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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/12/2025, n. 4005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 4005 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 4480 / 2020 di RG riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 25.10.2025, tra: Sig. , nato ad [...] il [...], c.f. Parte_1
, ivi residente a[...], rappresentato e C.F._1 difeso dagli Avv.ti Ugo Della Monica e Angela Lodato, elettivamente dom.ti come in atti, ATTORE/OPPONENTE
contro
: , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., con sede in Cava de' Tirreni alla Via Gaudio Maiori 1, p.iva , P.IVA_1 dom.ta come in atti, CONVENUTO/OPPOSTO CONTUMACE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69. Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice, giudicare secundum alligata et probata.
Non essendovi eccezioni preliminari di rito la domanda dovrà essere esaminata nel merito.
La domanda è infondata e non provata e pertanto va rigettata. Tale domanda, ad avviso di questo giudice non può essere accolta, dal momento che dalla documentazione depositata ed acquisita agli atti di causa, risultano provati non solo i rapporti commerciali tra le parti ma risultano effettuati anche le forniture poste a base delle fatture.
Ciò posto va evidenziato che se è vero che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del 17/11/2003).
Nel caso di specie, quindi, dall'istruttoria espletata, è risultato comprovato che tra la parte opposta e l'opponente Controparte_1 [...]
sussistesse all'epoca dei fatti in contestazione, ovvero nell'anno 2019 Pt_1 nei mesi di Maggio e Giugno, come si desume dai documenti di trasporto sottoscritti anche dal Sig. , odierno opponente, un rapporto Parte_1 commerciale ed in particolare la vendita di materiale edile e termoidraulico, meglio descritto nelle fatture allegate al ricorso monitorio, e che la fornitura del materiale sia stata effettivamente eseguita, come da fatture e documenti di trasporto sottoscritti ed depositati in atti e posti a base del decreto ingiuntivo opposto.
Ritenuto che le prestazioni eseguite dalla , Controparte_1 odierna opposta risultano provate dai documenti allegati, l'onere, ai sensi dell'art. 2967 c.c., di dimostrare i fatti estintivi e modificativi del credito azionato con il decreto ingiuntivo grava sulla parte opponente.
Passando all'esame della domanda va evidenziato che l'opponente ha eccepito in via preliminare la prescrizione della pretesa evidenziando che le fatture fossero di anni precedenti allorchè dalla visione delle stesse risultano emesse l'anno precedente alle forniture e risulta la costituzione in mora del debitore con raccomandata a.r. n.15376458402-5 del 14.03.2020 e restituita per compiuta giacenza il 19.05.2020, pertanto tale eccezione va disattesa.
Va altresì disattesa anche la sollevata eccezione di inesistenza del credito per mancata consegna delle merci all'odierno opponente, dal momento che dalla visione dei ddt allegati le merci venivano, in parte ritirate dal sig. Parte_1 Pagina 2 (es. ddt. 2544/15 del 09.05.2019 ore18,26) ed in parte consegnate a suoi incaricati.
La domanda pertanto è rimasta del tutto sprovvista di prova, anche in ordine ai dedotti pagamenti.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice Onorario dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sig. contro la Parte_1 Controparte_2
nel procedimento n. 4480/2020 di R.G , ogni contraria istanza ed
[...] eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Conferma il decreto il decreto ingiuntivo n. 1270/2020 r.g. 3496/2020 reso il
22.08.2020 dal Tribunale di Nocera Inferiore.
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 26/12/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.Silvio La Rana)
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 4480 / 2020 di RG riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 25.10.2025, tra: Sig. , nato ad [...] il [...], c.f. Parte_1
, ivi residente a[...], rappresentato e C.F._1 difeso dagli Avv.ti Ugo Della Monica e Angela Lodato, elettivamente dom.ti come in atti, ATTORE/OPPONENTE
contro
: , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., con sede in Cava de' Tirreni alla Via Gaudio Maiori 1, p.iva , P.IVA_1 dom.ta come in atti, CONVENUTO/OPPOSTO CONTUMACE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69. Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice, giudicare secundum alligata et probata.
Non essendovi eccezioni preliminari di rito la domanda dovrà essere esaminata nel merito.
La domanda è infondata e non provata e pertanto va rigettata. Tale domanda, ad avviso di questo giudice non può essere accolta, dal momento che dalla documentazione depositata ed acquisita agli atti di causa, risultano provati non solo i rapporti commerciali tra le parti ma risultano effettuati anche le forniture poste a base delle fatture.
Ciò posto va evidenziato che se è vero che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del 17/11/2003).
Nel caso di specie, quindi, dall'istruttoria espletata, è risultato comprovato che tra la parte opposta e l'opponente Controparte_1 [...]
sussistesse all'epoca dei fatti in contestazione, ovvero nell'anno 2019 Pt_1 nei mesi di Maggio e Giugno, come si desume dai documenti di trasporto sottoscritti anche dal Sig. , odierno opponente, un rapporto Parte_1 commerciale ed in particolare la vendita di materiale edile e termoidraulico, meglio descritto nelle fatture allegate al ricorso monitorio, e che la fornitura del materiale sia stata effettivamente eseguita, come da fatture e documenti di trasporto sottoscritti ed depositati in atti e posti a base del decreto ingiuntivo opposto.
Ritenuto che le prestazioni eseguite dalla , Controparte_1 odierna opposta risultano provate dai documenti allegati, l'onere, ai sensi dell'art. 2967 c.c., di dimostrare i fatti estintivi e modificativi del credito azionato con il decreto ingiuntivo grava sulla parte opponente.
Passando all'esame della domanda va evidenziato che l'opponente ha eccepito in via preliminare la prescrizione della pretesa evidenziando che le fatture fossero di anni precedenti allorchè dalla visione delle stesse risultano emesse l'anno precedente alle forniture e risulta la costituzione in mora del debitore con raccomandata a.r. n.15376458402-5 del 14.03.2020 e restituita per compiuta giacenza il 19.05.2020, pertanto tale eccezione va disattesa.
Va altresì disattesa anche la sollevata eccezione di inesistenza del credito per mancata consegna delle merci all'odierno opponente, dal momento che dalla visione dei ddt allegati le merci venivano, in parte ritirate dal sig. Parte_1 Pagina 2 (es. ddt. 2544/15 del 09.05.2019 ore18,26) ed in parte consegnate a suoi incaricati.
La domanda pertanto è rimasta del tutto sprovvista di prova, anche in ordine ai dedotti pagamenti.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice Onorario dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sig. contro la Parte_1 Controparte_2
nel procedimento n. 4480/2020 di R.G , ogni contraria istanza ed
[...] eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Conferma il decreto il decreto ingiuntivo n. 1270/2020 r.g. 3496/2020 reso il
22.08.2020 dal Tribunale di Nocera Inferiore.
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 26/12/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.Silvio La Rana)
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