TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6454 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38841/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di dott. Francesco Crisafulli Presidente dott. Francesco Frettoni Giudice dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nel procedimento iscritto al n. R.G. 38841/2023 promosso da
, nato in [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Marco Lanzilao, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, viale
Angelico, n. 38
- ricorrente -
contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12
- resistente -
Con ricorso depositato il 03.08.2023, il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha impugnato il provvedimento del 30.07.2023, notificato il 02.08.2023, con il quale il Questore di Roma ha rigettato la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998, avanzata in data 23.05.2022. Il Questore ha assunto tale decisione sulla base del parere sfavorevole del 05.06.2023 della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Roma, la quale ha ritenuto non sussistenti nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 28.02.2024, sostenendo la legittimità del proprio operato alla luce del parere della Commissione Territoriale e pertanto chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso.
Il Giudice delegato ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ravvisandone le gravi e circostanziate ragioni alla luce dell'inserimento socio-lavorativo del ricorrente in Italia, e ha fissato udienza per il giorno 06.03.2024, disponendone la sostituzione con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. La causa è stata successivamente rimessa sul ruolo dapprima per l'udienza cartolare del 02.10.2024 e, da ultimo, del 19.03.2025. All'esito, la causa deve intendersi rimessa in decisione al collegio.
***
Deve confermarsi preliminarmente che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del d.l. n. 13/2017, convertito con modificazioni con legge n. 46/2017, la presente domanda rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, la quale deve applicare il rito semplificato di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. n. 150/2011. Tale norma prevede, a pena di inammissibilità, che la domanda sia presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, termine che, nella specie, appare rispettato (il ricorso è stato depositato il 03.08.2023, a fronte di una notifica del provvedimento di diniego impugnato effettuata il 02.08.2023).
Ciò posto, nel merito, ad avviso del Collegio il ricorso merita di essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Quanto al quadro normativo, deve premettersi che trova applicazione nel caso di specie il d.l. n.
130/2020, convertito dalla legge n. 173/2020, il quale ha ampliato, tipizzato e definito il perimetro delle forme di protezione complementare, apportando modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e in particolare, per quanto rileva in questa sede, da un lato all'art. 5, c. 6 e, dall'altro lato, all'art. 19 del citato decreto (quest'ultimo nuovamente e recentemente modificato con decreto-legge n. 20 del 10.03.2023, entrato in vigore l'11.03.2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 50 del 5.5.2023, nel senso dell'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, c.
1.1 del d.lgs. n. 286/1998, modifica tuttavia non applicabile al procedimento in esame – avviato con domanda del 23.05.2022 – secondo quanto previsto dall'art. 7, c. 2 del citato decreto, secondo il quale:
“Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”).
Quanto al contenuto della normativa di riferimento, in sede di conversione del d.l. n. 130/2020, il legislatore ha specificato che, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, c. 6, all'istante spetta, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del Testo unico sull'immigrazione, il permesso per protezione speciale di cui all' art. 32, c. 3, del d.lgs. n. 25/2008. L'art. 19 TUI nella versione applicabile prevede infatti, nel primo periodo del comma 1.1, che “[n]on sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma
6”, e cioè gli obblighi costituzionali o internazionali. Il secondo periodo prevede poi che “[n]on sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”, precisando che “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Viene dunque data espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (all'art. 7). Nello specifico, l'art. 8 CEDU dispone che: “
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. La nozione di “vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è ampia, non suscettibile di definizione esaustiva, e implica, in sostanza, che ciascuno possa stabilire la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla Corte di “vita familiare”, attribuendo agli Stati parte la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela. Tutti
i rapporti sociali tra il cittadino straniero stabilmente insediato e la comunità nella quale vive fanno parte integrante della nozione di “vita privata” come intesa ai sensi dell'articolo 8 CEDU (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., ud. 22/01/2019, 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n.
46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In tale prospettiva, si tratta dunque, tra l'altro, di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. Elemento cardine è, a tal fine, l'integrazione lavorativa, la quale, valutata unitamente alla presenza di significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo tra il cittadino straniero stesso e il territorio del
Paese di accoglienza.
Ebbene, premessa tale ricostruzione del quadro normativo di riferimento, si ritiene che nel caso di specie non possa essere riconosciuta la protezione speciale, non essendo stato prodotto alcun documento utile a dimostrare l'attualità dell'inserimento sociale e lavorativo del ricorrente in Italia nei termini sopra esposti, nemmeno a fronte di una rimessione sul ruolo espressamente disposta, su richiesta del difensore, al fine di consentire l'acquisizione di documentazione comprovante il consolidamento della condizione lavorativa del ricorrente (cfr. ordinanza del 07.03.2024).
