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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/05/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2295/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2295/2022 promossa da:
, , assistita e difesa dall'avv. TOLETTINI Parte_1 C.F._1
SILVIA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, , assistito e difeso dall'avv. DOLCI MARIKA, CP_1 C.F._2 giusta delega in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: A) NEL MERITO
1) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) disporre l'affidamento condiviso delle minori con loro collocamento con il padre presso l'abitazione familiare, fino a quando la madre non avrà reperito un'abitazione nel comune di Urnano (BG) o comune limitrofo e ivi si traferiranno anche le minori quale loro collocamento presso la madre;
3) disporre a carico della signora un assegno mensile per il mantenimento delle Pt_1 figlie dell'importo di € 100,00 per figlia, da corrispondere al signor fino a CP_1 quando permarrà il collocamento delle stesse presso il padre e a carico del signor CP_1 un assegno mensile per il mantenimento delle figlie dell'importo di € 300,00 per figlia da corrispondere alla signora dal momento in cui le figlie si traferiranno a vivere Pt_1 presso quest'ultima, una volta reperita una sistemazione abitativa. Somme da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese e rivalutabili su base ISTAT dall'anno successivo alla domanda.
B) IN VIA ISTRUTTORIA: disporsi il prosieguo di progettualità a sostegno del nucleo familiare e della genitorialità, favorendo in particolar modo la ripresa dei rapporti madre/figlie, con adesione dei coniugi alle iniziative proposte ed elencate nelle Reazioni agli atti.
Per parte resistente: “Voglia l'On.le Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza: NEL MERITO
1) dichiarare la separazione personale giudiziale dei coniugi e;
CP_1 Parte_1
2) disporre l'assegnazione della casa coniugale al sig. fino a quando le figlie CP_1
e non saranno economicamente indipendenti;
Persona_1 Persona_2
3) disporre l'affidamento esclusivo delle figlie e al padre Persona_1 Persona_2
e la conseguente collocazione delle minori presso lo stesso, stabilendo tempi CP_1 di visita della madre, nonché la latitudine del contributo a carico della madre, che si individua in una cifra che appare congrua pari ad euro 600,00 mensili (ovvero euro 300,00 per figlio), e in ogni caso nella maggiore o minor somma ritenuta equa, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova;
4) disporre che il sig. percepisca l'intero ammontare dell'Assegno Unico CP_1
Universale (AUU), in quanto convivente con le figlie minorenni e, di fatto, unico responsabile della loro educazione, assistenza morale e materiale;
5) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenga di optare per un affido condiviso ed assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , stabilire Pt_1 che il padre possa vedere le figlie collocate presso la madre quando vorrà o, in subordine almeno due pomeriggi alla settimana, dalle ore 16:00 alle ore 21:00 ed un fine settimana ogni quindici giorni, dal sabato all'uscita di scuola (o dalla mattina nel caso in cui le pagina 2 di 10 minori non debbano andare a scuola) alla domenica sera alle ore 21.30 quando la madre le ritirerà presso la dimora paterna. Il sig. potrà, altresì, trascorrere con le figlie 15 CP_1 giorni anche consecutivi durante le vacanze estive, periodo questo da concordarsi con la madre entro la fine del mese di maggio di ciascun anno. Per quel che concerne le vacanze natalizie, il padre potrà tenere con sé e per la metà dei giorni di Per_1 Per_2 assenza delle lezioni scolastiche, comprendendo il giorno di Natale o della Vigilia, alternandoli di anno in anno, così come il giorno di Santo Stefano, della Befana, dell'ultimo dell'anno e del Capodanno. Per le festività pasquali, il sig. potrà tener CP_1 con sé i figli per tre giorni alternando con la sig.ra di anno in anno il giorno della Pt_1 Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; nel caso in cui i genitori non riuscissero ad accordarsi sui periodi di vacanze con i figli deciderà la madre negli anni dispari ed il padre in quelli pari. I genitori dovranno comunque reciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo scelto per le vacanze. Stabilire inoltre che il sig. debba contribuire al mantenimento delle figlie minori collocati presso la madre CP_1 mediante versamento della somma mensile complessiva di euro 200,00 (ovvero euro 100,00 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale;
6) respingere la richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente in suo favore;
7) Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”.
Per il P.M.: “parere favorevole all'accoglimento e conferma provvedimento A.G.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, sposato con rito concordatario a CASTEL GOFFREDO in data 14/02/2012, unione dalla quale nascevano le figlie , il 7.06.2012, e il Persona_3 Per_2
12.08.2016.
Dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, la ricorrente ha chiesto inoltre l'addebito della separazione al marito e formulato ulteriori domande accessorie inerenti alla gestione della prole e alla regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
2. Il resistente, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla pronuncia di separazione ma ha chiesto una diversa regolamentazione dei rapporti, formulando a propria volta domanda di addebito della separazione alla moglie.
3. All'esito dell'udienza tenutasi ai sensi dell'art. 708 c.p.c., il Presidente, acquisite le relazioni dei Servizi Sociali e sentita la minore , ha adottato i provvedimenti Persona_3 provvisori e urgenti, disponendo l'affidamento delle figlie minori ai Servizi Sociali del
Comune di CA (MN), con collocamento prevalente presso il padre e con regolamentazione delle visite materne rimessa alle indicazioni del Servizio Social, ponendo a carico della ricorrente un assegno di mantenimento di Euro 200,00 a titolo di mantenimento ordinario delle figlie, oltre al riparto del 50% delle spese straordinarie tra i coniugi, e ha nominato la Giudice istruttrice.
pagina 3 di 10 Ciò dopo che il Collegio – con ordinanza del 16.03.2023 – non aveva omologato le condizioni concordate dalle parti nel corso dell'udienza presidenziale del 20.02.2023, con cui le parti avevano optato, tra l'altro, per l'affido condiviso delle minori, ritenendosi allora che ciò contrastasse palesemente con le indicazioni delle relazioni dei Servizi Sociali, che suggerivano l'affido delle minori al Servizio stesso, alla luce della difficoltà per entrambi i genitori di collaborare reciprocamente nella gestione educativa delle figlie e della tendenza da parte della figura paterna a lasciare poco margine decisionale alla figura materna su alcuni aspetti riguardanti la gestione delle minori.
4. Introdotta la fase contenziosa del procedimento, su richiesta congiunta delle parti, veniva pronunciata sentenza parziale sul vincolo.
5. Dunque, rigettate le istanze di modifica dei provvedimenti provvisori formulate da parte resistente e conclusa l'attività istruttoria - svolta mediante monitoraggi e interventi di sostegno demandati al Servizio Sociale affidatario - le parti hanno precisato le conclusioni indicate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
6. Sulla separazione personale delle parti
7. Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi sono già separati per effetto della sentenza parziale n. 335/2024 resa da questo Tribunale in data 21.03.2024 e pubblicata in data 25.03.2024.
8. Sulla rinuncia alle reciproche domande di addebito della separazione
9. Il Collegio dà atto che, nel corso del procedimento, le parti hanno manifestato l'intenzione di rinunciare alle rispettive domande di addebito della separazione, avendo finanche dichiarato di aver rimesso le reciproche querele.
Tale intenzione è confermata, da ultimo, nella mancata reiterazione della domanda in sede di precisazione delle conclusioni.
10. Sull'affidamento, sul collocamento e sul diritto di visita delle figlie minori
11. Venendo alla questione relativa all'affidamento delle due figlie minorenni, si osserva quanto segue.
12. In materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare, il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla c.d. bigenitorialità è quello condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 c. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le risultanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, piuttosto, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte pagina 4 di 10 di uno di essi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (v. Cass, civ.,29 marzo 2012, n. 5108).
13. Nel caso di specie, da un lato, non v'è dubbio sulla necessità di revocare l'affido delle minori al Servizio Sociale, già previsto in via provvisoria, essendone venuti meno i presupposti, anche grazie ai sistematici interventi dei Servizi Sociali.
Dall'altro, le parti hanno formulato domande difformi, posto che parte resistente ha chiesto l'affido esclusivo delle figlie, a fronte della richiesta di affido condiviso formulata da parte ricorrente.
14. Orbene, sebbene il Servizio Sociale abbia da ultimo (cfr. relazione 4.12.2024) suggerito disporsi l'affido esclusivo delle minori al padre, non si ritiene nel caso di specie sussistano le condizioni per limitare l'esercizio della responsabilità genitoriale materna.
Il Servizio Sociale ha infatti evidenziato una certa difficoltà nel coinvolgere la ricorrente nel percorso di supporto avviato a favore del padre e delle minori, a causa della lontananza territoriale della stessa – trasferitasi nel corso del giudizio in provincia di Bergamo sia per ragioni lavorative, sia, secondo la tesi attorea, per sottrarsi a dinamiche familiari conflittuali e profondamente disfunzionali con il coniuge – pur precisando come ella non si sia sottratta alle richieste di contatto, anche non potendo partecipare a colloqui approfonditi o incontri di sostegno.
Il Servizio ha altresì evidenziato come “innumerevoli problematiche rappresentate dalla signora” stessero comportando “un distacco sempre maggiore delle figlie e una presa di coscienza, da parte della IG.ra , delle sue presenti limitazioni” (cfr. relazione cit.), Pt_1 sicché di fatto è pacifico che sia il padre, attualmente, a occuparsi integralmente della gestione quotidiana ed economica delle figlie.
15. Tuttavia – anche alla luce delle innumerevoli osservazioni effettuate dai Servizi Sociali nel corso del giudizio – il Collegio ritiene che tali difficoltà logistiche e relazionali della madre non siano determinate da un disinteresse della stessa nei confronti delle minori, quanto piuttosto, da un lato, da una protratta condizione di incertezza e instabilità abitativa e lavorativa della ricorrente.
Dall'altro, dalla necessità della ricorrente di allontanarsi dal contesto familiare in una situazione connotata da fortissima conflittualità e disfunzionalità nei rapporti (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 14.02.2023), nella quale, già prima dell'avvio del presente giudizio, le parti avevano sporto reciproche querele e richiesto ripetuti interventi delle Forze dell'Ordine, degli operatori sanitari e dei Servizi Sociali, ingenerandole profonde insicurezze, anche a causa dell'atteggiamento del resistente, in passato emerso come iper critico e iper controllante nei confronti della ricorrente e delle figlie (cfr. relazione psicologica allegata alla relazione dei Servizi Sociali del 14.02.2023, ma anche relazione di aggiornamento del 2.11.2023).
Di tali fragilità, peraltro, la stessa ricorrente si è mostrata del tutto consapevole, rispettando la volontà delle minori di restare collocate presso il padre e manifestando profonda autoconsapevolezza circa le proprie difficoltà personali ed economiche (cfr. relazione
4.12.2024 cit.).
pagina 5 di 10 16. In un simile quadro, appare eccessivamente squalificante per la ricorrente la previsione di un affido esclusivo delle minori al padre, che potrebbe avere quale effetto l'ulteriore disimpegno materno e l'ulteriore allontanamento della madre dalla vita delle figlie, mentre è evidente l'esigenza di consentire alla stessa, nonostante la lontananza e le proprie difficoltà personali, di essere coinvolta e di partecipare attivamente alla vita delle minori.
D'altronde, non sono emerse evidenze di atteggiamenti pregiudizievoli o nocivi della madre nei confronti delle figlie o atteggiamenti oppositivi della stessa che rendano inattuabile il regime dell'affido condiviso.
E' anzi è emerso dalle ultime osservazioni dei Servizi come le comunicazioni tra i genitori siano da ultimo avvenute attraverso canali diretti e senza necessità di ricorrere alla chat facilitatrice istituita dai Servizi Sociali per le comunicazioni importanti, ormai dismessa, avendo dunque i coniugi mostrato di aver raggiunto una idonea e autonoma capacità comunicativa (cfr. relazione 4.12.2024 cit.).
