accertamento della simulazione dei contratti, all'accertamento della nullità della donazione, con condanna alla restituzione dell'importo di euro 280.200,00, all'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c., all'accertamento dell'inadempimento di e, infine, Parte_1 dell'indebito arricchimento in danno di Controparte_1
All'udienza del 18 marzo 2025 le parti costituite hanno precisato le conclusioni e successivamente depositato gli scritti conclusivi.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per violazione dell'art.2967 cod. civ. rilevando come nei casi di indebito oggettivo la prova dell'inesistenza della causa debendi incombe sulla parte che propone la domanda e rilevando come nel caso di specie in relazione ai pagamenti eseguiti Controparte_1
doveva provare l'inesistenza di un rapporto d'opera con Parte_1
Secondo motivo di impugnazione
Con il secondo motivo di appello censura la sentenza assumendo che non Controparte_1
aveva fornito in causa la prova dell'inesistenza di rapporti di consulenza. In proposito rilevava come erroneamente il giudice di prime cure valorizzava la ricostruzione dei fatti risultante dalle dichiarazioni rese in sede di polizia giudiziaria da alcuni ex dipendenti della e da , amministratrice di Controparte_1 Persona_1 Parte_1
tenuto conto che le dichiarazioni provenivano da tre ex impiegati ignari dell'esistenza dei rapporti tra e ed estranei alla direzione e alla gestione Controparte_1 Parte_1 delle società del gruppo e dall'amministratrice di che riferiva CP_3 Parte_1
di non essersi occupata del rapporto di consulenza poiché era il marito Persona_2
Rovere ad occuparsene.
[...]
Terzo motivo di impugnazione pag. 7/12 Con il terzo motivo di appello contesta la ritenuta insufficienza da parte del giudice di prime cure degli elementi di prova offerti. Rilevava come le prestazioni erano state erogate da a mezzo di con Parte_1 Per_2 Parte_2 Parte_3
sulla base di un contratto d'opera concluso oralmente. Rilevava l'irrilevanza della
[...]
mancanza di data certa ovvero della formazione unilaterale tenuto conto che la documentazione prodotta non era funzionale a provare l'esistenza di un rapporto contrattuale attuale ma risultava funzionale a fornire la prova storica dell'esistenza di un rapporto d'opera e dell'esecuzione delle prestazioni.
Quarto motivo di impugnazione
Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza in relazione alla restituzione dei pagamenti a titolo di iva (per euro 46.700,00) rappresentando che, pur se i pagamenti dei corrispettivi risultavano senza titolo, lo stesso non poteva affermarsi per i pagamenti IVA che costituiscono un adempimento fiscale, e dunque titolati, e non possono essere oggetto di ripetizione. Sottolineava come considerato che i soggetti coinvolti agivano in regime di rivalsa iva e che pertanto restituiti a distanza di tempo realizzerebbero un ingiustificato arricchimento da parte di chi li riceve.
Ragioni della decisione.
L'appello va integralmente rigettato
Quanto ai primi tre motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente stante la stretta connessione delle questioni che essi pongono, si osserva quanto segue.
In proposito va chiarito come l'appellata ha denunciato il carattere sine causa dei pagamenti effettuati in favore di assumendo che gli stessi, ancorchè asseritamente Pt_1
riferiti a fatture emesse da , erano privi di titolo giustificativo tenuto conto Pt_1 dell'inesistenza dei pretesi contratti di “consulenza/servizi” indicati nelle fatture stesse e della circostanza che non aveva reso alcuna prestazione in suo favore. Parte_1
Nella comparsa di risposta la convenuta allegava le seguenti circostanze” Il dr. Pt_1
è un noto e affermato commercialista veneziano. Per Persona_3
lungo tempo il dr. ha intrattenuto un rapporto professionale con i Parte_2
signori e e con le società del gruppo Il Persona_4 CP_3 CP_3
dr. è stato altresì, per lungo tempo, componente del collegio Parte_2
sindacale della società NES S.p.a., capogruppo del gruppo Negli anni 2008- CP_3
pag. 8/12 2010 il dr. ha prestato, su richiesta dei signori e Parte_2 Per_4 [...]