Invero, non risulta agli atti alcuna documentazione utile al fine di ricostruire le attuali condizioni di vita del ricorrente in Italia: nulla, infatti, è stato depositato relativamente all'eventuale consolidamento del precedente rapporto di lavoro, ad una diversa attività lavorativa in essere, al suo attuale alloggio, ad eventuali corsi di alfabetizzazione o di formazione frequentati, ad una sua eventuale vulnerabilità psico- fisica, ad eventuali legami sociali o familiari in essere sul territorio nazionale e, in definitiva, ad un percorso di progressivo radicamento nel Paese di destinazione. Risulta, infatti, depositata: certificazione unica 2020; cessione di fabbricato del 18.05.2022; comunicazione di ospitalità del 20.01.2023; ricevute di trasferimento di denaro in Bangladesh, effettuate dal ricorrente nel periodo compreso tra luglio 2022
e marzo 2023; comunicazione obbligatoria UniLav relativa ad un contratto di lavoro a tempo determinato, decorrente dal 01.04.2023 al 31.10.2023; n. 4 relative buste paga.
Tuttavia, ad avviso del Collegio, tale documentazione, sebbene certamente indice di un primo inserimento socio lavorativo del ricorrente sul territorio nazionale negli anni 2022 e 2023, non è idonea a dimostrare l'avvenuto consolidamento nel presente di tale condizione, né a fondare un'attuale esigenza di tutela della vita privata del ricorrente in Italia.
In particolare, si evidenzia come dalla certificazione unica 2020 in atti, riferita ai redditi percepiti nel corso del 2019, e dalla documentazione lavorativa in atti, data la natura risalente, non può desumersi né
l'attualità del rapporto lavorativo, né, più in generale, l'attualità dell'integrazione socio-lavorativa del ricorrente. Parimenti, dalla documentazione relativa alla condizione alloggiativa, riferita anch'essa agli anni 2022 e 2023, non può desumersi alcuna informazione utile circa la disponibilità, nel presente, di una soluzione alloggiativa stabile e idonea da parte del ricorrente. Neppure possono trarsi elementi utili dagli scritti difensivi: il difensore ha, infatti, rappresentato la condizione di irreperibilità del ricorrente sin dal marzo 2024, chiedendo pertanto la decisione della causa allo stato degli atti.
In definitiva, la mancata acquisizione in giudizio di documenti che dimostrino l'esigenza di tutelare la vita privata del ricorrente in Italia impedisce allo stato al Collegio di riconoscere allo stesso la protezione speciale di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 25/2008.
Deve pertanto concludersi con l'integrale rigetto del ricorso.
Le spese di lite devono tuttavia dichiararsi irripetibili, stante l'ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di dott. Francesco Crisafulli Presidente dott. Francesco Frettoni Giudice dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nel procedimento iscritto al n. R.G. 38841/2023 promosso da
, nato in [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Marco Lanzilao, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, viale
Angelico, n. 38
- ricorrente -
contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12
- resistente -
Con ricorso depositato il 03.08.2023, il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha impugnato il provvedimento del 30.07.2023, notificato il 02.08.2023, con il quale il Questore di Roma ha rigettato la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998, avanzata in data 23.05.2022. Il Questore ha assunto tale decisione sulla base del parere sfavorevole del 05.06.2023 della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Roma, la quale ha ritenuto non sussistenti nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 28.02.2024, sostenendo la legittimità del proprio operato alla luce del parere della Commissione Territoriale e pertanto chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso.
Il Giudice delegato ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ravvisandone le gravi e circostanziate ragioni alla luce dell'inserimento socio-lavorativo del ricorrente in Italia, e ha fissato udienza per il giorno 06.03.2024, disponendone la sostituzione con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. La causa è stata successivamente rimessa sul ruolo dapprima per l'udienza cartolare del 02.10.2024 e, da ultimo, del 19.03.2025. All'esito, la causa deve intendersi rimessa in decisione al collegio.
***
Deve confermarsi preliminarmente che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del d.l. n. 13/2017, convertito con modificazioni con legge n. 46/2017, la presente domanda rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, la quale deve applicare il rito semplificato di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. n. 150/2011. Tale norma prevede, a pena di inammissibilità, che la domanda sia presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, termine che, nella specie, appare rispettato (il ricorso è stato depositato il 03.08.2023, a fronte di una notifica del provvedimento di diniego impugnato effettuata il 02.08.2023).
Ciò posto, nel merito, ad avviso del Collegio il ricorso merita di essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Quanto al quadro normativo, deve premettersi che trova applicazione nel caso di specie il d.l. n.
130/2020, convertito dalla legge n. 173/2020, il quale ha ampliato, tipizzato e definito il perimetro delle forme di protezione complementare, apportando modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e in particolare, per quanto rileva in questa sede, da un lato all'art. 5, c. 6 e, dall'altro lato, all'art. 19 del citato decreto (quest'ultimo nuovamente e recentemente modificato con decreto-legge n. 20 del 10.03.2023, entrato in vigore l'11.03.2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 50 del 5.5.2023, nel senso dell'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, c.