17. Per tutte queste ragioni, l'affido condiviso appare dunque il regime maggiormente tutelante per le minori e idoneo a garantire alle stesse e alle parti il concreto esercizio di una piena bigenitorialità, dal momento che, nel corso del giudizio, entrambi i genitori sono stati ritenuti sostanzialmente idonei a curare adeguatamente le figlie, sebbene con alcune fragilità, che rendono opportuno, come si dirà nel prosieguo, confermare allo stato gli interventi di sostegno e monitoraggio avviati dal Servizio Sociale.
18. Quanto al collocamento delle minori, non può che confermarsi il loro attuale collocamento presso il padre, con conseguente assegnazione a questi della casa familiare.
19. La stessa figlia minore (cfr. verbale udienza 11.11.2023), riferendo di avere Per_1 buoni rapporti con entrambi i genitori, ha infatti confermato di voler rimanere collocata presso il padre a CA, dove ha i propri amici e frequenta la scuola.
Peraltro, tale soluzione appare l'unica concretamente percorribile, considerato che la stessa ricorrente ha riconosciuto di non trovarsi nella possibilità materiale di poter tenere con sé le figlie in modo stabile (cfr. relazione 4.12.2024 cit.).
Infine, la collocazione paterna appare idonea a tutelare le minori, che presso il padre hanno dimostrato, anche nel corso dell'ADM da ultimo avviata da Servizio Sociale ASPA (cfr. relazione cit.), di essere serene e ben ambientate.
20. Quanto poi alle visite, tenendo conto della distanza geografica della residenza materna, il calendario può essere regolamentato come in dispositivo, tenendo conto delle esigenze lavorative delle parti e organizzative delle minori.
21. Tutto ciò statuito, appare comunque necessario disporre che i Servizi Sociali proseguano nel fornire al nucleo gli strumenti di supporto e intervento già attivati e proseguano nel monitoraggio del nucleo per almeno un ulteriore anno dalla pronuncia della sentenza, coinvolgendo altresì i Servizi Sociali territorialmente competenti per l'attuale residenza della ricorrente (Rivolta d'Adda, CR) e segnalando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente eventuali situazioni di pregiudizio per le minori.
pagina 6 di 10 22. Sul mantenimento ordinario e straordinario delle figlie
23. Venendo alle questioni economiche, si osserva quanto segue.
24. Preliminarmente, deve dichiararsi la tardività e irritualità del deposito della documentazione allegata alle comparse conclusionali e alle memorie di replica di parte ricorrente, successivamente alla chiusura dell'istruttoria, trattandosi peraltro di documentazione tutta formatasi prima della rimessione della causa in decisione.
25. Ciò posto, in parte ricorrente ha dichiarato, in sede di ricorso, di lavorare come operaia con contratto a tempo indeterminato dal 21.06.2022 (doc. 11 fascicolo attoreo), con stipendio di 1.339,00 Euro mensili circa.
Successivamente, nel corso dell'anno 2023, è emerso che la ricorrente si è determinata a trasferirsi in provincia di Bergamo, lasciando il proprio impiego e reperendo attività lavorative precarie e a tempo determinato, godendo dell'aiuto e dell'ospitalità di alcuni parenti.
La stessa ha prodotto la seguente documentazione reddituale:
CU 2022 (redditi 2021): redditi da lavoro a tempo determinato per Euro 10.881,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo all'imponibile le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 851,00 circa;
730/2021 (redditi 2020): redditi imponibili per Euro 5.874,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo all'imponibile le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 483,00 circa.
La ricorrente ha inoltre prodotto, in allegato alle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., rispettivamente in data 18.04.2024 e 12.06.2024, buste page relative alle mensilità di febbraio 2024 per 586,00 Euro e marzo 2024 per 606,00 Euro, oltre a un contratto di lavoro part time per 15 ore settimanali e a tempo determinato come operaia di 6° livello, stipulato dal 2.04.2024 al 31.07.2024, indicante una retribuzione mensile lorda di 540,00 Euro mensili.
Ha successivamente prodotto, su ordine della Giudice Istruttrice, ulteriori buste paga relative alle mensilità di maggio 2024 per Euro 732,71; giugno 2024 per 651,55 Euro e luglio 2024 per 630,76 Euro.
La ricorrente risulta infine proprietaria al 50% della casa coniugale unitamente al coniuge, sebbene sia pacificamente quest'ultimo a provvedere al pagamento delle relative rate di mutuo in via esclusiva.
La ricorrente non ha provveduto a produrre - tempestivamente – alcuna ulteriore documentazione attestante le proprie condizioni economico-reddituali, pur avendo allegato in sede di comparsa conclusionale di aver consolidato il predetto contratto di lavoro (senza specificare se lo stesso sia stato trasformato a tempo indeterminato o se sia stato prorogato il tempo determinato e fino a quanto) e di aver reperito una soluzione abitativa autonoma, sottoscrivendo un contratto di locazione in data 10.12.2024 per un bilocale a Rivolta D'Adda (CR).
pagina 7 di 10 26. Quanto al resistente, in sede di comparsa, egli ha dichiarato di lavorare full time e di percepire, quale unica entrata, uno stipendio mensile di circa Euro 1.800,00, già detratta la cessione del quinto.
Egli ha prodotto documentazione da cui emergono i seguenti redditi:
730/2024 (redditi 2023): reddito imponibile per Euro 38.559,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo all'imponibile le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 2.403,00 circa;
730/2023 (redditi 2022): reddito imponibile per Euro 36.114,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo all'imponibile le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 2.295,00 circa;
730/2022 (redditi 2021): reddito imponibile per Euro 31.040,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo all'imponibile le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 2.119,00 circa;
730/2021 (redditi 2020): reddito imponibile 31.552,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo all'imponibile le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 2.147,00 circa;
730/2020 (redditi 2019): reddito imponibile 41.383,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo all'imponibile le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 2.656,00 circa.
Ha inoltre prodotto buste paga relative alla mensilità di settembre 2022 per Euro 1.932,00 netti, già detratti 250,00 Euro di cessione del quinto, nonché alle mensilità da gennaio 2024
a ottobre 2024 con redditi mensili medi di Euro 1.817,00, al netto di cessione del quinto e delle ulteriori trattenute.
Il resistente risulta infine proprietario al 50% della casa coniugale, unitamente alla ricorrente.
Egli ha prodotto estratti conto da cui non emergono movimentazioni sospette o entrate ulteriori rispetto a quelle dichiarate.
ha inoltre dichiarato di essere gravato da spese fisse per: CP_1
- mutuo ipotecario, con rata di Euro 601,69 e scadenza il 21.10.2049 (doc. 6 e 56 fascicolo convenuto), pacificamente sostenuta integralmente al resistente medesimo pur essendo il mutuo cointestato con la ricorrente;
- polizza proteggi-mutuo, con rata mensile euro 59,62 e scadenza il 01.12.2049 (doc. 57 fascicolo attoreo), pacificamente sostenuta integralmente al resistente medesimo pur essendo cointestata con la ricorrente;
- prestito personale Intesa San Paolo per auto rubata e spese correnti, con rata mensile di euro 389,69 e scadenza il 01.04.2032 (doc. 58-59 fascicolo convenuto), pacificamente sostenuta integralmente al resistente medesimo pur essendo cointestato con la ricorrente;
pagina 8 di 10 - cessione del quinto dello stipendio, con rata di Euro 300,00 Euro mensili e scadenza il
1.11.2033 (doc. 7 e 88 fascicolo convenuto), per ragioni non specificate;
- prestito personale , con trattenuta in busta paga di 297,00 Euro mensili, Parte_2 stipulato nel luglio 2024 con scadenza nel giugno 2034 (doc. 89 fascicolo convenuto), per ragioni non specificate;
- due prestiti personali AG (docc. 91 e 92 fascicolo convenuto) stipulati l'uno per l'acquisto del telefono della figlia nel febbraio 2025 per 16,58 Euro e con scadenza nel gennaio 2027; l'altro per la chiusura di prestiti pregressi nel dicembre 2024 per 138,00
Euro con scadenza il 15.11.2031.
27. Orbene, considerate le condizioni economico-reddituali delle parti come emerse nel corso dell'istruttoria; tenuto conto dell'età delle minori;
considerata la situazione lavorativa precaria della ricorrente, da un lato, e dall'altro la scarsa collaborazione della madre alla gestione quotidiana delle minori, con conseguente onere di gestione e mantenimento diretto pressoché esclusivo in capo dal padre, appare equo confermare il mantenimento ordinario dovuto dalla madre per le figlie in Euro 200,00 mensili, a far data dall'ordinanza presidenziale (ossia dalla mensilità di dicembre 2023) e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
28. Le spese straordinarie per le minori dovranno inoltre essere ripartite al 50% tra i coniugi, come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale.
29. Quanto alla domanda di assegnazione dell'assegno unico in via esclusiva al resistente, da ultimo formulata da questi, la stessa appare suscettibile di accoglimento, ben potendo l'assegno essere conferito integralmente al genitore collocamento in via prevalente delle minore, considerata il moderato contributo al mantenimento ordinario delle minori da parte CP_ della madre e considerata la funzione dell'assegno medesimo (cfr. Circolare dell' n. 23/22 e Cass. 4672/2025).
30. Sulla domanda di assegno di mantenimento per la coniuge
31. Anche in merito alla domanda di assegno di mantenimento per sé originariamente formulata da parte ricorrente, deve ritenersi che la stessa sia stata implicitamente rinunciata.
La ricorrente, infatti, non solo non l'ha reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, ma neppure l'ha coltivata nel corso del giudizio.
32. Sulle spese
33. Stante la natura del giudizio e la reciproca soccombenza delle parti, le cui rispettive domande sono state accolte solo in parte, deve disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 9 di 10 1) dispone l'affidamento condiviso delle minori e a entrambi i Persona_3 Per_2 genitori;
2) dispone il collocamento prevalente delle minori presso il padre CP_1
3) assegna al resistente la casa familiare, sita in CA (MN), via Aldo CP_1
Moro n. 19;
4) dispone che le figlie possano incontrare la madre liberamente, previ Parte_1 accordi tra i genitori, e comunque: a weekend alterni dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica sera, oltre a un pomeriggio infrasettimanale da concordarsi tra le parti, tenendo conto degli impegni lavorativi della ricorrente e degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori, dall'uscita da scuola fino alle ore 21.30. I genitori si occuperanno alternativamente del trasporto delle minori.
Le minori trascorreranno inoltre con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, con onere di concordare i rispettivi periodi entro il
30 maggio di ciascun anno;
una settimana durante le vacanze natalizie, alternando i giorni della Vigilia e di Natale e il giorno 31 dicembre e il giorno 1 gennaio;
tre giorni durante il periodo pasquale;
5) dispone che corrisponda a a titolo di mantenimento ordinario Parte_1 CP_1 delle figlie minori, un assegno mensile di Euro 100,00 per ciascuna figlia (per complessivi
Euro 200,00 mensili), a decorrere dal mese di dicembre 2023 ed entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, rivalutabili annualmente su base ISTAT, a decorrere dall'anno 2024;
6) dispone che le spese straordinarie per le minori siano ripartite al 50% tra i coniugi, come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
7) dispone che l'assegno unico per le minori sia percepito integralmente dal resistente
CP_1
8) dispone che i Servizi Sociali proseguano nel fornire al nucleo gli strumenti di supporto e intervento attivati e proseguano nel monitoraggio del nucleo per almeno un ulteriore anno dalla pronuncia della presente sentenza, coinvolgendo altresì i Servizi Sociali territorialmente competenti per l'attuale residenza della ricorrente (Rivolta d'Adda, CR) e segnalando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente eventuali situazioni di pregiudizio per le minori;
9) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi ai Servizi Sociali di CA (MN) e Rivolta d'Adda (CR).
