Sentenza breve 27 aprile 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 27/04/2011, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00705/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00575/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 575 del 2011, proposto da:
MU DI, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Garbin, con domicilio eletto presso Gianluca Garbin in Venezia-Mestre, via Carducci, 4;
contro
Questura di Venezia, in persona del Questore pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto della Prefettura di Treviso del 14/3/2011, notificato il 14/3/2011 con il quale si decreta l'espulsione dal territorio nazionale disponendo l'accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica del sig. DI US, poichè sarebbe stato rintracciato senza permesso di soggiorno e privo del passaporto e del visto di ingresso e perchè precedentemente munito di decreto di espulsione emesso dal Questore di Venezia notificato il 28/8/2007 non ottemperandovi e perciò sussisterebbero motivi che impediscono di concedere un termine per la partenza volontaria e ordinanza del Questore di Treviso del 14/3/2011 Cat. A 11/2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 il dott. Elvio Antonelli e uditi per le parti i difensori G. Garbin per la parte ricorrente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che nella specie è stato impugnato un provvedimento di espulsione;
che la giurisdizione sui provvedimenti di espulsione ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 25 luglio n. 286 appartiene al Giudice Ordinario (Giudice di Pace).
Che di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione;
che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Elvio Antonelli, Consigliere, Estensore
Stefano Mielli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2011
IL SEGRETARIO