Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. 950/2022
n. 950/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Avv. Eugenio Scagliusi - Giudice Ausiliario Estensore sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 22 Ottobre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 950/2022 R.G., promossa da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Baldassarre
APPELLANTE
contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
Tommaso De Mauro;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 Ottobre
2024, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16.09.2019 a comparire dinanzi al Tribunale di Lecce,
[...]
, proprietaria di immobile in Soleto alla Via Fossati n. 22, confinante con altra di Parte_2
proprietà di lamentava di aver subito danni da infiltrazioni di acqua con vistose Controparte_1
macchie di umidità, peraltro comportanti anche danni all'intonaco dell'abitazione. Accusava come,
1
rendendosi necessari interventi manutentivi dal lato della proprietà del confinante, ne avesse richiesta la esecuzione, senza però ottenere disponibilità. Pertanto, adiva l'Autorità Giudiziaria chiedendo,
previo accertamento della natura e delle cause dei danni, dichiarare responsabile Controparte_1
per non aver provveduto all'eliminazione delle cause del danno;
per essere venuto meno al dovere di custodia;
per non averlo tenuto indenne dai danni subiti, compreso quelli non patrimoniali, danni che complessivamente indicava nella misura di €. 10.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda ed eccependo di essere proprietario Controparte_1
solo di 1/8 del terreno (giusta successione paterna del 1996) che, sopraelevato di circa 4,00 metri rispetto al piano strada, confina con l'antico immobile attoreo, costruito con la modalità del muro contro terra quanto al piano terreno e fuori terra quanto al primo piano, acquistato da parte attrice solo nel 2001. Precisava come non avesse negato doversi procedere agli interventi manutentivi, ma avesse chiesto una preventiva specificazione limitandosi ad escludere la possibilità di edificare ex novo un muro mattoni e cemento in proprietà altrui. Nel merito, eccepiva come le problematiche accusate in citazione non fossero imputabili ad esso convenuto, proprietario del giardino (peraltro solo per 1/8)
ma non del muro contro terra situato al disotto del piano campagna del suolo e che, inoltre, le stesse apparivano piuttosto segnali di non adeguata protezione interna dell'immobile attoreo. Pertanto,
concludeva per la declaratoria di inammissibilità della domanda ed, in subordine, per il suo rigetto per infondatezza;
con vittoria per le spese di lite.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali e, all'esito, a mezzo consulenza tecnica tendente a verificare i fenomeni di infiltrazione nell'immobile dell'attrice. Di seguito, precisate le conclusioni, passava in decisione all'udienza cartolare del 19.05.2022.
Con sentenza n. 2842/2022 del 13.10.2022 il Tribunale di Lecce, non individuando alcuna condotta illegittima e responsabilità in capo al convenuto, rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'attrice lamentando aver il Parte_2
Tribunale errato nel valutare gli elementi di prova acquisiti in giudizio, così chiedendo la riforma della impugnata sentenza e l'accoglimento delle conclusioni disattese.
si è costituto nella presente fase di giudizio eccependo nuovamente la Controparte_1
inammissibilità dell'appello e la sua infondatezza nel merito per le ragioni già espresse in primo grado.
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All'udienza cartolare del 22.10.2024 la causa è passata in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un primo lungo ed articolato motivo, l'appellante afferma aver il Tribunale travisato Pt_2
le risultanze della c.t.u. con doglianze che possono così riassumersi:
a) il c.t.u. avrebbe accertato sia il pessimo stato di manutenzione e conservazione del muro contro terra posto a confine con il giardino di proprietà sia le macchie di umidità all'interno della CP_1
propria abitazione, peraltro descrivendo gli interventi necessari ed i loro costi;
b) l'istruttoria tecnica avrebbe, pertanto, confermato la sussistenza del nesso tra danno e cosa in custodia;
c) il muro oggetto di controversia non sarebbe un “muro contro terra”, bensì il muro originale del
Castello Medioevale, il cui giardino oggetto di causa era una pertinenza;
la stessa abitazione Pt_2
non è stata costruita prima del giardino, ma sarebbe parte del Castello Medioevale;
d) contrariamente a quanto statuito in sentenza, l'istruttoria avrebbe confermato come l'immobile di proprietà sia stato oggetto di una serie di danni a seguito delle condotte omissive del Pt_2
confinante, che non avrebbe effettuato alcuna manutenzione del muro dal suo lato, anzi ne avrebbe aggravato le precarie condizioni.
2. Per altro verso, con il secondo motivo di appello si riporta la parte delle conclusioni del consulente del Giudice dove vengono indicati gli interventi manutentivi da eseguire sul muro oggetto di lite e di cui – sembrerebbe affermarsi – il Primo Giudice non avrebbe tenuto conto.
3. I due motivi possono decidersi congiuntamente e sono infondati, entrambi sostanziandosi in non condivisibili critiche alla consulenza tecnica espletata.
3.1. A giudizio della Corte, le doglianze che vengono opposte alla consulenza soffrono di una errata lettura della stessa. Invero, l'appellante strumentalizza da un canto quanto l'esperto rileva circa lo stato dei luoghi (in particolare lo stato del muro contro terra e la presenza delle macchie di umidità)
ed i relativi costi per porre rimedio ai fenomeni rilevati, al fine di dedurre una responsabilità in capo al convenuto che – invece – non emerge affatto nella consulenza;
d'altro canto, i Controparte_1
tentativi dall'esperto esperiti a fini evidentemente conciliativi, tentativi peraltro falliti per la indisponibilità dell'attrice (si rimanda alle pagine 2 – 4 della perizia). Parte_2
3.2. Piuttosto, l'esperto ha chiaramente relazionato come:
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a) gli atti di compravendita delle parti non offrono indicazioni circa la titolarità delle murature di confine e delimitazioni delle proprietà (pag. 5 della perizia, con conferma nelle “conclusioni” a pag.
10);
b) i fenomeni accusati in giudizio originano dalla “singolare realtà costruttiva”, con il muro esterno dell'abitazione di parte attrice posizionato controterra, come fosse un vano interrato (pag. 6 della perizia, con conferma nelle “conclusioni” a pag. 10 – 11);
c) gli interventi manutentivi su detto muro, a confine con il giardino di proprietà del convenuto, certamente necessari, più che dall'esterno (dal giardino) andrebbero eseguiti dall'interno dell'abitazione dell'attrice (pag. 7 – 9 della perizia, con conferma nelle “conclusioni” a pag. 12 –
13).
3.3. A tali accertamenti, considerazioni e conclusioni dell'esperto tecniche – peraltro già fatte correttamente proprie dal Giudice a quo – la Corte intende attenersi, condividendole integralmente.
Né in sede di appello, a parte le generiche doglianze di non condivisione e di errata lettura, sono stati proposti nuovi argomenti tecnici idonei a confutazione. Tanto più che in sede di “osservazioni” all'elaborato del consulente del Giudice, il consulente tecnico della parte attrice (ing. Per_1
non ha formulato eccezioni particolari, sostanzialmente condividendo le conclusioni del
[...]
primo (si rimanda alle pagg. 15 – 18 della c.t.u.). Sicché la Corte non ha strumenti per accogliere le doglianze formulate con l'atto di appello.
4. Ad ulteriore confutazione dei motivi di appello, la Corte ne individua l'infondatezza proprio nella precisazione del consulente tecnico, secondo cui “…il muro esterno dell'abitazione della ricorrente
risulta controterra, alla stregua di vano interrato (non protetto da intercapedine, trattandosi di vecchie costruzioni)…” (pag. 6 della perizia).
A giudizio della Corte, la specificazione consente di ritenere che il muro, parte integrante dell'abitazione, ne costituisca parte integrante quale muro di fabbrica, così appartenendosi ben ragionevolmente alla sua titolare, cioè l'attrice, odierna appellante.
5. Quanto innanzi è sufficiente ad escludere qualsivoglia responsabilità in capo al convenuto, pur dichiaratosi a mero scopo transattivo disponibile ad una compartecipazione alle spese necessarie per la manutenzione del muro.
6. L'appello va, pertanto, rigettato ed ogni altra considerazione è del tutto superflua. Invero, ritenuto che al giudice competa indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere
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ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (Cass., II, 19.07.2017, n 17753),
sono da ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, pur dedotte dalle parti e sebbene qui non menzionate specificamente, sono da ritenersi incompatibili con la decisione adottata
(Cass., III, 28.06.2018, n. 17015; Cass., I, 02.08.2016, n. 16056; Cass., VI, 04.07.2017, n. 16467).
6.1. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
6.2. Sussistono, inoltre, le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art 1, comma 17 della legge 24
dicembre 2012, n 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art 13 del testo unico di cui al DPR 30
maggio 2002 n 115 – della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto (Cass., SS.UU., n 3774 del 18.02.2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_2 Controparte_1
sentenza n. 2842/2022 del 13.10.2022 del Tribunale di Lecce, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza,
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle Parte_2 Controparte_1
spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 oltre spese generali, iva e cap come per legge;
- da atto – ai sensi dell'art 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002 n 115 – della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, se dovuto.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 25 Marzo 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Eugenio Scagliusi Antonio Francesco Esposito
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