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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/03/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2644/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nei procedimento iscritto al n. 2644/2019 R.G., avente ad oggetto: “differenze retributive”;
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Nastasi Parte_1
Alessandro;
- RICORRENTE -
contro
“ in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Cicciari;
- RESISTENTE -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 16.05.2019 adiva questo Tribunale Parte_1
premettendo di aver lavorato per la dal 06.08.2017 al 06.05.2018 Controparte_1
con la mansione di Magazziniere di 4° livello, con contratto di lavoro a tempo pieno, non regolarizzato.
Esponeva di aver svolto diligentemente le proprie mansioni lavorative, comprese le giornate di Sabato e Domenica, oltre ai festivi, con turni giornalieri di nove ore, ed osservando un giorno alla settimana di riposo, il Lunedi. Lamentava che, nonostante ciò, nell'arco temporale in cui aveva svolto a pieno la propria attività lavorativa, non aveva
1 percepito differenze retributive spettanti relative a: diff. retribuzione ordinaria, 13/ma e
14/ma, straordinario feriale e festivo, ferie, permessi e Tfr, che ammontavano ad euro
13.304,21.
Invocando l'art. 36 Cost., l'art. 2108 c.c. e il CCNL di categoria, chiedeva la condanna del datore di lavoro al pagamento in suo favore della superiore somma a titolo di differenze retributive, da maggiorarsi con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, instando per la rifusione delle spese di lite.
2.- Con memoria depositata in data 21.09.2020 si costituiva in giudizio la società convenuta, contestando la fondatezza delle avverse pretese.
Rilevava, innanzitutto, che le collaborazioni amministrativo – gestionali a favore di società sportive dilettantistiche lavorative riconosciute dal on sono soggette alla CP_2
disciplina del contratto di lavoro subordinato, giusto art.2, comma 2, lett. d), D.Lgs. n.
81/2015, con la conseguenza che non erano certamente dovute le voci retributive ex adverso richieste. Deduceva, poi, di aver corrisposto al ricorrente, come dallo stesso riconosciuto, la somma di € 5.500,00. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi e con condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
3.- La causa veniva istruita a mezzo prova per testi.
4.- L'udienza del 20.03.2025 veniva sostituita dal deposito telematico di note e, in esito al deposito delle stesse, la causa viene decisa.
5.- Al fine di valutare la fondatezza delle pretese attoree, giova premettere sul piano generale che, per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, elemento essenziale del lavoro subordinato è il vincolo della subordinazione, che implica in capo al lavoratore un assoggettamento gerarchico nei confronti del datore di lavoro e, in capo a quest'ultimo, un corrispondente potere direttivo e organizzativo che si esplica nella imposizione di direttive non soltanto generali, in conformità di esigenze organizzative e funzionali, ma anche di volta in volta inerenti lo svolgimento della prestazione. Altri elementi, quali le modalità della prestazione, la forma del compenso e l'osservanza di un determinato orario, pur presi in considerazione quali indici sintomatici della subordinazione del prestatore, assumono comunque valore sussidiario rispetto alla prioritaria valutazione della concreta condizione di soggezione ai tipici poteri datoriali (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lav.,
19.07.2013, n. 17718).
E' stato, infatti, ripetutamente ribadito che “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è
2 l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva (v., da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 22.01.2021 n.1400).
Per la risoluzione della presente controversia occorre, poi, muovere dal principio secondo cui spetta a chi invoca la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente dare la prova della c.d. subordinazione, consistente nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo direttivo e disciplinare del datore (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. VI,
06.04.2017 n. 8883).
Tale criterio scaturente dal brocardo generale “onus probandi ei incumbi qui dicit” va a sua volta coordinato con lo speculare onere processuale ex art. 416 comma 3° c.p.c. che impone al convenuto di prendere posizione sui fatti costitutivi dedotti dall'attore e fa della non contestazione un comportamento rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio.
6.- Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, occorre dare conto dell'attività istruttoria svolta in corso di causa.
Nessun utile elemento a sostegno degli assunti attorei può trarsi dalla deposizione resa dal teste . Testimone_1
Il teste, infatti, si è limitato a confermare che il ricorrente ha lavorato per la CP_1
, il quale, dopo aver dichiarato di essere figlio del ricorrente e di essere stato assunto
[...]
dalla società con la qualifica di aiuto magazziniere, ha così riferito: Controparte_1
“mio padre lavorava dal martedì alla domenica, e capitava anche di lavorare i giorni festivi se vi era necessità, con turni giornalieri che superavano le nove ore, stante che la mattina uscivamo a volte insieme ,io per andare a scuola , a volte mio padre usciva prima verso le ore 06,45/ 07,00 circa, e io ritornando da scuola non vedevo mio padre a casa, e poi alle
14,30 /14,45 io andavo alla per lavorare con mio padre ed uscivamo Controparte_1 insieme verso le ore 20,00/ 20,30 circa”.
Nulla il teste ha riferito in ordine all'assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico dell'asserito datore di lavoro
7.- Per tutto quanto esposto, in mancanza della prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società resistente, la domanda di pagamento delle conseguenti differenze retributive e del tfr va rigettata.
8.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex d.m. 55/2014, d.m.