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 08/05/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2295/2022 promossa da:
, , assistita e difesa dall'avv. TOLETTINI Parte_1 C.F._1
SILVIA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, , assistito e difeso dall'avv. DOLCI MARIKA, CP_1 C.F._2 giusta delega in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: A) NEL MERITO
1) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) disporre l'affidamento condiviso delle minori con loro collocamento con il padre presso l'abitazione familiare, fino a quando la madre non avrà reperito un'abitazione nel comune di Urnano (BG) o comune limitrofo e ivi si traferiranno anche le minori quale loro collocamento presso la madre;
3) disporre a carico della signora un assegno mensile per il mantenimento delle Pt_1 figlie dell'importo di € 100,00 per figlia, da corrispondere al signor fino a CP_1 quando permarrà il collocamento delle stesse presso il padre e a carico del signor CP_1 un assegno mensile per il mantenimento delle figlie dell'importo di € 300,00 per figlia da corrispondere alla signora dal momento in cui le figlie si traferiranno a vivere Pt_1 presso quest'ultima, una volta reperita una sistemazione abitativa. Somme da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese e rivalutabili su base ISTAT dall'anno successivo alla domanda.
B) IN VIA ISTRUTTORIA: disporsi il prosieguo di progettualità a sostegno del nucleo familiare e della genitorialità, favorendo in particolar modo la ripresa dei rapporti madre/figlie, con adesione dei coniugi alle iniziative proposte ed elencate nelle Reazioni agli atti.
Per parte resistente: “Voglia l'On.le Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza: NEL MERITO
1) dichiarare la separazione personale giudiziale dei coniugi e;
CP_1 Parte_1
2) disporre l'assegnazione della casa coniugale al sig. fino a quando le figlie CP_1
e non saranno economicamente indipendenti;
Persona_1 Persona_2
3) disporre l'affidamento esclusivo delle figlie e al padre Persona_1 Persona_2
e la conseguente collocazione delle minori presso lo stesso, stabilendo tempi CP_1 di visita della madre, nonché la latitudine del contributo a carico della madre, che si individua in una cifra che appare congrua pari ad euro 600,00 mensili (ovvero euro 300,00 per figlio), e in ogni caso nella maggiore o minor somma ritenuta equa, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova;
4) disporre che il sig. percepisca l'intero ammontare dell'Assegno Unico CP_1
Universale (AUU), in quanto convivente con le figlie minorenni e, di fatto, unico responsabile della loro educazione, assistenza morale e materiale;
5) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenga di optare per un affido condiviso ed assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , stabilire Pt_1 che il padre possa vedere le figlie collocate presso la madre quando vorrà o, in subordine almeno due pomeriggi alla settimana, dalle ore 16:00 alle ore 21:00 ed un fine settimana ogni quindici giorni, dal sabato all'uscita di scuola (o dalla mattina nel caso in cui le pagina 2 di 10 minori non debbano andare a scuola) alla domenica sera alle ore 21.30 quando la madre le ritirerà presso la dimora paterna. Il sig. potrà, altresì, trascorrere con le figlie 15 CP_1 giorni anche consecutivi durante le vacanze estive, periodo questo da concordarsi con la madre entro la fine del mese di maggio di ciascun anno. Per quel che concerne le vacanze natalizie, il padre potrà tenere con sé e per la metà dei giorni di Per_1 Per_2 assenza delle lezioni scolastiche, comprendendo il giorno di Natale o della Vigilia, alternandoli di anno in anno, così come il giorno di Santo Stefano, della Befana, dell'ultimo dell'anno e del Capodanno. Per le festività pasquali, il sig. potrà tener CP_1 con sé i figli per tre giorni alternando con la sig.ra di anno in anno il giorno della Pt_1 Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; nel caso in cui i genitori non riuscissero ad accordarsi sui periodi di vacanze con i figli deciderà la madre negli anni dispari ed il padre in quelli pari. I genitori dovranno comunque reciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo scelto per le vacanze. Stabilire inoltre che il sig. debba contribuire al mantenimento delle figlie minori collocati presso la madre CP_1 mediante versamento della somma mensile complessiva di euro 200,00 (ovvero euro 100,00 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale;
6) respingere la richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente in suo favore;
7) Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”.
Per il P.M.: “parere favorevole all'accoglimento e conferma provvedimento A.G.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, sposato con rito concordatario a CASTEL GOFFREDO in data 14/02/2012, unione dalla quale nascevano le figlie , il 7.06.2012, e il Persona_3 Per_2
12.08.2016.
Dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, la ricorrente ha chiesto inoltre l'addebito della separazione al marito e formulato ulteriori domande accessorie inerenti alla gestione della prole e alla regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
2. Il resistente, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla pronuncia di separazione ma ha chiesto una diversa regolamentazione dei rapporti, formulando a propria volta domanda di addebito della separazione alla moglie.
3. All'esito dell'udienza tenutasi ai sensi dell'art. 708 c.p.c., il Presidente, acquisite le relazioni dei Servizi Sociali e sentita la minore , ha adottato i provvedimenti Persona_3 provvisori e urgenti, disponendo l'affidamento delle figlie minori ai Servizi Sociali del
Comune di CA (MN), con collocamento prevalente presso il padre e con regolamentazione delle visite materne rimessa alle indicazioni del Servizio Social, ponendo a carico della ricorrente un assegno di mantenimento di Euro 200,00 a titolo di mantenimento ordinario delle figlie, oltre al riparto del 50% delle spese straordinarie tra i coniugi, e ha nominato la Giudice istruttrice.
pagina 3 di 10 Ciò dopo che il Collegio – con ordinanza del 16.03.2023 – non aveva omologato le condizioni concordate dalle parti nel corso dell'udienza presidenziale del 20.02.2023, con cui le parti avevano optato, tra l'altro, per l'affido condiviso delle minori, ritenendosi allora che ciò contrastasse palesemente con le indicazioni delle relazioni dei Servizi Sociali, che suggerivano l'affido delle minori al Servizio stesso, alla luce della difficoltà per entrambi i genitori di collaborare reciprocamente nella gestione educativa delle figlie e della tendenza da parte della figura paterna a lasciare poco margine decisionale alla figura materna su alcuni aspetti riguardanti la gestione delle minori.
4. Introdotta la fase contenziosa del procedimento, su richiesta congiunta delle parti, veniva pronunciata sentenza parziale sul vincolo.
5. Dunque, rigettate le istanze di modifica dei provvedimenti provvisori formulate da parte resistente e conclusa l'attività istruttoria - svolta mediante monitoraggi e interventi di sostegno demandati al Servizio Sociale affidatario - le parti hanno precisato le conclusioni indicate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
6. Sulla separazione personale delle parti
7. Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi sono già separati per effetto della sentenza parziale n. 335/2024 resa da questo Tribunale in data 21.03.2024 e pubblicata in data 25.03.2024.
8. Sulla rinuncia alle reciproche domande di addebito della separazione
9. Il Collegio dà atto che, nel corso del procedimento, le parti hanno manifestato l'intenzione di rinunciare alle rispettive domande di addebito della separazione, avendo finanche dichiarato di aver rimesso le reciproche querele.
Tale intenzione è confermata, da ultimo, nella mancata reiterazione della domanda in sede di precisazione delle conclusioni.
10. Sull'affidamento, sul collocamento e sul diritto di visita delle figlie minori
11. Venendo alla questione relativa all'affidamento delle due figlie minorenni, si osserva quanto segue.
12. In materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare, il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla c.d. bigenitorialità è quello condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 c. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le risultanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, piuttosto, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte pagina 4 di 10 di uno di essi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (v. Cass, civ.,29 marzo 2012, n. 5108).
13. Nel caso di specie, da un lato, non v'è dubbio sulla necessità di revocare l'affido delle minori al Servizio Sociale, già previsto in via provvisoria, essendone venuti meno i presupposti, anche grazie ai sistematici interventi dei Servizi Sociali.
Dall'altro, le parti hanno formulato domande difformi, posto che parte resistente ha chiesto l'affido esclusivo delle figlie, a fronte della richiesta di affido condiviso formulata da parte ricorrente.
14. Orbene, sebbene il Servizio Sociale abbia da ultimo (cfr. relazione 4.12.2024) suggerito disporsi l'affido esclusivo delle minori al padre, non si ritiene nel caso di specie sussistano le condizioni per limitare l'esercizio della responsabilità genitoriale materna.
Il Servizio Sociale ha infatti evidenziato una certa difficoltà nel coinvolgere la ricorrente nel percorso di supporto avviato a favore del padre e delle minori, a causa della lontananza territoriale della stessa – trasferitasi nel corso del giudizio in provincia di Bergamo sia per ragioni lavorative, sia, secondo la tesi attorea, per sottrarsi a dinamiche familiari conflittuali e profondamente disfunzionali con il coniuge – pur precisando come ella non si sia sottratta alle richieste di contatto, anche non potendo partecipare a colloqui approfonditi o incontri di sostegno.
Il Servizio ha altresì evidenziato come “innumerevoli problematiche rappresentate dalla signora” stessero comportando “un distacco sempre maggiore delle figlie e una presa di coscienza, da parte della IG.ra , delle sue presenti limitazioni” (cfr. relazione cit.), Pt_1 sicché di fatto è pacifico che sia il padre, attualmente, a occuparsi integralmente della gestione quotidiana ed economica delle figlie.
15. Tuttavia – anche alla luce delle innumerevoli osservazioni effettuate dai Servizi Sociali nel corso del giudizio – il Collegio ritiene che tali difficoltà logistiche e relazionali della madre non siano determinate da un disinteresse della stessa nei confronti delle minori, quanto piuttosto, da un lato, da una protratta condizione di incertezza e instabilità abitativa e lavorativa della ricorrente.
Dall'altro, dalla necessità della ricorrente di allontanarsi dal contesto familiare in una situazione connotata da fortissima conflittualità e disfunzionalità nei rapporti (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 14.02.2023), nella quale, già prima dell'avvio del presente giudizio, le parti avevano sporto reciproche querele e richiesto ripetuti interventi delle Forze dell'Ordine, degli operatori sanitari e dei Servizi Sociali, ingenerandole profonde insicurezze, anche a causa dell'atteggiamento del resistente, in passato emerso come iper critico e iper controllante nei confronti della ricorrente e delle figlie (cfr. relazione psicologica allegata alla relazione dei Servizi Sociali del 14.02.2023, ma anche relazione di aggiornamento del 2.11.2023).
Di tali fragilità, peraltro, la stessa ricorrente si è mostrata del tutto consapevole, rispettando la volontà delle minori di restare collocate presso il padre e manifestando profonda autoconsapevolezza circa le proprie difficoltà personali ed economiche (cfr. relazione
4.12.2024 cit.).
pagina 5 di 10 16. In un simile quadro, appare eccessivamente squalificante per la ricorrente la previsione di un affido esclusivo delle minori al padre, che potrebbe avere quale effetto l'ulteriore disimpegno materno e l'ulteriore allontanamento della madre dalla vita delle figlie, mentre è evidente l'esigenza di consentire alla stessa, nonostante la lontananza e le proprie difficoltà personali, di essere coinvolta e di partecipare attivamente alla vita delle minori.
D'altronde, non sono emerse evidenze di atteggiamenti pregiudizievoli o nocivi della madre nei confronti delle figlie o atteggiamenti oppositivi della stessa che rendano inattuabile il regime dell'affido condiviso.
E' anzi è emerso dalle ultime osservazioni dei Servizi come le comunicazioni tra i genitori siano da ultimo avvenute attraverso canali diretti e senza necessità di ricorrere alla chat facilitatrice istituita dai Servizi Sociali per le comunicazioni importanti, ormai dismessa, avendo dunque i coniugi mostrato di aver raggiunto una idonea e autonoma capacità comunicativa (cfr. relazione 4.12.2024 cit.).
