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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/10/2025, n. 2401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2401 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico, all'esito di discussione svoltasi ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.7270 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
, Parte_1
con il proc. dom. avv. Andrea Siccardi e l'avv. Irene Ghirardini
- attore in opposizione a decreto ingiuntivo -
e
, con il proc. dom. avv. Denis Dorandini e l'avv. Marinella Baldi Parte_2
- convenuto in opposizione a decreto ingiuntivo -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n.1321/2024 del 31.5.2024 il Tribunale di Genova
ingiungeva a di consegnare a una serie di Parte_1 Parte_2
documenti medici, relativi a intervento di chirurgia estetica alle palpebre eseguito dalla d.ssa , indicati nel ricorso monitorio, oltre interessi e spese di Pt_1
procedura, Iva e accessori di legge.
Nel ricorso monitorio la aveva esposto Pt_2
1 - di essersi sottoposta, presso lo studio medico di controparte, a intervento di blefaroplastica eseguito con sistema laser;
- che l'intervento non aveva prodotto i risultati attesi, anche dopo un secondo trattamento, e che la d.ssa non aveva prestato adeguato supporto alla Pt_1
paziente, che pertanto si era rivolta ad altro studio medico;
- di avere a tal fine richiesto alla d.ssa la consegna della Pt_1
documentazione medica relativa all'intervento, ivi compresa quella relativa al consenso informato, la cartella clinica e le foto del percorso perioperatorio;
- che, tuttavia, controparte aveva rifiutato la consegna della documentazione in questione.
proponeva tempestiva opposizione, evidenziando Parte_1
- di aver già consegnato prima dell'intervento alla copia dell'informativa Pt_2
e del consenso prestato;
- di non essere medico ospedaliero e, pertanto, di non essere tenuta per legge alla predisposizione di una cartella clinica;
- che, inoltre, controparte non aveva provato l'esistenza della documentazione di cui domandava la consegna, documentazione che, per quanto sopra indicato, non esisteva;
- di non aver, comunque, eseguito altro intervento che il primo, avendo condotto nel secondo incontro con la paziente una mera visita di controllo.
Su detti presupposti, dunque, domandava la revoca del decreto Parte_1
opposto.
si costituiva in giudizio esponendo Parte_2
2 - di aver ricevuto tardive risposte da controparte alle proprie richieste, che riguardavano documenti necessari “per rimediare alle conseguenze dannose
del trattamento effettuato”;
- che solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo la aveva proceduto Pt_1
alla consegna del “consenso informato”, affermando che detto era l'unico documento in suo possesso;
- che in tal modo lo scopo del procedimento monitorio era stato realizzato, così
che l'opposizione radicata da controparte non aveva motivo di essere, non sussistendo interesse ad agire di controparte.
* * * * *
Premesso che
- certamente sussiste l'interesse ad agire di parte opponente, sia sotto il profilo del merito - i.e. l'accertamento della sussistenza degli originari e attuali presupposti di fatto e di diritto per l'adozione di un ordine di consegna - sia sotto il profilo della regolamentazione delle spese processuali;
- ogni questione relativa all'eventuale verificarsi di errori nel trattamento medico-estetico condotto dalla d.ssa in favore della sig.ra è del Pt_1 Pt_2
tutto estranea al presente giudizio, che ha ad oggetto esclusivamente la vicenda della richiesta, in via monitoria, di documentazione medica;
- con il proprio ricorso monitorio, la sig.ra ha domandato la condanna di Pt_2
controparte alla consegna della “documentazione medica tutta quale, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, (i) consenso informato, (ii) cartella clinica,
3 (iii) le foto del percorso perioperatorio, comprensivo anche delle (iv)
giustificazioni del secondo intervento” (così nel ricorso monitorio);
- a sostegno della richiesta in questione, parte ricorrente depositava PEC di identico contenuto inviata a controparte in data 8.4.2024, e risposta con cui la d.ssa , in data 14.4.2024, omesso alcun riferimento a richieste Pt_1
documentali, negava il ricorrere di una malpractice e affermava che ogni
“accusa” avrebbe dovuto eventualmente esserle rivolta in via giudiziaria;
considerato che
- parte opponente ha prodotto in giudizio, quale doc.3 allegato all'atto di citazione, copia fotostatica dell'informativa medica resa a controparte prima dell'intervento, datata 26.2.2024 e recante in calce la sottoscrizione (oltre che della d.ssa ) della sig.ra ; il documento in questione, non Pt_1 Pt_2
disconosciuto da parte opposta né nella conformità all'originale né nel contenuto, è certamente utilizzabile ai fini della decisione;
- nel predetto documento la sig.ra dichiara di aver ricevuto copia del Pt_2
documento informativo in questione;
- in sede monitoria, e nel corso del presente giudizio, la sig.ra - oltre a Pt_2
non aver riferito la circostanza della ricezione del documento in questione -
non ha provato (e neppure allegato) di aver eventualmente smarrito il documento, unica circostanza che l'avrebbe legittimata, eventualmente, alla richiesta di una ulteriore copia a controparte;
- nei termini che precedono, dunque, la domanda di consegna svolta in sede monitoria risulta(va) infondata, e tale conclusione non può mutare per il fatto
4 che, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, la d.ssa ha proceduto alla Pt_1
consegna di ulteriore copia, trattandosi di atto di adempimento di ordine di giustizia in seguito tempestivamente opposto;
- con riferimento all'ulteriore documentazione di cui al decreto ingiuntivo, non può che evidenziarsi il fatto che, dal punto di vista logico e giuridico,
l'emanazione di un ordine di consegna presuppone la prova di effettiva esistenza di quanto oggetto di pretesa: prova che nel caso in esame non sussisteva in sede monitoria e non è stata fornita nel presente giudizio;
- peraltro, va osservato come debba escludersi che parte opponente possa aver indotto in errore controparte sull'esistenza della documentazione in questione,
in difetto di alcuna allegazione o prova al riguardo;
- neppure risulta una condotta di rifiuto di consegna da parte della d.ssa
, evidenziandosi il fatto che la pec 14.4.2024, sopra ricordata, ha Pt_1
piuttosto contenuto di difesa rispetto a accuse di errore medico e non fa riferimento a esistenza o inesistenza di documentazione medica;
- anche sotto detto ulteriore profilo, dunque, la domanda monitoria risultava ingiustificata;
l'opposizione merita accoglimento integrale.
L'esito processuale evidenzia la soccombenza di parte opposta, con conseguente statuizione in punto spese di lite, secondo la liquidazione operata in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
5 - in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n.1321/2024 del
31.5.2024 del Tribunale di Genova;
- condanna a rifondere in favore di le spese di Parte_2 Parte_1
lite; spese che - in applicazione del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ( Per_1
10.3.2014), ritenuto il valore indeterminabile a complessità bassa, e
[...]
applicati i compensi medi - si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 30.10.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
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