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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 27/11/2024, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 1246/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al N. 1246 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 e trattenuta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 26 novembre 2024, vertente tra
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Filippo Incarbone, elettivamente domiciliata a Gela, via B. Croce, n. 4;
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Massimo Gori, Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE APPELLATA
Conclusioni
Per parte appellante: come da atto di citazione in appello, ossia: “Piaccia all''On. Tribunale di Prato, in accoglimento dell'odierno appello ed in riforma della impugnata sentenza del Giudice di Pace di Prato n. 189/2024, nel merito: riformare la sentenza impugnata, e con ogni pronunzia annullare la stessa, nella parte in cui accoglie il ricorso
e dichiara l'annullamento dell'atto di intimazione n. 136 2021 90010261 64/000 notificato in data 05.04.2022
relativamente alle 7 cartelle esattoriali emesse per violazione delle norme del codice della strada;
indi e per l'effetto ritenere e dichiarare pienamente valido ed efficace l'atto di intimazione n. 136 2021 90010261 64/000 notificato in data
05.04.2022, nonché le cartelle di pagamento in esso contenute e richiamate in quanto ritualmente notificata dall'Agente della Riscossione, non essendo maturato alcun termine di prescrizione secondo le prescrizioni dell'art. 68 del D.L.
18/2020; con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore dello scrivente procuratore
antistatario; in subordine, anche in caso di rigetto del presente gravame, tenere, in ogni caso, comunque, indenne questa parte appellante dalle spese di lite di ambedue i gradi del giudizio, disponendo per l'effetto la compensazione per ambedue i gradi di giudizio”
1 Per parte appellata: come da comparsa di costituzione e risposta, ossia: “chiedesi che l'appello sia integralmente respinto perché inammissibile e, comunque, perché totalmente e manifestamente infondato, in fatto e in diritto. Chiedesi, in proposito, che il Giudice dell'Appello, visti gli artt. 348 bis c.p.c, 350, comma 3°, e 350 bis c.p.c., accertata la manifesta infondatezza del gravame, fissi l'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando un termine antecedente per il deposito di note conclusionali. Chiedesi inoltre che il Giudice d ell'Appello valuti la sussistenza dei presupposti della responsabilità aggravata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c..
Vittoria di spese e compensi, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Lo scrivente difensore dichiara in proposito di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari del grado;
chiede pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in suo favore delle spese legali liquidande. Ogni altra deduzione e istanze restano riservate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_2
proposto appello nei confronti di avverso la sentenza n. 189/2024 con la quale Controparte_1 il Giudice di Pace aveva accolto la domanda posta in primo grado da quest'ultima.
Con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, aveva mosso opposizione nei Controparte_1 confronti dell'intimazione di pagamento notificatale il 5 aprile 2022 da Parte_2 per l'importo di euro 7.203,90.
[...]
A fondamento dell'opposizione aveva premesso che: l'intimazione era fondata su otto cartelle esattoriali;
la prima era stata emessa dalla per euro 157,83 e notificata il Controparte_2
27 gennaio 2012; la seconda era stata emessa dal per Controparte_3
euro 520,56 e notificata il 27 gennaio 2012; la terza era stata emessa da per euro CP_4
1.121,15 e notificata il 24 novembre 2012; la quarta era stata emessa dalla Controparte_2
per euro 551,20 e notificata il 20 ottobre 2012; la quinta era stata emessa dalla CP_2
per euro 1.966,42 e notificata il 6 febbraio 2013; la sesta era stata emessa dalla
[...]
per euro 2.440,90 e notificata il 23 ottobre 2013; la settima era stata Controparte_2
emessa dalla REGIONE TOSCANA per euro 230,59 e notificata il 14 febbraio 2014; l'ottava era stata emessa dal per euro 236,19 e notificata il 26 giugno 2014; la settima Controparte_5
cartella, riguardando una tassa automobilistica, non era oggetto di opposizione per ragioni di competenza, ma comunque il relativo credito era prescritto;
l'importo oggetto di opposizione era dunque pari ad euro 6.976,91; per gli altri crediti, comunque, era maturata la prescrizione quinquennale.
Si era costituita per mezzo di proprio funzionario, chiedendo il rigetto Parte_2 dell'opposizione.
A sostegno della propria pretesa esecutiva ha allegato: che era maturata la decadenza di cui all'art. 24, co. 5, d.lgs. 46/1999 e, dunque, le cartelle impugnate erano divenute definitive;
in ogni caso, la prescrizione era stata interrotta dalla notifica dell'avviso di fermo del 13 gennaio 2016 e
2 dall'intimazione di pagamento del 9 aprile 2019, quest'ultima relativa alla settima cartella impugnata;
peraltro, per gli atti esattivi doveva essere considerato il periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale a causa della Pandemia da Covid-19.
La sentenza impugnata aveva riconosciuto l'estinzione dei crediti per prescrizione, accogliendo l'opposizione.
Con l'odierno appello, ha impugnato il provvedimento nella parte in Parte_2 cui ha fatto coincidere il termine di decorrenza della prescrizione con l'iscrizione del ruolo esattoriale, anziché dalla notifica delle cartelle, nonché nella parte in cui aveva ritenuto maturato il termine di prescrizione, senza tener conto degli atti interruttivi documentati in primo grado, e in particolare del preavviso di fermo amministrativo notificato il 13 gennaio 2016 e dell'intimazione di pagamento notificata il 4 aprile 2019, nonché della sospensione dei termini di prescrizione introdotta con la normativa emergenziale.
Si è costituita , domandando il rigetto dell'appello. Controparte_1
A sostegno della difesa, ha dedotto che: il primo motivo di appello non era sostenuto da alcun interesse, considerato che dal suo accoglimento l'appellante non avrebbe ottenuto alcun risultato utile;
quanto al secondo motivo di appello, il Giudice di Pace aveva correttamente escluso l'esistenza di atti idonei ad interrompere la prescrizione, tenuto conto che l'intimazione notificata il 4 aprile 2019 si riferiva ad un cartella estranea all'oggetto dell'opposizione, in quanto riferita ad una tassa automobilistica, e non vi era la prova della ricezione del preavviso di fermo inoltrato il 13 gennaio
2016; la sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale, relativa alle entrate tributarie in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, non aveva alcuna rilevanza nel caso di specie, considerato che la prescrizione era già maturata prima dell'8 marzo 2020.
All'udienza del 26 novembre 2024, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come in epigrafe e all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
****
Considerata la potenzialità assorbente del secondo motivo di appello, il principio della ragione più liquida impone di prendere le mosse dalla questione dell'interruzione della prescrizione, piuttosto che da quella della decorrenza del relativo termine.
Infatti, la notifica della cartella esattoriale contenente l'intimazione di provvedere al pagamento è certamente atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione ex art. 2943 c.c. (cfr. Cass. civ.
Sez. V, 18/10/2022, n. 30718). Occorre, dunque, verificare se dalla data di notifica delle cartelle oggetto di causa sia maturata la prescrizione quinquennale ex art. 28, l. 689/1981 o se il termine sia stato interrotto.
3 Il ragionamento del Giudice di Pace si fonda infatti sul presupposto che dal momento della notifica della cartella di pagamento sino alla notifica dell'atto di intimazione impugnato non sia intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione, risultando, dunque, irrilevante la data di iscrizione a ruolo della pretesa creditoria.
In particolare, nel caso di specie, in mancanza di atti che abbiano interrotto validamente il termine, la prescrizione deve considerarsi maturata il 27 giugno 2017 quanto alla prima e alla seconda cartella;
il 24 novembre 2017 quanto alla terza cartella;
il 20 ottobre 2017 quanto alla quarta cartella;
il 6 febbraio 2018 quanto alla quinta cartella;
il 23 ottobre 2018 quanto alla sesta cartella e il 26 giugno
2019 quanto all'ottava cartella.
La settima cartella, invece, è estranea all'oggetto dell'impugnazione, come chiarito dall'attrice, sin dall'atto introduttivo del primo grado di giudizio, con conseguente irrilevanza anche del preavviso di fermo, notificato il 9 aprile 2019, connesso soltanto all'obbligazione ivi menzionata.
