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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 571/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 571/2022 R.G.A.C. promossa da:
e , in qualità di eredi del defunto sig. Controparte_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliate a AN RO (VV) in C.da lacchi, presso lo Persona_1
studio dell'Avv. Aldo Currà, che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
- ATTRICI –
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore DE LUCA, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale -Dislocazione di Reggio Calabria – Via Miraglia n° 14 CP_3
- CONVENUTA-
E CONTRO
, in persona del Ministro in carica pro tempore, Controparte_4
legale rappresentante, c. f. , per legge domiciliato presso gli uffici, siti in via G. Da P.IVA_2
Fiore, 34, dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (c. f. ) che lo P.IVA_3
rappresenta e difende ex lege, nonché, ai fini del presente procedimento, rappresentato e difeso anche dall'avv. Silvio Colloca
- CONVENUTO – pagina 1 di 8 - Oggetto: altri contratti atipici
- Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le sig.re hanno agito in giudizio deducendo di essere eredi del sig. CP_1 [...]
, deceduto nel 1963, che aveva sottoscritto tra gli anni '50 e '60 n. 5 buoni postali Per_1
fruttiferi e precisamente: 1) N. 000628 di lire ventimila del 25.10.1955, 2) N. 000551 di lire diecimila del 25.08.1962, 3) N. 000629 di lire ventimila del 28.08.1952, 4) N. 000911 di lire cinquantamila del 25.10.1955, 5) N. 000910 di lire cinquantamila del 25.08,1962;
Hanno dedotto di avere rinvenuto i titoli nel 2019 e di essersi recate nello stesso anno presso l'ufficio postale per richiederne la riscossione, senza tuttavia ottenerla. Hanno quindi contattato per tramite del loro legale il , il quale ha Controparte_4
loro comunicato l'avvenuta prescrizione dei buoni.
Hanno rilevato che la prescrizione non sarebbe maturata poiché i titoli in esame non riportano degli elementi essenziali, quali la scadenza o il numero di serie, e che non risulta che abbia consegnato al defunto , unitamente ai buoni, il CP_3 Persona_1
foglio informativo e analitico necessario per l'adempimento dei propri doveri di informazione nei confronti dei risparmiatori.
In particolare, in ordine all'avvenuta prescrizione, hanno dedotto che ai sensi dell'art. 2935
C.C. “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, per cui il
dies a quo di riferimento dovrebbe essere quello del rinvenimento dei buoni da parte delle odierne attrici;
hanno quindi richiamato la giurisprudenza recente che si è pronunciata stabilendo che l'omissione dei doveri di informazione e trasparenza in capo a CP_3
impedisce il decorso del termine di prescrizione.
Hanno rilevato che il rapporto tra e i risparmiatori è di tipo contrattuale, con CP_3
conseguente applicazione dei principi di correttezza e buona fede ed essendo la prescrizione pagina 2 di 8 indissolubilmente legata alla data di scadenza, la mancanza di trasparenza su questo elemento cruciale rafforza la posizione del risparmiatore che chiede il diritto al rimborso.
Hanno concluso chiedendo la condanna di e del al CP_3 Controparte_4
rimborso dei buoni fruttiferi oggetto di causa, con interessi e rivalutazione monetaria nonché
con applicazione della capitalizzazione degli interessi sulla somma di ogni buono;
con condanna al risarcimento dei danni e pagamento di competenze e onorari.
Si è costituita che ha dedotto che i titoli in esame, appartenenti alla tipologia CP_3
ordinaria, erano fruttiferi di interesse fino al compimento del 30° anno solare successivo a quello di emissione per come testualmente riportato sul retro del BFP: “il credito è prescritto
dopo trent'anni dalla data di emissione del buono, qualora nessun atto di richiesta o di diffida sia
avvenuto entro il trentennio.”
Relativamente alla normativa applicabile nel caso di specie, ha dedotto l'art. 176 del DPR n°
156/1973 (Prescrizione del credito dei buoni postali fruttiferi) prevedeva espressamente che: “I
buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a
quello di emissione. Dal 1°gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di
interessi e sono rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni;
la prescrizione è interrotta da un atto di richiesta o di diffida”.
