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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 26/11/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 2250 /2025
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri Giudici:
Dott. IU LI AR IU Presidente
Dott. VA NT Giudice rel., est.
Dott. Ilario Ottobrino Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 25.11.25, sentita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2250 dell'anno 2025, pendente
TRA difeso dall'avv. RINALDI FRANCESCO Parte_1
difeso dall'avv. RINALDI FRANCESCO Parte_2
CON L'INTERVENTO DELL Controparte_1
Avente a oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Con le conclusioni così precisate:
“Che l'Ill.mo Tribunale di Massa, espletati gli incombenti di rito, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti Voglia:
- PRONUNCIARE, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Massa (MS) con rito religioso trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Massa al N. 4 parte II serie A.
Pag. 1 di 4 - ONERARE il SI. al versamento di assegno di mantenimento in fa vore Parte_1 CP_ del figlio quantificato nella somma di € 300,00/- mensili (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat) da versarsi a mani della madre SI.ra entro Parte_2 il giorno 02 di ciascun mese;
- DICHIARARE che le detrazioni saranno percepite al 50% fra i coniugi mentre l'assegno unico sarà percepito interamente (100%) dalla SI.ra ; Parte_2
DICHIARARE la rinuncia espressa e reciproca alla corresponsione di assegni di mantenimento in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
Riguardo alle spese di lite il marito sosterrà le spese relative alla propria difesa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 19.9.2025, i coniugi sopra generalizzati chiedevano congiuntamente a questo Tribunale la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi celebrato alle condizioni di cui al ricorso, a cui le parti si sono riportate all'udienza del 21.11.2025, tenutasi in modalità cartolare.
***
Dato atto che nato a [...] il [...] Parte_1 ( ) e nata a [...] il [...] ( ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 hanno contratto matrimonio in data13.3.2004, trascritto nel registro di Stato Civile del Comune di Massa al n. 4, parte II, serie A, anno 2004; CP_ dato atto che dalla loro unione è nato il figlio (17.7.2004), attualmente maggiorenne non autonomo economicamente;
Osserva il Tribunale, ritenuta la propria competenza territoriale:
- che non risulta proposta impugnazione avverso la sentenza di separazione n. 958/2014 emessa da Tribunale di Massa nel procedimento r.g.n. 2346/2013;
- che non vi è stata ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
- che devono essere confermate, quanto ai rapporti tra gli interessati, che hanno un figlio ormai maggiorenne, non economicamente autonomo, le condizioni dagli stessi concordate in sede di ricorso da aversi qui integralmente richiamate, litandosi il Collegio a prenderne atto, quanto ai diritti disponibili.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, definitivamente pronunziando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civile del matrimonio celebrato tra Parte_1 e a Massa il 13.3.2004, trascritto nei registri di Stato Civile del
[...] Parte_2 Comune di cui sopra al n. 4, parte II, anno 2004.
2. Prende atto delle condizioni indicate nel ricorso da aversi qui integralmente richiamate;
3. Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello Stato Civile del Comune sopraindicato per le annotazioni e le ulteriori
Pag. 2 di 4 incombenze di propria competenza.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata camera di consiglio.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.VA NT Dr.IU LI AR IU
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