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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/03/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 2572/2022 in data 27.4.2022, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINI CLAUDIO, Parte_1 P.IVA_1 con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo PEC del difensore
Email_1
attrice
contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv. FACCHINI CP_1 C.F._1
JACOPO e CELA VALENTINA MARIA, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in RIVIERA XX SETTEMBRE 38, VENEZIA MESTRE,
convenuto
*** avente per oggetto: Altri contratti d'opera,
***
CONCLUSIONI
- per Parte_1
“affinchè il Tribunale Ecc.mo, previa revoca dell'ordinanza ex art. 186 ter cpc emessa in data 10-11/11/2022, accerti e dichiari quale sia la congrua controprestazione monetaria dovuta a per le ragioni di credito di cui alla fattura n. 42/2021, tenuto CP_1 conto degli accordi contrattuali intervenuti, delle opere eseguite, nonchè dei lavori di ripristino resi necessari per la negligente ed imperita esecuzione dell'opera commissionata, così come è risultato provato dagli atti di causa e dall'attività anche istruttoria espletata nel corso del giudizio, conseguentemente condannando la ditta
a rimborsare gli importi indebitamente percepiti corrisposti da al CP_1 Pt_1 fine di evitare l'azione esecutiva in data 30/11/2022 giusta disposizione di bonifico pari ad Euro 37.668,42 (doc. n. 17).
Con vittoria di spese e di compensi”;
- per : CP_1
“Voglia il Tribunale di Treviso, contrariis reiectiis
In via preliminare: pronunciare ordinanza di pagamento di somme non contestate ex art.
186 bis ovvero ordinanza di ingiunzione ex art 186 ter c.p.c. per l'importo di € 34.890,00 per i motivi esposti in narrativa ed in particolare al capo 5) del presente atto.
Nel merito: rigettare le domande avversarie perché infondate per le ragioni esposte in narrativa.
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare la sussistenza del credito della ditta per le opere svolte su incarico e per conto di presso il CP_1 Parte_1 cantiere di proprietà della societtà sito in Vicenza, via Luca della Robbia n. 5, CP_2 per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto condannare al Parte_1 pagamento dell'importo complessivo di € 57.036,70 pari all'importo di cui alla fattura n.
42/2021 relativa al saldo delle lavorazioni svolte per un montante ore di n. 1.912,50 ore nel periodo 23 agosto – 7 ottobre 2021 incluse spese (cfr. doc. 2) oltre ad € 12.715,43 quale importo per le lavorazioni successivamente svolte nei mesi di ottobre e novembre
2021 per portare a termine il cantiere, oltre agli interessi di cui al D.Lvo. 231/02 da calcolarsi sul solo importo di cui alla fattura n. 42/2021, ovvero al diverso importo che risulterà di giustizia per la causali di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e provvedimento esecutivo.
In via istruttoria: si chiede che Il Giudice Istruttore Voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. ordinare a ovvero a di produrre in giudizio il contratto Parte_1 CP_3 di appalto nonché l'offerta aggiudicata per la fornitura e posa in opera di arredi, arredi speciali e rivestimenti pareti per l'immobile di proprietà della in uso alla Parte_2 sito in Vicenza, via Luca della Robbia n. 5/7; CP_3
in via Istruttoria ulteriore: si chiede che il Giudice Istruttore Voglia ordinare ex art. 210
c.p.c. a ovvero a Open di produrre in giudizio il contratto di Parte_1 CP_4 appalto / subappalto relativo la produzione di controsoffitti e boiserie da installare sui due piani della palazzina (cfr. pag. 1 capo ii) memoria ex art. 183 co. 6° c.p.c. n. 1
); Pt_1
In via Istruttoria ulteriore: acquisita la documentazione tecnica di cui sopra ed in particolare i contratti di appalto/subappalto corredati da tutti gli elaborati grafici esecutivi e dal computo metrico, disporsi consulenza tecnica d'ufficio - eventualmente previo sopralluogo ovvero ispezione anche per il tramite dell'incaricando Ausiliario del
Giudice dei luoghi di causa, costituiti dall'immobile di proprietà sito in Parte_2
Vicenza alla via Luca della Robbia n. 5/7 in uso alla società Ranger s.r.l. - volta a stimare
Pag. 2 di 10 il monte ore di lavoro necessario per realizzare tutte le opere di montaggio di pareti divisorie, arredi di serie, arredi speciali, controsoffitti, boiserie, pavimenti, porte, demandate alla ditta e conseguentemente la congruità delle richieste CP_1 economiche da quest'ultima avanzate a titolo di saldo delle proprie competenze (€44.321,27 (di cui alla fattura 42/21 per i montaggi svolti dal 23 agosto al 11 ottobre 2021 per 1.856,50 ore cfr. doc. 2 comparsa) + € 12.715,43 a fronte dei montaggi svolti nel mese di ottobre e novembre 2021 per ulteriori 237 ore presso il cantiere CP_3 nonché ulteriori 50 ore svolte presso altri cantieri di , al netto degli acconti già Pt_1 ricevuti e pari ad € 50.000,00 lordi, tenuto conto dei prezzi medi di tale tipologia di lavorazioni vigenti nel settore di riferimento all'interno della regione Veneto (cfr. doc. 8 comparsa).