(padre, poi deceduto nell'estate del 2010, e figlio) e nell'interesse delle CP_3
società del gruppo una specifica attività di consulenza rivolta agli assets CP_3 immobiliari del gruppo e all'impianto contabile gestionale dei dipendenti del gruppo, oltrechè ad altro di accessorio. Tale attività di consulenza ha comportato lo studio di diverse problematiche, si è sviluppata attraverso una molteplicità di incontri e si è pure tradotta in appositi elaborati-relazioni (docc. 1-2-3-4; ci riserviamo di produrre tutta la documentazione di supporto). Il dr. ha prestato tale attività di Parte_2
consulenza rapportandosi con i signori (dapprima con entrambi, poi con il CP_3
figlio), con i quali ha discusso ogni questione rilevante e ai quali ha consegnato ogni elaborato-relazione; nonché, per quanto di ragione, rapportandosi con alcuni dirigenti delle società del gruppo. Il dr. , infine, ha prestato tale attività di Parte_2
consulenza per conto della società e su committenza della società Parte_1 CP_1
lo stesso dr. e i signori infatti, hanno concordato
[...] Parte_2 CP_3
ab initio che il rapporto d'opera relativo a tale attività sarebbe intercorso tra la società
riconducibile alla famiglia del dr. , quale fornitore del Parte_1 Parte_2
servizio, e la società del gruppo quale committente e Controparte_1 CP_3 assuntrice del costo del servizio;
e hanno concordato ciò l'uno con il consenso dell'amministratrice della società dott.ssa (moglie del dr. Parte_1 Persona_1
), e gli altri nell'esercizio dei loro poteri (i signori erano Parte_2 CP_3
amministratori delle varie società del gruppo, ivi compresa . Quanto Controparte_1 all'aspetto economico, veniva concordato un compenso per complessivi € 250.000, oltre
IVA, da pagarsi in rate trimestrali: compenso regolarmente pagato da e Controparte_1
regolarmente fatturato e contabilizzato da (produciamo le fatture emesse da Parte_1
al riguardo: docc. 5-14). Parte_1
Risulta pertanto circostanza non contestata che la prestazione di consulenza è stata resa da un professionista, il dott. sulla base di un accordo del tutto Parte_2
genericamente allegato in base al quale il medesimo avrebbe reso tali prestazioni – oggetto di contratto d'opera -per conto di e in favore di Pt_1 CP_1
Ebbene rileva il Collegio come l'assunto principale svolto dall'attrice a fondamento della domanda restitutoria ex art 2033 cod. civ. è che le prestazioni di consulenza pag. 9/12 indicate nelle fatture non potevano essere state rese da e pertanto, in quanto Parte_1
riconducibili a terzi, le fatture risultavano emesse per operazioni soggettivamente inesistenti .