Ha quindi dedotto che i BFP in parola risultano ampliamente prescritti, rispettivamente:
quello emesso nel 1952 il 1 ° gennaio 1988, quelli emessi nel 1955 il 1 ° gennaio 1991 e quelli emessi nel 1962 il 1° gennaio 1998. Ha poi evidenziato che si riserva la Controparte_3
facoltà di disporre il rimborso di B.F.P. prescritti che rientrano nelle proprie competenze
(B.F.P. ordinari emessi fino al 31 dicembre 1964 e B.F.P. a termine emessi fino al 31 dicembre
1985) per un atto di liberalità e ha in effetti offerto il rimborso della somma a controparte con pec del 22.4.2022 rimasta tuttavia inevasa.
Sul dies a quo relativo al termine di prescrizione ha rilevato che il termine non decorre dalla data del ritrovamento dei buoni eventualmente smarriti, deducendo che il comportamento pagina 3 di 8 del debitore non può influenzare il decorso della prescrizione, tranne che nell'ipotesi di occultamento doloso del debito di cui all'art. 2941 n. 8 c.c.; sul punto relativo alla mancata consegna del foglio informativo eccepita dalle attrici ha evidenziato che la consegna del foglio informativo è stata introdotta dal D.M. 19.12.2000 mentre i buoni fruttiferi per cui è causa sono stati emessi negli anni 1952, 1955 e 1962 quindi prima dell'entrata in vigore del richiamato D.M. 19.12.2000 .
In ordine al risarcimento danni ha dedotto l'inapplicabilità, per i titoli in esame (non costituenti veri e propri titoli di credito) della disciplina di tutela del consumatore. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto integrale della domanda attorea con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si è costituito il che ha dedotto l'avvenuta Controparte_4
prescrizione dei buoni oggetto di causa, sul presupposto che il diritto può essere fatto valere se ricorre la possibilità giuridica di esercitarlo e, dunque, non sono di ostacolo alla prescrizione gli impedimenti di fatto che il titolare del diritto incontri nell'esercizio di esso.
Ha rilevato che l'“ignoranza incolpevole” non vale ad impedire il naturale compimento del termine prescrizionale e pertanto non può essere invocata dalle odierne attrici per ottenere il rimborso di titoli ormai prescritti. Quanto al dies a quo ha dedotto che esso non può coincidere con la data del presunto ritrovamento dei titoli, posto che l'impossibilità cui fa riferimento l'art. 2935 C.C. sarebbe solo quella di tipo giuridico, rimanendo esclusi gli ostacoli di mero fatto.
In ordine alle carenze informative in fase di collocamento dei titoli oggetto di causa ha segnalato che tutte le condizioni dell'investimento relative ai buoni oggetto di causa sono contenute nel citato R.D. 14 novembre 1953, in relazione al quale, dunque, vige la presunzione di conoscenza da parte dei consociati in base al regime di pubblicità notizia degli atti pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Il rapporto derivante dalla sottoscrizione del buono è
regolato in via primaria dal DM dei BFP, le cui prescrizioni integrerebbero il contenuto del titolo ex art. 1339 c.c. colmando eventuali mancanze/lacune presenti sul testo cartaceo del pagina 4 di 8 buono. Ha concluso per il rigetto integrale della domanda attorea e comunque per l'esclusiva eventuale responsabilità in capo a . CP_3
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e all'udienza dell'8 luglio 2024 il sottoscritto Magistrato medio tempore subentrato nella titolarità del fascicolo l'ha trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è infondata.
Occorre preliminarmente osservare che i buoni oggetto di causa sono disciplinati dal Regio
Decreto legge 6 dicembre 1924, n. 2106, come riportato sugli stessi titoli;
la norma prevede all'art. 1 che Il credito dell'intestatario sarà prescritto dopo 30 anni dalla data di emissione del buono,
qualora nessun atto di richiesta o di diffida sia avvenuto entro il trentennio”. Successivamente, il
D.P.R. 156/1973 ha stabilito che i buoni emessi precedentemente la data del Decreto si sarebbero prescritti allo scadere del trentesimo anno solare. Nella fattispecie i buoni oggetto di causa sono cinque, emessi negli anni 1952, 1955 e 1962.
Sulla base del quadro normativo, dunque, il diritto al rimborso dei buoni emessi nel 1952, nel
1955 e nel 1962 deve considerarsi ampiamento prescritto.
Ciò premesso, priva di fondamento appare la deduzione attorea secondo cui la prescrizione del diritto al rimborso del titolo decorrerebbe soltanto dal suo ritrovamento atteso che solo in quel momento veniva acquisita la conoscenza giuridica del diritto. La morte di
[...]
, sottoscrittore dei buoni e originario titolare del diritto, è avvenuta il 9.5.1963 e le Per_1
attrici sostengono di avere rinvenuto i buoni di cui è causa solo nel 2019, senza addurre alcuna ragione né tantomeno alcuna prova circa l'impossibilità della riscossione entro i termini di prescrizione dei buoni stessi da parte del defunto. Né lo smarrimento, peraltro non provato, da parte del può in alcun modo costituire un fatto impeditivo del decorso CP_1
della prescrizione, ex art. 2935 c.c.
Sul tema generale della prescrizione e della sua decorrenza dal momento in cui il diritto può
essere fatto valere, inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che (Cass., n. 15622/2001; Cass., n.
pagina 5 di 8 6209/99; Cass., n. 9291/97) l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ.
attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, come quelli che trovino la loro causa nell'ignoranza, da parte del titolare, dell'evento generatore del suo diritto e nel ritardo con cui egli proceda ad accertarlo per la mancata comunicazione, giacché solo in caso di dolo da parte del debitore la prescrizione rimarrà sospesa ai sensi dell'art. 2941 n. 8 cod. civ.. Né coglie nel segno la prospettazione attorea, smentita dalla produzione documentale, secondo cui i buoni sottoscritti difetterebbero di elementi essenziali, tali da impedire la maturazione della prescrizione poiché in tesi riconducibile ad un dolo del debitore. Come evidenziato dalla
Suprema Corte, i buoni fruttiferi postali vanno qualificati come titoli di legittimazione (ex pluribus Cass. Civ. sent. n. 27809/2005, Cass. Sez. Un. sent. 13979/2007; Cass. sent. n.
19002/2017, Cass. SU sent, n. 3963/2019 ; Cass. ord. n. 4748 /2022), necessari, ex art. 2002 c.c., a identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione, giustificando, anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori anche alla disciplina dettata dai Decreti Ministeriali emanati. Nel
caso di specie i titoli oggetto del procedimento risultano completi, leggibili e dotati delle informazioni necessarie a sufficienti sia a permettere il naturale decorso del tempo necessario a prescrivere sia a ritenere adempiuto il dovere di informazione e diligenza in capo a
[...]
. Nello specifico è infatti riportata la data di emissione, accompagnata dall'indicazione CP_3
sulla prescrizione del titolo, la cui data è correttamente individuata in 30 anni dall'emissione del titolo stesso. La circostanza è incontestata e incontestabile poiché oggetto di prova documentale oltretutto depositata dalle stesse parti attrici. Non vi è dunque alcun elemento idoneo a determinare l'interruzione della prescrizione né tantomeno alcuna violazione degli obblighi informativi sulle caratteristiche dei buoni tale da poter fondare una domanda di rimborso o di risarcimento dei danni cagionati dalla violazione dell'obbligo di informazione posti in capo a proposta dalle attrici. CP_3
pagina 6 di 8 L'obbligo di informazione, da intendersi come obbligo di di dare al CP_3
risparmiatore informazioni precise al momento della sottoscrizione al fine di individuare la suddetta scadenza, costituisce parte integrante del programma negoziale scaturente dalla sottoscrizione del buono fruttifero ed è soddisfatto nel caso di specie dalla testuale indicazione della data di emissione e del regime di prescrizione applicabile ai titoli stessi.
Vi è in definitiva in atti prova documentale dell'adempimento di , con CP_3
conseguente rigetto anche della domanda di risarcimento del danno correlata.
Per tali ragioni, il Tribunale rigetta la domanda attorea.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, parametri minimi per la fase di studio, introduttivo e di decisione esclusa la fase istruttoria non espletata in considerazione della non complessità
della questione affrontata e della ridotta attività difensiva svolta.