Con riferimento all'effettività dello svolgimento delle opere e delle lavorazioni affidate alla deducente si chiede:
In via istruttoria ulteriore: prova per interrogatorio e testi sulle seguenti circostanze:
a) “vero che la ditta nell'ambito del cantiere su incarico CP_1 CP_3 diretto della società si è occupata a far data dal mese di maggio 2021 Parte_1 all'11 novembre 2021 delle seguenti lavorazioni di montaggio:
I° Piano: Montaggio controsoffitto – Montaggio profili metallici boiserie – Montaggio pannelli di finitura boiserie - Aggiustamento scrivanie (mal installate dal personale
); Piano Terra: Sala Operativa: Montaggio controsoffitto- Creazione struttura Pt_1 perimetrale della boiserie, successivamente rivestita con materiale di finitura -
Installazione cucina – Montaggio postazione Caposala – Imbotti metallici (rivestimenti entrata ascensore); Sala Conferenze: Installazione controsoffitto - Creazione boiserie realizzando la struttura in falegnameria, successivamente installandola in cantiere e rivestendola;
Realizzazione, rivestimento ed installazione pannellature pareti e soffitti;
Montaggio bancone e mobili adiacenti;
Reception: Montaggio bancone, rivestito in vetro
– retro struttura e finiture boiserie;
Scala: Battiscopa oltre alle lavorazioni indicate alle lettere E), F), G), I), L), N) e Q) del doc. 5 avversario che si rammostra al teste”;
b) “vero che alla ditta non venne mai richiesto un preventivo per lo svolgimento CP_1 di tutte le opere di montaggio di cui al capitolo che precede né di indicare alcun prezzo a corpo delle opere anche perché nessun contratto di appalto, capitolato, computo metrico
o cronoprogramma venne mai messo a disposizione o comunque condiviso da la Pt_1 quale si era semplicemente impegnata a riconoscere alla deducente il costo orario di ogni singolo prestatore d'opera impiegato per le operazioni (forniture, controsoffitti, pareti, boiserie etc) che di volta in volta, venivano richieste a , in base alle esigenze di CP_1 avanzamento del cantiere;
CP_3
c) “vero che il costo orario a uomo concordato tra la ditta e la ditta LA CP_1
s.r.l. originaria subappaltatrice di delle opere svolte da era di € 25 Pt_1 CP_1 all'ora oltre alle spese di trasferta, di pasto e di pernottamento ed alla ferramenta, come
Pag. 3 di 10 si evince dalle previsioni contenute nel contratto di subappalto intercorso tra OpenLab
S.r.l. e che si rammostra al teste quale doc. 4”; CP_1
d) “vero che si era inizialmente impegnata a mantenere e riconoscere alla Parte_1 ditta le stesse condizioni economiche pattuite da quest'ultima con OpenLab CP_1
s.r.l. e di cui al doc. 4 che si rammostra e che solo dal 16 settembre 2021 il costo venne diminuito ad € 22 all'ora stante le insistenti richieste in tal senso da parte di Parte_1
(cfr. doc. 3 che si rammostra al teste) probabilmente in ragione dell'errata stima dei tempi e costi di montaggio da questi operata in fase di preventivazione e di gara”;
e) “vero che la ditta Palasgo su incarico di ha svolto lavorazioni di Parte_1 montaggio per complessive 1.856,5 ore nel periodo 23 agosto 2021 al 11 ottobre 2021 utilizzando prop
rio personale e personale di ditte subappaltatrici come risulta dalla documentazione che si rammostra al teste doc. 5 anticipando per le maestranze anche le spese di trasporto, pasto, pernotto e la ferramenta necessaria”;
f) “vero che a fronte delle ore lavorate di cui al precedente capo ed alle spese anticipate la ditta emetteva la fattura n. 42/2021 per complessivi €44.321,27 che si CP_1 rammostra al teste quale doc. 2;
g) “vero che la ditta su incarico di sia in riferimento al cantiere CP_1 Parte_1 sia in altri cantieri appaltati a ha svolto ulteriori lavorazioni di CP_3 Pt_1 montaggio per complessive ulteriori 237 ore, come comunicato con il rapportino pre inviato a . Via pec. Il 21.11.21(doc. 13) nel periodo 12 ottobre al 16 novembre Pt_1
2021 utilizzando proprio personale e personale di ditte subappaltatrici come risulta dalla documentazione che si rammostra al teste doc. 5, prestando presso il cantiere CP_3
134 ore di lavoro dal 12 al ottobre 31 ottobre 2021 ed altre 103 ore nel mese di
[...] novembre 2021 per un totale complessivo (spese viaggio ecc) di 6.155,32 €; nonché presso altri cantieri appaltati a e sempre su espresso incarico di quest'ultima Pt_1 ulteriori 51 ore per un importo complessivo di 1.077,00 € (come da doc. 14) che si rammostra”;
h) “vero che la ditta in accordo con i SI.ri , EN CP_1 Pt_3 Pt_4 di inviava mensilmente, anche più volte al mese, sempre via mail al Parte_1
SI. EN responsabile dei montaggi di e quindi spesso presente in cantiere Pt_1
i rapportini relativi alle effettive presenze in cantiere del proprio personale indicando il giorno, i nominativi delle maestranze presenti, le ore effettivamente lavorate da ciascuno,
i km percorsi
per raggiungere il cantiere, il costo dei pasti, della ferramenta acquistata nonché delle eventuali spese di pernotto come da doc. 5e 13 che si rammostra la teste e che alcuna contestazione è mai giunta, nemmeno verbalmente, a tale documentazione nonché circa
l'effettiva presenza in cantiere del personale nonché all'ammontare delle ore lavorate ivi indicate”;
Pag. 4 di 10 i) “vero che alla ditta ed alle sue maestranze le direttive di cantiere venivano CP_1 impartire dai SI.ri e EN di via via che i materiali giungevano in Pt_4 Pt_1 cantiere, non essendo mai presente alcun responsabile o direttore tecnico esecutivo e non essendo mai stato messo a disposizione né un cronoprogramma né dei dettagli tecnici di progettazione in definitiva, quindi, essendo il personale di gestito direttamente CP_1 dal responsabile dei montaggi di da cui prendeva ordini e direttive sulle Pt_1 lavorazioni via via necessarie”;
j) “vero che in data 4 novembre 2021 è stato fatto presente al SI. che i Pt_4 battiscopa erano da modificare perché storti e da rifare completamente ma quest'ultimo ha riferito che per questioni di tempistiche si doveva cercare di adattarli alla meglio”; Per k) “vero che in data 5 novembre 2021 i battiscopa erano stati solo appoggiati e l'arch. ha dato disposizione su come eseguire i tagli confermando che era necessario procedere comunque”;
l) “vero che in data 12 novembre 2021 l'arch. di con il SI. P. Per_2 Parte_1
collaboratore di hanno eseguito un soprallugoo di verifica di tutto il Tes_1 CP_1 Per cantiere ed in tale occasione l'Arch. dopo una ricognizione fotografica si complimentava con per il lavoro svolto”; CP_1
m) “vero che a tale data le uniche lavorazioni mancanti per ultimare il cantiere erano il pensile in cucina nel frangente rispedito in produzione (per la necessità di operare modifiche correttive ad errori di produzione), i top della scrivania della postazione Capo
Comando rifare per errore di progettazione (raggiature errate), il montaggio della porta
a vetro (Capo Comando) per mancanza di fornitura di cerniere e serratura;
il montaggio di tre scalini (capo comando) per mancanza di ferramenta specifica), sostituzione curve al primo piano e piccole finiture, come comunicato via mail come da doc. 7 che si rammostra”;
n) “vero che ha più volte chiesto un incontro con il SI. CP_1 Testimone_2 di per fare il punto della situazione e chiudere definitivamente il cantiere dopo che Pt_1 quest'ultimo con mail del 28.10.2021 individuava gli interventi per zona suddividendoli tra interventi di completamento e interventi programmati per la settimana successiva
(quindi a novembre 2021) in seguito alla consegna dei materiali in cantiere da parte dei fornitori, a riprova che alla fine di ottobre 2021 il cantiere stava ancora ricevendo materiali da montare, come da doc. 7 che si rammostra al teste”;
o) “vero che nel corso del rapporto vi furono diversi fermi di cantiere per mancanza di forniture da parte di ed, in particolare, dal 5 maggio al 14 maggio 2021, dal 24 Pt_1 maggio al 14 giugno 2021, dal 9 al 13 ottobre 2021 e dal 21 al 29 ottobre”;
p) “vero che la ditta nell'ambito del cantiere ha a sua volta corrisposto CP_1 CP_3
a suoi subappaltatori o prestatori d'opera l'importo complessivo di e 41.483,30 come risulta dal doc. 10 che si rammostra al teste”;
Pag. 5 di 10 Si indicano quali testimoni sui precedenti capitoli i SI.ri: , Tes_3 Testimone_4
, , , ; Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9
In via istruttoria subordinata: nella denegata ipotesi di ammissione delle prove testimoniali dedotte ex adverso, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i testimoni indicati a prova diretta”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio , al quale aveva subappaltato Parte_1 CP_1 delle opere di montaggio di controsoffitti e boiserie, chiedendo da un lato l'accertamento dell'inesistenza del credito di € 44.321,27 (di cui alla fattura n. 42/2021) vantato dalla controparte quale corrispettivo per l'opera prestata, dall'altro la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti per i lavori di rispristino delle opere eseguite non a regola d'arte, quantificato in € 3.360,00.
si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, in via CP_1 riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento del saldo del corrispettivo (già detratti gli acconti medio tempore pagati) per complessivi € 57.036,70 (di cui € 44.321,27 di cui alla fattura n. 42/2021 ed € 12.715,43 per le lavorazioni successivamente svolte nei mesi di ottobre e novembre 2021), agli interessi di cui al DLGS 231/2002 da calcolarsi sul solo importo di cui alla fattura 42/2021.
Su istanza del convenuto, il giudice precedente assegnatario del fascicolo ha pronunciato ordinanza ex art. 186-ter CPC con cui è stato ordinato all'attrice il pagamento di €
34.890,00, oltre ad interessi e spese.
Cont Successivamente allo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 , la causa è stata istruita mediante CTU.
***
Sulla quantificazione del compenso
Occorre anzitutto accertare quale fosse il contenuto delle pattuizioni delle parti.
Dalle allegazioni svolte in giudizio emerge che: la fornitura e posa dei controsoffitti e delle boiserie era stata inizialmente appaltata dalla committente principale, , CP_3 alla LA SRL, la quale aveva a sua volta subappaltato a le opere di CP_1 montaggio;
successivamente LA era entrata in crisi ed il rapporto con la committente era stato risolto;
, alla quale aveva appaltato le opere di fornitura e posa di Pt_1 CP_3 pareti divisorie e arredi, aveva quindi deciso, nel luglio 2021, di “acquisire le opere inizialmente appaltate” alla LA, subentrando anche nel rapporto con;
CP_1 pacificamente non venne mai concluso alcun contratto scritto tra e LA, le Pt_1 quali si limitarono ad accordi verbali.
A tal punto le prospettazioni delle odierne parti divergono: sostiene che le stesse si Pt_1
Pag. 6 di 10 fossero inizialmente accordate per un compenso di € 20,00 per ogni ora di lavoro, poi aumentato ad € 22,00; , per contro, sostiene che inizialmente era stato pattuito con CP_1
LA un compenso orario di € 25,00, poi ridotto ad € 22,00, e che fosse stato inoltre pattuito il rimborso per le spese dei pasti e di ospitalità alberghiera, un rimborso di € 0,65 per kilometro (considerato che la sede di è Noale e che il cantiere era a Vicenza, a CP_1 circa 65 km di distanza) e il rimborso per le spese di ferramenta.
Quanto al compenso orario, le parti paiono concordi nel quantificare lo stesso in € 22,00 (si vedano in tal senso anche le allegazioni svolte negli scritti conclusionali). D'altronde, pur risultando per tabulas da un lato che il contratto scritto con LA prevedeva un compenso orario di € 25,00 (doc. 4 conv.), dall'altro che con la mail del 2.8.2021 erano stati trasmessi dei conteggi considerando un compenso di € 20,00 (doc. 5 conv.), entrambe le parti concordano nel ritenere l'accordo infine perfezionatosi per il compenso di € 22,00
(il che rende irrilevante accertare il contenuto delle trattative o di eventuali precedenti accordi). Si precisa che sono altresì irrilevanti le osservazioni svolte dal convenuto circa la congruità di tale compenso (inferiore ai prezzi di mercato e ai valori di cui al prezziario regionale), essendo precluso in questa sede qualsivoglia sindacato in materia, posto che ciò comporterebbe un'ingerenza assolutamente indebita del giudice nell'autonomia negoziale delle parti.
Va a tal punto osservato che il convenuto aveva sin da subito, con la propria comparsa di risposta, allegato che gli accordi orali tra le parti prevedevano che fossero rimunerate non solo le ore di lavoro effettivo, ma anche le ore di viaggio per raggiungere il cantiere, nonché le ulteriori spese accessorie (rimborso kilometrico, rimborso pasti, rimborso spese di ferramenta). A fronte di tale chiara e specifica allegazione, nulla era stato (nemmeno genericamente) contestato dall'attrice né alla prima udienza del 27.10.2022, né con la prima memoria ex art. 183 co. 6 CPC: le pattuizioni di cui si discute devono quindi ritenersi provate in virtù del principio di non contestazione, ex art. 115 CPC (essendo invece del tutto tardiva la contestazione, tra l'altro assolutamente generica, svolta dall'attrice con la seconda memoria istruttoria).
Per di più, quand'anche la contestazione fosse stata tempestiva, le pattuizioni allegate dal convenuto dovrebbero in ogni caso ritenersi dimostrate per presunzioni. Periodicamente, nel periodo da luglio a novembre 2021, aveva in più occasioni inviato via mail a CP_1
i riepiloghi dei compensi dallo stesso vantati, i quali indicavano più che
Pt_1 chiaramente non solo le ore eseguite (comprensive anche delle ore di viaggio), ma anche i rimborsi kilometrici, le spese di vitto e alloggio e le spese per la ferramenta (doc. 5). Ciò nonostante: tali comunicazioni di non vennero all'epoca mai minimamente CP_1 contestate da;
nel medesimo periodo, da agosto a novembre 2021, a fronte delle
Pt_1 richieste effettuate da con le mail doc. 5, effettuò anzi il pagamento di CP_1 Pt_1 diversi acconti, anche qui senza nulla osservare circa i conteggi di;
in talune CP_1 comunicazioni di vi è anche un implicito riconoscimento delle voci in esame: si
Pt_1 vedano in particolare la mail del 28.9.2021 ore 9.47 (pag. 31 doc. 5 conv.), con cui
Pt_1
Pag. 7 di 10 chiedeva a di trasmettere un prospetto giornaliero, non un semplice consuntivo CP_1 senza date, senza null'altro eccepire e assicurando anzi “vedo di farti pagare subito”, nonché la mail del 20.10.2021 ore 16.21 (pag. 58 doc. 5), con cui , anche qui senza Pt_1 nulla obiettare, chiedeva semplicemente di trasmetterle gli scontrini del materiale acquistato. L'insieme di tali circostanze e il contegno complessivamente tenuto dalle parti anche successivamente alla conclusione del contratto (cfr. art. 1362 co. 2 CC) fanno dunque presumere che la comune intenzione dei contraenti fosse per l'appunto quella di retribuire non solo le ore di lavoro effettivo ad € 22,00 ciascuna, ma anche le ore di viaggio nonché le ulteriori voci di cui si discute (diversamente, avrebbe sin da Pt_1 subito contestato i riepiloghi inviati da e non avrebbe richiesto scontrini e CP_1 prospetti giornalieri, senza poi null'altro rilevare).
