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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 3181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3181 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza - composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
All'udienza del 9 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2963 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio massimo Mancusi elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti
Appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Bellaroba, CP_1
elettivamente domiciliato come in atti
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 762/2024 del Tribunale di Veletri Sez. Lavoro pubblicata in data 2/5/2024.
Conclusioni: come da atti introduttivi del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di essere titolare di pensione Cat. AS n. 04276316, di aver ricevuto Parte_1
CP_ dall' in data 2.11.2020 comunicazione che a seguito del ricalcolo della pensione in godimento era maturato un indebito di complessivi euro 4.473,39 per il periodo 01/07/17-30/10/2018, corrisposto a titolo di maggiorazione sociale non spettante per il superamento dei limiti reddituali, e che il recupero sarebbe avvenuto con la trattenuta di euro 70,00 mensili sulla medesima prestazione, CP_ ha convenuto in giudizio l' chiedendo al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, di CP_ accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di ripetizione dell' o, in via subordinata ed in caso di ritenuta legittimità del provvedimento, l'applicazione dei benefici sanatoriali in materia di indebiti previdenziali.
Si costituiva l' resistente chiedendo il rigetto del ricorso, ritenuto infondato in fatto ed CP_2 in diritto ed evidenziandone la pretestuosità atteso che l'indebito di cui si chiedeva la restituzione traeva origine dalla dichiarazione dei redditi del 2016 cui era seguito, entro i termini di legge, il provvedimento di riliquidazione del 2.11.2018. CP_ Il Tribunale, nella resistenza dell' ha ritenuto il ricorso infondato argomentando che: i) l'indebito CP_ di cui l' chiedeva la restituzione era stato reso noto al ricorrente con comunicazione in data
2.11.2018 di riliquidazione dell'Assegno Sociale TE08 in cui era indicato sia l'anno di riferimento su cui veniva operata la rideterminazione, il 2016, sia la normativa applicabile- l'art. 38 della L.
448/2001 finanziaria 2022 cd aumento al milione-; ii) il ricorrente non aveva dato prova di aver percepito redditi inferiori al tetto soglia per gli anni 2016-2017-2018.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello riportandosi agli stessi motivi del Parte_1 ricorso in primo grado, in particolare la genericità del provvedimento, il mancato rispetto dell'onere della prova, la irripetibilità delle somme stante la buona fede del percipiente.
Si è costituito in giudizio l' che ha preliminarmente eccepito la inammissibilità dell'appello, per CP_1 la riproposizione degli stessi motivi di doglianza espressi in primo grado, chiedendone nel merito il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito degli adempienti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
Preliminarmente rileva il Collegio ritiene che la presente impugnazione debba reputarsi ammissibile in quanto fondata su contestazioni delle valutazioni effettuate dal Tribunale dalle quali si evincono, in modo implicito ma sufficientemente chiaro, anche le parti del provvedimento da intendersi impugnate. Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. sul punto, recentemente, Cass. SU n. 27199 del 16/11/2017).
Ciò premesso l'appello, pur ammissibile, è infondato risultando meritevoli di conferma le argomentazioni e conclusioni formulate dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata. Con È documentalmente provato che l'indebito in contestazione riferito alla pensione n. 04276316 Ct. si era generato dalla comunicazione da parte dell'appellante dei redditi per l'anno 2016 che aveva determinato il percepimento di somme superiori da gennaio 2017 a novembre 2018 per un importo lordo complessivo di euro 4.573,39.
Risulta, altresì, che la comunicazione del 2.11.2020 richiama espressamente una precedente comunicazione di riliquidazione dell'Assegno Sociale del 2.11.2018 in cui viene indicato non solo l'anno di riferimento utilizzato come parametro su cui è stata operata la rideterminazione della prestazione e cioè il 2016 ma altresì il riferimento normativo della maggiorazione indebitamente corrisposta, cioè quella prevista dall'art. 38 della L. 448/2001 (finanziaria 2022 cd aumento al milione) che spetta ai pensionati in possesso di requisititi di età e reddito.
Non ignora la Corte l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. n. 13223 del 30/06/2020). Le norme che regolano il recupero del debito assistenziale sono, pertanto, speciali rispetto all'art. 2033 c.c. e, in sostanza, limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta la non debenza della prestazione assistenziale, restando esclusa la ripetizione delle somme in precedenza corrisposte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19638 del 01/10/2015).
Il riportato orientamento giurisprudenziale, ossia l'indebito determinato da omessa comunicazione dei redditi percepiti da parte del pensionato, non risulta tuttavia applicabile al caso concreto essendosi generato l'indebito contestato dalla fisiologica sfasatura temporale tra il momento in cui la prestazione è stata pagata ed il momento in cui è stato effettuato d'ufficio l'accertamento del requisito reddituale (Corte Cost. sentenza n. 166/1996), nel momento in cui l' ha acquisito la CP_2 documentazione attestante i redditi conseguiti dall'appellante nell'anno 2016 ed è venuto così a conoscenza del venir meno del presupposto reddituale della prestazione.
In materia di indebito, ove l'accipiens chieda, come in questo caso, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, sono intervenute le Sezioni Unite della
Corte di cassazione con la sentenza n. 18046 del 2010 in tema di onere della prova.
Afferma la Suprema Corte che deve attribuirsi interamente a carico del pensionato, attore nel giudizio instaurato al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, evidenziando, in particolare, nell'ambito più generale delle azioni di accertamento negativo, la peculiarità dell'accertamento negativo del diritto dell'ente previdenziale di ripetere quanto pagato trattandosi di azione mirata a fare accertare l'inesistenza di obblighi restitutori in relazione ad una specifica prestazione ricevuta da controparte e quindi del diritto dell'attore di trattenere quanto ricevuto (Cass. Sez. Un. n. 18046 del 04/08/2010 cit.).
Trattasi di principio che deve trovare applicazione anche nel caso di specie, ove, come rilevato anche dal giudice del primo grado, l'odierno appellante non ha mai dato prova di non aver superato, per l'anno 2016 il limite reddituale.
Ne consegue, dunque, la piena ripetibilità dell'indebito e l'infondatezza dell'impugnazione, risultando meritevoli di conferma le conclusioni raggiunte a tale proposito dal giudice di prime cure.
, soccombente in grado di appello, va esonerato dal pagamento delle spese, competenze Parte_1 ed onorari, in ragione dell'autocertificazione prodotta in atti e della dichiarazione resa con il ricorso.
Pertanto, le spese del presente grado di giudizio sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, atteso che “In tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5955 del
14/03/2014). Difatti, come affermato dalle Sezioni Unite, “l'attestazione del giudice dell'impugnazione ha la funzione ricognitiva della sussistenza di uno soltanto dei presupposti previsti dalla legge, quello di carattere "processuale" attinente al tipo di pronuncia adottata (così, Cass.,
Sez. 6 - 3, n. 23830 del 20/11/2015; Cass., Sez. 1, n. 9660 del 05/04/2019). Rimane invece affidato all'Amministrazione il compito di accertare in concreto la sussistenza degli altri presupposti dai quali dipende la debenza in concreto della doppia contribuzione (Cass., Sez. 3, n. 26907 del
24/10/2018; Cass., Sez. 3, n. 5955 del 14/03/2014); cosicché, se è vero che - come prevede l'art. 13 comma 1-quater, ultima parte, - l'obbligo del pagamento «sorge al momento del deposito» Pt_2 del provvedimento che respinge integralmente o dichiara inammissibile o improcedibile
l'impugnazione, il detto obbligo sorge a condizione che sussistano gli altri presupposti richiesti dalla legge per l'insorgere del debito tributario, da accertarsi a cura dell'amministrazione … In conclusione, va ritenuto che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto" …” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
Pertanto, ferma restando l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, essa deve ritenersi condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese del grado irripetibili. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa