Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 26/03/2025 N. 13908/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to MONTAGNA ELISABETTA nonchè Parte_1
DE LU CC ( ) Indirizzo Telematico;
ed elett.te dom.to C.F._1
presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
Controparte_1
CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 28.11.24 il ricorrente ha convenuto in Parte_1
giudizio la società resistente chiedendo al Giudice: Controparte_1
“-Accertare e dichiarare che il ricorrente è creditore nei confronti della resistente dei mesi di
1/3 Dott. Riccardo Atanasio
-Condannare la società (P.I.: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in MILANO (MI 20132), Viale Col Di
Lana, 3, a pagare al ricorrente la somma lorda di euro 6.908,70 (di cui Parte_1
euro 941,00 a titolo di TFR) o i diversi importi che risulteranno di giustizia.
Con rivalutazione monetaria e interessi legali.
Con vittoria di spese, onorari e compensi relativi ai presenti giudizi”.
E' rimasta contumace la parte resistente
All'udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda è fondata.
Parte ricorrente ha provato attraverso la produzione documentale della busta paga di ottobre
2023 e della lettera di licenziamento in data 12.2.24 la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 7.3.23 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, part time 75%, con mansione di Store Manager, Livello III CCNL Commercio con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato ed inquadramento al IV livello del
CCNL di categoria sino al 12.2.24 quando veniva licenziato con effetto immediato.
Lamenta di non avere ricevuto i seguenti pagamenti: la mensilità di dicembre 2023 per un totale lordo di euro 1.662,43;
6/12 ratei di 13a mensilità 2023 pari ad euro 831,22; la mensilità di gennaio 2024 per un totale di euro 1.662,43; la mensilità di febbraio 2024 per un totale lordo di euro 703,34;
1/12° rateo della 13ma mensilità 2024 per un totale lordo di euro 138,54;
7/12i della 14ma mensilità per un totale lordo di euro 969,75; il TFR nella misura lorda di euro 941,00.
Gravava pertanto sulla società resistente l'onere di provare di avere integralmente assolto ai propri obblighi retributivi e contributivi.
In mancanza va condannata a corrispondere al ricorrente Controparte_1
le differenze retributive nella misura e per i titoli di cui al ricorso oltre Parte_1
interessi e rivalutazione, attesa la correttezza dei conteggi depositati dal punto di vista contabile.
2/3 Dott. Riccardo Atanasio In quanto soccombente la società resistente va altresì Controparte_1 condannata a rimborsare al ricorrente le spese di lite determinate in € Parte_1
2.300,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
Condanna la società resistente a pagare in favore della parte Controparte_1
ricorrente la somma lorda di euro 6.908,70 (di cui euro 941,00 a titolo di Parte_1
TFR) oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché a rimborsare al ricorrente
[...]
le spese di lite che liquida in € 2.300,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese Pt_1
generali.
Sentenza esecutiva
Milano, 26/03/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
3/3 Dott. Riccardo Atanasio