TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/07/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 4323/ 2023
TRA
, nato a [...] il Parte_1
22/07/1995, rappresentato e difeso dall'avv. SOMMA VINCENZO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' avv.to DEL SORDO
ROBERTA con il quale elettivamente domicilia in VIA ARENA LOC.SAN
BENEDETTO 81100 CASERTA unitamente all'avv.to Vincenzo di Maio
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, l'istante di cui in epigrafe, premesso di aver lavorato con le modalità dettagliatamente
1 specificate nell'atto introduttivo, esponeva di aver proposto all CP_2 domanda volta ad ottenere il trattamento anticipato di disoccupazione Naspi;
che il procedimento amministrativo non aveva avuto esito positivo. Pertanto, proponeva ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata per sentir condannare l' alla corresponsione della predetta indennità anticipata, oltre CP_2 interessi, rivalutazione e spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto che chiedeva il CP_1 rigetto della domanda sostenendo, in sintesi, che la domanda in sede amministrativa era stata fatta prima dell'inizio dell'attività imprenditoriale autonoma. Appare opportuno svolgere preventivamente un breve excursus sulla prestazione richiesta. La NASPI è una prestazione economica, istituita dal 1° maggio 2015, spettante ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione. Sono necessarie ai fini del riconoscimento del diritto almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione ( requisito contributivo) ed almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione ( requisito lavorativo). La Naspi è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Nella specie sussistono i requisiti assicurativi e contributivi (cfr. anche estratto assicurativo in atti). Inoltre sussiste il requisito lavorativo delle 30 giornate di lavoro effettivo nell'ultimo anno come da documentazione in atti. Inoltre, i beneficiari della NASpI possono chiedere la liquidazione dell'indennità in un'unica soluzione se intendono avviare un'attività lavorativa autonoma. La domanda va presentata come è noto entro 30 giorni dall'inizio dell'attività autonoma Nel caso di specie, sostanzialmente l'unica eccezione sollevata dall' , in ordine alla sussistenza del diritto, consiste nel fatto che CP_2 la domanda sarebbe stata presentata prima dell'inizio dell'attività autonoma e non dopo. E' lo stesso che ammette che si tratta di CP_2 un problema esclusivamente formale e che i requisiti sostanziali della prestazione sussisterebbero, quando afferma nella memoria difensiva:” Sarebbe stato sufficiente ripresentare la domanda di NASPI Anticipata nel momento in cui e' stato ravvisato l'errore da parte del tecnico ( ???) anche perche' come risulta dalla documentazione allegata ( non emendata ancorche' errata ) la data di inizio della propria attività d'impresa e' quella del 05/10/2021.”.
2 In realtà il ricorrente ha fornito e provato idonei elementi da cui si può desumere che l'attività era, in realtà, iniziata prima e la data successiva risulta per errori di carattere formale. In particolare risulta l'attribuzione della partita IVA e la presentazione della SCIA in data 17/9/2021 e ulteriori elementi da cui desumere che, in realtà, l'attività autonoma era iniziata precedentemente. Il ricorrente ha spiegato che l'individuazione, in un momento successivo, della data di inizio di attività era dovuta ad un errore nel nominativo che era stato iscritto. Le deduzioni dell' con riferimento all'estratto CP_2 contributivo non appaiono risolutive, non essendo ovviamente dirimente la data di inizio della contribuzione e, per il resto, generiche. Non può che conseguirne l'affermazione del diritto alla prestazione, aderire alla tesi contraria apparirebbe adottare una interpretazione vuotamente formalistica e non conforme ad un'interpretazione costituzionalmente orientata. Non può che conseguirne l'accoglimento del ricorso. Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Il ricorso deve conseguentemente essere accolto. Con riferimento al quantum dovuto devono recepirsi i conteggi dell'odierno ricorrente in base ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce, dato che non appaiono specificamente contestati (cfr. anche Cass.6568/98: "Nel caso in cui, contestando in giudizio il tasso contributivo applicato dall' , il CP_3 datore di lavoro documenti, mediante apposite produzioni, i dati necessari per la sua determinazione e lo sviluppo dei calcoli relativi eseguiti mediante elaborazione elettronica, mentre l'Istituto assicuratore si limiti a contestare genericamente i calcoli della controparte, senza indicarne gli eventuali errori e senza produrre propri conteggi, e' corretto l'operato del giudice di merito che, valutata come del tutto generica e "non seria" la contestazione del convenuto, non ammetta una consulenza tecnica d'ufficio per la verifica dei calcoli e decida la causa sulla base di quelli allegati dal ricorrente;
infatti egli ha cosi' potuto risolvere i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione e, d'altra parte, la sua scelta circa gli elementi di fatto da porre alla base della decisione si basa su una corretta applicazione dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., in base al quale il comportamento processuale della parte (che comprende il sistema difensivo adottato dal suo procuratore) puo' costituire anche l'unica e sufficiente fonte di prova, e non soltanto un elemento di valutazione delle prove gia' acquisite al processo. (Nella specie
3 l' neanche con il ricorso per cassazione aveva precisato i CP_3 decisivi elementi di fatto - eventualmente inerenti allo stesso sviluppo dei calcoli - di cui il Tribunale aveva omesso l'esame, e correlativamente la S.C. ha rilevato la non idonea deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc.))". Le spese del giudizio debbono essere compensate per metà , anche in considerazione della novità delle questioni trattate, e poste a carico del resistente per la restante parte e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nei confronti dell' , così provvede : CP_2
1) condanna l in persona del l..r.p.t., al pagamento in favore CP_2 del ricorrente della indennità di disoccupazione Naspi anticipata, pari ad euro 11.318,30 oltre accessori di legge;
2) condanna l' al pagamento di metà delle spese processuali CP_2 che liquida in tale ridotta misura in € 1050,00 (metà dei complessivi
€ 2100,00), comprensivi di spese generali al 15%, con attribuzione per distrazione;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata 25/07/2025
Il giudice del lavoro (dott. Giovanni Favi)
4