Articolo 7 della Legge 26 novembre 1953, n. 876
Articolo 6Articolo 8
Versione
17 dicembre 1953
Art. 7.
All'onere di nove miliardi derivante, per l'esercizio 1953-54, dall'applicazione della presente legge si fara' fronte per un miliardo con il gettito della ritenuta di cui all'art. 2, secondo comma, della legge medesima e per otto miliardi con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio finanziario.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1953