PQM
il TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA, in composizione monocratica, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Rigetta integralmente la domanda attorea;
2) Condanna le sig.re e alla rifusione delle spese Controparte_1 Controparte_2
di lite a favore dei convenuti che liquida in euro 1700,00 per competenze professionali oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Vibo Valentia, 13.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 571/2022 R.G.A.C. promossa da:
e , in qualità di eredi del defunto sig. Controparte_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliate a AN RO (VV) in C.da lacchi, presso lo Persona_1
studio dell'Avv. Aldo Currà, che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
- ATTRICI –
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore DE LUCA, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale -Dislocazione di Reggio Calabria – Via Miraglia n° 14 CP_3
- CONVENUTA-
E CONTRO
, in persona del Ministro in carica pro tempore, Controparte_4
legale rappresentante, c. f. , per legge domiciliato presso gli uffici, siti in via G. Da P.IVA_2
Fiore, 34, dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (c. f. ) che lo P.IVA_3
rappresenta e difende ex lege, nonché, ai fini del presente procedimento, rappresentato e difeso anche dall'avv. Silvio Colloca
- CONVENUTO – pagina 1 di 8 - Oggetto: altri contratti atipici
- Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le sig.re hanno agito in giudizio deducendo di essere eredi del sig. CP_1 [...]
, deceduto nel 1963, che aveva sottoscritto tra gli anni '50 e '60 n. 5 buoni postali Per_1
fruttiferi e precisamente: 1) N. 000628 di lire ventimila del 25.10.1955, 2) N. 000551 di lire diecimila del 25.08.1962, 3) N. 000629 di lire ventimila del 28.08.1952, 4) N. 000911 di lire cinquantamila del 25.10.1955, 5) N. 000910 di lire cinquantamila del 25.08,1962;
Hanno dedotto di avere rinvenuto i titoli nel 2019 e di essersi recate nello stesso anno presso l'ufficio postale per richiederne la riscossione, senza tuttavia ottenerla. Hanno quindi contattato per tramite del loro legale il , il quale ha Controparte_4
loro comunicato l'avvenuta prescrizione dei buoni.
Hanno rilevato che la prescrizione non sarebbe maturata poiché i titoli in esame non riportano degli elementi essenziali, quali la scadenza o il numero di serie, e che non risulta che abbia consegnato al defunto , unitamente ai buoni, il CP_3 Persona_1
foglio informativo e analitico necessario per l'adempimento dei propri doveri di informazione nei confronti dei risparmiatori.
In particolare, in ordine all'avvenuta prescrizione, hanno dedotto che ai sensi dell'art. 2935
C.C. “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, per cui il
dies a quo di riferimento dovrebbe essere quello del rinvenimento dei buoni da parte delle odierne attrici;
hanno quindi richiamato la giurisprudenza recente che si è pronunciata stabilendo che l'omissione dei doveri di informazione e trasparenza in capo a CP_3
impedisce il decorso del termine di prescrizione.
Hanno rilevato che il rapporto tra e i risparmiatori è di tipo contrattuale, con CP_3
conseguente applicazione dei principi di correttezza e buona fede ed essendo la prescrizione pagina 2 di 8 indissolubilmente legata alla data di scadenza, la mancanza di trasparenza su questo elemento cruciale rafforza la posizione del risparmiatore che chiede il diritto al rimborso.
Hanno concluso chiedendo la condanna di e del al CP_3 Controparte_4
rimborso dei buoni fruttiferi oggetto di causa, con interessi e rivalutazione monetaria nonché
con applicazione della capitalizzazione degli interessi sulla somma di ogni buono;
con condanna al risarcimento dei danni e pagamento di competenze e onorari.
Si è costituita che ha dedotto che i titoli in esame, appartenenti alla tipologia CP_3
ordinaria, erano fruttiferi di interesse fino al compimento del 30° anno solare successivo a quello di emissione per come testualmente riportato sul retro del BFP: “il credito è prescritto
dopo trent'anni dalla data di emissione del buono, qualora nessun atto di richiesta o di diffida sia
avvenuto entro il trentennio.”
Relativamente alla normativa applicabile nel caso di specie, ha dedotto l'art. 176 del DPR n°
156/1973 (Prescrizione del credito dei buoni postali fruttiferi) prevedeva espressamente che: “I
buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a
quello di emissione. Dal 1°gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di
interessi e sono rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni;
la prescrizione è interrotta da un atto di richiesta o di diffida”.