17. Per tutte queste ragioni, l'affido condiviso appare dunque il regime maggiormente tutelante per le minori e idoneo a garantire alle stesse e alle parti il concreto esercizio di una piena bigenitorialità, dal momento che, nel corso del giudizio, entrambi i genitori sono stati ritenuti sostanzialmente idonei a curare adeguatamente le figlie, sebbene con alcune fragilità, che rendono opportuno, come si dirà nel prosieguo, confermare allo stato gli interventi di sostegno e monitoraggio avviati dal Servizio Sociale.
18. Quanto al collocamento delle minori, non può che confermarsi il loro attuale collocamento presso il padre, con conseguente assegnazione a questi della casa familiare.
19. La stessa figlia minore (cfr. verbale udienza 11.11.2023), riferendo di avere Per_1 buoni rapporti con entrambi i genitori, ha infatti confermato di voler rimanere collocata presso il padre a CA, dove ha i propri amici e frequenta la scuola.
Peraltro, tale soluzione appare l'unica concretamente percorribile, considerato che la stessa ricorrente ha riconosciuto di non trovarsi nella possibilità materiale di poter tenere con sé le figlie in modo stabile (cfr. relazione 4.12.2024 cit.).
Infine, la collocazione paterna appare idonea a tutelare le minori, che presso il padre hanno dimostrato, anche nel corso dell'ADM da ultimo avviata da Servizio Sociale ASPA (cfr. relazione cit.), di essere serene e ben ambientate.
20. Quanto poi alle visite, tenendo conto della distanza geografica della residenza materna, il calendario può essere regolamentato come in dispositivo, tenendo conto delle esigenze lavorative delle parti e organizzative delle minori.
21. Tutto ciò statuito, appare comunque necessario disporre che i Servizi Sociali proseguano nel fornire al nucleo gli strumenti di supporto e intervento già attivati e proseguano nel monitoraggio del nucleo per almeno un ulteriore anno dalla pronuncia della sentenza, coinvolgendo altresì i Servizi Sociali territorialmente competenti per l'attuale residenza della ricorrente (Rivolta d'Adda, CR) e segnalando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente eventuali situazioni di pregiudizio per le minori.
pagina 6 di 10 22. Sul mantenimento ordinario e straordinario delle figlie
23. Venendo alle questioni economiche, si osserva quanto segue.
24. Preliminarmente, deve dichiararsi la tardività e irritualità del deposito della documentazione allegata alle comparse conclusionali e alle memorie di replica di parte ricorrente, successivamente alla chiusura dell'istruttoria, trattandosi peraltro di documentazione tutta formatasi prima della rimessione della causa in decisione.
25. Ciò posto, in parte ricorrente ha dichiarato, in sede di ricorso, di lavorare come operaia con contratto a tempo indeterminato dal 21.06.2022 (doc. 11 fascicolo attoreo), con stipendio di 1.339,00 Euro mensili circa.
Successivamente, nel corso dell'anno 2023, è emerso che la ricorrente si è determinata a trasferirsi in provincia di Bergamo, lasciando il proprio impiego e reperendo attività lavorative precarie e a tempo determinato, godendo dell'aiuto e dell'ospitalità di alcuni parenti.
La stessa ha prodotto la seguente documentazione reddituale:
CU 2022 (redditi 2021): redditi da lavoro a tempo determinato per Euro 10.881,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo all'imponibile le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 851,00 circa;
730/2021 (redditi 2020): redditi imponibili per Euro 5.874,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo all'imponibile le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 483,00 circa.
La ricorrente ha inoltre prodotto, in allegato alle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., rispettivamente in data 18.04.2024 e 12.06.2024, buste page relative alle mensilità di febbraio 2024 per 586,00 Euro e marzo 2024 per 606,00 Euro, oltre a un contratto di lavoro part time per 15 ore settimanali e a tempo determinato come operaia di 6° livello, stipulato dal 2.04.2024 al 31.07.2024, indicante una retribuzione mensile lorda di 540,00 Euro mensili.
Ha successivamente prodotto, su ordine della Giudice Istruttrice, ulteriori buste paga relative alle mensilità di maggio 2024 per Euro 732,71; giugno 2024 per 651,55 Euro e luglio 2024 per 630,76 Euro.
La ricorrente risulta infine proprietaria al 50% della casa coniugale unitamente al coniuge, sebbene sia pacificamente quest'ultimo a provvedere al pagamento delle relative rate di mutuo in via esclusiva.
La ricorrente non ha provveduto a produrre - tempestivamente – alcuna ulteriore documentazione attestante le proprie condizioni economico-reddituali, pur avendo allegato in sede di comparsa conclusionale di aver consolidato il predetto contratto di lavoro (senza specificare se lo stesso sia stato trasformato a tempo indeterminato o se sia stato prorogato il tempo determinato e fino a quanto) e di aver reperito una soluzione abitativa autonoma, sottoscrivendo un contratto di locazione in data 10.12.2024 per un bilocale a Rivolta D'Adda (CR).
pagina 7 di 10 26. Quanto al resistente, in sede di comparsa, egli ha dichiarato di lavorare full time e di percepire, quale unica entrata, uno stipendio mensile di circa Euro 1.800,00, già detratta la cessione del quinto.
Egli ha prodotto documentazione da cui emergono i seguenti redditi:
730/2024 (redditi 2023): reddito imponibile per Euro 38.559,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo all'imponibile le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 2.403,00 circa;
730/2023 (redditi 2022): reddito imponibile per Euro 36.114,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo all'imponibile le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 2.295,00 circa;
730/2022 (redditi 2021): reddito imponibile per Euro 31.040,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo all'imponibile le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 2.119,00 circa;
730/2021 (redditi 2020): reddito imponibile 31.552,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo all'imponibile le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 2.147,00 circa;
730/2020 (redditi 2019): reddito imponibile 41.383,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo all'imponibile le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 2.656,00 circa.
