Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 17/02/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
P.U. 39/2024-1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno composto dai magistrati
Dott. Luigi Cirillo - Presidente
Dott. Francesca Sirianni – Giudice rel.
Dott. Riccardo Ionta - Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 39/2024-1 r.g. P.U.
promosso da
GL DI EL IO & C. S.A.S. (P.I. 01340080447) in proprio, con il patrocinio dell'avv. Alessandra Amatucci
e da MA RO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RI
Francesca Allevi
nei confronti di
GL DI EL IO & C. S.A.S., con sede legale in NE (AP), fraz.
Pagliare del Tronto, via Nino Ciabattoni, n. 14/A, C.F./P.IVA 01340080447, REA AP-
128921,
e del socio accomandatario
EL IO (c.f. [...]).
Letti i ricorsi per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositati nei confronti di GL DI EL IO & C. S.A.S.;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
Deve, preliminarmente, indicarsi che la domanda di accesso alla liquidazione giudiziale formulata in proprio dalla debitrice risulta – a seguito del rilievo formulato dal giudice relatore e successiva sanatoria di parte - ritualmente deliberata, sottoscritta e depositata e iscritta nel registro delle imprese ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, c. 2, e 120-bis, c. 1, CCII.
Deve, poi, ritenersi la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo ufficio.
Nel merito, grava sull'imprenditore che chiede il proprio fallimento (oggi liquidazione giudiziale) fornire la prova sia della sussistenza dello stato di insolvenza che di almeno uno dei requisiti dimensionali normativamente considerati ai fini della fallibilità (cfr.
Cass. 16117/2019).
Nel caso di specie deve ritenersi che il debitore istante sia soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII, in quanto lo stesso – esercente tra l'altro attività di “commercio al dettaglio ed all'ingrosso di tutti i prodotti alimentari e non alimentari” - non è impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII. Infatti, dalle dichiarazioni dei redditi depositate dalla stessa società ricorrente (che ivi risulta dal 2021 in regime di contabilità semplificata) e comunque dall'informativa resa dall'Agenzia delle Entrate sulla base dell'anagrafe tributaria, risulta il superamento della soglia quanto ai ricavi lordi nell'esercizio 2021 (€ 245.261,00).
Quanto alla verifica della legittimazione del creditore istante a proporre ricorso per la liquidazione giudiziale, la sig.ra SI RI ha dimostrato di vantare un credito di €
64.855,99 per stipendi e TFR, oltre spese, portato da decreto ingiuntivo esecutivo n.
42/2024 del Tribunale di Ascoli Piceno (all. 1 al relativo ricorso).
Deve, altresì, ritenersi che il debitore istante versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dagli indici ed elementi di seguito esposti. Il ricorrente SI RI ha tentato un pignoramento rimasto infruttuoso, avendo l'ufficiale giudiziario trovato abbassata la saracinesca della sede sociale e il locale chiuso con cartello “affittasi” (cfr. verbale all. 3 al relativo ricorso). Dall'istruttoria d'ufficio sono emersi ulteriori debiti pari a € 190.967,94 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione. Tutti tali elementi, complessivamente considerati, depongono nel senso dell'incapacità della società convenuta di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
L'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCII;
Ricorre, pertanto, la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 256, c. 1, CCII la sentenza produce l'apertura della liquidazione giudiziale anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile EZ LL.
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di GL DI EL IO
& C. S.A.S., con sede legale in NE (AP), fraz. Pagliare del Tronto, via Nino
Ciabattoni, n. 14/A, C.F./P.IVA 01340080447, REA AP-128921, e del socio accomandatario EL IO (c.f. [...]), nato a [...] il
10.10.1965, domiciliato in NE (AP), via della Libertà, n. 10;
nomina
la dott.ssa Francesca Sirianni Giudice Delegato per la procedura
nomina
Curatore il dott. Felice D'Amora (con studio in San Benedetto del Tronto (AP), via Pasubio n. 77 (0735/326371), che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce
il giorno 4 aprile 2025 alle ore 9:45, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso in Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 7.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Sirianni Dott. Luigi Cirillo