Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/03/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 273 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. FRAIA LUIGI Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. CARNOVALE MARCELLO;
Controparte_1
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Con ricorso depositato in data 23.1.2020 parte ricorrente, lamentando l'illegittimità ed arbitrarietà del diniego dell'istituto previdenziale ad autorizzare l'erogazione degli assegni per il nucleo familiare richiesti per l'anno 2018, adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire disporre la liquidazione delle prestazioni in favore dello stesso.
Si costituiva l'CP_1 che eccepiva, preliminarmente, l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 443 c.p.c. per omessa presentazione del gravame amministrativo e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza.
§§§§
Il ricorso è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
Come noto gli assegni al nucleo familiare consistono in una prestazione economica di tipo assistenziale corrisposta dall' CP_1 che va ad integrare quanto percepito a titolo di retribuzione o di pensione;
essi spettano in base alla composizione e al reddito complessivo del nucleo familiare che non può superare determinati importi stabiliti annualmente dalla Legge.
L'ANF spetta tra gli altri anche ai lavoratori dipendenti agricoli.
L'importo degli ANF si differenzia in base alla composizione del nucleo e spetta anche per i figli naturali in quanto equiparati ai figli legittimi o legittimati anche se non sono conviventi con il richiedente.
Per quanto riguarda i figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non Parte convivono con il richiedente la presentazione della richiesta di deve essere tale da consentire la verifica dei requisiti di legge.
Infatti, solo se il genitore convivente non ha diritto agli assegni e sussistano i requisiti di fatto e se i redditi del nucleo del genitore convivente siano inferiori al limite di legge, gli stessi possono essere richiesti dal genitore naturale titolare del diritto (non convivente con i figli).
Nel caso di specie l'CP_1 nel costituirsi ha precisato che il motivo del diniego è stato: “Minore residente con altro genitore che ha rapporto di lavoro nel 2018”.
Ebbene, incontestato che la figlia conviveva con l'altro genitore nel 2018, l'CP_1 ha allegato e dimostrato che nello stesso anno la madre ha svolto attività lavorativa dipendente in agricoltura (cfr. estratto contributivo in atti). Pertanto, la domanda deve essere rigettata, essendo il genitore convivente con il minore e titolare di una posizione tutelata (rapporto di lavoro dipendente) che ha diritto alla percezione degli ANF.
Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art.152 disp.att.c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice del lavoro, dr.ssa Anna
Caputo, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Nulla per le spese.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria
Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 15/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO