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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/03/2024, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 15.03.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.5791 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nata il giorno 27.08.1966 in POMPEI e residente in [...], Parte_1
C.F.: , elettivamente domiciliata in TORRE ANNUNZIATA alla CodiceFiscale_1
p.zza M. R. IMBRIANI n.5 presso lo studio degli avvocati Gabriella e Alessandro LAURETTA che la rappresentano e difendono come da mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità ex Lege n.222/984.
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE
Con istanza di accertamento tecnico preventivo depositata, a norma degli artt. 442 e 445 bis, 1° comma, C.P.C., in data 10.10.2022 la sig.ra Parte_1
, sulla scorta dell'esito negativo della visita di revisione, si rivolgeva al
[...]
Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari legittimanti l'assegno ex art.1 Lex n.222/984.
1 Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la formale presa di posizione negativa dell' il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica il cui responso veniva CP_1 comunicato alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto l'istante contestava le conclusioni peritali.
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 26 settembre 2023 la sig.ra Pt_1 introduceva la domanda per il riconoscimento dei propri diritti connessi ai requisiti sanitari oggetto della preventiva verifica.
Si costituiva anche nel Giudizio di merito l che resisteva alla avversa CP_1 iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto per asserita infondatezza.
La causa, stante la natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali
“preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445 bis, 6° comma, C.P.C., veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 15.03.2024, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = =
La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del giudicante.
Ed invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti l'assegno di invalidità ex art. 1 Lex n.222/984. Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 25.09.2023 a fronte della comunicazione del decreto di “avviso” in data 22.09.2023;
il ricorso giudiziale è stato depositato iscritto al R.G. il 26.09.2023 e, quindi, nei trenta giorni successivi al “dissenso”;
l'iniziativa attorea contiene la specificazione dei motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C.
Ciò precisato, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge, o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U. officiato nella fase
“preventiva” sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei.
2 Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase
“preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini consulenziali e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito.
Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione consulenziale è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia
“censurato” le conclusioni del C.T.U. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente.
Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione
“necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione. Come avviene durante un normale Giudizio di cognizione piena. Come -ancora- sta a significare il rinvio alla procedura di cui all'art. 696 bis C.P.C. contenuto nel 1° comma dell'art. 445 bis Codice di rito, procedura che “consente” a ciascuna delle parti di richiedere al Giudice l'acquisizione agli atti del processo instaurato in esito alla “non conciliazione” preventiva della relazione consulenziale. Acquisizione evidentemente che implica una sua valutazione da parte del Giudice.
Del resto, la ratio dell'intervento legislativo del 2011 verrebbe alquanto svilita laddove si dovesse interpretare il relativo impianto normativo nel senso della necessità codificata di procedere sempre ed in ogni caso a nuovo accertamento peritale nel Giudizio incardinato in esito al “dissenso” di una delle parti.
Spetta, in definitiva, al Giudice vagliare la pregnanza dell'elaborato consulenziale e scrutinare, all'esito, la fondatezza dei rilievi di parte onde verificare
3 se gli stessi siano meritevoli di approfondimenti e, nell'affermativa, decidere attraverso quali meccanismi processuali. Oppure, in una alternativa di pari dignità ermeneutica, verificare se le obiezioni della parte “ricorrente post dissenso” risultino, alla luce delle indagini medico legali già espletate, di per sé concludenti.
Nel caso di specie il dr. ha accertato, a carico della sig.ra _2
, una condizione clinica così sintetizzata: artrite psoriasica in terapia di Pt_1 mantenimento con farmaci biologici;
pemfigoide bolloso;
esiti chirurgici correttivi di prolasso vescico-uterino; esiti di intervento correttivo per alluce valgo, dita a griffe e neuroma di TO piede destro;
ipotiroidismo in trattamento ormonale sostitutivo.
Il perito annette(va) a dette patologie uno stato di invalidità, riferito alla capacità di lavoro della periziata, inferiore a quello stabilito dalla Legge per l'accesso alle prestazioni evocate. Tale responso costituisce l'atto diagnostico-valutativo terminale di un percorso medico legale durante il quale il dr. aveva avuto modo di rilevare, all'esito _2 dell'esame obiettivo, la seguente situazione clinica. Sistema osteo-articolare: rachide in asse;
riferita spinalgìa alla digitopressione delle apofisi spinose del rachide lombare, muscoli delle docce paravertebrali lievemente contratti nel tratto lombare, funzione articolare rachidea modicamente limitata;
scrosci articolari alla mobilizzazione delle ginocchia con limitazione funzionale flessoestensoria ai gradi subterminali di articolarità; deficit funzionale articolare di anca e spalla sinistra di grado moderato, in particolare nella abduzione ed extrarotazione di spalla sinistra;
lieve deformità del profilo articolare polso sinistro e caviglie, tumefazione della II metacarpo-falangea bilateralmente;
esiti di intervento chirurgico correttivo piede destro per alluce valgo, dita a griffe e neuroma di TO del III spazio interdigitale;
alluce valgo a sinistra;
i rapporti articolari dei restanti segmenti ossei risultano nella norma e la mobilizzazione delle articolazioni evidenzia una escursione fisiologica in assenza di dolore;
passaggi posturali autonomi;
Lasegue e Wasserman negativi;
la stazione eretta è mantenuta senza ausili;
la deambulazione è autonoma senza ausili.
… Esame neurologico: normalmente evocabili i riflessi osteotendinei fisiologici;
non evocabili riflessi patologici;
pupille isocoriche normoreattive;
assenza di nistagmo spontaneo o provocato;
prova di Romberg negativa;
prove metriche e di coordinazione motoria correttamente eseguite, Romberg negativo;
non evidenza di grossolani deficit di moto;
integra la sensibilità estero- e propriocettiva;
non deficit delle funzioni cerebrali superiori né del linguaggio. Tinel positivo bilateralmente. Psiche: sufficientemente lucida, cosciente, orientata nel tempo e nello spazio, curata nei confronti della propria persona;
la mimica, lo sguardo, il tono della voce e le modalità espositive sono risultate sufficientemente composite;
eloquio spontaneo fluente;
non sono emerse alterazioni a carico delle senso-percezioni; il pensiero, per
4 quanto esplorabile, presenta nessi logici sufficientemente conservati;
non si sono evidenziati grossolani deficit della memoria a breve e lungo termine;
l'attenzione è risultata nella norma;
non sono emerse alterazioni formali e deliranti dell'ideazione e i contenuti sono risultati poveri ma coerenti al contesto del discorso;
affettivamente è apparso abbastanza equilibrato;
riferite turbe del ritmo sonno-veglia; autonomo nell'igiene personale. Gli atti della svestizione e vestizione sono stati compiuti senza alcun ausilio.>
I rilievi attorei restano essenzialmente incentrati sulle divergenze conclusionali che caratterizzano il responso medico-legale licenziato dal dr. _2 rispetto al pregresso accertamento condotto tra febbraio e marzo 2021, posto a base del decreto di “omologa” reso dal Giudice del Lavoro di questo Tribunale nel contenzioso n.1649/20, divergenze asseritamente non giustificabili.
Ora, in disparte l'evocazione di un terzo accertamento medico legale, risalente al 2016, obiettivamente “estraneo” alla vicenda di causa per evidenti ragioni di tempistica, l'obiezione che rimanda alla precedente vertenza, chiusasi con il riconoscimento del requisito sanitario legittimante l'assegno ordinario, è in astratto giuridicamente condivisibile. Ed invero, non può disancorarsi la presente vicenda da quella pregressa conclusasi con decreto di omologa del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA in data 10 novembre 2021.
Decreto -ripetesi- che si basava sulle risultanze della perizia espletata durante quel contenzioso. A seguito della “revisione”, l' ha verificato che non ricorrevano (più) i requisiti CP_1 sanitari per le prestazioni di che trattasi.
Necessita a questo punto una “precisazione in rito a ricadute sostanziali”. La indiscutibile facoltà dell'ente previdenziale di procedere a revisione anche all'indomani di un accertamento giudiziario trova un suo insuperabile limite nel
“giudicato”. Che non si estende, per evidenti ragioni, al perpetuarsi nel tempo delle condizioni legittimanti le prestazioni evocate ma attrae a sè quelle patologie fotografate in sentenza, o nel provvedimento di omologa, come in questo caso, e nelle more rimaste immodificate.
In altri termini.
L'avere il Giudice accertato, con il supporto consulenziale, la ricorrenza di una determinata patologia e/o di un determinato quadro clinico di per sé legittimanti una determinata prestazione si risolve nella intangibilità di quella statuizione fino a quando quella patologia o quel quadro clinico non risultino modificati con il trascorrere del tempo. In questo caso, il “precedente giudiziario” cede di fronte al suo anacronismo, il trascorrere del tempo e le sue ricadute sulle condizioni di salute del soggetto
5 portando in emersione all'evidenza situazioni “successive” a quelle stratificatesi nella pronuncia “definitiva”. Ciò che, invece, non è processualmente possibile è la “rilettura” medico legale di quella stessa determinata patologia, o di quello stesso determinato quadro clinico, che sono (diventati) insuscettibili di interventi valutativi postumi nella misura in cui sono divenuti parte integrante della decisione giudiziaria pregressa. In questo secondo caso non viene in emersione un problema di anacronismo, essendo rimasta immodificata la situazione sostanziale, ma una questione processuale legata alla intangibilità della decisione derivata da quello stesso quadro clinico-menomativo.
Orbene, il provvedimento di omologa del 10 novembre 2021 rimanda esplicitamente alle conclusioni cui era pervenuto il perito officiato in quel contesto procedimentale. Se non che, ponendo a confronto l'esame complessivo condotto dai due periti viene in emersione la non coincidenza delle situazioni riscontrate. Laddove l'esame comparativo non attiene il solo confronto “algebrico” fra numero di patologie diagnosticate, dovendo piuttosto misurarsi con il quadro clinico di insieme da valutarsi in accordo con le peculiari coordinate di riferimento medico legale valide per il riconoscimento del requisito sanitario inerente l'assegno ordinario.
Il dato si rivela decisivo.
A fronte dell'esame obiettivo fotografato dal dr. , testualmente _2 riportato in precedenza, si staglia quello del dr. precedente C.T.U. Per_1
Del seguente tenore.
< Apparato osteoarticolare. Stazione eretta mantenuta. Normale quella assisa. I passaggi posturali sono nella norma. I movimenti di flesso-estensione del rachide cervico-dorso-lombare sono severamente ridotti. I movimenti di abduzione e flesso-estensione degli arti superiori sono marcatamente ridotti. I movimenti del collo: flessione, estensione e rotazione bilaterale sono ridotti da cervicoartrosi. La digitopressione sulle apofisi spinose e sulle regioni paravertebrali di tutto il rachide è riferita dolente. Le grandi e piccole articolazioni degli arti inferiori di alterata conformazione e a funzionalità ridotta da gonartrosi e coxartrosi bilaterali, si apprezzano scrosci articolari. Alluce valgo bilaterale con marcata dolorabilità alla digitopressione. Oscillazione al CP_3
Laségue positiva bilateralmente. assente. La deambulazione autonoma CP_4 avviene con facile stancabilità. Rachide in asse ipomobile.
… Sistema nervoso e psicosensoriale Paziente curata nell' igiene e nella persona, lucida e orientata nel tempo, nello spazio e verso le persone, consapevole del significato e delle finalità delle indagini in corso. L'evoluzione delle facoltà intellettive nella media. Critica e giudizio appaiono
6 adeguati all'età cronologica ed al livello socio-culturale. Al colloquio libero si evidenzia nevrosi ansiosa.> Sulla base di tale situazione obiettiva e del compendio documentale a derivazione sanitaria analizzato il dr. aveva diagnosticato, a carico della periziata, anche Per_1 la spondiloartrosi diffusa con marcata limitazione funzionale. Non riscontrata dal C.T.U. incaricato durante la fase preventiva in questa sede oggetto di rivisitazione. Sembra, pertanto, di tutta evidenza la non sovrapponibilità dei due accertamenti medico legali, conclusisi con responsi diversi perché diverse risultano le realtà cliniche complessivamente analizzate.
Del resto, e a ben vedere, il dr. non si è affatto sottratto alla _2 tematica di fondo, doverosamente affrontando anche la questione della pregressa omologa e del pregresso responso medico legale. <Peraltro, la comparazione tra la condizione sanitaria esistente al tempo del primitivo riconoscimento giudiziale e quella rilevata all'atto della revisione sanitaria del giugno 2022 e delle presenti operazioni peritali, consente di apprezzare un CP_1 oggettivo miglioramento clinico-disfunzionale, tale da far ritenere tecnicamente legittima la soppressione del beneficio in precedenza erogato.> Come si vede, del tutto correttamente, l'analisi comparativa delineata dal dr.
non si limita ad una sterile “conta” delle patologie, ma investe la pregnanza _2 delle stesse nell'unica ottica medico legale possibile: quella delle ricadute delle menomazioni diagnosticate sul piano clinico/disfunzionale e quindi -nel caso di specie- della residua capacità lavorativa della periziata.
Non muta lo scenario decisionale il referto del maggio 2023 verosimilmente non scrutinato dal perito, versato in atti dalla ricorrente senza alcuna allegazione espositiva. Il documento non porta in emersione situazioni “nuove” rispetto a quelle fotografate dal dr. e, del resto, tali “novità” nemmeno risultano considerate _2 dall'istante che nel sollecitare la rinnovazione dell'approfondimento peritale non ha minimamente fatto riferimento al referto del maggio 2023.
In definitiva, non residuano margini per dubitare processualmente del fatto che il complesso inabilitante di cui è portatrice la sig.ra non è tale da Pt_1 integrare gli estremi per il riconoscimento delle prestazioni evocate.
Le spese processuali vanno compensate.
Le spese consulenziali, già liquidate con separato provvedimento, restano definitivamente a carico dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
7 1. rigetta la domanda attorea funzionale al riconoscimento delle prestazioni inerenti l'assegno previsto dall'art. 1 Legge n.222/984, siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C.;
2. compensa le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese consulenziali, già liquidate CP_1 con separato provvedimento.
TORRE ANNUNZIATA, 19/03/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 15.03.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.5791 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nata il giorno 27.08.1966 in POMPEI e residente in [...], Parte_1
C.F.: , elettivamente domiciliata in TORRE ANNUNZIATA alla CodiceFiscale_1
p.zza M. R. IMBRIANI n.5 presso lo studio degli avvocati Gabriella e Alessandro LAURETTA che la rappresentano e difendono come da mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità ex Lege n.222/984.
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE
Con istanza di accertamento tecnico preventivo depositata, a norma degli artt. 442 e 445 bis, 1° comma, C.P.C., in data 10.10.2022 la sig.ra Parte_1
, sulla scorta dell'esito negativo della visita di revisione, si rivolgeva al
[...]
Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari legittimanti l'assegno ex art.1 Lex n.222/984.
1 Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la formale presa di posizione negativa dell' il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica il cui responso veniva CP_1 comunicato alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto l'istante contestava le conclusioni peritali.
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 26 settembre 2023 la sig.ra Pt_1 introduceva la domanda per il riconoscimento dei propri diritti connessi ai requisiti sanitari oggetto della preventiva verifica.
Si costituiva anche nel Giudizio di merito l che resisteva alla avversa CP_1 iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto per asserita infondatezza.
La causa, stante la natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali
“preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445 bis, 6° comma, C.P.C., veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 15.03.2024, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = =
La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del giudicante.
Ed invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti l'assegno di invalidità ex art. 1 Lex n.222/984. Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 25.09.2023 a fronte della comunicazione del decreto di “avviso” in data 22.09.2023;
il ricorso giudiziale è stato depositato iscritto al R.G. il 26.09.2023 e, quindi, nei trenta giorni successivi al “dissenso”;
l'iniziativa attorea contiene la specificazione dei motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C.
Ciò precisato, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge, o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U. officiato nella fase
“preventiva” sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei.
2 Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase
“preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini consulenziali e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito.
Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione consulenziale è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia
“censurato” le conclusioni del C.T.U. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente.
Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione
“necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione. Come avviene durante un normale Giudizio di cognizione piena. Come -ancora- sta a significare il rinvio alla procedura di cui all'art. 696 bis C.P.C. contenuto nel 1° comma dell'art. 445 bis Codice di rito, procedura che “consente” a ciascuna delle parti di richiedere al Giudice l'acquisizione agli atti del processo instaurato in esito alla “non conciliazione” preventiva della relazione consulenziale. Acquisizione evidentemente che implica una sua valutazione da parte del Giudice.
Del resto, la ratio dell'intervento legislativo del 2011 verrebbe alquanto svilita laddove si dovesse interpretare il relativo impianto normativo nel senso della necessità codificata di procedere sempre ed in ogni caso a nuovo accertamento peritale nel Giudizio incardinato in esito al “dissenso” di una delle parti.
Spetta, in definitiva, al Giudice vagliare la pregnanza dell'elaborato consulenziale e scrutinare, all'esito, la fondatezza dei rilievi di parte onde verificare
3 se gli stessi siano meritevoli di approfondimenti e, nell'affermativa, decidere attraverso quali meccanismi processuali. Oppure, in una alternativa di pari dignità ermeneutica, verificare se le obiezioni della parte “ricorrente post dissenso” risultino, alla luce delle indagini medico legali già espletate, di per sé concludenti.
Nel caso di specie il dr. ha accertato, a carico della sig.ra _2
, una condizione clinica così sintetizzata: artrite psoriasica in terapia di Pt_1 mantenimento con farmaci biologici;
pemfigoide bolloso;
esiti chirurgici correttivi di prolasso vescico-uterino; esiti di intervento correttivo per alluce valgo, dita a griffe e neuroma di TO piede destro;
ipotiroidismo in trattamento ormonale sostitutivo.
Il perito annette(va) a dette patologie uno stato di invalidità, riferito alla capacità di lavoro della periziata, inferiore a quello stabilito dalla Legge per l'accesso alle prestazioni evocate. Tale responso costituisce l'atto diagnostico-valutativo terminale di un percorso medico legale durante il quale il dr. aveva avuto modo di rilevare, all'esito _2 dell'esame obiettivo, la seguente situazione clinica. Sistema osteo-articolare: rachide in asse;
riferita spinalgìa alla digitopressione delle apofisi spinose del rachide lombare, muscoli delle docce paravertebrali lievemente contratti nel tratto lombare, funzione articolare rachidea modicamente limitata;
scrosci articolari alla mobilizzazione delle ginocchia con limitazione funzionale flessoestensoria ai gradi subterminali di articolarità; deficit funzionale articolare di anca e spalla sinistra di grado moderato, in particolare nella abduzione ed extrarotazione di spalla sinistra;
lieve deformità del profilo articolare polso sinistro e caviglie, tumefazione della II metacarpo-falangea bilateralmente;
esiti di intervento chirurgico correttivo piede destro per alluce valgo, dita a griffe e neuroma di TO del III spazio interdigitale;
alluce valgo a sinistra;
i rapporti articolari dei restanti segmenti ossei risultano nella norma e la mobilizzazione delle articolazioni evidenzia una escursione fisiologica in assenza di dolore;
passaggi posturali autonomi;
Lasegue e Wasserman negativi;
la stazione eretta è mantenuta senza ausili;
la deambulazione è autonoma senza ausili.
… Esame neurologico: normalmente evocabili i riflessi osteotendinei fisiologici;
non evocabili riflessi patologici;
pupille isocoriche normoreattive;
assenza di nistagmo spontaneo o provocato;
prova di Romberg negativa;
prove metriche e di coordinazione motoria correttamente eseguite, Romberg negativo;
non evidenza di grossolani deficit di moto;
integra la sensibilità estero- e propriocettiva;
non deficit delle funzioni cerebrali superiori né del linguaggio. Tinel positivo bilateralmente. Psiche: sufficientemente lucida, cosciente, orientata nel tempo e nello spazio, curata nei confronti della propria persona;
la mimica, lo sguardo, il tono della voce e le modalità espositive sono risultate sufficientemente composite;
eloquio spontaneo fluente;
non sono emerse alterazioni a carico delle senso-percezioni; il pensiero, per
4 quanto esplorabile, presenta nessi logici sufficientemente conservati;
non si sono evidenziati grossolani deficit della memoria a breve e lungo termine;
l'attenzione è risultata nella norma;
non sono emerse alterazioni formali e deliranti dell'ideazione e i contenuti sono risultati poveri ma coerenti al contesto del discorso;
affettivamente è apparso abbastanza equilibrato;
riferite turbe del ritmo sonno-veglia; autonomo nell'igiene personale. Gli atti della svestizione e vestizione sono stati compiuti senza alcun ausilio.>
I rilievi attorei restano essenzialmente incentrati sulle divergenze conclusionali che caratterizzano il responso medico-legale licenziato dal dr. _2 rispetto al pregresso accertamento condotto tra febbraio e marzo 2021, posto a base del decreto di “omologa” reso dal Giudice del Lavoro di questo Tribunale nel contenzioso n.1649/20, divergenze asseritamente non giustificabili.
Ora, in disparte l'evocazione di un terzo accertamento medico legale, risalente al 2016, obiettivamente “estraneo” alla vicenda di causa per evidenti ragioni di tempistica, l'obiezione che rimanda alla precedente vertenza, chiusasi con il riconoscimento del requisito sanitario legittimante l'assegno ordinario, è in astratto giuridicamente condivisibile. Ed invero, non può disancorarsi la presente vicenda da quella pregressa conclusasi con decreto di omologa del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA in data 10 novembre 2021.
Decreto -ripetesi- che si basava sulle risultanze della perizia espletata durante quel contenzioso. A seguito della “revisione”, l' ha verificato che non ricorrevano (più) i requisiti CP_1 sanitari per le prestazioni di che trattasi.
Necessita a questo punto una “precisazione in rito a ricadute sostanziali”. La indiscutibile facoltà dell'ente previdenziale di procedere a revisione anche all'indomani di un accertamento giudiziario trova un suo insuperabile limite nel
“giudicato”. Che non si estende, per evidenti ragioni, al perpetuarsi nel tempo delle condizioni legittimanti le prestazioni evocate ma attrae a sè quelle patologie fotografate in sentenza, o nel provvedimento di omologa, come in questo caso, e nelle more rimaste immodificate.
In altri termini.
L'avere il Giudice accertato, con il supporto consulenziale, la ricorrenza di una determinata patologia e/o di un determinato quadro clinico di per sé legittimanti una determinata prestazione si risolve nella intangibilità di quella statuizione fino a quando quella patologia o quel quadro clinico non risultino modificati con il trascorrere del tempo. In questo caso, il “precedente giudiziario” cede di fronte al suo anacronismo, il trascorrere del tempo e le sue ricadute sulle condizioni di salute del soggetto
5 portando in emersione all'evidenza situazioni “successive” a quelle stratificatesi nella pronuncia “definitiva”. Ciò che, invece, non è processualmente possibile è la “rilettura” medico legale di quella stessa determinata patologia, o di quello stesso determinato quadro clinico, che sono (diventati) insuscettibili di interventi valutativi postumi nella misura in cui sono divenuti parte integrante della decisione giudiziaria pregressa. In questo secondo caso non viene in emersione un problema di anacronismo, essendo rimasta immodificata la situazione sostanziale, ma una questione processuale legata alla intangibilità della decisione derivata da quello stesso quadro clinico-menomativo.
Orbene, il provvedimento di omologa del 10 novembre 2021 rimanda esplicitamente alle conclusioni cui era pervenuto il perito officiato in quel contesto procedimentale. Se non che, ponendo a confronto l'esame complessivo condotto dai due periti viene in emersione la non coincidenza delle situazioni riscontrate. Laddove l'esame comparativo non attiene il solo confronto “algebrico” fra numero di patologie diagnosticate, dovendo piuttosto misurarsi con il quadro clinico di insieme da valutarsi in accordo con le peculiari coordinate di riferimento medico legale valide per il riconoscimento del requisito sanitario inerente l'assegno ordinario.
Il dato si rivela decisivo.
A fronte dell'esame obiettivo fotografato dal dr. , testualmente _2 riportato in precedenza, si staglia quello del dr. precedente C.T.U. Per_1
Del seguente tenore.
< Apparato osteoarticolare. Stazione eretta mantenuta. Normale quella assisa. I passaggi posturali sono nella norma. I movimenti di flesso-estensione del rachide cervico-dorso-lombare sono severamente ridotti. I movimenti di abduzione e flesso-estensione degli arti superiori sono marcatamente ridotti. I movimenti del collo: flessione, estensione e rotazione bilaterale sono ridotti da cervicoartrosi. La digitopressione sulle apofisi spinose e sulle regioni paravertebrali di tutto il rachide è riferita dolente. Le grandi e piccole articolazioni degli arti inferiori di alterata conformazione e a funzionalità ridotta da gonartrosi e coxartrosi bilaterali, si apprezzano scrosci articolari. Alluce valgo bilaterale con marcata dolorabilità alla digitopressione. Oscillazione al CP_3
Laségue positiva bilateralmente. assente. La deambulazione autonoma CP_4 avviene con facile stancabilità. Rachide in asse ipomobile.
… Sistema nervoso e psicosensoriale Paziente curata nell' igiene e nella persona, lucida e orientata nel tempo, nello spazio e verso le persone, consapevole del significato e delle finalità delle indagini in corso. L'evoluzione delle facoltà intellettive nella media. Critica e giudizio appaiono
6 adeguati all'età cronologica ed al livello socio-culturale. Al colloquio libero si evidenzia nevrosi ansiosa.> Sulla base di tale situazione obiettiva e del compendio documentale a derivazione sanitaria analizzato il dr. aveva diagnosticato, a carico della periziata, anche Per_1 la spondiloartrosi diffusa con marcata limitazione funzionale. Non riscontrata dal C.T.U. incaricato durante la fase preventiva in questa sede oggetto di rivisitazione. Sembra, pertanto, di tutta evidenza la non sovrapponibilità dei due accertamenti medico legali, conclusisi con responsi diversi perché diverse risultano le realtà cliniche complessivamente analizzate.
Del resto, e a ben vedere, il dr. non si è affatto sottratto alla _2 tematica di fondo, doverosamente affrontando anche la questione della pregressa omologa e del pregresso responso medico legale. <Peraltro, la comparazione tra la condizione sanitaria esistente al tempo del primitivo riconoscimento giudiziale e quella rilevata all'atto della revisione sanitaria del giugno 2022 e delle presenti operazioni peritali, consente di apprezzare un CP_1 oggettivo miglioramento clinico-disfunzionale, tale da far ritenere tecnicamente legittima la soppressione del beneficio in precedenza erogato.> Come si vede, del tutto correttamente, l'analisi comparativa delineata dal dr.
non si limita ad una sterile “conta” delle patologie, ma investe la pregnanza _2 delle stesse nell'unica ottica medico legale possibile: quella delle ricadute delle menomazioni diagnosticate sul piano clinico/disfunzionale e quindi -nel caso di specie- della residua capacità lavorativa della periziata.
Non muta lo scenario decisionale il referto del maggio 2023 verosimilmente non scrutinato dal perito, versato in atti dalla ricorrente senza alcuna allegazione espositiva. Il documento non porta in emersione situazioni “nuove” rispetto a quelle fotografate dal dr. e, del resto, tali “novità” nemmeno risultano considerate _2 dall'istante che nel sollecitare la rinnovazione dell'approfondimento peritale non ha minimamente fatto riferimento al referto del maggio 2023.
In definitiva, non residuano margini per dubitare processualmente del fatto che il complesso inabilitante di cui è portatrice la sig.ra non è tale da Pt_1 integrare gli estremi per il riconoscimento delle prestazioni evocate.
Le spese processuali vanno compensate.
Le spese consulenziali, già liquidate con separato provvedimento, restano definitivamente a carico dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
7 1. rigetta la domanda attorea funzionale al riconoscimento delle prestazioni inerenti l'assegno previsto dall'art. 1 Legge n.222/984, siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C.;
2. compensa le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese consulenziali, già liquidate CP_1 con separato provvedimento.
TORRE ANNUNZIATA, 19/03/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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