In proposito la stessa convenuta non ha contestato la circostanza che le prestazioni di cui alle fatture emesse erano state effettuate da un soggetto diverso dall'impresa figurante sulla fattura, assumendo tuttavia che le prestazioni di consulenza in oggetto – che risultavano essere state rese materialmente dal dott. - andavano Parte_2
comunque ricondotte a sulla base di un contratto di consulenza stipulato Parte_1
oralmente tra e contratto nel quale si era impegnata a Pt_1 CP_1 Pt_1
fornire il servizio di consulenza “tramite” il dott. (rectius un Parte_2
accordo in base al quale le prestazioni rese dal dott. sarebbero state Parte_2
“fatturate” da Parte_1
Tanto precisato correttamente il giudice di prime cure ha evidenziato come parte convenuta, assumendo che la prestazione veniva integralmente resa da un soggetto diverso da quello che ha ricevuto il pagamento, era onerata della relativa prova, vieppiù considerando che il dott. , che svolge attività quale commercialista Parte_2
libero professionista, non risulta in alcun modo legato da rapporti di dipendenza o da contratti di prestazione di servizi in favore di Parte_1
Va quindi confermata la sentenza impugnata sulla base del rilievo che, non contestato che la prestazione di consulenza di cui alle fatture è stata resa dal dott. Parte_2
soggetto diverso da il pagamento effettuato da in favore di
[...] Parte_1 CP_1 quest'ultima configura un pagamento (soggettivamente) indebito non risultando alcuna specifica allegazione e prova in ordine alla corrispondenza anche soggettiva delle fatture ovvero al titolo in base al quale un soggetto terzo, che svolge attività di libero professionista, avrebbe reso una prestazione d'opera (peraltro non meglio identificata) in nome e per conto della società Parte_1
Va inoltre rigettato il quarto motivo d'impugnazione tenuto conto che la natura indebita delle somme delle quali è chiesta restituzione e l'obbligo restitutorio si estende anche agli accessori.
Come già osservato dalla Suprema Corte e qui condiviso “il soggetto che, ricevendo un compenso quale cedente o prestatore di servizio, addebiti a chi glielo corrisponde l'IVA,
pag. 10/12 esercitando la rivalsa che gli compete quale soggetto passivo della relativa obbligazione tributaria (ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), quando, per le vicende inerenti il rapporto con la controparte, sia tenuto a restituire il compenso ricevuto, è obbligato a restituirlo anche nella parte corrispondente alla somma ricevuta per l'addebito dell'imposta in ragione della rivalsa, posto che la prestazione ricevuta, divenuta indebita per effetto della risoluzione, comprendeva anche quella somma. (cfr.
Cass. civ. n.19806/2020).
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 in assenza di nota spese, secondo lo scaglione da euro 260.001,00 a euro 520.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 14.239,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.
2002/2022 pubblicata il 5.12.2022 del Tribunale di Treviso, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna Parte_1
con socio unico, in persona del legale rappresentante p.t. a rifondere a
[...]
, in persona Controparte_1
del Commissario Straordinario, le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 14.239,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante
[...]
con socio unico, in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 11 giugno 2025
pag. 11/12 L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
IL PRESIDENTE dott. NA AS
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 432/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. NA AS Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. NA Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da con Parte_1
socio unico (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_1
l'avv. Campaner Claudio Ugo
Appellante contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del Commissario Straordinario, con l'avv. prof. Ambrosini P.IVA_2
Stefano
Appellata
Oggetto: Indebito soggettivo – Indebito oggettivo. Appello avverso la sentenza n.
2002/22 del Tribunale di Treviso pubblicata in data 05/12/2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante - riformarsi la sentenza 5.12.2022 n. 2002/2022 del Tribunale di Treviso;
- per l'effetto, ritenute, occorrendo, la prescrizione e l'improponibilità in ordine rispettivamente alla terza e alla quarta domanda avversarie;
ritenuta, in ogni caso,
l'infondatezza in ordine a tutte le domande avversarie;
- respingersi le domande tutte formulate da Controparte_1
;
[...]
- condannarsi a ripetere a le Controparte_1 Parte_1
somme da questa pagate in forza della sentenza impugnata del Tribunale di Trevi-so, con aggiunta degli interessi legali ex art.1284, IV comma, c.c.;
- con ogni pronuncia conseguente e con vittoria nelle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata ferma restando la riserva sopra formulata, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello e, contrariis rejectis, rigettare, in quanto infondato in fatto e diritto l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. del Tribunale di Treviso n. 2002/2022 del 5 dicembre 2022, ed accogliendo le seguenti conclusioni in via istruttoria si ribadiscono, per il caso di ritenuta necessità, le istanze istruttorie di prova orale di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c.; nel merito a) accertare e dichiarare l'assenza/inesistenza di un titolo giustificativo (e, quindi, la natura indebita) dei versamenti effettuati dalla a favore della e, per CP_1 Pt_1
l'effetto, dichiarare tenuta e condannare l'odierna convenuta a restituire alla Procedura ex art. 2033 c.c. l'importo di euro 280.200,00 o la veriore somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data dei versamenti indebiti (o, in subordine, dalla data della domanda) sino al saldo;
b) in via subordinata, accertare e dichiarare, con ogni necessaria e conseguente pronuncia, (i) la simulazione dei pretesi “contratti” di “consulenza/servizi” come indicati nelle fatture, nonché (ii) la nullità della donazione e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare l'odierna convenuta a restituire alla Procedura l'importo di euro pag. 2/12 280.200,00 o la veriore somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data dei versamenti indebiti (o, in subordine, dalla data della domanda) sino al saldo;
c) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare (se del caso previo accertamento incidentale della responsabilità anche penale degli amministratori di fatto e di diritto della e della e degli ulteriori soggetti coinvolti negli illeciti a CP_1 Pt_1
titolo di concorso) la responsabilità della ex art. 2043 c.c., anche in combinato Pt_1 disposto con l'art. 185 c.p., per i fatti di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la al ristoro dei danni subiti dalla e alla restituzione alla Pt_1 CP_1
Procedura dell'importo di euro 280.200,00 o nella veriore somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data dei versamenti indebiti (o, in subordine, dalla data della domanda) sino al saldo;
d) in via ulteriormente subordinata, e per la denegata e non creduta in cui dovesse essere accertata l'esistenza di un rapporto di “consulenza/servizi” tra la la e/o CP_1 Pt_1 altri soggetti terzi, accertare e dichiarare la nullità dei pretesi “contratti” di
“consulenza/servizi” per i motivi di cui in narrativa (e, così, per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto, contrarietà a norma imperativa, illiceità della causa o dei motivi, assenza di causa, simulazione soggettiva) o, comunque, per gli altri motivi che dovessero essere ravvisati d'ufficio, anche previa riqualificazione della domanda, e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare l'odierna convenuta a restituire alla Procedura l'importo di euro 280.200,00 o la veriore somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data dei versamenti indebiti (o, in subordine, dalla data della domanda) sino al saldo;
e) in via ulteriormente subordinata, sempre per la denegata e non creduta in cui dovesse essere accertata l'esistenza di un rapporto di “consulenza/servizi” tra la la CP_1 Pt_1
e/o altri soggetti terzi, accertare e dichiarare (se del caso previo accertamento incidentale della responsabilità anche penale degli amministratori di fatto e di diritto della e della e degli ulteriori soggetti coinvolti negli illeciti a titolo di CP_1 Pt_1
concorso) la responsabilità della ex art. 2043 c.c., anche in combinato disposto Pt_1
pag. 3/12 con l'art. 185 c.p., per i fatti di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la al ristoro dei danni subiti dalla e alla restituzione alla Pt_1 CP_1
Procedura dell'importo di euro 280.200,00 o nella veriore somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data dei versamenti indebiti (o, in subordine, dalla data della domanda) sino al saldo;
f) in via ulteriormente subordinata, sempre per la denegata e non creduta in cui dovesse essere accertata l'esistenza di un rapporto di “consulenza/servizi” tra la la CP_1 Pt_1
e/o altri soggetti terzi, accertare e dichiarare l'inadempimento della e/o degli altri Pt_1 soggetti terzi e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare l'odierna convenuta a restituire alla Procedura, se del caso previa risoluzione dei pretesi “contratti” di
“consulenza/servizi”, l'importo di euro 280.200,00 o la veriore somma accertanda in corso di causa (o, ancora, la differenti somme che si riterranno di giustizia e da quantificarsi, se del caso, anche in via equitativa), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data dei versamenti indebiti
(o, in subordine, dalla data della domanda) sino al saldo, oltre al risarcimento del maggior danno;
g) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'indebito arricchimento della in danno della e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare l'odierna Pt_1 CP_1 convenuta a restituire alla Procedura ex art. 2041 c.c. l'importo di euro 280.200,00 o la veriore somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data dei versamenti indebiti (o, in subordine, dalla data della domanda) sino al saldo;
in ogni caso con vittoria di competenze e spese, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1
conveniva in giudizio
[...] Controparte_2
con socio unico, chiedendone la condanna alla restituzione della somma
[...]