Ha quindi dedotto che i BFP in parola risultano ampliamente prescritti, rispettivamente:
quello emesso nel 1952 il 1 ° gennaio 1988, quelli emessi nel 1955 il 1 ° gennaio 1991 e quelli emessi nel 1962 il 1° gennaio 1998. Ha poi evidenziato che si riserva la Controparte_3
facoltà di disporre il rimborso di B.F.P. prescritti che rientrano nelle proprie competenze
(B.F.P. ordinari emessi fino al 31 dicembre 1964 e B.F.P. a termine emessi fino al 31 dicembre
1985) per un atto di liberalità e ha in effetti offerto il rimborso della somma a controparte con pec del 22.4.2022 rimasta tuttavia inevasa.
Sul dies a quo relativo al termine di prescrizione ha rilevato che il termine non decorre dalla data del ritrovamento dei buoni eventualmente smarriti, deducendo che il comportamento pagina 3 di 8 del debitore non può influenzare il decorso della prescrizione, tranne che nell'ipotesi di occultamento doloso del debito di cui all'art. 2941 n. 8 c.c.; sul punto relativo alla mancata consegna del foglio informativo eccepita dalle attrici ha evidenziato che la consegna del foglio informativo è stata introdotta dal D.M. 19.12.2000 mentre i buoni fruttiferi per cui è causa sono stati emessi negli anni 1952, 1955 e 1962 quindi prima dell'entrata in vigore del richiamato D.M. 19.12.2000 .
In ordine al risarcimento danni ha dedotto l'inapplicabilità, per i titoli in esame (non costituenti veri e propri titoli di credito) della disciplina di tutela del consumatore. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto integrale della domanda attorea con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si è costituito il che ha dedotto l'avvenuta Controparte_4
prescrizione dei buoni oggetto di causa, sul presupposto che il diritto può essere fatto valere se ricorre la possibilità giuridica di esercitarlo e, dunque, non sono di ostacolo alla prescrizione gli impedimenti di fatto che il titolare del diritto incontri nell'esercizio di esso.
Ha rilevato che l'“ignoranza incolpevole” non vale ad impedire il naturale compimento del termine prescrizionale e pertanto non può essere invocata dalle odierne attrici per ottenere il rimborso di titoli ormai prescritti. Quanto al dies a quo ha dedotto che esso non può coincidere con la data del presunto ritrovamento dei titoli, posto che l'impossibilità cui fa riferimento l'art. 2935 C.C. sarebbe solo quella di tipo giuridico, rimanendo esclusi gli ostacoli di mero fatto.
In ordine alle carenze informative in fase di collocamento dei titoli oggetto di causa ha segnalato che tutte le condizioni dell'investimento relative ai buoni oggetto di causa sono contenute nel citato R.D. 14 novembre 1953, in relazione al quale, dunque, vige la presunzione di conoscenza da parte dei consociati in base al regime di pubblicità notizia degli atti pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Il rapporto derivante dalla sottoscrizione del buono è
regolato in via primaria dal DM dei BFP, le cui prescrizioni integrerebbero il contenuto del titolo ex art. 1339 c.c. colmando eventuali mancanze/lacune presenti sul testo cartaceo del pagina 4 di 8 buono. Ha concluso per il rigetto integrale della domanda attorea e comunque per l'esclusiva eventuale responsabilità in capo a . CP_3
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e all'udienza dell'8 luglio 2024 il sottoscritto Magistrato medio tempore subentrato nella titolarità del fascicolo l'ha trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è infondata.
Occorre preliminarmente osservare che i buoni oggetto di causa sono disciplinati dal Regio
Decreto legge 6 dicembre 1924, n. 2106, come riportato sugli stessi titoli;
la norma prevede all'art. 1 che Il credito dell'intestatario sarà prescritto dopo 30 anni dalla data di emissione del buono,
qualora nessun atto di richiesta o di diffida sia avvenuto entro il trentennio”. Successivamente, il
D.P.R. 156/1973 ha stabilito che i buoni emessi precedentemente la data del Decreto si sarebbero prescritti allo scadere del trentesimo anno solare. Nella fattispecie i buoni oggetto di causa sono cinque, emessi negli anni 1952, 1955 e 1962.
Sulla base del quadro normativo, dunque, il diritto al rimborso dei buoni emessi nel 1952, nel
1955 e nel 1962 deve considerarsi ampiamento prescritto.