1.1 del d.lgs. n. 286/1998, modifica tuttavia non applicabile al procedimento in esame – avviato con domanda del 23.05.2022 – secondo quanto previsto dall'art. 7, c. 2 del citato decreto, secondo il quale:
“Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”).
Quanto al contenuto della normativa di riferimento, in sede di conversione del d.l. n. 130/2020, il legislatore ha specificato che, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, c. 6, all'istante spetta, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del Testo unico sull'immigrazione, il permesso per protezione speciale di cui all' art. 32, c. 3, del d.lgs. n. 25/2008. L'art. 19 TUI nella versione applicabile prevede infatti, nel primo periodo del comma 1.1, che “[n]on sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma
6”, e cioè gli obblighi costituzionali o internazionali. Il secondo periodo prevede poi che “[n]on sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”, precisando che “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Viene dunque data espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (all'art. 7). Nello specifico, l'art. 8 CEDU dispone che: “
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. La nozione di “vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è ampia, non suscettibile di definizione esaustiva, e implica, in sostanza, che ciascuno possa stabilire la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla Corte di “vita familiare”, attribuendo agli Stati parte la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela. Tutti
i rapporti sociali tra il cittadino straniero stabilmente insediato e la comunità nella quale vive fanno parte integrante della nozione di “vita privata” come intesa ai sensi dell'articolo 8 CEDU (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., ud. 22/01/2019, 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n.
46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In tale prospettiva, si tratta dunque, tra l'altro, di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. Elemento cardine è, a tal fine, l'integrazione lavorativa, la quale, valutata unitamente alla presenza di significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo tra il cittadino straniero stesso e il territorio del
Paese di accoglienza.
Ebbene, premessa tale ricostruzione del quadro normativo di riferimento, si ritiene che nel caso di specie non possa essere riconosciuta la protezione speciale, non essendo stato prodotto alcun documento utile a dimostrare l'attualità dell'inserimento sociale e lavorativo del ricorrente in Italia nei termini sopra esposti, nemmeno a fronte di una rimessione sul ruolo espressamente disposta, su richiesta del difensore, al fine di consentire l'acquisizione di documentazione comprovante il consolidamento della condizione lavorativa del ricorrente (cfr. ordinanza del 07.03.2024).
Invero, non risulta agli atti alcuna documentazione utile al fine di ricostruire le attuali condizioni di vita del ricorrente in Italia: nulla, infatti, è stato depositato relativamente all'eventuale consolidamento del precedente rapporto di lavoro, ad una diversa attività lavorativa in essere, al suo attuale alloggio, ad eventuali corsi di alfabetizzazione o di formazione frequentati, ad una sua eventuale vulnerabilità psico- fisica, ad eventuali legami sociali o familiari in essere sul territorio nazionale e, in definitiva, ad un percorso di progressivo radicamento nel Paese di destinazione. Risulta, infatti, depositata: certificazione unica 2020; cessione di fabbricato del 18.05.2022; comunicazione di ospitalità del 20.01.2023; ricevute di trasferimento di denaro in Bangladesh, effettuate dal ricorrente nel periodo compreso tra luglio 2022
e marzo 2023; comunicazione obbligatoria UniLav relativa ad un contratto di lavoro a tempo determinato, decorrente dal 01.04.2023 al 31.10.2023; n. 4 relative buste paga.
Tuttavia, ad avviso del Collegio, tale documentazione, sebbene certamente indice di un primo inserimento socio lavorativo del ricorrente sul territorio nazionale negli anni 2022 e 2023, non è idonea a dimostrare l'avvenuto consolidamento nel presente di tale condizione, né a fondare un'attuale esigenza di tutela della vita privata del ricorrente in Italia.
In particolare, si evidenzia come dalla certificazione unica 2020 in atti, riferita ai redditi percepiti nel corso del 2019, e dalla documentazione lavorativa in atti, data la natura risalente, non può desumersi né
l'attualità del rapporto lavorativo, né, più in generale, l'attualità dell'integrazione socio-lavorativa del ricorrente. Parimenti, dalla documentazione relativa alla condizione alloggiativa, riferita anch'essa agli anni 2022 e 2023, non può desumersi alcuna informazione utile circa la disponibilità, nel presente, di una soluzione alloggiativa stabile e idonea da parte del ricorrente. Neppure possono trarsi elementi utili dagli scritti difensivi: il difensore ha, infatti, rappresentato la condizione di irreperibilità del ricorrente sin dal marzo 2024, chiedendo pertanto la decisione della causa allo stato degli atti.
In definitiva, la mancata acquisizione in giudizio di documenti che dimostrino l'esigenza di tutelare la vita privata del ricorrente in Italia impedisce allo stato al Collegio di riconoscere allo stesso la protezione speciale di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 25/2008.
Deve pertanto concludersi con l'integrale rigetto del ricorso.
Le spese di lite devono tuttavia dichiararsi irripetibili, stante l'ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli