Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/02/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 234 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 9.2.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
18 Febbraio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 18/02/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 234/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Opposizione ad avvisi di addebito;
T R A
(CF: ), rappresentato e difeso in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Rocco Andrianò;
Ricorrente
CONTRO
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_2
Christian Lo Scalzo, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.01.2024 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha formulato opposizione agli avvisi di addebito 394 2023 00035757 59 000 (inadempienza – Modello DM 10/V
Contributi 8055 anno 2017- Gestione aziende con Lavoratori dipendenti)) e 394 2023 00037220 34
000 (Accertamento unificato contributi IVS sul reddito eccedente il Minimale anno 2016- Gestione
Commercianti)
In particolare ha sollevato l'eccezione di prescrizione quinquennale ex l. 335/1995 e, in relazione all'avviso di addebito 394 2023 00035757 59 000, ha sostenuto di aver notificato il certificato di CP_ malattia il cui presunto mancato invio costituiva la ragione della pretesa creditoria dell'
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto l'annullamento degli avvisi di addebito per i motivi suesposti.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che ha evidenziato l'attualità del credito degli avvisi di addebito e l'infondatezza della pretesa attorea.
Nel merito, quanto alla pretesa contributiva contenuta nell'avviso di addebito 394 2023 00035757
59 000, ha sostenuto l'inadeguatezza dell'allegato depositato dall'attore (produzione della fotografia delle schermate di un PC per i certificati di malattia) nonché l'inammissibilità della richiesta di prova per testi.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
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Il ricorso risulta parzialmente fondato.
Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
Orbene occorre, in via preliminare, analizzare l'eccezione di prescrizione dei crediti previdenziali, formulata dall'opponente, a seguito del decorso del termine quinquennale di legge a partire dalla data di maturazione del credito sino alla notifica degli avvisi di addebito impugnati.
Sul punto occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo che il principio, secondo cui
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Applicando i principi suesposti al caso di specie, i crediti previdenziali, indicati nel solo avviso di addebito n. 394 2023 00037220 34 000 risultano prescritti. Di contro, con riguardo al primo avviso di addebito opposto, ovvero il n. 394 2023 00035757 59
CP_ 000, giova osservare che - come correttamente rilevato dall' - il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione va ancorato, ex art. 18, comma 1, decreto legislativo n. 241/97, al giorno sedici del mese di dovuta contribuzione e quindi, nella fattispecie, al 16.10.2017, sicchè - in applicazione della sospensione della prescrizione prevista dal 23 Febbraio 2020 – 30 Giugno 2020
(128 giorni) ai sensi dell'art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 e dal 31.12.2020 –
30.06.2021 (181 giorni) ai sensi dell'art. 11 comma 9, d.l. 183/2020 conv. in l. 21/2021 - il credito contributivo non risulta estinto;
a tal fine rileva l'interruzione della decorrenza della prescrizione ad opera del provvedimento di diffida, allegato in atti, della cui notificazione in data 18.09.2023 è stata
CP_ fornita prova dall'
Occorre inoltre precisare che – diversamente dall'assunto attoreo - le norme da ultimo richiamate ed emanate nel periodo pandemico costituiscono quelle effettivamente calibrate sui crediti contributivi, attenendo l'art. 67, d.l. 18/2020 al distinto profilo dell'attività di riscossione da parte degli enti impositori.
Al contrario, rispetto ai crediti previdenziali del secondo avviso di addebito va rilevato che, trattandosi di contributi in eccedenza, il relativo dies a quo decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento (R.D.L. 1827/1935 art. 55, convertito in legge 1155/1936) e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass. 27950/2018; Cass. 19403/2019;
Cass. 1557/2020) atteso che l'elemento costitutivo dell'obbligazione contributiva consiste nella produzione di un certo reddito da parte dell'obbligato; contrariamente alla dichiarazione dei redditi che è una mera dichiarazione di scienza la quale non rappresenta il presupposto del credito contributivo (Cass. 10273/2021; Cass. 17970/2022).
Viene in rilievo pertanto l'art. 18, comma 4, d. lgs. 241/1997 che ha previsto che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (Cass. 17970/2022).
Ne discende che dovendo ancorare l'avvio del termine di prescrizione al 16 Giugno 2017,
l'applicazione della sospensione prevista dalla disciplina emergenziale sopra citata non incide sull'estinzione del credito contributivo stante la mancata produzione dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, richiamato nell'avviso di addebito e da considerarsi quale atto interruttivo. CP_ Nel merito, quanto al mancato invio dei certificati di malattia posti a base della pretesa dell' indicata nel primo avviso di addebito n. 394 2023 00035757 59 000, va rilevato come non sia stata fornita prova della spedizione né, tantomeno, della ricezione da parte dell'Istituto del documento. In tal senso risulta sprovvista di valore probatorio la foto raffigurante la mera schermata da cui si evincono, al più, le operazioni preliminari all'invio della documentazione citata, ma non certamente l'avvenuta consegna.
Alla luce di tali argomentazioni la domanda va parzialmente accolta con riguardo all'eccezione di prescrizione afferente ai contributi indicati nell'avviso di addebito n. 394 2023 00037220 34 000.
In omaggio al principio di soccombenza reciproca, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'estinzione del credito previdenziale riportato nell'avviso di addebito n. 394 2023 00037220 34 000.
Rigetta nel resto.
Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 18/02/2025
Il Giudice
Francesco De Leo