Relativamente al numero di ore di lavoro di cui il convenuto chiede il pagamento, da un lato si ribadisce quanto già detto circa la mancanza di qualsiasi contestazione da parte di rispetto agli analitici prospetti mensili a lei trasmessi da in corso di Pt_1 CP_1 rapporto (il che sarebbe già di per sé assorbente), dall'altro si osserva che in ogni caso anche il CTU ha espressamente ritenuto che l'ammontare di 3.648 ore di lavoro effettivo risultante dai riepiloghi di deve ritenersi “compatibile e congruo … con l'entità CP_1 dei lavori di montaggio affidati in appalto” (pag. 21 CTU). Anche in tal caso del tutto inconferenti sono le considerazioni, queste svolte dall'attrice, relative all'asserita eccessiva misura del corrispettivo che risulterebbe dovuto per il subappalto a fronte del valore totale dell'appalto: al di là dell'evidente estraneità di rispetto ai rapporti tra CP_1
e la committente principale, non si può che ribadire quanto già detto circa Pt_1
l'insindacabilità da parte del giudice della congruità del corrispettivo, ambito riservato all'autonomia delle parti (d'altronde, è la stessa che si è assunta il rischio di Pt_1 subappaltare delle opere pattuendo un compenso orario e non a corpo).
Analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento alle ore di viaggio e alle ulteriori spese “accessorie”, mai contestate e anche qui da ritenersi congrue in relazione alle ore di lavoro effettivo.
Il compenso complessivamente dovuto a ammonta quindi, come da lui richiesto, CP_1 ad € 107.036,70.
Da questo vanno detratti i pagamenti medio tempore ricevuti per € 50.000,00, di cui al doc. 9 conv., e per ulteriori € 34.890,00, di cui all'ordinanza ex art. 186-ter CPC.
Residua quindi un credito di € 22.146,70 + IVA (se dovuta).
***
Sui vizi e difetti
aveva dapprima, nell'atto di citazione, lamentato l'esistenza di vizi e difetti delle Pt_1 opere appaltate e chiesto il risarcimento del danno per le relative spese di ripristino, quantificate in € 3.360,00; successivamente, alla prima udienza del 27.10.2022, aveva
Pag. 8 di 10 prodotto copia dell'atto di citazione con cui la committente principale aveva CP_3 proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da , Pt_1 eccependo l'esecuzione non a regola d'arte delle opere (oltre al ritardo nella conclusione dei lavori).
Ora, non è ben chiaro – stante la genericità delle allegazioni attoree – se i vizi lamentati da fossero gli stessi già fatti valere da con l'atto introduttivo del presente CP_3 Pt_1 giudizio (come invero sembrerebbe di desumersi dall'affermazione di quest'ultima, svolta all'udienza del 27.10.2022, per cui “i vizi e difetti erano già stati contestati come da email già prodotte”). Se così fosse, tuttavia, non si potrebbe far a meno di osservare che , Pt_1 nel presente giudizio, aveva chiaramente allegato di aver completato le opere incompiute e ripristinato quelle eseguite non a regola d'arte da “sostenendo costi per CP_1 complessivi € 3.360,00” (pag. 4 citazione): secondo le stesse allegazioni attoree, quindi, solo questo sarebbe il danno complessivamente allegato da , di talché la domanda Pt_1 risarcitoria non potrebbe che ritenersi limitata a tale importo.
Sono invece irrilevanti le domande svolte in altra sede da e nessun ulteriore CP_3 risarcimento può essere accordato in questa sede a : in primo luogo perché, a ben Pt_1 vedere, nemmeno è stata proposta sul punto una precisa domanda (l'attrice non ha ritenuto di modificare le conclusioni inizialmente rassegnate con l'atto di citazione); in secondo luogo perché, anche laddove proposta, si tratterebbe di una domanda radicalmente nuova non conseguente alle difese del convenuto, quindi da dichiararsi inammissibile;
in terzo luogo perché, come già detto, è la stessa attrice ad aver affermato di aver patito, in relazione ai vizi allegati in citazione, il solo danno ivi indicato.
Laddove invece l'attrice avesse fatto valere, a seguito dell'azione esercitata nei suoi confronti da vizi ulteriori e diversi rispetto a quelli eccepiti in atto di citazione, CP_3 parimenti nessun ulteriore risarcimento potrebbe in questa sede esserle accordato, né potrebbe trovare accoglimento un eventuale domanda di regresso, sia per le ragioni processuali appena indicate (nessuna domanda nuova è stata proposta e, in ogni caso, la stessa sarebbe stata inammissibile), sia perché dovrebbe trovare accoglimento l'eccezione di decadenza ex art. 1670 CC ritualmente sollevata dal convenuto (è pacifico che Pt_1 ha comunicato la denuncia dei vizi ricevuta dalla committente solo all'udienza CP_3 del 27.10.2022, pur avendola a sua volta ricevuta da oltre sessanta giorni prima, CP_3 con la notifica dell'atto di citazione di quest'ultima).
Tanto premesso, la domanda risarcitoria formulata dall'attrice (nel limite delle spese documentate dall'attrice, di cui si è detto, per € 3.360,00), merita accoglimento, rinviandosi sul punto alle condivisibili argomentazioni svolte dal CTU.
Per mera completezza si osserva che in ogni caso (indipendentemente dalle osservazioni sopra svolte) i maggiori danni lamentati dall'attrice non potrebbero essere oggetto di risarcimento, posto che pacificamente fece completare le opere da altri soggetti Pt_1 diversi da , per cui non vi sarebbe prova che i difetti di montaggio pur accertati dal CP_1
Pag. 9 di 10 CTU siano da attribuire all'odierno convenuto.
Operata la compensazione tra le rispettive poste, risulta ad oggi un credito di di € CP_1
18.786,70 (= 22.146,70 - 3.360,00).
***
Sulle spese di lite
Stante l'integrale accoglimento della domanda di pagamento del corrispettivo avanzata dal convenuto per un importo totale di € 57.036,70 e l'accoglimento della domanda risarcitoria formulata dall'attrice per il solo importo (tutto sommato modesto) di €
3.360,00, si giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di un quinto, mentre la quota rimanente deve essere posta a carico dell'attrice, maggiormente soccombente. La liquidazione segue in dispositivo secondo valori inferiori ai medi, stante la scarsa complessità della causa.
Secondo lo stesso criterio anche le spese di CTU devono essere poste a carico delle parti in via solidale e ripartite, nei rapporti interni, per un quinto a carico del convenuto e per i quattro quinti a carico dell'attrice.
***
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. condanna l'attrice a pagare al convenuto la somma Parte_1 CP_1 di € 18.786,70, oltre ad interessi dal dovuto al saldo effettivo;
2. condanna l'attrice a rifondere al convenuto i Parte_1 CP_1 quattro quinti delle spese di lite del presente giudizio, liquidate (già considerata la predetta quota) in € 436,00 per esborsi, € 4.664,00 per spese di CTP ed € 8.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM
55/2014, disponendone la distrazione in favore dei procuratori del convenuto, avv.
Jacopo Facchini e avv. Valentina Maria Cela, dichiaratisi antistatari;
3. pone in via definitiva le spese di CTU a carico delle parti in via solidale e ripartite, nei rapporti interni, per un quinto a carico del convenuto e per i quattro quinti a carico dell'attrice.
Così deciso in Treviso, 3 marzo 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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