Ciò premesso, priva di fondamento appare la deduzione attorea secondo cui la prescrizione del diritto al rimborso del titolo decorrerebbe soltanto dal suo ritrovamento atteso che solo in quel momento veniva acquisita la conoscenza giuridica del diritto. La morte di
[...]
, sottoscrittore dei buoni e originario titolare del diritto, è avvenuta il 9.5.1963 e le Per_1
attrici sostengono di avere rinvenuto i buoni di cui è causa solo nel 2019, senza addurre alcuna ragione né tantomeno alcuna prova circa l'impossibilità della riscossione entro i termini di prescrizione dei buoni stessi da parte del defunto. Né lo smarrimento, peraltro non provato, da parte del può in alcun modo costituire un fatto impeditivo del decorso CP_1
della prescrizione, ex art. 2935 c.c.
Sul tema generale della prescrizione e della sua decorrenza dal momento in cui il diritto può
essere fatto valere, inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che (Cass., n. 15622/2001; Cass., n.
pagina 5 di 8 6209/99; Cass., n. 9291/97) l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ.
attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, come quelli che trovino la loro causa nell'ignoranza, da parte del titolare, dell'evento generatore del suo diritto e nel ritardo con cui egli proceda ad accertarlo per la mancata comunicazione, giacché solo in caso di dolo da parte del debitore la prescrizione rimarrà sospesa ai sensi dell'art. 2941 n. 8 cod. civ.. Né coglie nel segno la prospettazione attorea, smentita dalla produzione documentale, secondo cui i buoni sottoscritti difetterebbero di elementi essenziali, tali da impedire la maturazione della prescrizione poiché in tesi riconducibile ad un dolo del debitore. Come evidenziato dalla
Suprema Corte, i buoni fruttiferi postali vanno qualificati come titoli di legittimazione (ex pluribus Cass. Civ. sent. n. 27809/2005, Cass. Sez. Un. sent. 13979/2007; Cass. sent. n.
19002/2017, Cass. SU sent, n. 3963/2019 ; Cass. ord. n. 4748 /2022), necessari, ex art. 2002 c.c., a identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione, giustificando, anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori anche alla disciplina dettata dai Decreti Ministeriali emanati. Nel
caso di specie i titoli oggetto del procedimento risultano completi, leggibili e dotati delle informazioni necessarie a sufficienti sia a permettere il naturale decorso del tempo necessario a prescrivere sia a ritenere adempiuto il dovere di informazione e diligenza in capo a
[...]
. Nello specifico è infatti riportata la data di emissione, accompagnata dall'indicazione CP_3
sulla prescrizione del titolo, la cui data è correttamente individuata in 30 anni dall'emissione del titolo stesso. La circostanza è incontestata e incontestabile poiché oggetto di prova documentale oltretutto depositata dalle stesse parti attrici. Non vi è dunque alcun elemento idoneo a determinare l'interruzione della prescrizione né tantomeno alcuna violazione degli obblighi informativi sulle caratteristiche dei buoni tale da poter fondare una domanda di rimborso o di risarcimento dei danni cagionati dalla violazione dell'obbligo di informazione posti in capo a proposta dalle attrici. CP_3
pagina 6 di 8 L'obbligo di informazione, da intendersi come obbligo di di dare al CP_3
risparmiatore informazioni precise al momento della sottoscrizione al fine di individuare la suddetta scadenza, costituisce parte integrante del programma negoziale scaturente dalla sottoscrizione del buono fruttifero ed è soddisfatto nel caso di specie dalla testuale indicazione della data di emissione e del regime di prescrizione applicabile ai titoli stessi.
Vi è in definitiva in atti prova documentale dell'adempimento di , con CP_3
conseguente rigetto anche della domanda di risarcimento del danno correlata.
Per tali ragioni, il Tribunale rigetta la domanda attorea.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, parametri minimi per la fase di studio, introduttivo e di decisione esclusa la fase istruttoria non espletata in considerazione della non complessità
della questione affrontata e della ridotta attività difensiva svolta.
PQM
il TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA, in composizione monocratica, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Rigetta integralmente la domanda attorea;
2) Condanna le sig.re e alla rifusione delle spese Controparte_1 Controparte_2
di lite a favore dei convenuti che liquida in euro 1700,00 per competenze professionali oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Vibo Valentia, 13.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8