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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. GI UP Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa RY NO Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1873/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Palermo, via Emilia n. 65 presso lo studio dell'Avv. GI Galioto, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
appellante
CONTRO
(P.I. Controparte_1
), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Palermo, via Ferdinando Li Donni n. 7 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Gino Rausa, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 3813/2022 del 27/09/2022 resa all'esito del giudizio n.r.g. 131/2021 ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1
(da ora anche “ ), Controparte_1 CP_1 condannandolo al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la detta sentenza ha interposto appello eccependone l'erroneità sotto vari profili. Parte_1
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Scaduto il termine perentorio del giorno 11 Luglio 2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti del termine di giorni cinquantatrè per il deposito di comparsa conclusionale e di ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ MOTIVI DI APPELLO Con il primo motivo di appello eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per aver Parte_1 il primo Giudice trattenuto la causa in decisione senza concedere i termini ex art. 190 c.p.c.
Con il secondo motivo, l'appellante contesta la decisione del primo Giudice nella parte in cui ha ritenuto operante la finzione di avveramento della condizione (art. 1359 c.c.) rispetto alla pattuizione relativa al compenso per l'attività di intermediazione immobiliare prestata da ed ha, pertanto, rigettato CP_1
l'opposizione a decreto ingiuntivo.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Il primo motivo di appello è fondato.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 25/11/2021, n. 36596) hanno chiarito che la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, senza alcun onere, per la parte che deduca tale nullità, di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia.
Nel caso che ci occupa, dalla lettura delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni si evince che avesse espressamente chiesto la concessione Parte_1 dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., mentre il Giudice di primo grado ha provveduto mediante il deposito di sentenza a verbale che, per quanto prima dedotto, deve ritenersi nulla.
La dichiarata nullità della sentenza di primo grado, non rientrando tra i casi di remissione del procedimento al primo giudice, impone a questa Corte l'esame del merito della controversia.
Il secondo motivo di appello è infondato.
I fatti di causa traggono origine da un contratto di mediazione stipulato il 16/04/2019 tra Parte_1
e avente ad oggetto la vendita di immobile, sito in Palermo, via GI Paratore n. 8, di CP_1 proprietà del predetto sig. e della signora , al prezzo di € 145.000,00. L'art. 3 del Pt_1 Persona_1 contratto espressamente stabiliva che “l'agente immobiliare è autorizzato a ritirare proposte d'acquisto a qualsiasi prezzo e condizioni che l'incaricante si impegna ad accettare, ad a far accettare agli altri eventuali aventi diritto, solo nell'ipotesi in cui risultino offerti almeno il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente incarico”.
Risulta documentalmente provato che in data 14/01/2020 il mediatore acquisiva una proposta di acquisto da per il prezzo di € 145.000,00 e la trasmetteva al venditore, il quale rifiutava di Parte_2 accettare. Secondo la prospettazione dell'appellante il suo rifiuto era giustificato dal fatto che la proposta trasmessa non fosse conforme alle condizioni di cui al contratto di mediazione, poiché, in particolare, le stesse sarebbero state modificate nel senso di considerare il prezzo di € 145.000,00 già al netto delle spese di mediazione, pari ad € 5.000,00 oltre accessori.
Tuttavia, di tale pattuizione tra le parti non vi è alcuna prova, né può ragionevolmente ritenersi veritiera la circostanza che il mediatore avesse accettato di svolgere la sua prestazione gratuitamente, così come vorrebbe fare intendere l'appellante quando afferma che il citato prezzo dovesse intendersi già al netto della sua provvigione.
Ora è noto che il diritto alla provvigione del mediatore sorge quando l'affare è stato concluso tra le parti, ossia quando le stesse siano state poste in relazione dal mediatore medesimo e si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato (Cass. Civ., sent. 26/01/2023, n. 2385). Nel caso di specie, parte appellante ha, in sostanza, eccepito l'inadempimento del mediatore per aver raccolto una proposta di acquisto difforme dalle condizioni di vendita pattuite, così volendo giustificare il suo rifiuto di accettare la proposta ed il conseguente mancato pagamento della provvigione. Tali essendo i fatti di causa deve, pertanto, ritenersi che il richiamo fatto dal primo giudice alla fattispecie di cui all'art. 1359 c.c. sia ultroneo e fuorviante e ciononostante deve, comunque, confermarsi la sentenza di primo grado sebbene sulla base di una diversa motivazione.
L'istituto previsto dall'art. 1460 cod. civ. è, infatti, soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede "avuto riguardo alle circostanze", laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua del sentire comune. Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppure no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico
- sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte (Cassazione civile sez. II, 26/02/2025, n. 5071).
Orbene, occorre in primo luogo rilevare che alcun inadempimento può ritenersi imputabile a
Anzi, risulta documentalmente provato che quest'ultima ha esattamente adempiuto al CP_1 mandato conferitole nel pieno rispetto delle condizioni ivi pattuite, avendo essa ritirato un'offerta di acquisto conforme al prezzo indicato nella proposta di vendita (€ 145.000,00), pertanto ingiustificatamente rifiutata dall'appellante. Peraltro, non è stata fornita alcuna prova del fatto, oggetto di contestazione in primo grado, che le condizioni economiche dell'incarico fossero state modificate nel senso di considerare tale prezzo di vendita pattuito al netto della concordata provvigione di € 5.000,00.
Il rifiuto di adempiere opposto dall'odierno appellante è, dunque, contrario al principio di buona fede contrattuale e contrasta con l'art. 3 del contratto di mediazione agli atti a mente del quale “l'agente immobiliare è autorizzato a ritirare proposte d'acquisto a qualsiasi prezzo e condizioni che l'incaricante si impegna ad accettare, ad a far accettare agli altri eventuali aventi diritto, solo nell'ipotesi in cui risultino offerti almeno il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente incarico”. Deve, pertanto, ritenersi provato il diritto alla provviggione dell'appellato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Spese di lite.
In ragione della dichiarata nullità della sentenza di primo grado occorre provvedere alla liquidazione delle spese del doppio grado di giudizio le quali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 5.200,00 € 26.000,00 in ragione del valore effettivo della lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:
1) dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
2) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 5150/2020 emesso dal Tribunale di Palermo che, per l'effetto, conferma;
3) condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado di giudizio in € 2.540,00, oltre accessori di legge e per il secondo grado di giudizio in € 2.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso all'esito della camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Palermo tenuta il 6 Novembre 2025.
Palermo, 11/11/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
RY NO GI UP
Alla redazione della bozza della sentenza ha collaborato la ott.ssa Giulia Pirrone. CP_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. GI UP Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa RY NO Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1873/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Palermo, via Emilia n. 65 presso lo studio dell'Avv. GI Galioto, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
appellante
CONTRO
(P.I. Controparte_1
), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Palermo, via Ferdinando Li Donni n. 7 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Gino Rausa, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 3813/2022 del 27/09/2022 resa all'esito del giudizio n.r.g. 131/2021 ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1
(da ora anche “ ), Controparte_1 CP_1 condannandolo al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la detta sentenza ha interposto appello eccependone l'erroneità sotto vari profili. Parte_1
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Scaduto il termine perentorio del giorno 11 Luglio 2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti del termine di giorni cinquantatrè per il deposito di comparsa conclusionale e di ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ MOTIVI DI APPELLO Con il primo motivo di appello eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per aver Parte_1 il primo Giudice trattenuto la causa in decisione senza concedere i termini ex art. 190 c.p.c.
Con il secondo motivo, l'appellante contesta la decisione del primo Giudice nella parte in cui ha ritenuto operante la finzione di avveramento della condizione (art. 1359 c.c.) rispetto alla pattuizione relativa al compenso per l'attività di intermediazione immobiliare prestata da ed ha, pertanto, rigettato CP_1
l'opposizione a decreto ingiuntivo.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Il primo motivo di appello è fondato.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 25/11/2021, n. 36596) hanno chiarito che la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, senza alcun onere, per la parte che deduca tale nullità, di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia.
Nel caso che ci occupa, dalla lettura delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni si evince che avesse espressamente chiesto la concessione Parte_1 dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., mentre il Giudice di primo grado ha provveduto mediante il deposito di sentenza a verbale che, per quanto prima dedotto, deve ritenersi nulla.
La dichiarata nullità della sentenza di primo grado, non rientrando tra i casi di remissione del procedimento al primo giudice, impone a questa Corte l'esame del merito della controversia.
Il secondo motivo di appello è infondato.
I fatti di causa traggono origine da un contratto di mediazione stipulato il 16/04/2019 tra Parte_1
e avente ad oggetto la vendita di immobile, sito in Palermo, via GI Paratore n. 8, di CP_1 proprietà del predetto sig. e della signora , al prezzo di € 145.000,00. L'art. 3 del Pt_1 Persona_1 contratto espressamente stabiliva che “l'agente immobiliare è autorizzato a ritirare proposte d'acquisto a qualsiasi prezzo e condizioni che l'incaricante si impegna ad accettare, ad a far accettare agli altri eventuali aventi diritto, solo nell'ipotesi in cui risultino offerti almeno il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente incarico”.
Risulta documentalmente provato che in data 14/01/2020 il mediatore acquisiva una proposta di acquisto da per il prezzo di € 145.000,00 e la trasmetteva al venditore, il quale rifiutava di Parte_2 accettare. Secondo la prospettazione dell'appellante il suo rifiuto era giustificato dal fatto che la proposta trasmessa non fosse conforme alle condizioni di cui al contratto di mediazione, poiché, in particolare, le stesse sarebbero state modificate nel senso di considerare il prezzo di € 145.000,00 già al netto delle spese di mediazione, pari ad € 5.000,00 oltre accessori.
Tuttavia, di tale pattuizione tra le parti non vi è alcuna prova, né può ragionevolmente ritenersi veritiera la circostanza che il mediatore avesse accettato di svolgere la sua prestazione gratuitamente, così come vorrebbe fare intendere l'appellante quando afferma che il citato prezzo dovesse intendersi già al netto della sua provvigione.
Ora è noto che il diritto alla provvigione del mediatore sorge quando l'affare è stato concluso tra le parti, ossia quando le stesse siano state poste in relazione dal mediatore medesimo e si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato (Cass. Civ., sent. 26/01/2023, n. 2385). Nel caso di specie, parte appellante ha, in sostanza, eccepito l'inadempimento del mediatore per aver raccolto una proposta di acquisto difforme dalle condizioni di vendita pattuite, così volendo giustificare il suo rifiuto di accettare la proposta ed il conseguente mancato pagamento della provvigione. Tali essendo i fatti di causa deve, pertanto, ritenersi che il richiamo fatto dal primo giudice alla fattispecie di cui all'art. 1359 c.c. sia ultroneo e fuorviante e ciononostante deve, comunque, confermarsi la sentenza di primo grado sebbene sulla base di una diversa motivazione.
L'istituto previsto dall'art. 1460 cod. civ. è, infatti, soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede "avuto riguardo alle circostanze", laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua del sentire comune. Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppure no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico
- sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte (Cassazione civile sez. II, 26/02/2025, n. 5071).
Orbene, occorre in primo luogo rilevare che alcun inadempimento può ritenersi imputabile a
Anzi, risulta documentalmente provato che quest'ultima ha esattamente adempiuto al CP_1 mandato conferitole nel pieno rispetto delle condizioni ivi pattuite, avendo essa ritirato un'offerta di acquisto conforme al prezzo indicato nella proposta di vendita (€ 145.000,00), pertanto ingiustificatamente rifiutata dall'appellante. Peraltro, non è stata fornita alcuna prova del fatto, oggetto di contestazione in primo grado, che le condizioni economiche dell'incarico fossero state modificate nel senso di considerare tale prezzo di vendita pattuito al netto della concordata provvigione di € 5.000,00.
Il rifiuto di adempiere opposto dall'odierno appellante è, dunque, contrario al principio di buona fede contrattuale e contrasta con l'art. 3 del contratto di mediazione agli atti a mente del quale “l'agente immobiliare è autorizzato a ritirare proposte d'acquisto a qualsiasi prezzo e condizioni che l'incaricante si impegna ad accettare, ad a far accettare agli altri eventuali aventi diritto, solo nell'ipotesi in cui risultino offerti almeno il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente incarico”. Deve, pertanto, ritenersi provato il diritto alla provviggione dell'appellato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Spese di lite.
In ragione della dichiarata nullità della sentenza di primo grado occorre provvedere alla liquidazione delle spese del doppio grado di giudizio le quali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 5.200,00 € 26.000,00 in ragione del valore effettivo della lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:
1) dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
2) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 5150/2020 emesso dal Tribunale di Palermo che, per l'effetto, conferma;
3) condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado di giudizio in € 2.540,00, oltre accessori di legge e per il secondo grado di giudizio in € 2.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso all'esito della camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Palermo tenuta il 6 Novembre 2025.
Palermo, 11/11/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
RY NO GI UP
Alla redazione della bozza della sentenza ha collaborato la ott.ssa Giulia Pirrone. CP_2