L'intimazione di pagamento notificata il 13 gennaio 2016, poi, non è idonea ad interrompere la prescrizione, non essendovi prova che essa sia entrata nella sfera di conoscenza della destinataria.
Come chiarito più volte dalla Corte di Cassazione, infatti, gli atti interruttivi della prescrizione hanno natura di atti recettizi e, come tali, per essere efficaci, devono essere oggetto della conoscenza legale del destinatario (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 21/05/2013, n. 12480, rv. 626407: “In tema
d'interruzione della prescrizione, tanto l'atto giudiziale, di cui ai primi tre commi dell'art. 2943 cod. civ., quanto l'atto stragiudiziale, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, postulano, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto - non necessariamente effettiva, essendo sufficiente la conoscenza legale (artt. 1334, 1335 cod. civ., artt. 137 e segg. cod. proc. civ.) - da parte del destinatario”.
In tal senso, non è necessario che la trasmissione dell'atto sia accompagnata dall'osservanza di particolari formalità, come quelle previste per la notificazione degli atti giudiziari, considerato che la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base delia presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario (“l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non e soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base delia presunzione di recepimento fondata sull'arrivo delia raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa”, cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Ord.,
15/11/2021, n. 34212). Tuttavia, laddove la ricezione sia contestata non è sufficiente la prova della
4 spedizione della raccomandata, occorrendo l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza (“la presunzione di conoscenza di un atto - nella specie la lettera di licenziamento - del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o
l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio”, cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., ud. 04/11/2021, 12-01-2022, n. 738).
Nel caso di specie, vi è prova soltanto dell'avviso di notifica dell'atto nella Casa Comunale e della sua spedizione, mentre non vi è alcun elemento da cui si possa trarre che lo stesso sia effettivamente pervenuto all'indirizzo di , con la conseguenza che non ricorre la presunzione Controparte_1 legale di conoscenza dell'atto ex art. 1335 c.c. (v. doc. 5 allegato al fascicolo di primo grado di parte appellante).
Ne consegue che dalla notifica della cartella di pagamento la prescrizione non è stata interrotta e che, pertanto, al momento della notifica dell'atto di intimazione impugnato i diritti ivi menzionati erano ormai estinti.
Pertanto, il secondo motivo di appello deve essere respinto, e la sentenza del Giudice di Pace va confermata, risultando assorbito il primo motivo di impugnazione.
Non ricorrono, infine, i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria.
L'art. 96 c.p.c., infatti, punisce un contegno processuale illecito tenuto dalla parte soccombente con dolo o colpa grave.
Pertanto, la mera infondatezza dell'azione non costituisce circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex art. 96, connessa ad ipotesi di abuso del diritto ad agire: agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è, infatti, condotta in sé automaticamente rimproverabile.
In particolare, il riconoscimento della responsabilità aggravata esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Nell'odierno procedimento, si ritiene che il comportamento del ricorrente sia stato contenuto nei limiti di quello che è il legittimo diritto di azione in giudizio, non ravvisandosi elementi riconducibili a mala fede o colpa grave.
Le spese seguono la soccombenza (sulla cui valutazione non incide il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria, che ha natura meramente accessoria, cfr. Cass. civ. Sez. II Ord.,
06/06/2022, n. 18036, rv. 664898-01) e si liquidano in euro 2.547,00, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,00
5 ed euro 26.000,00, con esclusione della fase di trattazione, attesa la natura documentale della causa e la sua sollecita definizione all'esito della prima udienza, e applicazione dei minimi per la fase decisoria, svoltasi in forma semplificata ex art. 281-sexies c.p.c.; il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Le stesse dovranno essere distratte in favore del procuratore della parte appellata, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il reclamo, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di appello di cui in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1. RESPINGE l'appello;
2. CONDANNA a rifondere in favore del difensore Parte_2
di le spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 2.547,00; il tutto Controparte_1
oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il reclamo, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Prato, 26/11/2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al N. 1246 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 e trattenuta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 26 novembre 2024, vertente tra
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Filippo Incarbone, elettivamente domiciliata a Gela, via B. Croce, n. 4;
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Massimo Gori, Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE APPELLATA
Conclusioni
Per parte appellante: come da atto di citazione in appello, ossia: “Piaccia all''On. Tribunale di Prato, in accoglimento dell'odierno appello ed in riforma della impugnata sentenza del Giudice di Pace di Prato n. 189/2024, nel merito: riformare la sentenza impugnata, e con ogni pronunzia annullare la stessa, nella parte in cui accoglie il ricorso
e dichiara l'annullamento dell'atto di intimazione n. 136 2021 90010261 64/000 notificato in data 05.04.2022
relativamente alle 7 cartelle esattoriali emesse per violazione delle norme del codice della strada;
indi e per l'effetto ritenere e dichiarare pienamente valido ed efficace l'atto di intimazione n. 136 2021 90010261 64/000 notificato in data
05.04.2022, nonché le cartelle di pagamento in esso contenute e richiamate in quanto ritualmente notificata dall'Agente della Riscossione, non essendo maturato alcun termine di prescrizione secondo le prescrizioni dell'art. 68 del D.L.
18/2020; con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore dello scrivente procuratore
antistatario; in subordine, anche in caso di rigetto del presente gravame, tenere, in ogni caso, comunque, indenne questa parte appellante dalle spese di lite di ambedue i gradi del giudizio, disponendo per l'effetto la compensazione per ambedue i gradi di giudizio”
1 Per parte appellata: come da comparsa di costituzione e risposta, ossia: “chiedesi che l'appello sia integralmente respinto perché inammissibile e, comunque, perché totalmente e manifestamente infondato, in fatto e in diritto. Chiedesi, in proposito, che il Giudice dell'Appello, visti gli artt. 348 bis c.p.c, 350, comma 3°, e 350 bis c.p.c., accertata la manifesta infondatezza del gravame, fissi l'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando un termine antecedente per il deposito di note conclusionali. Chiedesi inoltre che il Giudice d ell'Appello valuti la sussistenza dei presupposti della responsabilità aggravata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c..
Vittoria di spese e compensi, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Lo scrivente difensore dichiara in proposito di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari del grado;
chiede pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in suo favore delle spese legali liquidande. Ogni altra deduzione e istanze restano riservate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_2
proposto appello nei confronti di avverso la sentenza n. 189/2024 con la quale Controparte_1 il Giudice di Pace aveva accolto la domanda posta in primo grado da quest'ultima.
Con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, aveva mosso opposizione nei Controparte_1 confronti dell'intimazione di pagamento notificatale il 5 aprile 2022 da Parte_2 per l'importo di euro 7.203,90.
[...]
A fondamento dell'opposizione aveva premesso che: l'intimazione era fondata su otto cartelle esattoriali;
la prima era stata emessa dalla per euro 157,83 e notificata il Controparte_2
27 gennaio 2012; la seconda era stata emessa dal per Controparte_3
euro 520,56 e notificata il 27 gennaio 2012; la terza era stata emessa da per euro CP_4
1.121,15 e notificata il 24 novembre 2012; la quarta era stata emessa dalla Controparte_2
per euro 551,20 e notificata il 20 ottobre 2012; la quinta era stata emessa dalla CP_2
per euro 1.966,42 e notificata il 6 febbraio 2013; la sesta era stata emessa dalla
[...]
per euro 2.440,90 e notificata il 23 ottobre 2013; la settima era stata Controparte_2
emessa dalla REGIONE TOSCANA per euro 230,59 e notificata il 14 febbraio 2014; l'ottava era stata emessa dal per euro 236,19 e notificata il 26 giugno 2014; la settima Controparte_5
cartella, riguardando una tassa automobilistica, non era oggetto di opposizione per ragioni di competenza, ma comunque il relativo credito era prescritto;
l'importo oggetto di opposizione era dunque pari ad euro 6.976,91; per gli altri crediti, comunque, era maturata la prescrizione quinquennale.
Si era costituita per mezzo di proprio funzionario, chiedendo il rigetto Parte_2 dell'opposizione.
A sostegno della propria pretesa esecutiva ha allegato: che era maturata la decadenza di cui all'art. 24, co. 5, d.lgs. 46/1999 e, dunque, le cartelle impugnate erano divenute definitive;
in ogni caso, la prescrizione era stata interrotta dalla notifica dell'avviso di fermo del 13 gennaio 2016 e
2 dall'intimazione di pagamento del 9 aprile 2019, quest'ultima relativa alla settima cartella impugnata;
peraltro, per gli atti esattivi doveva essere considerato il periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale a causa della Pandemia da Covid-19.
La sentenza impugnata aveva riconosciuto l'estinzione dei crediti per prescrizione, accogliendo l'opposizione.
Con l'odierno appello, ha impugnato il provvedimento nella parte in Parte_2 cui ha fatto coincidere il termine di decorrenza della prescrizione con l'iscrizione del ruolo esattoriale, anziché dalla notifica delle cartelle, nonché nella parte in cui aveva ritenuto maturato il termine di prescrizione, senza tener conto degli atti interruttivi documentati in primo grado, e in particolare del preavviso di fermo amministrativo notificato il 13 gennaio 2016 e dell'intimazione di pagamento notificata il 4 aprile 2019, nonché della sospensione dei termini di prescrizione introdotta con la normativa emergenziale.
Si è costituita , domandando il rigetto dell'appello. Controparte_1
A sostegno della difesa, ha dedotto che: il primo motivo di appello non era sostenuto da alcun interesse, considerato che dal suo accoglimento l'appellante non avrebbe ottenuto alcun risultato utile;
quanto al secondo motivo di appello, il Giudice di Pace aveva correttamente escluso l'esistenza di atti idonei ad interrompere la prescrizione, tenuto conto che l'intimazione notificata il 4 aprile 2019 si riferiva ad un cartella estranea all'oggetto dell'opposizione, in quanto riferita ad una tassa automobilistica, e non vi era la prova della ricezione del preavviso di fermo inoltrato il 13 gennaio
2016; la sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale, relativa alle entrate tributarie in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, non aveva alcuna rilevanza nel caso di specie, considerato che la prescrizione era già maturata prima dell'8 marzo 2020.
All'udienza del 26 novembre 2024, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come in epigrafe e all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
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Considerata la potenzialità assorbente del secondo motivo di appello, il principio della ragione più liquida impone di prendere le mosse dalla questione dell'interruzione della prescrizione, piuttosto che da quella della decorrenza del relativo termine.
Infatti, la notifica della cartella esattoriale contenente l'intimazione di provvedere al pagamento è certamente atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione ex art. 2943 c.c. (cfr. Cass. civ.
Sez. V, 18/10/2022, n. 30718). Occorre, dunque, verificare se dalla data di notifica delle cartelle oggetto di causa sia maturata la prescrizione quinquennale ex art. 28, l. 689/1981 o se il termine sia stato interrotto.
3 Il ragionamento del Giudice di Pace si fonda infatti sul presupposto che dal momento della notifica della cartella di pagamento sino alla notifica dell'atto di intimazione impugnato non sia intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione, risultando, dunque, irrilevante la data di iscrizione a ruolo della pretesa creditoria.
In particolare, nel caso di specie, in mancanza di atti che abbiano interrotto validamente il termine, la prescrizione deve considerarsi maturata il 27 giugno 2017 quanto alla prima e alla seconda cartella;
il 24 novembre 2017 quanto alla terza cartella;
il 20 ottobre 2017 quanto alla quarta cartella;
il 6 febbraio 2018 quanto alla quinta cartella;
il 23 ottobre 2018 quanto alla sesta cartella e il 26 giugno
2019 quanto all'ottava cartella.
La settima cartella, invece, è estranea all'oggetto dell'impugnazione, come chiarito dall'attrice, sin dall'atto introduttivo del primo grado di giudizio, con conseguente irrilevanza anche del preavviso di fermo, notificato il 9 aprile 2019, connesso soltanto all'obbligazione ivi menzionata.
L'intimazione di pagamento notificata il 13 gennaio 2016, poi, non è idonea ad interrompere la prescrizione, non essendovi prova che essa sia entrata nella sfera di conoscenza della destinataria.
Come chiarito più volte dalla Corte di Cassazione, infatti, gli atti interruttivi della prescrizione hanno natura di atti recettizi e, come tali, per essere efficaci, devono essere oggetto della conoscenza legale del destinatario (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 21/05/2013, n. 12480, rv. 626407: “In tema
d'interruzione della prescrizione, tanto l'atto giudiziale, di cui ai primi tre commi dell'art. 2943 cod. civ., quanto l'atto stragiudiziale, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, postulano, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto - non necessariamente effettiva, essendo sufficiente la conoscenza legale (artt. 1334, 1335 cod. civ., artt. 137 e segg. cod. proc. civ.) - da parte del destinatario”.
In tal senso, non è necessario che la trasmissione dell'atto sia accompagnata dall'osservanza di particolari formalità, come quelle previste per la notificazione degli atti giudiziari, considerato che la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base delia presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario (“l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non e soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base delia presunzione di recepimento fondata sull'arrivo delia raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa”, cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Ord.,
15/11/2021, n. 34212). Tuttavia, laddove la ricezione sia contestata non è sufficiente la prova della
4 spedizione della raccomandata, occorrendo l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza (“la presunzione di conoscenza di un atto - nella specie la lettera di licenziamento - del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o
l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio”, cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., ud. 04/11/2021, 12-01-2022, n. 738).
Nel caso di specie, vi è prova soltanto dell'avviso di notifica dell'atto nella Casa Comunale e della sua spedizione, mentre non vi è alcun elemento da cui si possa trarre che lo stesso sia effettivamente pervenuto all'indirizzo di , con la conseguenza che non ricorre la presunzione Controparte_1 legale di conoscenza dell'atto ex art. 1335 c.c. (v. doc. 5 allegato al fascicolo di primo grado di parte appellante).
Ne consegue che dalla notifica della cartella di pagamento la prescrizione non è stata interrotta e che, pertanto, al momento della notifica dell'atto di intimazione impugnato i diritti ivi menzionati erano ormai estinti.
Pertanto, il secondo motivo di appello deve essere respinto, e la sentenza del Giudice di Pace va confermata, risultando assorbito il primo motivo di impugnazione.
Non ricorrono, infine, i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria.
L'art. 96 c.p.c., infatti, punisce un contegno processuale illecito tenuto dalla parte soccombente con dolo o colpa grave.
Pertanto, la mera infondatezza dell'azione non costituisce circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex art. 96, connessa ad ipotesi di abuso del diritto ad agire: agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è, infatti, condotta in sé automaticamente rimproverabile.
In particolare, il riconoscimento della responsabilità aggravata esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Nell'odierno procedimento, si ritiene che il comportamento del ricorrente sia stato contenuto nei limiti di quello che è il legittimo diritto di azione in giudizio, non ravvisandosi elementi riconducibili a mala fede o colpa grave.
Le spese seguono la soccombenza (sulla cui valutazione non incide il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria, che ha natura meramente accessoria, cfr. Cass. civ. Sez. II Ord.,
06/06/2022, n. 18036, rv. 664898-01) e si liquidano in euro 2.547,00, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,00
5 ed euro 26.000,00, con esclusione della fase di trattazione, attesa la natura documentale della causa e la sua sollecita definizione all'esito della prima udienza, e applicazione dei minimi per la fase decisoria, svoltasi in forma semplificata ex art. 281-sexies c.p.c.; il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Le stesse dovranno essere distratte in favore del procuratore della parte appellata, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il reclamo, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di appello di cui in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1. RESPINGE l'appello;
2. CONDANNA a rifondere in favore del difensore Parte_2
di le spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 2.547,00; il tutto Controparte_1
oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il reclamo, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Prato, 26/11/2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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