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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2797 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello iscritto al n. 5040/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2439/2022, pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data
02/11/2022, notificata il 02/11/2022, pendente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Viviana Visciano (C.F.: ); C.F._2
APPELLANTE
E
Avv. (C.F.: ), rappresentato Controparte_1 C.F._3
e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv.
Ciro Savino (C.F.: ); C.F._4 APPELLATO
NONCHE'
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
suo procuratore speciale dott. – giusta procura Controparte_3
per Notar di Bologna rep. 96608/12060 del Persona_1
28/6/22, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli Avv.ti Faustino Manfredonia, (C.F.
), e Claudio Manfredonia, (C.F. C.F._5
); C.F._6
APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale dell'avvocato.
Conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.mo Collegio adito, in riforma integrale della sentenza n. 2439/2022 resa in data 1-2/11/2022 dal
Tribunale di Torre Annunziata, 2^ Sezione Civile, Giudice Unico Dott.ssa
Lara Vernaglia Lombardi a definizione del giudizio rubricato al NRG
7782/2017, promosso da nei confronti dell'avv. Parte_1
e da quest'ultimo esteso nei confronti della Controparte_1
– NOTIFICATA dalla Compagnia UnipolSai al Controparte_4
procuratore dell'attore in data 02.11.2022, così statuire:
1) Accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv.
per gli eventi analiticamente descritti in narrativa;
Controparte_1
2) Per l'effetto dell'accertamento di cui al punto precedente, condannare il predetto avv. e la Compagnia Assicurativa Controparte_1
convenuta, in solido, al pagamento di tutti i danni subiti dall'attore
pag. 2/22 (danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresi danno biologico, da perdita da chance, da stress, da violazione di diritti costituzionalmente garantiti e ogni altro danno che emergerà dalle risultanze istruttorie) a seguito degli eventi suddetti, nella misura di € 32.541,80, o nella diversa somma, valutata, se del caso, equitativamente dall'Ill.mo Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, il tutto nei limiti della competenza di valore del presente giudizio;
3) Condannare il convenuto e la Compagnia Assicurativa convenuta, in solido, al pagamento e/o refusione in favore dell'appellante delle spese di
CTU disposte dal Giudice di Primo Grado;
4) Condannare, in ogni caso, il convenuto e la Compagnia Assicurativa, in solido, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre rimborso contributo unificato e bolli dei due gradi di giudizio, rimborso spese forfettarie e onorari di giudizio, oltre accessori come per legge, in favore dell'appellante”;
l'appellato, Avv. , concludeva come segue: “- previa Controparte_1
conferma della statuizione di prime cure, rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e
C.P.A. per entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda attrice, con riforma totale e/o parziale della sentenza di primo grado, dichiarare il terzo CP_5 [...]
tenuto a manlevare e tenere indenne il comparente Controparte_2
pag. 3/22 indenne da qualsivoglia pregiudizio, di natura anche economico in dipendenza del risarcimento del danno eventualmente e/o parzialmente da corrispondere all'attore e, per l'effetto, condannare quest'ultimo a corrispondere ogni e qualsivoglia somma stabilita eventualmente dall'On
Collegio di Corte D'Appello
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione ad esso Avv. Ciro Savino, per dichiarato anticipo, relativamente ai due gradi di giudizio”;
l'appellata, così concludeva: “… perché la Controparte_2
Corte, disattesa ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta, dichiari inammissibile ed infondato e, in entrambi i casi, rigetti l'appello che il
Sig. ha proposto, e, nel caso in cui fosse riproposta, rigetti anche Pt_1
la domanda di garanzia dell'avv. Garofalo per la parte eccedente i termini e la misura descritti in premessa in cui l'ha assunta.
Condanni chi di ragione al pagamento delle spese del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 11/12/2017, Parte_1
esponeva che: nel lontano 2002, conferiva mandato professionale al convenuto, avv. , con studio professionale in Controparte_1
Sorrento, al Corso Italia 353, al fine di ricevere tutela ed assistenza legale correlata alla richiesta di risarcimento danni per le lesioni subite durante una partita di calcetto presso un impianto sportivo di pag. 4/22 Sorrento;
forniva, al professionista, ogni opportuna documentazione volta a sostenere la fondatezza della propria iniziativa e, in base a tale incartamento, l'avv. redigeva e trasmetteva lettera di CP_1
richiesta risarcimento danni il 06.05.2002; si sottoponeva anche ad una visita medico legale e, nel 2004, trasmetteva al difensore la relazione medica di parte redatta dal dott. ; l'avv. Persona_2
, pur avendo a disposizione la documentazione utile, CP_1
ometteva di proporre l'azione giudiziale, astenendosi, altresì, dal porre in essere qualsivoglia attività in favore dell'attore che, per diversi anni, pur chiedendo ragguagli sugli sviluppi dell'iniziativa legale, non riceveva se non vaghe e generiche informazioni;
stante la condotta inerte del difensore, in data 30.03.2017, inoltrava una formale lettera di richiesta informazioni sul (presunto) contenzioso pendente ma, a tale missiva, non riceveva alcun riscontro;
si recava personalmente presso gli uffici del Tribunale di Torre Annunziata Sez. Distaccata di
Sorrento per avere notizie sulla causa pendente e, con sua enorme sorpresa, appurava che l'avv. aveva sì proposto un giudizio CP_1
nel suo interesse ma non nel 2002, bensì nel maggio del 2012, cioè dieci anni dopo, e, dopo averlo incardinato, l'aveva abbandonato nella fase iniziale, non presentandosi in udienza, con conseguente ordinanza di estinzione della causa resa dal Giudicante il 16.12.2013; sussisteva la responsabilità del professionista, avendo lo stesso instaurato il giudizio 10 anni dopo avere ricevuto l'incarico, quando ormai il diritto, trattandosi di credito risarcitorio nascente da un illecito extracontrattuale, si era prescritto;
inoltre, il convenuto aveva anche pag. 5/22 violato l'obbligo di fornire informazioni corrette ed esaustive in relazione allo svolgimento dell'incarico professionale.
Sulla scorta di tali premesse, l'attore domandava che, previo accertamento della sua responsabilità professionale, l'avvocato fosse condannato risarcimento ”di tutti i danni Controparte_1
subiti dall'attore (danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresi danno biologico, da perdita da chance, da stress, da violazione di diritti costituzionalmente garantiti e ogni altro danno che emergerà dalle risultanze istruttorie) a seguito degli eventi suddetti, nella misura di €
32.541,80, o nella diversa somma, valutata, se del caso, equitativamente”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l'avvocato , resistendo, per quanto di Controparte_1
ragione, alla domanda e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la da cui pretendeva di essere Controparte_2
manlevato in ipotesi di ritenuta fondatezza della pretesa attorea.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio e notificato l'atto di citazione per chiamata in causa del terzo, nel Controparte_2
costituirsi in giudizio, concludeva per il rigetto della domanda attorea, nonché per l'inoperatività della copertura assicurativa rispetto ai danni non patrimoniali e per il contenimento, dell'eventuale obbligo di manleva, nei limiti delle condizioni di polizza, e, quindi, per somme eccedenti la franchigia prevista dagli artt. 724 e 731 delle CGA.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., il G.I. ammetteva la prova per testi articolata dall'attore.
pag. 6/22 Espletato tale mezzo istruttorio, trattenuta una prima volta la causa in decisione, rimessa la stessa sul ruolo per l'espletamento di una CTU medico legale, depositato, dal nominato ausiliare, l'elaboratore peritale, finalizzato ad accertare la natura ed entità dei postumi lamentati dall'attore, all'esito del giudizio, il Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “rigetta la domanda dell'attore .. dichiara interamente compensate, tra tutte le parti, le spese di lite ponendo a carico dell'attore le spese di c.t.u.”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, ad esso notificata in data 2.11.2022, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., Parte_1
interponeva appello, con atto tempestivamente notificato in data
25.11.2022, sollecitandone l'integrale riforma e concludendo nei termini innanzi riportati.
Con comparsa ritualmente depositata, si costituiva in giudizio l'avvocato , contestando la fondatezza del gravame Controparte_1
e reiterando, per l'ipotesi di relativo accoglimento, la domanda di manleva nei confronti di Controparte_2
Si costituiva, altresì, contestando la fondatezza Controparte_2
dell'avversa impugnazione e sollecitandone il rigetto.
All'esito della prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, questa Corte così provvedeva: “letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note
pag. 7/22 scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 28.3.2025”.
Quindi, con ordinanza comunicata alle parti in data 1.4.2025, la causa era trattenuta in decisione in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Depositati dalle parti gli scritti finali, il fascicolo veniva rimesso al
Collegio per la decisione.
§3.
Il Giudice di primo grado, premessa la qualificazione dell'obbligazione del professionista come di mezzi e non di risultato, richiamava quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva, circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, dovendo il cliente, che lamenta l'inadempimento, provare, in termini probabilistici, che senza la negligenza e/o l'imperizia del legale, il risultato voluto sarebbe stato conseguito. Rilevava che, secondo tale orientamento, “La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone, pertanto, la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività dell'avvocato,
l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole
pag. 8/22 dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita;
tale giudizio, da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica, è riservato al giudice di merito, con decisione non sindacabile da questa Corte se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici”.
Premetteva, altresì, che, secondo la prospettazione dell'attore,
l'inadempimento del professionista era consistito nella circostanza che, facendo maturare la prescrizione, l'avvocato gli faceva perdere la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un infortunio occorso in occasione di una partita di calcio.
Ciò posto, il Giudice riteneva che il convenuto avesse dimostrato di avere utilmente interrotto il decorso della prescrizione, avendo depositato quattro lettere di messa in mora, (rispettivamente spedite il
10.05.2002, il 28.03.2007, il 6.02.2012 e il 2.02.2017, corredate dei relativi avvisi di ricevimento), indirizzate alla società verosimilmente titolare dell'impianto sportivo e dalla stessa ricevute.
Rilevava, quindi, che “Essendosi interrotta la prescrizione (che non si era affatto verificata all'epoca dell'introduzione del giudizio stante le lettere di messa in mora e quella in particolare del 6.2.2012 laddove dalla relazione medica di parte si evince che il sinistro di era verificato il
20.2.2002), l'attore ancora nel 2017 ben avrebbe potuto intraprendere
l'azione giudiziale contro la società responsabile per far valere il suo diritto al risarcimento per l'infortunio subito nel 2002”.
pag. 9/22 Evidenziava, pertanto, che la pur censurabile condotta professionale dell'avvocato, consistita nell'avere instaurato il giudizio solo nel 2012
(a fronte di un incarico professionale ricevuto nel 2002), per poi abbandonarlo nella fase iniziale, non aveva compromesso il credito dell'attore e, pertanto, andava, sotto tale profilo, escluso il nesso causale tra l'inadempimento ed il danno.
Osservava, altresì, che, nel giudizio presupposto, la società convenuta, pretesa titolare del campo sportivo, aveva sollevato un'eccezione di carenza di legittimazione passiva, da ritenersi difficilmente superabile sulla base della scarna documentazione offerta dall'attore al proprio avvocato, rappresentata da uno scontrino relativo all'acquisto di una bibita. Pertanto, la domanda andava rigettata, non potendosi, alla luce della sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva da parte del presunto responsabile del danno, formulare una valutazione prognostica favorevole rispetto all'esito della causa presupposta.
§ 4.
Nell'impugnare la sentenza, l'appellante, con il primo motivo, deduceva che il Giudice aveva errato nel ritenere che l'avv. avesse CP_1
tempestivamente interrotto il decorso del termine di prescrizione.
Invero, rilevato che, trattandosi di illecito contrattuale, si applicava la prescrizione quinquennale, tale termine, essendosi il danno verificato nel 2002, era spirato nel 2007, senza che, entro tale data, l'avv.
, dopo avere notificato, alla società che aveva la gestione CP_1
pag. 10/22 dell'impianto sportivo, una prima lettera raccomandata il 10.05.2002, avesse dimostrato di averne utilmente interrotto il decorso.
Ed invero, tanto la lettera datata 6.02.2012, quanto quella del
2.02.2017, non potevano ritenersi giunte a destinazione, essendo i relativi avvisi di ricevimento incompleti, privi di sottoscrizione del ricevente, indirizzati presso un luogo, Via San Nicola alla Dogana 15,
Napoli, che non aveva alcuna attinenza con la sede legale della società.
Sulla scorta di tali rilievi, l'istante deduceva che il suo diritto, stante l'inidoneità delle citate missive, si era irrimediabilmente prescritto nel
2012.
Con il secondo motivo, l'appellante censurava la sentenza, sostenendo che erroneamente il Giudice aveva espresso un giudizio prognostico non favorevole rispetto al possibile esito della causa presupposta.
Osservava, al riguardo, che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quel giudizio sollevata dalla società convenuta CP_6
avrebbe potuto essere agevolmente superata, in quanto, dalla visura camerale di tale società, da esso istante acquisita, emergeva chiaramente che la stessa aveva, quale “attività prevalente”, la “gestione dei campi sportivi”.
Alla stregua di tale risultanza documentale, che l'avv. CP_1
avrebbe potuto agevolmente acquisire, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sarebbe stata superabile.
Con il terzo motivo, l'istante si doleva della mancata valorizzazione, da parte del Giudice, dell'ulteriore profilo di responsabilità da esso istante pag. 11/22 allegato, attinente alla violazione, da parte dell'avvocato, dell'obbligo di informazione del cliente.
Deduceva che, a causa della condotta inerte e silente dell'avvocato, non aveva ricevuto alcuna informazione circa lo stato e l'andamento della causa, scoprendo, solo nel 2017, dopo essersi personalmente attivato, la ridotta attività difensiva svolta dal convenuto.
Con il quarto motivo, l'appellante impugnava la sentenza, sostenendo che il Giudice, nonostante in atti fosse emersa la prova del conferimento dell'incarico professionale all'avv. , del CP_1
verificarsi dell'evento dannoso, fonte del credito risarcitorio, consistito in un infortunio riportato da esso istante su di un campo di calcio sito in Sorrento nel corso di una partita svoltasi nel 2002, come confermato dal teste escusso in primo grado, della Testimone_1
disponibilità, da parte del difensore, della documentazione medica attestante i danni subiti dall'attore, del grave inadempimento del professionista, reo di avere instaurato il giudizio solo nel 2012, nonostante un incarico ricevuto 10 anni prima, della violazione dell'obbligo informativo del cliente, della maturata prescrizione del credito risarcitorio, risalente addirittura al 2007, cinque anni dopo l'evento dannoso, della rilevanza della condotta inadempiente rispetto alla perdita, per l'attore, della chance di vincere la causa, aveva respinto la domanda.
Lamentava, altresì, a riprova della fondatezza della pretesa, che il
Giudice di primo grado, dopo avere introitato la causa in decisione, la pag. 12/22 rimetteva sul ruolo, per espletare una CTU volta a quantificare le lesioni fisiche da esso istante sofferto.
§ 5.
L'appello è infondato, pur imponendo di integrare la motivazione della gravata sentenza.
Giova premettere che, come correttamente rilevato dal primo Giudice, nelle azioni di responsabilità professionale dell'avvocato, incombe sull'attore, asseritamente danneggiato, l'onere di offrire elementi in base ai quali poter pervenire ad una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta.
Sul punto, invero, soccorre quel consolidato orientamento giurisprudenziale, a mente del quale “ l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale ... in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare
pag. 13/22 se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone" (Cass. 22376/2012; v., tra le tante, Cass.
n. 9917/2010) ..” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 6862 del 2018).
Tanto rammentato in diritto, occorre osservare che, nella specie, in effetti, il tema della prescrizione del credito risarcitorio, sul quale l'attore aveva inteso fondare la responsabilità professionale dell'avv.
, sia, in realtà, non conferente, per l'evidente ragione che, nel Pt_1
giudizio introdotto dal professionista nei confronti della
[...]
pretesa titolare dell'impianto sportivo teatro Controparte_7
del sinistro, l'eccezione di prescrizione non era stata nemmeno sollevata.
Infatti, come si desume dalla comparsa di costituzione, allegata alla produzione di parte di primo grado dell' , che la predetta Pt_1
società aveva depositato nel procedimento instaurato, nei confronti della stessa, dall'avv. per conto dell'odierno appellante, CP_1
dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, la non Controparte_7
aveva sollevato alcuna eccezione di prescrizione.
Né, del resto, l'attore aveva dedotto che, dopo l'avvenuta estinzione per inattività delle parti del predetto giudizio di risarcimento del danno introdotto dall'avv. , egli aveva nuovamente proposto la causa CP_1
contro la e che la domanda era stata rigettata per Controparte_7
avere il Giudice ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione.
pag. 14/22 E', invero, pacifico che, verificatasi l'estinzione del giudizio introdotto dall'avv. , l' non abbia successivamente avanzato CP_1 Pt_1
alcuna ulteriore pretesa risarcitoria contro la Controparte_7
Quindi, essendo la prescrizione rilevabile solo su eccezione di parte,
l'affermazione di responsabilità del difensore non può essere fondata sulla pretesa estinzione del credito risarcitorio, per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., in difetto della proposizione di tale eccezione ad opera della convenuta, CP_7
, e della mancata instaurazione, da parte del danneggiato, di un
[...]
successivo giudizio, nel quale siffatta questione sia stata eventualmente proposta.
In aggiunta, riguardo alla questione afferente all'eccezione di carenza di legittimazione passiva, si deve rimarcare che non sia ravvisabile la dedotta negligenza del professionista.
Infatti, è documentato, sempre dalla produzione di parte dell'avv.
allegata al fascicolo d'ufficio di primo grado, che il citato CP_1
difensore, nell'ambito del giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di
Torre Annunziata contro la , avesse depositato, Controparte_7
unitamente all'atto di citazione, la visura camerale di detta società, dalla quale emergeva che la stessa aveva, quale oggetto sociale, la gestione di impianti sportivi.
Deve, quindi, ritenersi che non sia, sotto tale profilo, ravvisabile l'inadempimento del professionista, avendo questi operato proprio l'attività difensiva (acquisizione della visura camerale), che, a detta pag. 15/22 dell' , sarebbe stata utile per superare il rilievo difensivo della Pt_1
. Controparte_7
Peraltro, il verificarsi dell'evento di danno presso il campo sito in via
Cesarano, Sorrento, confermata dalla prova testimoniale assunta nel corso del primo grado di giudizio, - prova che l'avv. aveva CP_1
articolato nell'atto di citazione e che sarebbe verosimilmente stata chiesta anche nel corso del giudizio presupposto -, in uno alla genericità dell'eccezione sollevata dalla , inducono a Controparte_7
dissentire, sul punto, dall'affermazione del Giudice di prime cure.
E', in altri termini, fondatamente sostenibile che, sulla scorta della documentazione prodotta dall'avv. e della prova orale che lo CP_1
stesso avrebbe potuto chiedere, il Giudice della causa presupposta potesse respingere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (da intendersi, rettamente, come di carenza di titolarità passiva) sollevata dalla . Controparte_7
§ 6.
Tanto premesso, osserva, peraltro, la Corte che la valutazione prognostica, circa il verosimile esito della causa presupposta, risulti decisivamente condizionata dall'esito dell'istruttoria orale svolta nel corso del primo grado di giudizio.
Sul punto, deve premettersi che, nella citazione notificata alla
[...]
su incarico dell' , l'avv. invocava CP_7 Pt_1 CP_1
l'affermazione di responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 o dell'art. 2043
c.c., della convenuta, quale titolare del capo di calcio sito in Sorrento,
pag. 16/22 via Cesarano 12, in ragione delle lesioni che l'odierno appellante ivi si era procurato nel corso di una partita di calcio amatoriale svoltasi il
20.2.2002. In particolare, l'allora attore assumeva che, a causa di un paolo di legno posto a bordo campo, privo di adeguati elementi di protezione e seminascosto, aveva riportato, durante l'incontro di calcio, la frattura del malleolo tibiale posteriore e del perone.
Tale essendo la causa petendi del giudizio, che l'avv. CP_1
instaurava su incarico dell' , dinanzi al Tribunale di Torre Pt_1
Annunziata, con citazione notificata il 3 luglio 2012, occorre verificare se le prove testimoniali, assunte nel corso del primo grado di questo giudizio, (alle quali occorre necessariamente riferirsi, non potendosi, per evidenti ragioni, considerare a tal fine il giudizio presupposto, estinto ai sensi dell'art. 309 c.p.c. per inattività delle parti), consentano di esprimere una valutazione di verosimile fondatezza della pretesa risarcitoria sottesa alla domanda in esame.
A tale quesito deve fornirsi risposta negativa.
Invero, considerato che, come emerge dal tenore della citazione notificata alla , la pretesa risarcitoria era stata Controparte_7
ricondotta alla fattispecie della responsabilità da cose in custodia, si deve ragionevolmente escludere che le prove in atti consentano di affermare, sia pure in via di mera prognosi, la riconducibilità causale, della descritta lesione personale, ad un'anomalia dell'impianto sportivo sede dell'incontro amatoriale cui l' partecipava Pt_1
insieme ad alcuni amici il 20.2.2002, alle ore 22.00 circa.
pag. 17/22 Ed invero, sul punto, non può omettersi di porre in risalto la palese genericità della deposizione resa dal teste Testimone_1
escusso in primo grado all'udienza del 12.12.2019, atteso che questi, qualificatosi amico dell'attore e testimone oculare dell'evento, riferiva unicamente che il campo sportivo teatro dell'evento era privo di protezioni e che l' si faceva male al piede ed alla gamba. Pt_1
Alcuna specifica descrizione veniva, invece, fornita in relazione alla concreta dinamica del sinistro.
Né, sul punto, soccorre l'esito della CTU medico legale svolta in primo grado, posto che la compatibilità della lesione con la riferita dinamica dell'evento, ivi riconosciuta dall'ausiliare, è, ovviamente, inidonea, in mancanza di una prova concernente la dinamica del sinistro, al fine di ritenere che, effettivamente, l' si sia procurato il danno per Pt_1
essere urtato, durante una fase di gioco, contro il palo di legno posto in prossimità del campo di gioco.
Peraltro, ad ulteriore riprova dell'inconsistenza della prova offerta circa la dinamica dell'evento, merita anche osservare che, nella cartella clinica rilasciata all dal P.O. di Sorrento, ove lo stesso veniva Pt_1
ricoverato in data 20.2.2002, a seguito del dedotto sinistro, si legge, riguardo alle cause della lesione, che il paziente riferiva di essere caduto accidentalmente mentre giocava a calcetto, senza che alcun riferimento venisse, invece, in quella sede operato alla responsabilità di terzi e, in specie, ad un'oggettiva pericolosità dell'impianto sportivo per la presenza di elementi fonte di potenziale pericolo per gli utenti.
pag. 18/22 Difettano, quindi, elementi concreti per potere astrattamente ricondurre la lesione sofferta dall' , consistita in una frattura Pt_1
del malleolo tibiale posteriore, alla dedotta mancata adozione, ad opera della società titolare del campo di calcio, di idonei presidi di protezione, con particolare riguardo alla presenza non segnalata del palo di legno ubicato in prossimità del campo di gioco.
Le esposte considerazioni inducono a ritenere che, anche ipotizzando che l'avv. avesse portato a termine il giudizio, da esso CP_1
instaurato, su incarico del suo assistito, e che la sollevata eccezione di difetto di legittimazione passivo fosse stata superata, la pretesa sarebbe verosimilmente stata rigettata.
Difetta, infatti, alla luce delle risultanze acquisite al giudizio, la prova di una possibile derivazione causale, della lesione fisica sofferta dall' , da un'anomalia del campo di calcio. Pt_1
Sotto altro profilo, non meno pregnante appare il rilievo difensivo dell'appellato, concernente la pretesa solvibilità della CP_7
.
[...]
Ed invero, al riguardo, alcuna specifica deduzione e prova è stata offerta dall' in ordine alla ragionevole possibilità che tale Pt_1
società, pacificamente priva di copertura assicurativa rispetto all'evento lesivo verificatosi nel 2002, ove pure in ipotesi condannata, fosse, poi, in grado di onorare il proprio debito.
D'altra parte, dovendosi l'incidenza causale della condotta inadempiente del professionista valutare, non solo in rapporto all'esito pag. 19/22 della causa presupposta, ma al concreto conseguimento del quantum debeatur, sarebbe stato precipuo onere del danneggiato dedurre e provare che la offriva sufficienti garanzie Controparte_7
patrimoniali, in grado di assicurare il soddisfacimento della pretesa risarcitoria.
In ogni caso, poi, non vi è in atti alcun elemento che possa indurre a formulare una prognosi favorevole circa la solvibilità della pretesa responsabile del danno, , e circa la possibilità che Controparte_7
l' riuscisse in concreto ad ottenere, dalla stessa, il Pt_1
soddisfacimento delle proprie ragioni.
Quanto osservato giustifica ampiamente il rigetto della domanda di risarcimento del danno azionata dall' nei confronti dell'avv. Pt_1
, non essendo sufficiente, come detto, ai fini del relativo CP_1
accoglimento, invocare il solo comportamento inadempiente del professionista, consistito nel fare estinguere la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. o, al limite, nel non avere fornito informazioni al cliente in relazione all'esito della causa presupposta.
§ 8.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione, nei confronti di entrambe le parti appellate, ed Controparte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio. CP_2
La relativa liquidazione viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del pag. 20/22 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, tenuto conto del disputatum, e riconoscimento dei compensi tabellari minimi, in ragione del ridotto numero e della modesta complessità delle questioni trattate.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'Avv. Ciro
Savino, dichiaratosi antistatario.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di CP_1
e di delle spese
[...] Controparte_2
processuali del grado di appello, che, in relazione a ciascuna parte appellata, liquida in euro 4.996,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Ciro Savino;
pag. 21/22 c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 23/05/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 22/22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello iscritto al n. 5040/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2439/2022, pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data
02/11/2022, notificata il 02/11/2022, pendente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Viviana Visciano (C.F.: ); C.F._2
APPELLANTE
E
Avv. (C.F.: ), rappresentato Controparte_1 C.F._3
e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv.
Ciro Savino (C.F.: ); C.F._4 APPELLATO
NONCHE'
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
suo procuratore speciale dott. – giusta procura Controparte_3
per Notar di Bologna rep. 96608/12060 del Persona_1
28/6/22, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli Avv.ti Faustino Manfredonia, (C.F.
), e Claudio Manfredonia, (C.F. C.F._5
); C.F._6
APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale dell'avvocato.
Conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.mo Collegio adito, in riforma integrale della sentenza n. 2439/2022 resa in data 1-2/11/2022 dal
Tribunale di Torre Annunziata, 2^ Sezione Civile, Giudice Unico Dott.ssa
Lara Vernaglia Lombardi a definizione del giudizio rubricato al NRG
7782/2017, promosso da nei confronti dell'avv. Parte_1
e da quest'ultimo esteso nei confronti della Controparte_1
– NOTIFICATA dalla Compagnia UnipolSai al Controparte_4
procuratore dell'attore in data 02.11.2022, così statuire:
1) Accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv.
per gli eventi analiticamente descritti in narrativa;
Controparte_1
2) Per l'effetto dell'accertamento di cui al punto precedente, condannare il predetto avv. e la Compagnia Assicurativa Controparte_1
convenuta, in solido, al pagamento di tutti i danni subiti dall'attore
pag. 2/22 (danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresi danno biologico, da perdita da chance, da stress, da violazione di diritti costituzionalmente garantiti e ogni altro danno che emergerà dalle risultanze istruttorie) a seguito degli eventi suddetti, nella misura di € 32.541,80, o nella diversa somma, valutata, se del caso, equitativamente dall'Ill.mo Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, il tutto nei limiti della competenza di valore del presente giudizio;
3) Condannare il convenuto e la Compagnia Assicurativa convenuta, in solido, al pagamento e/o refusione in favore dell'appellante delle spese di
CTU disposte dal Giudice di Primo Grado;
4) Condannare, in ogni caso, il convenuto e la Compagnia Assicurativa, in solido, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre rimborso contributo unificato e bolli dei due gradi di giudizio, rimborso spese forfettarie e onorari di giudizio, oltre accessori come per legge, in favore dell'appellante”;
l'appellato, Avv. , concludeva come segue: “- previa Controparte_1
conferma della statuizione di prime cure, rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e
C.P.A. per entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda attrice, con riforma totale e/o parziale della sentenza di primo grado, dichiarare il terzo CP_5 [...]
tenuto a manlevare e tenere indenne il comparente Controparte_2
pag. 3/22 indenne da qualsivoglia pregiudizio, di natura anche economico in dipendenza del risarcimento del danno eventualmente e/o parzialmente da corrispondere all'attore e, per l'effetto, condannare quest'ultimo a corrispondere ogni e qualsivoglia somma stabilita eventualmente dall'On
Collegio di Corte D'Appello
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione ad esso Avv. Ciro Savino, per dichiarato anticipo, relativamente ai due gradi di giudizio”;
l'appellata, così concludeva: “… perché la Controparte_2
Corte, disattesa ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta, dichiari inammissibile ed infondato e, in entrambi i casi, rigetti l'appello che il
Sig. ha proposto, e, nel caso in cui fosse riproposta, rigetti anche Pt_1
la domanda di garanzia dell'avv. Garofalo per la parte eccedente i termini e la misura descritti in premessa in cui l'ha assunta.
Condanni chi di ragione al pagamento delle spese del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 11/12/2017, Parte_1
esponeva che: nel lontano 2002, conferiva mandato professionale al convenuto, avv. , con studio professionale in Controparte_1
Sorrento, al Corso Italia 353, al fine di ricevere tutela ed assistenza legale correlata alla richiesta di risarcimento danni per le lesioni subite durante una partita di calcetto presso un impianto sportivo di pag. 4/22 Sorrento;
forniva, al professionista, ogni opportuna documentazione volta a sostenere la fondatezza della propria iniziativa e, in base a tale incartamento, l'avv. redigeva e trasmetteva lettera di CP_1
richiesta risarcimento danni il 06.05.2002; si sottoponeva anche ad una visita medico legale e, nel 2004, trasmetteva al difensore la relazione medica di parte redatta dal dott. ; l'avv. Persona_2
, pur avendo a disposizione la documentazione utile, CP_1
ometteva di proporre l'azione giudiziale, astenendosi, altresì, dal porre in essere qualsivoglia attività in favore dell'attore che, per diversi anni, pur chiedendo ragguagli sugli sviluppi dell'iniziativa legale, non riceveva se non vaghe e generiche informazioni;
stante la condotta inerte del difensore, in data 30.03.2017, inoltrava una formale lettera di richiesta informazioni sul (presunto) contenzioso pendente ma, a tale missiva, non riceveva alcun riscontro;
si recava personalmente presso gli uffici del Tribunale di Torre Annunziata Sez. Distaccata di
Sorrento per avere notizie sulla causa pendente e, con sua enorme sorpresa, appurava che l'avv. aveva sì proposto un giudizio CP_1
nel suo interesse ma non nel 2002, bensì nel maggio del 2012, cioè dieci anni dopo, e, dopo averlo incardinato, l'aveva abbandonato nella fase iniziale, non presentandosi in udienza, con conseguente ordinanza di estinzione della causa resa dal Giudicante il 16.12.2013; sussisteva la responsabilità del professionista, avendo lo stesso instaurato il giudizio 10 anni dopo avere ricevuto l'incarico, quando ormai il diritto, trattandosi di credito risarcitorio nascente da un illecito extracontrattuale, si era prescritto;
inoltre, il convenuto aveva anche pag. 5/22 violato l'obbligo di fornire informazioni corrette ed esaustive in relazione allo svolgimento dell'incarico professionale.
Sulla scorta di tali premesse, l'attore domandava che, previo accertamento della sua responsabilità professionale, l'avvocato fosse condannato risarcimento ”di tutti i danni Controparte_1
subiti dall'attore (danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresi danno biologico, da perdita da chance, da stress, da violazione di diritti costituzionalmente garantiti e ogni altro danno che emergerà dalle risultanze istruttorie) a seguito degli eventi suddetti, nella misura di €
32.541,80, o nella diversa somma, valutata, se del caso, equitativamente”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l'avvocato , resistendo, per quanto di Controparte_1
ragione, alla domanda e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la da cui pretendeva di essere Controparte_2
manlevato in ipotesi di ritenuta fondatezza della pretesa attorea.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio e notificato l'atto di citazione per chiamata in causa del terzo, nel Controparte_2
costituirsi in giudizio, concludeva per il rigetto della domanda attorea, nonché per l'inoperatività della copertura assicurativa rispetto ai danni non patrimoniali e per il contenimento, dell'eventuale obbligo di manleva, nei limiti delle condizioni di polizza, e, quindi, per somme eccedenti la franchigia prevista dagli artt. 724 e 731 delle CGA.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., il G.I. ammetteva la prova per testi articolata dall'attore.
pag. 6/22 Espletato tale mezzo istruttorio, trattenuta una prima volta la causa in decisione, rimessa la stessa sul ruolo per l'espletamento di una CTU medico legale, depositato, dal nominato ausiliare, l'elaboratore peritale, finalizzato ad accertare la natura ed entità dei postumi lamentati dall'attore, all'esito del giudizio, il Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “rigetta la domanda dell'attore .. dichiara interamente compensate, tra tutte le parti, le spese di lite ponendo a carico dell'attore le spese di c.t.u.”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, ad esso notificata in data 2.11.2022, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., Parte_1
interponeva appello, con atto tempestivamente notificato in data
25.11.2022, sollecitandone l'integrale riforma e concludendo nei termini innanzi riportati.
Con comparsa ritualmente depositata, si costituiva in giudizio l'avvocato , contestando la fondatezza del gravame Controparte_1
e reiterando, per l'ipotesi di relativo accoglimento, la domanda di manleva nei confronti di Controparte_2
Si costituiva, altresì, contestando la fondatezza Controparte_2
dell'avversa impugnazione e sollecitandone il rigetto.
All'esito della prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, questa Corte così provvedeva: “letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note
pag. 7/22 scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 28.3.2025”.
Quindi, con ordinanza comunicata alle parti in data 1.4.2025, la causa era trattenuta in decisione in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Depositati dalle parti gli scritti finali, il fascicolo veniva rimesso al
Collegio per la decisione.
§3.
Il Giudice di primo grado, premessa la qualificazione dell'obbligazione del professionista come di mezzi e non di risultato, richiamava quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva, circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, dovendo il cliente, che lamenta l'inadempimento, provare, in termini probabilistici, che senza la negligenza e/o l'imperizia del legale, il risultato voluto sarebbe stato conseguito. Rilevava che, secondo tale orientamento, “La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone, pertanto, la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività dell'avvocato,
l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole
pag. 8/22 dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita;
tale giudizio, da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica, è riservato al giudice di merito, con decisione non sindacabile da questa Corte se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici”.
Premetteva, altresì, che, secondo la prospettazione dell'attore,
l'inadempimento del professionista era consistito nella circostanza che, facendo maturare la prescrizione, l'avvocato gli faceva perdere la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un infortunio occorso in occasione di una partita di calcio.
Ciò posto, il Giudice riteneva che il convenuto avesse dimostrato di avere utilmente interrotto il decorso della prescrizione, avendo depositato quattro lettere di messa in mora, (rispettivamente spedite il
10.05.2002, il 28.03.2007, il 6.02.2012 e il 2.02.2017, corredate dei relativi avvisi di ricevimento), indirizzate alla società verosimilmente titolare dell'impianto sportivo e dalla stessa ricevute.
Rilevava, quindi, che “Essendosi interrotta la prescrizione (che non si era affatto verificata all'epoca dell'introduzione del giudizio stante le lettere di messa in mora e quella in particolare del 6.2.2012 laddove dalla relazione medica di parte si evince che il sinistro di era verificato il
20.2.2002), l'attore ancora nel 2017 ben avrebbe potuto intraprendere
l'azione giudiziale contro la società responsabile per far valere il suo diritto al risarcimento per l'infortunio subito nel 2002”.
pag. 9/22 Evidenziava, pertanto, che la pur censurabile condotta professionale dell'avvocato, consistita nell'avere instaurato il giudizio solo nel 2012
(a fronte di un incarico professionale ricevuto nel 2002), per poi abbandonarlo nella fase iniziale, non aveva compromesso il credito dell'attore e, pertanto, andava, sotto tale profilo, escluso il nesso causale tra l'inadempimento ed il danno.
Osservava, altresì, che, nel giudizio presupposto, la società convenuta, pretesa titolare del campo sportivo, aveva sollevato un'eccezione di carenza di legittimazione passiva, da ritenersi difficilmente superabile sulla base della scarna documentazione offerta dall'attore al proprio avvocato, rappresentata da uno scontrino relativo all'acquisto di una bibita. Pertanto, la domanda andava rigettata, non potendosi, alla luce della sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva da parte del presunto responsabile del danno, formulare una valutazione prognostica favorevole rispetto all'esito della causa presupposta.
§ 4.
Nell'impugnare la sentenza, l'appellante, con il primo motivo, deduceva che il Giudice aveva errato nel ritenere che l'avv. avesse CP_1
tempestivamente interrotto il decorso del termine di prescrizione.
Invero, rilevato che, trattandosi di illecito contrattuale, si applicava la prescrizione quinquennale, tale termine, essendosi il danno verificato nel 2002, era spirato nel 2007, senza che, entro tale data, l'avv.
, dopo avere notificato, alla società che aveva la gestione CP_1
pag. 10/22 dell'impianto sportivo, una prima lettera raccomandata il 10.05.2002, avesse dimostrato di averne utilmente interrotto il decorso.
Ed invero, tanto la lettera datata 6.02.2012, quanto quella del
2.02.2017, non potevano ritenersi giunte a destinazione, essendo i relativi avvisi di ricevimento incompleti, privi di sottoscrizione del ricevente, indirizzati presso un luogo, Via San Nicola alla Dogana 15,
Napoli, che non aveva alcuna attinenza con la sede legale della società.
Sulla scorta di tali rilievi, l'istante deduceva che il suo diritto, stante l'inidoneità delle citate missive, si era irrimediabilmente prescritto nel
2012.
Con il secondo motivo, l'appellante censurava la sentenza, sostenendo che erroneamente il Giudice aveva espresso un giudizio prognostico non favorevole rispetto al possibile esito della causa presupposta.
Osservava, al riguardo, che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quel giudizio sollevata dalla società convenuta CP_6
avrebbe potuto essere agevolmente superata, in quanto, dalla visura camerale di tale società, da esso istante acquisita, emergeva chiaramente che la stessa aveva, quale “attività prevalente”, la “gestione dei campi sportivi”.
Alla stregua di tale risultanza documentale, che l'avv. CP_1
avrebbe potuto agevolmente acquisire, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sarebbe stata superabile.
Con il terzo motivo, l'istante si doleva della mancata valorizzazione, da parte del Giudice, dell'ulteriore profilo di responsabilità da esso istante pag. 11/22 allegato, attinente alla violazione, da parte dell'avvocato, dell'obbligo di informazione del cliente.
Deduceva che, a causa della condotta inerte e silente dell'avvocato, non aveva ricevuto alcuna informazione circa lo stato e l'andamento della causa, scoprendo, solo nel 2017, dopo essersi personalmente attivato, la ridotta attività difensiva svolta dal convenuto.
Con il quarto motivo, l'appellante impugnava la sentenza, sostenendo che il Giudice, nonostante in atti fosse emersa la prova del conferimento dell'incarico professionale all'avv. , del CP_1
verificarsi dell'evento dannoso, fonte del credito risarcitorio, consistito in un infortunio riportato da esso istante su di un campo di calcio sito in Sorrento nel corso di una partita svoltasi nel 2002, come confermato dal teste escusso in primo grado, della Testimone_1
disponibilità, da parte del difensore, della documentazione medica attestante i danni subiti dall'attore, del grave inadempimento del professionista, reo di avere instaurato il giudizio solo nel 2012, nonostante un incarico ricevuto 10 anni prima, della violazione dell'obbligo informativo del cliente, della maturata prescrizione del credito risarcitorio, risalente addirittura al 2007, cinque anni dopo l'evento dannoso, della rilevanza della condotta inadempiente rispetto alla perdita, per l'attore, della chance di vincere la causa, aveva respinto la domanda.
Lamentava, altresì, a riprova della fondatezza della pretesa, che il
Giudice di primo grado, dopo avere introitato la causa in decisione, la pag. 12/22 rimetteva sul ruolo, per espletare una CTU volta a quantificare le lesioni fisiche da esso istante sofferto.
§ 5.
L'appello è infondato, pur imponendo di integrare la motivazione della gravata sentenza.
Giova premettere che, come correttamente rilevato dal primo Giudice, nelle azioni di responsabilità professionale dell'avvocato, incombe sull'attore, asseritamente danneggiato, l'onere di offrire elementi in base ai quali poter pervenire ad una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta.
Sul punto, invero, soccorre quel consolidato orientamento giurisprudenziale, a mente del quale “ l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale ... in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare
pag. 13/22 se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone" (Cass. 22376/2012; v., tra le tante, Cass.
n. 9917/2010) ..” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 6862 del 2018).
Tanto rammentato in diritto, occorre osservare che, nella specie, in effetti, il tema della prescrizione del credito risarcitorio, sul quale l'attore aveva inteso fondare la responsabilità professionale dell'avv.
, sia, in realtà, non conferente, per l'evidente ragione che, nel Pt_1
giudizio introdotto dal professionista nei confronti della
[...]
pretesa titolare dell'impianto sportivo teatro Controparte_7
del sinistro, l'eccezione di prescrizione non era stata nemmeno sollevata.
Infatti, come si desume dalla comparsa di costituzione, allegata alla produzione di parte di primo grado dell' , che la predetta Pt_1
società aveva depositato nel procedimento instaurato, nei confronti della stessa, dall'avv. per conto dell'odierno appellante, CP_1
dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, la non Controparte_7
aveva sollevato alcuna eccezione di prescrizione.
Né, del resto, l'attore aveva dedotto che, dopo l'avvenuta estinzione per inattività delle parti del predetto giudizio di risarcimento del danno introdotto dall'avv. , egli aveva nuovamente proposto la causa CP_1
contro la e che la domanda era stata rigettata per Controparte_7
avere il Giudice ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione.
pag. 14/22 E', invero, pacifico che, verificatasi l'estinzione del giudizio introdotto dall'avv. , l' non abbia successivamente avanzato CP_1 Pt_1
alcuna ulteriore pretesa risarcitoria contro la Controparte_7
Quindi, essendo la prescrizione rilevabile solo su eccezione di parte,
l'affermazione di responsabilità del difensore non può essere fondata sulla pretesa estinzione del credito risarcitorio, per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., in difetto della proposizione di tale eccezione ad opera della convenuta, CP_7
, e della mancata instaurazione, da parte del danneggiato, di un
[...]
successivo giudizio, nel quale siffatta questione sia stata eventualmente proposta.
In aggiunta, riguardo alla questione afferente all'eccezione di carenza di legittimazione passiva, si deve rimarcare che non sia ravvisabile la dedotta negligenza del professionista.
Infatti, è documentato, sempre dalla produzione di parte dell'avv.
allegata al fascicolo d'ufficio di primo grado, che il citato CP_1
difensore, nell'ambito del giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di
Torre Annunziata contro la , avesse depositato, Controparte_7
unitamente all'atto di citazione, la visura camerale di detta società, dalla quale emergeva che la stessa aveva, quale oggetto sociale, la gestione di impianti sportivi.
Deve, quindi, ritenersi che non sia, sotto tale profilo, ravvisabile l'inadempimento del professionista, avendo questi operato proprio l'attività difensiva (acquisizione della visura camerale), che, a detta pag. 15/22 dell' , sarebbe stata utile per superare il rilievo difensivo della Pt_1
. Controparte_7
Peraltro, il verificarsi dell'evento di danno presso il campo sito in via
Cesarano, Sorrento, confermata dalla prova testimoniale assunta nel corso del primo grado di giudizio, - prova che l'avv. aveva CP_1
articolato nell'atto di citazione e che sarebbe verosimilmente stata chiesta anche nel corso del giudizio presupposto -, in uno alla genericità dell'eccezione sollevata dalla , inducono a Controparte_7
dissentire, sul punto, dall'affermazione del Giudice di prime cure.
E', in altri termini, fondatamente sostenibile che, sulla scorta della documentazione prodotta dall'avv. e della prova orale che lo CP_1
stesso avrebbe potuto chiedere, il Giudice della causa presupposta potesse respingere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (da intendersi, rettamente, come di carenza di titolarità passiva) sollevata dalla . Controparte_7
§ 6.
Tanto premesso, osserva, peraltro, la Corte che la valutazione prognostica, circa il verosimile esito della causa presupposta, risulti decisivamente condizionata dall'esito dell'istruttoria orale svolta nel corso del primo grado di giudizio.
Sul punto, deve premettersi che, nella citazione notificata alla
[...]
su incarico dell' , l'avv. invocava CP_7 Pt_1 CP_1
l'affermazione di responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 o dell'art. 2043
c.c., della convenuta, quale titolare del capo di calcio sito in Sorrento,
pag. 16/22 via Cesarano 12, in ragione delle lesioni che l'odierno appellante ivi si era procurato nel corso di una partita di calcio amatoriale svoltasi il
20.2.2002. In particolare, l'allora attore assumeva che, a causa di un paolo di legno posto a bordo campo, privo di adeguati elementi di protezione e seminascosto, aveva riportato, durante l'incontro di calcio, la frattura del malleolo tibiale posteriore e del perone.
Tale essendo la causa petendi del giudizio, che l'avv. CP_1
instaurava su incarico dell' , dinanzi al Tribunale di Torre Pt_1
Annunziata, con citazione notificata il 3 luglio 2012, occorre verificare se le prove testimoniali, assunte nel corso del primo grado di questo giudizio, (alle quali occorre necessariamente riferirsi, non potendosi, per evidenti ragioni, considerare a tal fine il giudizio presupposto, estinto ai sensi dell'art. 309 c.p.c. per inattività delle parti), consentano di esprimere una valutazione di verosimile fondatezza della pretesa risarcitoria sottesa alla domanda in esame.
A tale quesito deve fornirsi risposta negativa.
Invero, considerato che, come emerge dal tenore della citazione notificata alla , la pretesa risarcitoria era stata Controparte_7
ricondotta alla fattispecie della responsabilità da cose in custodia, si deve ragionevolmente escludere che le prove in atti consentano di affermare, sia pure in via di mera prognosi, la riconducibilità causale, della descritta lesione personale, ad un'anomalia dell'impianto sportivo sede dell'incontro amatoriale cui l' partecipava Pt_1
insieme ad alcuni amici il 20.2.2002, alle ore 22.00 circa.
pag. 17/22 Ed invero, sul punto, non può omettersi di porre in risalto la palese genericità della deposizione resa dal teste Testimone_1
escusso in primo grado all'udienza del 12.12.2019, atteso che questi, qualificatosi amico dell'attore e testimone oculare dell'evento, riferiva unicamente che il campo sportivo teatro dell'evento era privo di protezioni e che l' si faceva male al piede ed alla gamba. Pt_1
Alcuna specifica descrizione veniva, invece, fornita in relazione alla concreta dinamica del sinistro.
Né, sul punto, soccorre l'esito della CTU medico legale svolta in primo grado, posto che la compatibilità della lesione con la riferita dinamica dell'evento, ivi riconosciuta dall'ausiliare, è, ovviamente, inidonea, in mancanza di una prova concernente la dinamica del sinistro, al fine di ritenere che, effettivamente, l' si sia procurato il danno per Pt_1
essere urtato, durante una fase di gioco, contro il palo di legno posto in prossimità del campo di gioco.
Peraltro, ad ulteriore riprova dell'inconsistenza della prova offerta circa la dinamica dell'evento, merita anche osservare che, nella cartella clinica rilasciata all dal P.O. di Sorrento, ove lo stesso veniva Pt_1
ricoverato in data 20.2.2002, a seguito del dedotto sinistro, si legge, riguardo alle cause della lesione, che il paziente riferiva di essere caduto accidentalmente mentre giocava a calcetto, senza che alcun riferimento venisse, invece, in quella sede operato alla responsabilità di terzi e, in specie, ad un'oggettiva pericolosità dell'impianto sportivo per la presenza di elementi fonte di potenziale pericolo per gli utenti.
pag. 18/22 Difettano, quindi, elementi concreti per potere astrattamente ricondurre la lesione sofferta dall' , consistita in una frattura Pt_1
del malleolo tibiale posteriore, alla dedotta mancata adozione, ad opera della società titolare del campo di calcio, di idonei presidi di protezione, con particolare riguardo alla presenza non segnalata del palo di legno ubicato in prossimità del campo di gioco.
Le esposte considerazioni inducono a ritenere che, anche ipotizzando che l'avv. avesse portato a termine il giudizio, da esso CP_1
instaurato, su incarico del suo assistito, e che la sollevata eccezione di difetto di legittimazione passivo fosse stata superata, la pretesa sarebbe verosimilmente stata rigettata.
Difetta, infatti, alla luce delle risultanze acquisite al giudizio, la prova di una possibile derivazione causale, della lesione fisica sofferta dall' , da un'anomalia del campo di calcio. Pt_1
Sotto altro profilo, non meno pregnante appare il rilievo difensivo dell'appellato, concernente la pretesa solvibilità della CP_7
.
[...]
Ed invero, al riguardo, alcuna specifica deduzione e prova è stata offerta dall' in ordine alla ragionevole possibilità che tale Pt_1
società, pacificamente priva di copertura assicurativa rispetto all'evento lesivo verificatosi nel 2002, ove pure in ipotesi condannata, fosse, poi, in grado di onorare il proprio debito.
D'altra parte, dovendosi l'incidenza causale della condotta inadempiente del professionista valutare, non solo in rapporto all'esito pag. 19/22 della causa presupposta, ma al concreto conseguimento del quantum debeatur, sarebbe stato precipuo onere del danneggiato dedurre e provare che la offriva sufficienti garanzie Controparte_7
patrimoniali, in grado di assicurare il soddisfacimento della pretesa risarcitoria.
In ogni caso, poi, non vi è in atti alcun elemento che possa indurre a formulare una prognosi favorevole circa la solvibilità della pretesa responsabile del danno, , e circa la possibilità che Controparte_7
l' riuscisse in concreto ad ottenere, dalla stessa, il Pt_1
soddisfacimento delle proprie ragioni.
Quanto osservato giustifica ampiamente il rigetto della domanda di risarcimento del danno azionata dall' nei confronti dell'avv. Pt_1
, non essendo sufficiente, come detto, ai fini del relativo CP_1
accoglimento, invocare il solo comportamento inadempiente del professionista, consistito nel fare estinguere la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. o, al limite, nel non avere fornito informazioni al cliente in relazione all'esito della causa presupposta.
§ 8.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione, nei confronti di entrambe le parti appellate, ed Controparte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio. CP_2
La relativa liquidazione viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del pag. 20/22 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, tenuto conto del disputatum, e riconoscimento dei compensi tabellari minimi, in ragione del ridotto numero e della modesta complessità delle questioni trattate.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'Avv. Ciro
Savino, dichiaratosi antistatario.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di CP_1
e di delle spese
[...] Controparte_2
processuali del grado di appello, che, in relazione a ciascuna parte appellata, liquida in euro 4.996,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Ciro Savino;
pag. 21/22 c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 23/05/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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