37/2018 e d.m. 147/2022 in favore di parte resistente, tenuto conto della natura e del valore
3 della causa e dell'attività istruttoria svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, che liquida in €
2.694,00 oltre iva, Cpa e spese forfettarie al 15%.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Messina, il 21.03.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Aurora La Face
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nei procedimento iscritto al n. 2644/2019 R.G., avente ad oggetto: “differenze retributive”;
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Nastasi Parte_1
Alessandro;
- RICORRENTE -
contro
“ in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Cicciari;
- RESISTENTE -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 16.05.2019 adiva questo Tribunale Parte_1
premettendo di aver lavorato per la dal 06.08.2017 al 06.05.2018 Controparte_1
con la mansione di Magazziniere di 4° livello, con contratto di lavoro a tempo pieno, non regolarizzato.
Esponeva di aver svolto diligentemente le proprie mansioni lavorative, comprese le giornate di Sabato e Domenica, oltre ai festivi, con turni giornalieri di nove ore, ed osservando un giorno alla settimana di riposo, il Lunedi. Lamentava che, nonostante ciò, nell'arco temporale in cui aveva svolto a pieno la propria attività lavorativa, non aveva
1 percepito differenze retributive spettanti relative a: diff. retribuzione ordinaria, 13/ma e
14/ma, straordinario feriale e festivo, ferie, permessi e Tfr, che ammontavano ad euro
13.304,21.
Invocando l'art. 36 Cost., l'art. 2108 c.c. e il CCNL di categoria, chiedeva la condanna del datore di lavoro al pagamento in suo favore della superiore somma a titolo di differenze retributive, da maggiorarsi con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, instando per la rifusione delle spese di lite.
2.- Con memoria depositata in data 21.09.2020 si costituiva in giudizio la società convenuta, contestando la fondatezza delle avverse pretese.
Rilevava, innanzitutto, che le collaborazioni amministrativo – gestionali a favore di società sportive dilettantistiche lavorative riconosciute dal on sono soggette alla CP_2
disciplina del contratto di lavoro subordinato, giusto art.2, comma 2, lett. d), D.Lgs. n.
81/2015, con la conseguenza che non erano certamente dovute le voci retributive ex adverso richieste. Deduceva, poi, di aver corrisposto al ricorrente, come dallo stesso riconosciuto, la somma di € 5.500,00. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi e con condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
3.- La causa veniva istruita a mezzo prova per testi.
4.- L'udienza del 20.03.2025 veniva sostituita dal deposito telematico di note e, in esito al deposito delle stesse, la causa viene decisa.
5.- Al fine di valutare la fondatezza delle pretese attoree, giova premettere sul piano generale che, per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, elemento essenziale del lavoro subordinato è il vincolo della subordinazione, che implica in capo al lavoratore un assoggettamento gerarchico nei confronti del datore di lavoro e, in capo a quest'ultimo, un corrispondente potere direttivo e organizzativo che si esplica nella imposizione di direttive non soltanto generali, in conformità di esigenze organizzative e funzionali, ma anche di volta in volta inerenti lo svolgimento della prestazione. Altri elementi, quali le modalità della prestazione, la forma del compenso e l'osservanza di un determinato orario, pur presi in considerazione quali indici sintomatici della subordinazione del prestatore, assumono comunque valore sussidiario rispetto alla prioritaria valutazione della concreta condizione di soggezione ai tipici poteri datoriali (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lav.,
19.07.2013, n. 17718).
E' stato, infatti, ripetutamente ribadito che “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è
2 l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva (v., da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 22.01.2021 n.1400).
Per la risoluzione della presente controversia occorre, poi, muovere dal principio secondo cui spetta a chi invoca la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente dare la prova della c.d. subordinazione, consistente nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo direttivo e disciplinare del datore (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. VI,
06.04.2017 n. 8883).
Tale criterio scaturente dal brocardo generale “onus probandi ei incumbi qui dicit” va a sua volta coordinato con lo speculare onere processuale ex art. 416 comma 3° c.p.c. che impone al convenuto di prendere posizione sui fatti costitutivi dedotti dall'attore e fa della non contestazione un comportamento rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio.
6.- Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, occorre dare conto dell'attività istruttoria svolta in corso di causa.
Nessun utile elemento a sostegno degli assunti attorei può trarsi dalla deposizione resa dal teste . Testimone_1
Il teste, infatti, si è limitato a confermare che il ricorrente ha lavorato per la CP_1
, il quale, dopo aver dichiarato di essere figlio del ricorrente e di essere stato assunto
[...]
dalla società con la qualifica di aiuto magazziniere, ha così riferito: Controparte_1
“mio padre lavorava dal martedì alla domenica, e capitava anche di lavorare i giorni festivi se vi era necessità, con turni giornalieri che superavano le nove ore, stante che la mattina uscivamo a volte insieme ,io per andare a scuola , a volte mio padre usciva prima verso le ore 06,45/ 07,00 circa, e io ritornando da scuola non vedevo mio padre a casa, e poi alle
14,30 /14,45 io andavo alla per lavorare con mio padre ed uscivamo Controparte_1 insieme verso le ore 20,00/ 20,30 circa”.
Nulla il teste ha riferito in ordine all'assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico dell'asserito datore di lavoro
7.- Per tutto quanto esposto, in mancanza della prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società resistente, la domanda di pagamento delle conseguenti differenze retributive e del tfr va rigettata.
8.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex d.m. 55/2014, d.m.
37/2018 e d.m. 147/2022 in favore di parte resistente, tenuto conto della natura e del valore
3 della causa e dell'attività istruttoria svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, che liquida in €
2.694,00 oltre iva, Cpa e spese forfettarie al 15%.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Messina, il 21.03.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Aurora La Face
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