Ha inoltre prodotto buste paga relative alla mensilità di settembre 2022 per Euro 1.932,00 netti, già detratti 250,00 Euro di cessione del quinto, nonché alle mensilità da gennaio 2024
a ottobre 2024 con redditi mensili medi di Euro 1.817,00, al netto di cessione del quinto e delle ulteriori trattenute.
Il resistente risulta infine proprietario al 50% della casa coniugale, unitamente alla ricorrente.
Egli ha prodotto estratti conto da cui non emergono movimentazioni sospette o entrate ulteriori rispetto a quelle dichiarate.
ha inoltre dichiarato di essere gravato da spese fisse per: CP_1
- mutuo ipotecario, con rata di Euro 601,69 e scadenza il 21.10.2049 (doc. 6 e 56 fascicolo convenuto), pacificamente sostenuta integralmente al resistente medesimo pur essendo il mutuo cointestato con la ricorrente;
- polizza proteggi-mutuo, con rata mensile euro 59,62 e scadenza il 01.12.2049 (doc. 57 fascicolo attoreo), pacificamente sostenuta integralmente al resistente medesimo pur essendo cointestata con la ricorrente;
- prestito personale Intesa San Paolo per auto rubata e spese correnti, con rata mensile di euro 389,69 e scadenza il 01.04.2032 (doc. 58-59 fascicolo convenuto), pacificamente sostenuta integralmente al resistente medesimo pur essendo cointestato con la ricorrente;
pagina 8 di 10 - cessione del quinto dello stipendio, con rata di Euro 300,00 Euro mensili e scadenza il
1.11.2033 (doc. 7 e 88 fascicolo convenuto), per ragioni non specificate;
- prestito personale , con trattenuta in busta paga di 297,00 Euro mensili, Parte_2 stipulato nel luglio 2024 con scadenza nel giugno 2034 (doc. 89 fascicolo convenuto), per ragioni non specificate;
- due prestiti personali AG (docc. 91 e 92 fascicolo convenuto) stipulati l'uno per l'acquisto del telefono della figlia nel febbraio 2025 per 16,58 Euro e con scadenza nel gennaio 2027; l'altro per la chiusura di prestiti pregressi nel dicembre 2024 per 138,00
Euro con scadenza il 15.11.2031.
27. Orbene, considerate le condizioni economico-reddituali delle parti come emerse nel corso dell'istruttoria; tenuto conto dell'età delle minori;
considerata la situazione lavorativa precaria della ricorrente, da un lato, e dall'altro la scarsa collaborazione della madre alla gestione quotidiana delle minori, con conseguente onere di gestione e mantenimento diretto pressoché esclusivo in capo dal padre, appare equo confermare il mantenimento ordinario dovuto dalla madre per le figlie in Euro 200,00 mensili, a far data dall'ordinanza presidenziale (ossia dalla mensilità di dicembre 2023) e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
28. Le spese straordinarie per le minori dovranno inoltre essere ripartite al 50% tra i coniugi, come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale.
29. Quanto alla domanda di assegnazione dell'assegno unico in via esclusiva al resistente, da ultimo formulata da questi, la stessa appare suscettibile di accoglimento, ben potendo l'assegno essere conferito integralmente al genitore collocamento in via prevalente delle minore, considerata il moderato contributo al mantenimento ordinario delle minori da parte CP_ della madre e considerata la funzione dell'assegno medesimo (cfr. Circolare dell' n. 23/22 e Cass. 4672/2025).
30. Sulla domanda di assegno di mantenimento per la coniuge
31. Anche in merito alla domanda di assegno di mantenimento per sé originariamente formulata da parte ricorrente, deve ritenersi che la stessa sia stata implicitamente rinunciata.
La ricorrente, infatti, non solo non l'ha reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, ma neppure l'ha coltivata nel corso del giudizio.
32. Sulle spese
33. Stante la natura del giudizio e la reciproca soccombenza delle parti, le cui rispettive domande sono state accolte solo in parte, deve disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 9 di 10 1) dispone l'affidamento condiviso delle minori e a entrambi i Persona_3 Per_2 genitori;
2) dispone il collocamento prevalente delle minori presso il padre CP_1
3) assegna al resistente la casa familiare, sita in CA (MN), via Aldo CP_1
Moro n. 19;
4) dispone che le figlie possano incontrare la madre liberamente, previ Parte_1 accordi tra i genitori, e comunque: a weekend alterni dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica sera, oltre a un pomeriggio infrasettimanale da concordarsi tra le parti, tenendo conto degli impegni lavorativi della ricorrente e degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori, dall'uscita da scuola fino alle ore 21.30. I genitori si occuperanno alternativamente del trasporto delle minori.
Le minori trascorreranno inoltre con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, con onere di concordare i rispettivi periodi entro il
30 maggio di ciascun anno;
una settimana durante le vacanze natalizie, alternando i giorni della Vigilia e di Natale e il giorno 31 dicembre e il giorno 1 gennaio;
tre giorni durante il periodo pasquale;
5) dispone che corrisponda a a titolo di mantenimento ordinario Parte_1 CP_1 delle figlie minori, un assegno mensile di Euro 100,00 per ciascuna figlia (per complessivi
Euro 200,00 mensili), a decorrere dal mese di dicembre 2023 ed entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, rivalutabili annualmente su base ISTAT, a decorrere dall'anno 2024;
6) dispone che le spese straordinarie per le minori siano ripartite al 50% tra i coniugi, come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
7) dispone che l'assegno unico per le minori sia percepito integralmente dal resistente
CP_1
8) dispone che i Servizi Sociali proseguano nel fornire al nucleo gli strumenti di supporto e intervento attivati e proseguano nel monitoraggio del nucleo per almeno un ulteriore anno dalla pronuncia della presente sentenza, coinvolgendo altresì i Servizi Sociali territorialmente competenti per l'attuale residenza della ricorrente (Rivolta d'Adda, CR) e segnalando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente eventuali situazioni di pregiudizio per le minori;
9) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi ai Servizi Sociali di CA (MN) e Rivolta d'Adda (CR).
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 08/05/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
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