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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/10/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 09.07.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 801/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
con sede in Vittoria (RG), Controparte_1 via XXV Aprile n. 42, in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA Controparte_2
; P.IVA_1
MI (RG) il 04.11.1982 e residente in [...] 97, C.F. : C.F._1
rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Seminara del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTI contro:
(C.F. ), sede Controparte_3 P.IVA_2 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.03.2023 e la Controparte_2 [...] hanno proposto tempestiva opposizione avverso le Controparte_1 ordinanze-ingiunzione nn. OI- 001615500, OI- 001626896, OI-002066346 e OI- 002087175 loro notificate il 23.02/03.03.2023, nelle rispettive qualità di trasgressore e di obbligata in solido, a mezzo delle quali l' aveva loro ingiunto il pagamento dell'importo sanzionatorio di € CP_4 10.000,00 + € 10.000,00, oltre spese, per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, nel testo novellato dall'art. 3, comma sesto, D.Lvo n. 8/2016, atteso l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative agli anni 2017 e 2018 di cui ai verbali di accertamento prot. nn. .6500.25.01.2019.0013125 del 05.02.2019 e .6500.25.01.2019.0013126 del CP_4 CP_4 15.02.2019 (per l'anno 2017) e ai verbali di accertamento prot. nn. .6500.03/12/2019.0191178 CP_4 del 11.01.2020 e .6500.03/12/2019.0191179 del 20.01.2020 (per l'anno 2018). CP_4 A sostegno dell'invocato annullamento degli impugnati provvedimenti sanzionatori gli opponenti ne hanno eccepito l'illegittimità per i seguenti motivi:
1- estinzione della pretesa sanzionatoria per decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981, attesa l'omessa notifica dei richiamati verbali di accertamento presupposti;
2- infondatezza della pretesa sanzionatoria;
3- estinzione della pretesa per compiuto ininterrotto decorso del quinquennio prescrizionale di cui all'art. 28 L. n. 689/1981; 4- illegittimità delle irrogate sanzioni per manifesta sproporzione rispetto all'entità del contestato illecito. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, CP_4 rilevando che: A) i richiamati verbali di accertamento erano stati ritualmente notificati agli opponenti, con efficacia interruttiva della prescrizione, il cui termine era stato peraltro sospeso dalle disposizioni straordinarie dettate nel 2020 nell'ambito dell'emergenza COVID;
B) l'art. 14 L. n. 689/1981 non era applicabile alla fattispecie sub iudice, la decorrenza del termine di decadenza non coincidendo peraltro con la generica percezione della violazione, ma dovendo essere “individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito”. L' ha quindi rappresentato di avere riesaminato la posizione sub iudice, all'esito CP_3 della modifica dei limiti edittali della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, rideterminando le irrogate sanzioni in € 6.869,80 (pari a 2 volte l'importo omesso per prima reiterazione) per l'anno 2017 e in € 1.505,00 (pari a 2,5 volte l'importo omesso per seconda reiterazione) per l'anno 2018, e rappresentandone la estinguibilità, ex art. 9, comma 5, D.Lvo n. 8/2016 n. 8, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà dei riliquidati importi, oltre alle spese di notifica dei provvedimenti opposti, nel termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio. Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni degli opponenti e ultimata la trattazione in difetto di pagamento della riliquidata sanzione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 09.07.2025.
***
L'opposizione è fondata e va conseguentemente accolta. Deve infatti riconoscersi fondatezza alla formulata eccezione di decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981, richiamato dall'art. 9 D.Lvo n. 8/2016, a mente dei cui commi secondo e sesto “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” e “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”, l' avendo notificato agli opponenti i verbali di accertamento posti a CP_4 fondamento delle OO.II. opposte solo nel febbraio 2019 (omissioni dell'anno 2017) e nel gennaio 2020 (omissioni dell'anno 2018), ovvero ben oltre lo spirare del richiamato termine decadenziale di gg. 90, decorrente dall'accertamento dei contestati illeciti omissivi. Poiché infatti l'illecito di cui all'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983 - a mente del quale
“l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione” - può dirsi perfezionato solo alla scadenza dell'ultimo termine di versamento previsto per ciascun anno solare o alla scadenza del termine di invio delle denunce relative allo stesso periodo (ovvero l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, cfr. art. 44, comma nono I° cpv., D.L. n. 269/2003) e poiché l'ultimo versamento nell'anno solare va eseguito entro il 16 dicembre (con la precisazione che, laddove di tratti di lavoratori dipendenti, riguarderà i contributi trattenuti sulla retribuzione di novembre dello stesso anno, cfr. artt. 17 e 18 D.Lvo n. 241/1997 e circolari nn. 79/98 e CP_4 259/98, mentre in caso di lavoratori agricoli riguarderà i contributi trattenuti sulle retribuzioni relative al secondo trimestre dell'anno in corso, cfr. artt. 6, comma 14, D.L. n. 536/1987, 2 D.Lvo. n. 422/1998, 17 e 18 D.Lvo n. 241/1997), deve ritenersi che nel caso di specie, vertendosi in materia di contributi LL.DD. successivi all'entrata in vigore del D.Lvo n. 8/2016 del 06.02.2016, gli illeciti amministrativi si siano perfezionati con l'omesso versamento dei dovuti contributi infra soglia di rilevanza penale al termine dell'anno solare 2017 e dell'anno solare 2018; il termine decadenziale de quo ha perciò preso abbrivio dalla verifica dei mancati versamenti e del mancato superamento della soglia di rilevanza penale, già possibile alle date del 31.12.2017 e del 31.12.2018, dovendosi all'uopo unicamente considerare il decorso di un congruo termine per lo svolgimento dell'istruttoria documentale, che nel caso sub iudice - avuto riguardo alla natura omissiva dell'illecito, alla disponibilità, in capo all' , delle informazioni funzionali alle CP_3 verifiche di cui sopra e all'omessa allegazione di complicanze istruttorie atte a prolungare i termini dell'accertamento - appare abbondantemente superato per entrambe le annualità. Attesa la tardiva notificazione dei verbali di accertamento e la conseguente estinzione dell'obbligazione sanzionatoria, le OO.II. opposte vanno annullate, con conseguente condanna dell' , giusta soccombenza, al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata CP_3 in dispositivo avuto riguardo al valore della lite, all'intervenuta riliquidazione delle sanzioni, all'attività difensiva svolta e alla serialità del contenzioso, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario degli opponenti, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 801/2023 R.G.; annulla le ordinanze-ingiunzione nn. OI-001615500, OI-001626896, OI-002066346 e OI- 002087175 notificate ad e alla Controparte_2 [...] il 23.02/03.03.2023; Controparte_1 condanna l' al pagamento, in favore degli opponenti, delle spese di lite, che liquida in CP_4 complessivi € 2.843,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 2.800,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Giuseppe Seminara. Così deciso in Ragusa il 3 ottobre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 09.07.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 801/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
con sede in Vittoria (RG), Controparte_1 via XXV Aprile n. 42, in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA Controparte_2
; P.IVA_1
MI (RG) il 04.11.1982 e residente in [...] 97, C.F. : C.F._1
rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Seminara del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTI contro:
(C.F. ), sede Controparte_3 P.IVA_2 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.03.2023 e la Controparte_2 [...] hanno proposto tempestiva opposizione avverso le Controparte_1 ordinanze-ingiunzione nn. OI- 001615500, OI- 001626896, OI-002066346 e OI- 002087175 loro notificate il 23.02/03.03.2023, nelle rispettive qualità di trasgressore e di obbligata in solido, a mezzo delle quali l' aveva loro ingiunto il pagamento dell'importo sanzionatorio di € CP_4 10.000,00 + € 10.000,00, oltre spese, per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, nel testo novellato dall'art. 3, comma sesto, D.Lvo n. 8/2016, atteso l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative agli anni 2017 e 2018 di cui ai verbali di accertamento prot. nn. .6500.25.01.2019.0013125 del 05.02.2019 e .6500.25.01.2019.0013126 del CP_4 CP_4 15.02.2019 (per l'anno 2017) e ai verbali di accertamento prot. nn. .6500.03/12/2019.0191178 CP_4 del 11.01.2020 e .6500.03/12/2019.0191179 del 20.01.2020 (per l'anno 2018). CP_4 A sostegno dell'invocato annullamento degli impugnati provvedimenti sanzionatori gli opponenti ne hanno eccepito l'illegittimità per i seguenti motivi:
1- estinzione della pretesa sanzionatoria per decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981, attesa l'omessa notifica dei richiamati verbali di accertamento presupposti;
2- infondatezza della pretesa sanzionatoria;
3- estinzione della pretesa per compiuto ininterrotto decorso del quinquennio prescrizionale di cui all'art. 28 L. n. 689/1981; 4- illegittimità delle irrogate sanzioni per manifesta sproporzione rispetto all'entità del contestato illecito. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, CP_4 rilevando che: A) i richiamati verbali di accertamento erano stati ritualmente notificati agli opponenti, con efficacia interruttiva della prescrizione, il cui termine era stato peraltro sospeso dalle disposizioni straordinarie dettate nel 2020 nell'ambito dell'emergenza COVID;
B) l'art. 14 L. n. 689/1981 non era applicabile alla fattispecie sub iudice, la decorrenza del termine di decadenza non coincidendo peraltro con la generica percezione della violazione, ma dovendo essere “individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito”. L' ha quindi rappresentato di avere riesaminato la posizione sub iudice, all'esito CP_3 della modifica dei limiti edittali della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, rideterminando le irrogate sanzioni in € 6.869,80 (pari a 2 volte l'importo omesso per prima reiterazione) per l'anno 2017 e in € 1.505,00 (pari a 2,5 volte l'importo omesso per seconda reiterazione) per l'anno 2018, e rappresentandone la estinguibilità, ex art. 9, comma 5, D.Lvo n. 8/2016 n. 8, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà dei riliquidati importi, oltre alle spese di notifica dei provvedimenti opposti, nel termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio. Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni degli opponenti e ultimata la trattazione in difetto di pagamento della riliquidata sanzione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 09.07.2025.
***
L'opposizione è fondata e va conseguentemente accolta. Deve infatti riconoscersi fondatezza alla formulata eccezione di decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981, richiamato dall'art. 9 D.Lvo n. 8/2016, a mente dei cui commi secondo e sesto “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” e “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”, l' avendo notificato agli opponenti i verbali di accertamento posti a CP_4 fondamento delle OO.II. opposte solo nel febbraio 2019 (omissioni dell'anno 2017) e nel gennaio 2020 (omissioni dell'anno 2018), ovvero ben oltre lo spirare del richiamato termine decadenziale di gg. 90, decorrente dall'accertamento dei contestati illeciti omissivi. Poiché infatti l'illecito di cui all'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983 - a mente del quale
“l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione” - può dirsi perfezionato solo alla scadenza dell'ultimo termine di versamento previsto per ciascun anno solare o alla scadenza del termine di invio delle denunce relative allo stesso periodo (ovvero l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, cfr. art. 44, comma nono I° cpv., D.L. n. 269/2003) e poiché l'ultimo versamento nell'anno solare va eseguito entro il 16 dicembre (con la precisazione che, laddove di tratti di lavoratori dipendenti, riguarderà i contributi trattenuti sulla retribuzione di novembre dello stesso anno, cfr. artt. 17 e 18 D.Lvo n. 241/1997 e circolari nn. 79/98 e CP_4 259/98, mentre in caso di lavoratori agricoli riguarderà i contributi trattenuti sulle retribuzioni relative al secondo trimestre dell'anno in corso, cfr. artt. 6, comma 14, D.L. n. 536/1987, 2 D.Lvo. n. 422/1998, 17 e 18 D.Lvo n. 241/1997), deve ritenersi che nel caso di specie, vertendosi in materia di contributi LL.DD. successivi all'entrata in vigore del D.Lvo n. 8/2016 del 06.02.2016, gli illeciti amministrativi si siano perfezionati con l'omesso versamento dei dovuti contributi infra soglia di rilevanza penale al termine dell'anno solare 2017 e dell'anno solare 2018; il termine decadenziale de quo ha perciò preso abbrivio dalla verifica dei mancati versamenti e del mancato superamento della soglia di rilevanza penale, già possibile alle date del 31.12.2017 e del 31.12.2018, dovendosi all'uopo unicamente considerare il decorso di un congruo termine per lo svolgimento dell'istruttoria documentale, che nel caso sub iudice - avuto riguardo alla natura omissiva dell'illecito, alla disponibilità, in capo all' , delle informazioni funzionali alle CP_3 verifiche di cui sopra e all'omessa allegazione di complicanze istruttorie atte a prolungare i termini dell'accertamento - appare abbondantemente superato per entrambe le annualità. Attesa la tardiva notificazione dei verbali di accertamento e la conseguente estinzione dell'obbligazione sanzionatoria, le OO.II. opposte vanno annullate, con conseguente condanna dell' , giusta soccombenza, al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata CP_3 in dispositivo avuto riguardo al valore della lite, all'intervenuta riliquidazione delle sanzioni, all'attività difensiva svolta e alla serialità del contenzioso, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario degli opponenti, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 801/2023 R.G.; annulla le ordinanze-ingiunzione nn. OI-001615500, OI-001626896, OI-002066346 e OI- 002087175 notificate ad e alla Controparte_2 [...] il 23.02/03.03.2023; Controparte_1 condanna l' al pagamento, in favore degli opponenti, delle spese di lite, che liquida in CP_4 complessivi € 2.843,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 2.800,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Giuseppe Seminara. Così deciso in Ragusa il 3 ottobre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella