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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/06/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1216/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 04/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via San Giovanni Bosco, n. 13, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Dario Maccarone (PEC: che lo rappresenta Email_1
e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_1
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Matteotti, n. 74, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Calabria (PEC: che la rappresenta Email_2
e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
e
IN Controparte_2
PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in Vibo
Valentia, via Matteotti, n. 74, presso lo studio dell'avv. Rossana Orecchio (PEC:
che congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Arturo Maresca (PEC: Email_3
1 e Marco Conti (PEC: la rappresentano e Email_4 Email_5 difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 27/05/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
13920249001440678000, notificata il 25.03.2024, cui sono sottese le cartelle di pagamento aventi n. 13920150004529261000; 13920160004891237000; 1392017000398588000 e
13920190003596862000, relative a pretese creditorie di previdenza Commercialisti, per il periodo intercorrente fra il 2008 e il 2017. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento predette e, in ogni caso, che le pretese creditorie ivi riportate fossero da considerarsi prescritte.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis:
1. Accertare e dichiarare nulla e di nessun effetto l'intimazione di pagamento, le cartelle di pagamento, i provvedimenti di iscrizione a ruolo e tutti gli atti impugnati, in primis per irregolarità procedurale e per tutti i motivi enunciati e dedotti nella narrativa in fatto ed in diritto del presente atto;
2. Accertare e dichiarare l'illegittimità e, comunque, l'infondatezza degli atti impositivi di cui alle cartelle esattoriali e relativi provvedimenti di iscrizione a ruolo, dichiarando, conseguentemente, che niente è dovuto a fronte dei medesimi dal ricorrente a titolo di crediti, sanzioni ed interessi, per tutti i motivi in narrativa enunciati e dedotti;
4. Emettere ogni altra statuizione di legge e/o giustizia;
Con vittoria di spese e di onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e CP_3 Controparte_2
i quali contestavano le pretese di parte ricorrente e chiedevano il rigetto con il
[...] favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del
13.12.2006).
4. Il ha documentato di aver notificato al ricorrente la cartella di pagamento n. CP_4
13920150004529261000, il 22.09.2015, documentando, altresì, l'avvenuto tentativo di notifica
3 delle altre cartelle di pagamento in contestazione, che non ha prodotto esiti positivi (si confrontino le ricevute di mancata consegna, allegate alla memoria di costituzione di ). CP_3
5. L' medesima ha, inoltre, documentato di aver notificato al ricorrente delle richieste di CP_1 pagamento, nelle date di seguito indicate:
- l'intimazione di pagamento n. 13920229000096967000, contenente tutte le cartelle di pagamento in contestazione, è stata notificata il 1.03.2022;
- l'atto di pignoramento presso terzi n. 13984202200000290001, contenente tutte le cartelle di pagamento in contestazione, è stato notificato il 17.10.2022;
- l'intimazione di pagamento n. 13920239000552448000, contenente tutte le cartelle di pagamento in contestazione, è stata notificata il 13.04.2023.
6. Le richieste di pagamento suddette devono ritenersi atti interruttivi dei termini di prescrizione, rappresentanti nuove date da cui decorre il quinquennio normativamente disposto.
7. Poiché la cartella di pagamento n. 13920150004529261000 (riferita agli anni compresi tra il
2008 e il 2013) è stata notificata il 22.09.2015, il ricorso può trovare accoglimento perché dalla data di detta notifica a quella dell'intimazione di pagamento n. 13920229000096967000
(1.03.2022) è abbondantemente decorso il quinquennio di prescrizione.
7.1. Il ricorso può trovare accoglimento anche per la cartella di pagamento n.
13920160004891237000 (le cui pretese si riferiscono all'anno 2014), per la cartella di pagamento n. 1392017000398588000 (le cui pretese si riferiscono all'anno 2015), poiché dall'anno di riferimento del debito a quello di notifica dell'intimazione di pagamento n.
13920229000096967000 (1.03.2022) è decorso abbondantemente il termine di prescrizione.
8. Il ricorso, invece, deve rigettarsi relativamente alla cartella di pagamento n.
13920190003596862000 (le cui pretese si riferiscono all'anno 2017) poiché la notifica dell'intimazione di pagamento n. 13920229000096967000 (1.03.2022) ha interrotto il termine quinquennale di prescrizione, evitandone l'inutile decorso.
9. Le spese di lite sono compensate per ¼ e nel resto, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti riportati dalle cartelle di pagamento n. 13920150004529261000;
4 13920160004891237000; 1392017000398588000, sottese all'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa per ¼ le spese di lite fra le parti in causa;
- condanna e (in solido e nei rapporti interni al CP_3 Controparte_2
50% ciascuno) al pagamento delle spese di lite residue, liquidate in complessivi 2.000,00€, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 04/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 04/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via San Giovanni Bosco, n. 13, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Dario Maccarone (PEC: che lo rappresenta Email_1
e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_1
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Matteotti, n. 74, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Calabria (PEC: che la rappresenta Email_2
e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
e
IN Controparte_2
PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in Vibo
Valentia, via Matteotti, n. 74, presso lo studio dell'avv. Rossana Orecchio (PEC:
che congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Arturo Maresca (PEC: Email_3
1 e Marco Conti (PEC: la rappresentano e Email_4 Email_5 difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 27/05/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
13920249001440678000, notificata il 25.03.2024, cui sono sottese le cartelle di pagamento aventi n. 13920150004529261000; 13920160004891237000; 1392017000398588000 e
13920190003596862000, relative a pretese creditorie di previdenza Commercialisti, per il periodo intercorrente fra il 2008 e il 2017. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento predette e, in ogni caso, che le pretese creditorie ivi riportate fossero da considerarsi prescritte.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis:
1. Accertare e dichiarare nulla e di nessun effetto l'intimazione di pagamento, le cartelle di pagamento, i provvedimenti di iscrizione a ruolo e tutti gli atti impugnati, in primis per irregolarità procedurale e per tutti i motivi enunciati e dedotti nella narrativa in fatto ed in diritto del presente atto;
2. Accertare e dichiarare l'illegittimità e, comunque, l'infondatezza degli atti impositivi di cui alle cartelle esattoriali e relativi provvedimenti di iscrizione a ruolo, dichiarando, conseguentemente, che niente è dovuto a fronte dei medesimi dal ricorrente a titolo di crediti, sanzioni ed interessi, per tutti i motivi in narrativa enunciati e dedotti;
4. Emettere ogni altra statuizione di legge e/o giustizia;
Con vittoria di spese e di onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e CP_3 Controparte_2
i quali contestavano le pretese di parte ricorrente e chiedevano il rigetto con il
[...] favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del
13.12.2006).
4. Il ha documentato di aver notificato al ricorrente la cartella di pagamento n. CP_4
13920150004529261000, il 22.09.2015, documentando, altresì, l'avvenuto tentativo di notifica
3 delle altre cartelle di pagamento in contestazione, che non ha prodotto esiti positivi (si confrontino le ricevute di mancata consegna, allegate alla memoria di costituzione di ). CP_3
5. L' medesima ha, inoltre, documentato di aver notificato al ricorrente delle richieste di CP_1 pagamento, nelle date di seguito indicate:
- l'intimazione di pagamento n. 13920229000096967000, contenente tutte le cartelle di pagamento in contestazione, è stata notificata il 1.03.2022;
- l'atto di pignoramento presso terzi n. 13984202200000290001, contenente tutte le cartelle di pagamento in contestazione, è stato notificato il 17.10.2022;
- l'intimazione di pagamento n. 13920239000552448000, contenente tutte le cartelle di pagamento in contestazione, è stata notificata il 13.04.2023.
6. Le richieste di pagamento suddette devono ritenersi atti interruttivi dei termini di prescrizione, rappresentanti nuove date da cui decorre il quinquennio normativamente disposto.
7. Poiché la cartella di pagamento n. 13920150004529261000 (riferita agli anni compresi tra il
2008 e il 2013) è stata notificata il 22.09.2015, il ricorso può trovare accoglimento perché dalla data di detta notifica a quella dell'intimazione di pagamento n. 13920229000096967000
(1.03.2022) è abbondantemente decorso il quinquennio di prescrizione.
7.1. Il ricorso può trovare accoglimento anche per la cartella di pagamento n.
13920160004891237000 (le cui pretese si riferiscono all'anno 2014), per la cartella di pagamento n. 1392017000398588000 (le cui pretese si riferiscono all'anno 2015), poiché dall'anno di riferimento del debito a quello di notifica dell'intimazione di pagamento n.
13920229000096967000 (1.03.2022) è decorso abbondantemente il termine di prescrizione.
8. Il ricorso, invece, deve rigettarsi relativamente alla cartella di pagamento n.
13920190003596862000 (le cui pretese si riferiscono all'anno 2017) poiché la notifica dell'intimazione di pagamento n. 13920229000096967000 (1.03.2022) ha interrotto il termine quinquennale di prescrizione, evitandone l'inutile decorso.
9. Le spese di lite sono compensate per ¼ e nel resto, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti riportati dalle cartelle di pagamento n. 13920150004529261000;
4 13920160004891237000; 1392017000398588000, sottese all'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa per ¼ le spese di lite fra le parti in causa;
- condanna e (in solido e nei rapporti interni al CP_3 Controparte_2
50% ciascuno) al pagamento delle spese di lite residue, liquidate in complessivi 2.000,00€, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 04/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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