indebitamente percepita di euro 280.000,00, oltre rivalutazione e interessi.
pag. 4/12 assumeva che nel periodo intercorrente tra il 2008 e il 2011 Controparte_1 Parte_1
aveva emesso,- a fronte di attività di assistenza e consulenza asseritamente prestata - una serie di fatture per l'importo complessivo di euro 280.200,00 che venivano regolarmente pagate da Controparte_1
Nel 2014 veniva assoggettata alla procedura di amministrazione Controparte_1
straordinaria e la procedura apprendeva che - come emerso nel corso delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso e dalla Guardia di Finanza - tali pagamenti risultavano privi di titolo vieppiù tenuto conto che l'oggetto sociale di non prevedeva lo svolgimento di alcuna attività di consulenza in Parte_1
ambito immobiliare e che tale società era inoltre priva di proprio personale dipendente e di una struttura aziendale. Risultava inoltre il programma gestionale in uso ad CP_1
era fornito da altra e differente società che era altresì incaricata della manutenzione
[...]
e degli aggiornamenti. L'attrice rilevava che le prestazioni non erano state rese dalla società e che “una volta preso atto dell'inesistenza delle “prestazioni” asseritamente svolte dalla dovrebbe ritenersi che dietro all'apparente rapporto di Pt_1
“consulenza/servizi” potrebbe essersi celata un'operazione volta a dissimulare una donazione, da ritenersi, a propria volta, nulla per difetto di forma, non essendo stato perfezionata con atto pubblico redatto alla presenza di due testimoni” (così in atto di citazione)
Inoltre, evidenziata la situazione di grave compromissione patrimoniale, rilevava come
“la fuoriuscita di risorse dalla integrava una condotta tipicamente distrattiva CP_1 con “il diritto della ad ottenere l'immediata restituzione di quanto illecitamente CP_1 percepito dalla ai sensi dell'art. 2043 c.c. nonché 185 c.p., se del caso, previo Pt_1 accertamento incidentale della responsabilità dell'ex presidente e degli CP_3
altri soggetti coinvolti nelle operazioni in questione (rilevanti, ai sensi degli artt. 216, 1° comma, n. 1 e 223, 1° comma l. fall., non potendosi peraltro escludere la configurazione, quantomeno e tra l'altro, dell'appropriazione indebita o dell'infedeltà patrimoniale)”.
In via subordinata formulava domanda di indebito arricchimento e, in via ulteriormente subordinata chiedeva di accertare e dichiarare l'inadempimento della e, per Pt_1
l'effetto, di dichiarare tenuta e condannare alle restituzioni. Pt_1
pag. 5/12 Si costituiva eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Parte_1
Tribunale Treviso e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda attorea poiché infondata. La convenuta rappresentava che le prestazioni indicate nelle fatture erano state eseguite da in ragione di un contratto orale di prestazione di servizi Pt_1
stipulato con e le stesse erano state materialmente eseguite dal dott. CP_1 [...]
(“Il dr. , infine, ha prestato tale attività di consulenza Parte_2 Pt_2 Parte_2
per conto della società e su committenza della società lo Parte_1 Controparte_1
stesso dr. e i signori infatti, hanno concordato ab initio Parte_2 CP_3 che il rapporto d'opera relativo a tale attività sarebbe intercorso tra la società
[...]
riconducibile alla famiglia del dr. quale fornitore del Pt_1 Parte_2
servizio, e la società del gruppo quale committente e Controparte_1 CP_3 assuntrice del costo del servizio;
e hanno concordato ciò l'uno con il consenso dell'amministratrice della società dott.ssa (moglie del dr. Parte_1 Persona_1
), e gli altri nell'esercizio dei loro poteri (i signori erano Parte_2 CP_3 amministratori delle varie società del gruppo, ivi compresa ” così Controparte_1
testualmente in comparsa di risposta).
Con la sentenza n. 2002/22 il Tribunale di Treviso rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio e accertava l'indebito pagamento effettuato da Controparte_1
in favore di con condanna di alla restituzione dell'importo di Parte_1 Parte_1
euro 280.000,00, oltre interessi e al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di prime cure assumeva che aveva assolto al proprio onere Controparte_1
probatorio, poiché la prova dell'assenza di un titolo giustificativo a fondamento del pagamento effettuato, trattandosi della prova di un fatto negativo, era stata adempiuta tramite l'allegazione dell'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento.
Rilevava altresì che non aveva assolto al proprio onere probatorio non Parte_1
avendo fornito prova della sussistenza di un titolo a supporto del rapporto contrattuale.
Escludeva la restituzione degli interessi dal momento del pagamento non avendo fornito prova della malafede di e rigettava la domanda di Controparte_1 Parte_1
cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria svolta da essendo il credito Controparte_1
oggetto di causa un debito di valuta.
Giudizio di appello
pag. 6/12 Contro la sentenza n. 2002/22 del Tribunale di Treviso ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi e la riforma della sentenza di Parte_1
primo grado.
Si è costituita chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame con conferma della sentenza impugnata. In subordine ha riproposto le domande subordinate già proposte in primo grado relativamente all'accertamento della simulazione dei contratti, all'accertamento della nullità della donazione, con condanna alla restituzione dell'importo di euro 280.200,00, all'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c., all'accertamento dell'inadempimento di e, infine, Parte_1 dell'indebito arricchimento in danno di Controparte_1
All'udienza del 18 marzo 2025 le parti costituite hanno precisato le conclusioni e successivamente depositato gli scritti conclusivi.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per violazione dell'art.2967 cod. civ. rilevando come nei casi di indebito oggettivo la prova dell'inesistenza della causa debendi incombe sulla parte che propone la domanda e rilevando come nel caso di specie in relazione ai pagamenti eseguiti Controparte_1
doveva provare l'inesistenza di un rapporto d'opera con Parte_1
Secondo motivo di impugnazione
Con il secondo motivo di appello censura la sentenza assumendo che non Controparte_1
aveva fornito in causa la prova dell'inesistenza di rapporti di consulenza. In proposito rilevava come erroneamente il giudice di prime cure valorizzava la ricostruzione dei fatti risultante dalle dichiarazioni rese in sede di polizia giudiziaria da alcuni ex dipendenti della e da , amministratrice di Controparte_1 Persona_1 Parte_1
tenuto conto che le dichiarazioni provenivano da tre ex impiegati ignari dell'esistenza dei rapporti tra e ed estranei alla direzione e alla gestione Controparte_1 Parte_1 delle società del gruppo e dall'amministratrice di che riferiva CP_3 Parte_1
di non essersi occupata del rapporto di consulenza poiché era il marito Persona_2
Rovere ad occuparsene.
[...]
Terzo motivo di impugnazione pag. 7/12 Con il terzo motivo di appello contesta la ritenuta insufficienza da parte del giudice di prime cure degli elementi di prova offerti. Rilevava come le prestazioni erano state erogate da a mezzo di con Parte_1 Per_2 Parte_2 Parte_3
sulla base di un contratto d'opera concluso oralmente. Rilevava l'irrilevanza della
[...]
mancanza di data certa ovvero della formazione unilaterale tenuto conto che la documentazione prodotta non era funzionale a provare l'esistenza di un rapporto contrattuale attuale ma risultava funzionale a fornire la prova storica dell'esistenza di un rapporto d'opera e dell'esecuzione delle prestazioni.
Quarto motivo di impugnazione
Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza in relazione alla restituzione dei pagamenti a titolo di iva (per euro 46.700,00) rappresentando che, pur se i pagamenti dei corrispettivi risultavano senza titolo, lo stesso non poteva affermarsi per i pagamenti IVA che costituiscono un adempimento fiscale, e dunque titolati, e non possono essere oggetto di ripetizione. Sottolineava come considerato che i soggetti coinvolti agivano in regime di rivalsa iva e che pertanto restituiti a distanza di tempo realizzerebbero un ingiustificato arricchimento da parte di chi li riceve.
Ragioni della decisione.
L'appello va integralmente rigettato
Quanto ai primi tre motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente stante la stretta connessione delle questioni che essi pongono, si osserva quanto segue.
In proposito va chiarito come l'appellata ha denunciato il carattere sine causa dei pagamenti effettuati in favore di assumendo che gli stessi, ancorchè asseritamente Pt_1
riferiti a fatture emesse da , erano privi di titolo giustificativo tenuto conto Pt_1 dell'inesistenza dei pretesi contratti di “consulenza/servizi” indicati nelle fatture stesse e della circostanza che non aveva reso alcuna prestazione in suo favore. Parte_1
Nella comparsa di risposta la convenuta allegava le seguenti circostanze” Il dr. Pt_1
è un noto e affermato commercialista veneziano. Per Persona_3
lungo tempo il dr. ha intrattenuto un rapporto professionale con i Parte_2
signori e e con le società del gruppo Il Persona_4 CP_3 CP_3
dr. è stato altresì, per lungo tempo, componente del collegio Parte_2
sindacale della società NES S.p.a., capogruppo del gruppo Negli anni 2008- CP_3
pag. 8/12 2010 il dr. ha prestato, su richiesta dei signori e Parte_2 Per_4 [...]
(padre, poi deceduto nell'estate del 2010, e figlio) e nell'interesse delle CP_3
società del gruppo una specifica attività di consulenza rivolta agli assets CP_3 immobiliari del gruppo e all'impianto contabile gestionale dei dipendenti del gruppo, oltrechè ad altro di accessorio. Tale attività di consulenza ha comportato lo studio di diverse problematiche, si è sviluppata attraverso una molteplicità di incontri e si è pure tradotta in appositi elaborati-relazioni (docc. 1-2-3-4; ci riserviamo di produrre tutta la documentazione di supporto). Il dr. ha prestato tale attività di Parte_2
consulenza rapportandosi con i signori (dapprima con entrambi, poi con il CP_3
figlio), con i quali ha discusso ogni questione rilevante e ai quali ha consegnato ogni elaborato-relazione; nonché, per quanto di ragione, rapportandosi con alcuni dirigenti delle società del gruppo. Il dr. , infine, ha prestato tale attività di Parte_2
consulenza per conto della società e su committenza della società Parte_1 CP_1
lo stesso dr. e i signori infatti, hanno concordato
[...] Parte_2 CP_3
ab initio che il rapporto d'opera relativo a tale attività sarebbe intercorso tra la società
riconducibile alla famiglia del dr. , quale fornitore del Parte_1 Parte_2
servizio, e la società del gruppo quale committente e Controparte_1 CP_3 assuntrice del costo del servizio;
e hanno concordato ciò l'uno con il consenso dell'amministratrice della società dott.ssa (moglie del dr. Parte_1 Persona_1
), e gli altri nell'esercizio dei loro poteri (i signori erano Parte_2 CP_3
amministratori delle varie società del gruppo, ivi compresa . Quanto Controparte_1 all'aspetto economico, veniva concordato un compenso per complessivi € 250.000, oltre
IVA, da pagarsi in rate trimestrali: compenso regolarmente pagato da e Controparte_1
regolarmente fatturato e contabilizzato da (produciamo le fatture emesse da Parte_1
al riguardo: docc. 5-14). Parte_1
Risulta pertanto circostanza non contestata che la prestazione di consulenza è stata resa da un professionista, il dott. sulla base di un accordo del tutto Parte_2
genericamente allegato in base al quale il medesimo avrebbe reso tali prestazioni – oggetto di contratto d'opera -per conto di e in favore di Pt_1 CP_1
Ebbene rileva il Collegio come l'assunto principale svolto dall'attrice a fondamento della domanda restitutoria ex art 2033 cod. civ. è che le prestazioni di consulenza pag. 9/12 indicate nelle fatture non potevano essere state rese da e pertanto, in quanto Parte_1
riconducibili a terzi, le fatture risultavano emesse per operazioni soggettivamente inesistenti .
In proposito la stessa convenuta non ha contestato la circostanza che le prestazioni di cui alle fatture emesse erano state effettuate da un soggetto diverso dall'impresa figurante sulla fattura, assumendo tuttavia che le prestazioni di consulenza in oggetto – che risultavano essere state rese materialmente dal dott. - andavano Parte_2
comunque ricondotte a sulla base di un contratto di consulenza stipulato Parte_1
oralmente tra e contratto nel quale si era impegnata a Pt_1 CP_1 Pt_1
fornire il servizio di consulenza “tramite” il dott. (rectius un Parte_2
accordo in base al quale le prestazioni rese dal dott. sarebbero state Parte_2
“fatturate” da Parte_1
Tanto precisato correttamente il giudice di prime cure ha evidenziato come parte convenuta, assumendo che la prestazione veniva integralmente resa da un soggetto diverso da quello che ha ricevuto il pagamento, era onerata della relativa prova, vieppiù considerando che il dott. , che svolge attività quale commercialista Parte_2
libero professionista, non risulta in alcun modo legato da rapporti di dipendenza o da contratti di prestazione di servizi in favore di Parte_1
Va quindi confermata la sentenza impugnata sulla base del rilievo che, non contestato che la prestazione di consulenza di cui alle fatture è stata resa dal dott. Parte_2
soggetto diverso da il pagamento effettuato da in favore di
[...] Parte_1 CP_1 quest'ultima configura un pagamento (soggettivamente) indebito non risultando alcuna specifica allegazione e prova in ordine alla corrispondenza anche soggettiva delle fatture ovvero al titolo in base al quale un soggetto terzo, che svolge attività di libero professionista, avrebbe reso una prestazione d'opera (peraltro non meglio identificata) in nome e per conto della società Parte_1
Va inoltre rigettato il quarto motivo d'impugnazione tenuto conto che la natura indebita delle somme delle quali è chiesta restituzione e l'obbligo restitutorio si estende anche agli accessori.
Come già osservato dalla Suprema Corte e qui condiviso “il soggetto che, ricevendo un compenso quale cedente o prestatore di servizio, addebiti a chi glielo corrisponde l'IVA,
pag. 10/12 esercitando la rivalsa che gli compete quale soggetto passivo della relativa obbligazione tributaria (ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), quando, per le vicende inerenti il rapporto con la controparte, sia tenuto a restituire il compenso ricevuto, è obbligato a restituirlo anche nella parte corrispondente alla somma ricevuta per l'addebito dell'imposta in ragione della rivalsa, posto che la prestazione ricevuta, divenuta indebita per effetto della risoluzione, comprendeva anche quella somma. (cfr.
Cass. civ. n.19806/2020).
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 in assenza di nota spese, secondo lo scaglione da euro 260.001,00 a euro 520.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 14.239,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.
2002/2022 pubblicata il 5.12.2022 del Tribunale di Treviso, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna Parte_1
con socio unico, in persona del legale rappresentante p.t. a rifondere a
[...]
, in persona Controparte_1
del Commissario Straordinario, le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 14.239,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante
[...]
con socio unico, in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 11 giugno 2025
pag. 11/12 L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
IL PRESIDENTE dott. NA AS
pag. 12/12