Articolo 4 della Legge 22 dicembre 1984, n. 887
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 gennaio 1985
Art. 4.
Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 , modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17 , e' prorogato al 31 dicembre 1985 nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Il termine di cui all' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 638 per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, e' prorogato al 31 dicembre 1985. Per il 1985 l'ammontare della erogazione e' pari a quella spettante per l'anno 1984 maggiorata del sette per cento.
Per l'anno 1985 le somme sostitutive di tributi erariali soppressi gia' attribuiti in quota fissa alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1984 aumentate del sette per cento.
Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi gia' attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono determinate per l'anno 1985 in conformita' a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 .
Per l'anno 1985 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1984, ai sensi del quinto comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , aumentate del sette per cento.
Alle regioni a statuto ordinario e alle aziende di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1985, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1984, ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 8 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , aumentate del sette per cento.
Per l'anno 1985 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1984, ai sensi del settimo comma dell'articolo 8 della predetta legge 27 dicembre 1983, n. 730 , aumentate del sette per cento. La ripartizione di dette somme fra le camere di commercio e' effettuata secondo le modalita' e i criteri richiamati nello stesso articolo 8, ottavo comma, della citata legge n. 730 del 1983 .
Per l'anno 1985 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' altresi' attribuito a titolo di concorso nelle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici di statistica un contributo straordinario di lire 25 miliardi da ripartire in quote uguali tra le singole camere, alla cui copertura si provvede con contestuale riduzione del capitolo 8042 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, all'uopo intendendosi conseguentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per il predetto anno di cui all' articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887 .
Il diritto annuale dovuto dalle ditte individuali, dalle societa' di persone, dalle societa' cooperative e dai consorzi e' aumentato per l'anno 1985 del dieci per cento della misura stabilita per il 1984 e per le rimanenti ditte del cento per cento.
Tutte le somme pagate a titolo di sanzione amministrativa, anche in misura ridotta, per la ritardata od omessa presentazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura degli atti per la pubblicazione nel bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata, sono dovute alle camere stesse.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1985